Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/04/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1697/2023 R.G.L. promossa da
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1 (c.f.
GIORGIANNI STEFANO, per procura in atti, ricorrente,
contro
CP_1 (c.f. P.IVA 1 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Indennità di accompagnamento-MERITO A.T.P.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Parte_1 formulava opposizione avverso1- Con ricorso depositato il 24/08/2023
l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, laddove il consulente nominato nella prima fase, all'esito dell'esame diagnostico, aveva concluso nel senso che il ricorrente è soggetto da considerare invalido civile al 100%, senza diritto alla indennità di accompagnamento. CP Nella resistenza dell' la causa veniva istruita mediante il rinnovo delle operazioni peritali.
All'udienza del 19.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa come segue.
Broncopatia cronica. Incontinenza urinaria. Ipoacusia bilaterale.
Il c.t.u., alla luce del quadro patologico descritto, ha concluso ritenendo che il signor [...] Parte 1 ha diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto impossibilitato a svolgere in maniera autonoma i normali atti della vita quotidiana, a decorrere dalla presentazione della domanda in via amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa.
3- Nessuna statuizione deve essere adottata in relazione allo status di disabilità ex art. 3 comma 3 legge
104/1992 che non è stata oggetto di domanda da parte del ricorrente ed esula pertanto dal thema decidendum.
4- Le spese di lite seguono la soccombenza.
CP 5- Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
1697/2023 RG, così provvede:
1) dichiara che, con decorrenza dalla domanda amministrativa, sussistono, in capo a Parte 1
[...] , le condizioni sanitarie richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto
,
all'indennità di accompagnamento;
CP
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che si liquidano per la prima fase in eruo 1.170,00 e per la presente fase di merito in eruo 2.697,00, oltre rimborso spese generale, Iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistaraio, ex art. 93 c.p.c., avv. Stefano Giorgianni;
CP
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2- Il CTU dott. Persona_1 nominato nella presente fase, ha accertato che il ricorrente è affetto da: Spondilodiscoartrosi con osteoartrosi polidistrettuale ad alta interferenza funzionale e deficit deambulatorio. Demenza senile di grado severo ( disturbi della memoria e di revocazione, comprensione incompleta, disorientamento tempo spazio). Sindrome