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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. AN MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa AR MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11218 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Bonanno, presso il cui studio a Palermo, viale delle
Croci n. 2/G, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ( ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come verbale di udienza del giorno 01/10/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23/09/2024 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto con a Palermo in data Controparte_1
30/06/1983.
La resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 5237/2023, emessa da questo Tribunale il
21-22/11/2023, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 10/02/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Alla pronuncia segue l'ordine al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nessun'altra domanda è stata formulata dal ricorrente;
i figli nati dall'unione coniugale sono tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
già in sede di separazione, omologata di recente, le parti non avevano previsto alcun assegno di mantenimento in favore della . CP_1
La natura del giudizio e la contumacia della resistente inducono a lasciare a carico di parte ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella contumacia della resistente, definitivamente pronunziando:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 30/06/1983 da nato a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ). C.F._2
b) Lascia a carico del ricorrente le spese di lite.
c) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 97, p. II, serie A, dell'anno 1983).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 06/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR MA AN IC
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