CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3225/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
RUBOLINO IO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18278/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 VI - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di NO D'RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210099666239506 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3118/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatagli in data 8-8-2025 relativa a tributo IMU per l'anno 2013 eccependo nei motivi di ricorso la mancata notifica degli atti presupposti, ovvero, dell'avviso di accertamento l'intervenuta prescrizione e decadenza dal potere esattivo. Si costituivano il Comune di
NO d'RC e l'agenzia per la riscossione che contestavano quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non merita accoglimento in quanto come dedotto, documentato ed argomentato dalle parti resistenti costituite l'atto oggetto di odierna impugnazione era preceduto dalla regolare e tempestiva notifica di avviso di accertamento in data 28-12-2018 a mani del figlio convivente del ricorrente a cui faceva seguito la formazione del ruolo da parte dell'ente creditore nei termini di cui all'art. 1 comma 163 della l. 296/2006 con successiva trasmissione all'agenzia per la riscossione. La cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 26-2-2024 ma per effetto della normativa emergenziale si procrastinava al
21-8-2025 quale termine ultimo per cui non può accolgiersi la doglianza relativa all'intervenuta decadenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AURIA GIULIANA, Presidente
RUBOLINO IO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18278/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 VI - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di NO D'RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210099666239506 IMU 2013 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3118/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
il ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatagli in data 8-8-2025 relativa a tributo IMU per l'anno 2013 eccependo nei motivi di ricorso la mancata notifica degli atti presupposti, ovvero, dell'avviso di accertamento l'intervenuta prescrizione e decadenza dal potere esattivo. Si costituivano il Comune di
NO d'RC e l'agenzia per la riscossione che contestavano quanto di cui in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
il ricorso non merita accoglimento in quanto come dedotto, documentato ed argomentato dalle parti resistenti costituite l'atto oggetto di odierna impugnazione era preceduto dalla regolare e tempestiva notifica di avviso di accertamento in data 28-12-2018 a mani del figlio convivente del ricorrente a cui faceva seguito la formazione del ruolo da parte dell'ente creditore nei termini di cui all'art. 1 comma 163 della l. 296/2006 con successiva trasmissione all'agenzia per la riscossione. La cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 26-2-2024 ma per effetto della normativa emergenziale si procrastinava al
21-8-2025 quale termine ultimo per cui non può accolgiersi la doglianza relativa all'intervenuta decadenza
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese