Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3433/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel. est. dr. Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F./P.IVA ), nella persona del proprio legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante (C.F. ), rappresentata, difesa ed Parte_2 C.F._1 assistita, dall'avv. Paolo Trezzi (C.F. ) e dall'avv. Sabrina Garavaglia C.F._2
( ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso CodiceFiscale_3
Venezia n. 35,
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante (C.F. _1 P.IVA_2 Controparte_2
), rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Paolo Bianchi (C.F. C.F._4
) e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Cardano al Campo, via E. C.F._5
Curiel n. 18/A,
APPELLATA nonché CONTRO
(C.F. ), in persona del dott. Controparte_3 P.IVA_3 CP_4
, rappresentata, difesa ed assistita dall'avv. Matteo Panni (C.F. ) e
[...] C.F._6 dall'avv. Giorgio Morotti (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Brescia, via S. C.F._7
Bartolomeo n. 9, APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATA avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.
sulle seguenti conclusioni:
Parte_1
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, respinta ogni contraria eccezione, domanda ed allegazione e previa ogni più opportuna declaratoria in rito ed in merito, con ogni migliore formula, in riforma della sentenza n. 1162 del 2023, resa dal Tribunale di Varese – Sezione Seconda Civile, Giudice dott.ssa Ida
Carnevale, pubblicata il 02/11/2023, giusti gli esiti del procedimento per ATP n. RG 394/2019 - Tribunale di Varese, come evincibili dalla CTU del CP_ 25/07/2019 e confermati dal CTU geom. e dall'Ausiliario geom. all'udienza dell'11/10/2022, così statuire: CP_6
- accertare e dichiarare che gli interventi eseguiti dalla sul capannone di proprietà della non sono conformi _1 Parte_3 a regola d'arte;
pagina 1 di 14
- accertare e dichiarare la responsabilità della ex art 1667 c.c., o come meglio ravvisata e ritenuta ed in ogni miglior modo, per gli _1 interventi per cui è causa, per le loro conseguenze e per i danni al capannone della concludente (specificati come sopra);
- accertare e dichiarare l'entità dei danni de quibus in € 70.794.50 (più i.v.a.) come analiticamente determinati dalla relazione di CTU del 25/07/2019;
- condannare in persona del legale rappresentante, ex artt 1655 e ss. c.c. (ed in particolare ex art. 1668 c.c.), ovvero ex artt. 1218 e ss. _1 c.c. (ed in particolare ex art. 1223 c.c.), ovvero ancora come meglio ritenuto ed in ogni miglior modo, a risarcire alla tutti i Parte_1 danni, per i titoli e nella misura di € 70.794.50 oltre i.v.a., ovvero in quella diversa e pure da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
- rigettare le domande, le eccezioni e le istanze istruttorie di e di perchè inammissibili e comunque _1 Controparte_3 infondate in fatto ed in diritto.
In ogni caso:
- con rivalutazione monetaria per le voci di danno non liquidate in moneta attuale ed interessi legali;
- con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario di quelle generali, e rimborso di quelle dell'ATP n. RG 394/2019 e degli oneri di CTU e di CTP più accessori di legge, nonché rifusione di quelle pagate in base alla sentenza di primo grado;
- con condanna di in persona del legale rappresentante, al risarcimento dei danni alla concludente nella misura di € 5.000,00 (o di quella _1 diversa da liquidarsi d'ufficio) ex art. 96, 1° comma, c.p.c., ovvero al pagamento del medesimo importo (o di quello diverso da determinarsi equitativamente) ex art. 96, 3° comma, c.p.c..
In via istruttoria, per scrupolo difensivo, si insiste per la ammissione delle istanze istruttorie formulate nella seconda e nella terza memoria ex art. 183
c.p.c. del 03/12/2021 e del 23/12/2021 e ci si oppone alle avverse istanze per i motivi di cui alla citata terza memoria ex art. 183 c.p.c.. Si trascrivono i
CAPITOLI di PROVA per interrogatorio formale del legale rappresentante della e per testi articolati dalla scrivente nella seconda memoria _1 citata: 1. “vero che la , nell'ottobre del 2017, ha domandato alla come eliminare le infiltrazioni di acqua nel Parte_3 _1 capannone industriale di provenienti dalla copertura del medesimo”; Parte_4
2. “vero che due addetti della hanno eseguito un sopralluogo nel capannone ed hanno indicato alla che gli _1 Parte_3 interventi risolutori delle infiltrazioni consistevano nella preparazione della soletta del capannone, nella coibentazione di questa con poliuretano espanso e nella successiva verniciatura e, quindi, la ha sottoposto la relativa offerta”; _1
3. “vero che la ha terminato nel novembre del 2017 i lavori oggetto del contratto inter partes del 27/10/2017”; _1
4. “vero che, dopo le piogge del dicembre 2017, l'amm.re della ha riscontrato nuove infiltrazioni di acqua nel capannone Parte_3 ed ha subito denunciato la circostanza all'amm.re della;
_1
5.“vero che, dopo la comunicazione di cui al capitolo che precede, gli addetti della hanno riparato le fessure in corrispondenza dei _1 lucernari del capannone con nastri bituminosi ed hanno ricoperto con schiuma di poliuterano i contorni e le guide di scorrimento dei lucernari, affermando di averli così sigillati e di aver eliminato le infiltrazioni di acqua”;
6. “vero che, dopo la posa della schiuma di poliuretano da parte degli addetti della i lucernari del capannone erano bloccati nello _1
[... scorrimento sulle rispettive guide e che l'amm.re della , appena riscontrato tale blocco, ha informato l'amm.re della Parte_3 Parte_ ; 7. “vero che, nel marzo del 2018, la ha suggerito alla di sostituire con ogni onere tutti i lucernari, _1 Parte_3 sottoponendo a questa il preventivo della PE IN (doc. 4 e che la ha rifiutato il suggerimento”; 8. _1 Parte_3
“vero che, nell'aprile del 2018, gli addetti della hanno tagliato manualmente lo strato della schiuma di poliuretano da essi prima spruzzata _1 sulle guide di scorrimento dei lucernari”;
9. “vero che in data 11 ottobre 2018 la ha riscontrato ulteriori infiltrazioni nel capannone ed ha domandato con e-mail di Parte_3 pari data un intervento definitivo della la quale ha rifiutato”; _1
10. “vero che, dopo gli interventi della si sono rotti 13 lucernari su 19 del capannone”; _1 Contropart
11. “vero che il 25 ottobre 2018 l'arch. ed il perito tecnico incaricato dalla (già costruttrice del Persona_1 Persona_2 capannone) hanno eseguito un sopralluogo sul tetto di copertura del capannone per cui è causa ed hanno riscontrato che le infiltrazioni di acqua erano causate dai tagli della schiuma poliuretanica e che la rottura dei lucernari è stata causata dalla medesima schiuma che ha bloccato i lucernari sia nello scorrimento sulle guide sia durante le dilatazioni termiche stagionali”. Testimone_ Si indicano quali testi e , presso NDC, nonché l'arch. con Studio in Varese – via Vittorio Veneto n. 3 ed il Testimone_1 Persona_1 perito presso Vasco Consulting S.r.l. di Sorisole (BG) – via Colle delle Viti n. 2”. Persona_2
_1
“1. IN VIA PRINCIPALE: Rigettare nel merito il gravame proposto dal perchè infondato in fatto e in Parte_1 diritto;
1. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di condanna, anche parziale, della per i fatti per cui è causa, _1 condannare , già a garantire e manlevare la fino alla Controparte_8 Controparte_9 _1 somma di € 25.000,00. In ogni caso spese di lite rifuse.
***
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede che venga disposto l'interrogatorio formale della signora , legale rappresentante p.t. Parte_2 del , sui seguenti capitoli: Parte_1 1) Vero è che il contratto concluso tra la ed il era relativo a opere di isolamento;
_1 Parte_3
2) Vero è che in data 28/03/2018 sette lucernari posti sul capannone del di erano rotti;
Parte_3 Parte_1
3) Vero è che nel mese di novembre 2017 i lucernari posti sul tetto del capannone del di erano rotti;
Parte_3 Parte_1
4) Vero è che nel novembre dell'anno 2017 la procedeva alla riparazione dei lucernari posti sul tetto del capannone del _1
di ; Parte_3 Parte_1 pagina 2 di 14
5) Vero è che nel mese di marzo 2018 la procedeva alla verniciatura del poliuretano. _1
Si chiede che venga ammessa la prova testimoniale sui medesimi capitoli indicando quali testimoni: - Sul capitolo 1) la signora la signora residente a [...] in VIA ERBAMOLLE n. 15; sui capitoli 1)-2)-3)-4)-5) indicando quali Testimone_3 testimoni: il signor residente a [...] in VIA SAN ROCCO COLOMBO n. 4; il signor Tes_4 _10
c/o la SPEEDY CONDOMINIO corrente a RN LO (VA) in PIAZZA BARACCA 2/a; il signor
[...] _11
residente a [...] in VIA ITALIA n. 21.
[...] Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova articolati dal come meglio spiegato nella replica del Parte_3 Parte_1 quarto motivo di appello. In quanto i capitoli 7 e 8 vertono su circostanze non contestate mentre i capitoli 1-2-3-4-5-6-9-10-11 sono chiaramente inammissibili e comunque riguardano circostanze non rilevanti. Ci si oppone inoltre, ex art. 246 cpc, all'audizione dell'Architetto quale testimone in quanto CTP di controparte.” Persona_1
Controparte_3
“ In via principale: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello del in quanto infondato e Parte_1 illegittimo.
» In via di appello incidentale condizionato (alla declaratoria di responsabilità di er i vizi e danni lamentati da parte attrice): _1
- in via pregiudiziale/preliminare:
- dichiarare la decadenza della attrice dall'azione ex artt. 2226 e 1667 c.c., con conseguente rigetto della domanda di parte attrice e dichiarazione che nulla è dovuto da lla stessa per i titoli dedotti in giudizio;
_1
- dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di parte attrice laddove volta ad accertare e dichiarare la responsabilità della ex art. 1667 c.c., “o come meglio ravvisata e ritenuta ed in ogni miglior modo” in quanto, rispetto a _1 quest'ultima locuzione, domanda nuova.
- in via principale: rigettare le domande di parte attrice siccome inammissibili e infondate, in fatto e in diritto.
- in subordine: nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità e fondatezza delle domande di parte attrice, dichiararsi comunque l'inoperatività della polizza invocata dalla convenuta e, conseguentemente, rigettare la richiesta di condanna alla manleva formulata in giudizio dalla convenuta nei confronti di (già ; dichiarare che nulla Controparte_3 Controparte_9 [...] (già deve a e/o direttamente alla attrice. Controparte_3 Controparte_9 _1
- in ulteriore subordine: nel denegato e non creduto caso in cui fosse ritenuta l'operatività della polizza invocata da limitare la _1 condanna di (già alla manleva della convenuta e/o al pagamento diretto a favore Controparte_3 Controparte_9 della attrice, nel limite dei soli danni effettivamente occorsi alla attrice medesima, per fatti e responsabilità della convenuta, laddove documentati e non sperequati per eccesso, il tutto, in ogni caso, nel limite dei massimali (€ 25.000,00 come riconsociuto da ella _1 comparsa in appello in forza dell'art. 19.15 delle condizioni generali di polizza o, in subordine, € 25.000,00 ex art.
8.10 sempre come riconsociuto da ella comparsa in appello delle condizioni particolari di polizza o in ulteriore subordine € 50.000,00 ex art. 8.4 _1 delle condizioni particolari medesime) e con applicazione degli scoperti e franchigie previsti in contratto.
» In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.
» In via istruttoria, senza voler legittimare alcuna indebita inversione degli oneri probatori e senza rinuncia alle eccezioni sollevate da
- già - di decadenza dall'azione proposta da parte attrice e di inoperatività della Controparte_3 Controparte_9 garanzia assicurativa richiesta da si formulano le seguenti istanze. _1 A. Si chiede ammettersi prove per interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e per testi dedotta (come richiesto nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) sui seguenti capitoli, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”: Controparte_
1) durante l'esecuzione dei lavori da parte di nell'autunno 2017, il sig. , legale rappresentante di _1 _1 comunicava al legale rappresentante di che i lucernari posti sul tetto del capannone del Parte_1 Parte_3 erano vetusti e in parte rotti;
Controparte_
2) a seguito della comunicazione da parte del sig. alla sig.ra circa il fatto che i lucernari Parte_2 posti sul tetto del capannone del erano vetusti e in parte rotti, la sig.ra chiedeva a Parte_3 Parte_2 PE IN un preventivo per la loro sostituzione e PE IN predisponeva quindi in data 28.3.2018 il preventivo in atti (doc. 4 memoria Du-Mat che si esibisce);
3) prima di predisporre il preventivo del 28.03.2018 (doc. 4 memoria che si esibisce), il sig. , titolare di _1 Persona_3 PE IN verificava di persona lo stato dei lucernari posti sul tetto del capannone del e verificava che Parte_3 alcuni di essi erano vetusti e in parte rotti. Testi: , residente in [...]; residente a [...]; Testimone_3 Tes_4
c/o la PE IN corrente a Gornate Olona (VA) in Piazza Baracca n. 2/a. Controparte_10 B. si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale dedotti dalla attrice per le ragioni dedotte nella Controparte_3 terza memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.; in subordine, laddove ammessi, chiede di essere autorizzata a prova contraria, con i testi già indicati nella seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. C. chiede, si opus, disporsi il rinnovo della CTU in ragione delle gravi lacune e dei profili di nullità di Controparte_3 quella resa in sede di ATP, come evidenziati nella memoria costitutiva (cfr. pag. 6 e ss.) e nella seconda memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di prime cure di (già , essendo il CTU giunto alle proprie Controparte_3 Controparte_9 conclusioni omettendo di compiere una disamina tecnica dello stato dei luoghi e, anzi, rifiutandosi apertamente di procedere a quanto di più banalmente scientifico lo stesso potesse fare (vieppiù in ragione dell'avere chiesto il medesimo CTU di essere affiancato da un tecnico del settore per l'espletamento delle operazioni peritali), ossia rimuovere almeno uno dei due lucernari rotti, al fine di vagliare pagina 3 di 14 secondo le conoscenze tecniche di riferimento se ed in che misura, come assunto dalla attrice e predicato dal CTU, la schiuma poliuretanica abbia davvero bloccato lo scorrimento delle guide dei lucernari e quindi causando la lesione del lucernario stesso;
in subordine si chiede di autorizzare il CTP (ing. ) di a controdedurre ai chiarimenti resi dal CTU Per_4 Controparte_3 all'udienza dell'11.10.2022. In ogni caso: con refusione delle competenze e delle spese di lite e rigetto della domanda di condanna di er lite temeraria ex _1 art. 96 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
I fatti da cui trae origine la vicenda processuale possono essere così riassunti. A seguito della sua offerta del 27.10.2017 (d'ora in avanti, eseguiva, su incarico _1 _1 del committente (d'ora in avanti, ), lavori di preparazione della Parte_1 Parte_3 soletta del capannone, di coibentazione con poliuretano e successiva verniciatura, per un corrispettivo di € 30.000,00.
Riscontrate infiltrazioni d'acqua in corrispondenza con alcuni lucernari e ritenendo che i lavori di impermeabilizzazione e di coibentazione NON erano stati correttamente eseguiti, il committente depositava un ricorso per ATP (R.G.n. 394/2019), all'esito del quale il CTU geom. Parte_3
confermava la cattiva esecuzione dei lavori e la sua imputabilità a stimando i _12 _1 costi di ripristino in € 70.794,50 (v.relazione peritale del 25.07.2019).
Successivamente, ricorreva ex art. 702 bis c.p.c. avanti al Tribunale di Varese, chiedendo la Parte_3 condanna di -ex artt. 1655, 1668, 1218 e 1223 c.c-, al risarcimento dei danni ad essa derivati _1 dalla cattiva esecuzione dei lavori.
Più precisamente, deduceva che: Parte_3
-i lavori di schiumatura eseguiti da avevano causato la rottura di alcuni lucernari e il _1 conseguente aggravamento dei fenomeni di infiltrazione d'acqua,
-a fronte delle riscontrate problematiche, Du-Mat “…dapprima eseguiva un sopralluogo, poi riparava e sigillava con poliuretano le fessure dei lucernari e, quindi, nell'aprile del 2018 realizzava che la schiuma di poliuretano da essa posata impediva lo scorrimento dei lucernari sulle guide, per cui tagliava manualmente lo strato della schiuma”, ma tali interventi non risultavano risolutivi,
-a fronte del rifiuto di i eseguire un nuovo intervento, con pec del 22.10.2018 le inviava una _1 formale lettera di contestazione,
-la perizia di parte del 6.11.2018 disposta da esso attestava la mancata esecuzione a regola Parte_3 d'arte dei lavori di impermeabilizzazione e di coibentazione del tetto effettuate da _1 evidenziando che “..questa non aveva valutato correttamente le problematiche relative ai lucernari in merito alle dilatazioni termiche ed ai necessari accorgimenti da adottare prima dell'inizio degli interventi”,
-il 19.11.2018 formulava una nuova contestazione seguita, il 6.12.2018, da un sopralluogo, nel corso del quale il tecnico incaricato da geom. “..riconosceva la responsabilità della propria _1 _13 mandante in ordine alla cattiva esecuzione dei lavori”,
-con e-mail del 20.01.2019 il geom. confermava la volontà di “di sistemare i lavori in _13 _1 copertura”, ma con pec del 31.01.2019, questa ritrattava l'impegno, comunicando che non sarebbe intervenuta sui lucernari, poiché estranei agli interventi che le erano stati commissionati pagina 4 di 14 PartParte Chiedeva quindi la condanna di l risarcimento del danno arrecatole, come da domanda..
Costituitasi, chiedeva in via preliminare di essere autorizzata a chiamare in causa la propria _1 compagnia assicurativa e di disporre il mutamento del rito;
domandava, in Controparte_9 via principale, il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Deduceva:
-che l'opera commessale NON riguardava la risoluzione di fenomeni di infiltrazioni d'acqua, ma aveva ad oggetto la sola coibentazione della copertura del capannone,
-che , a conoscenza dei vizi sin dal dicembre del 2017, era decaduta dall'azione di garanzia Parte_3 per non avere denunciato i vizi nel termine di 8 giorni dalla scoperta ex art. 2226 co. 2 c.c. o, in ogni caso, nel termine di 60 giorni ex art. 1667 c.c., dato che la prima denuncia era stata effettuata da nell'ottobre 2018), Parte_3
-che, avendo essa comunicato al committente la rottura e la vetustà dei lucernari, si era Parte_3 rivolto a per la loro riparazione (preventivo del 28 marzo Controparte_14
2018), con conseguente evidente infondatezza dell'avversaria domanda risarcitoria, trattandosi di lucernari già da sostituire e che con i suoi lavori essa NON aveva neppure contribuito a Pt_5 rompere,
-che essa NON aveva mai riconosciuto alcun vizio, ma si era solo resa disponibile a pulire le guide e che “..in ogni caso la presenza di poliuretano era minima e non tale da impedire lo scorrimento dei lucernari e tantomeno da poter determinare la loro rottura”.
Autorizzatane la chiamata in causa, si costituiva in giudizio eccependo la Controparte_9 decadenza di dall'azione e comunque l'infondatezza della domanda, nonché (nei confronti Parte_3 di l'inoperatività della polizza, dal momento che il danno si era verificato dopo la scadenza _1 della polizza (avvenuta il 10.3.2018, e non il 15.7.2018 come indicato in polizza per un mero refuso) ed era stato denunciato anche successivamente (ottobre 2018).
In subordine, deduceva l'operatività dei limiti alla copertura assicurativa, ferme restando tutte CP_9 le franchigie.
--
Con sentenza n. 1162/2023 il Tribunale di Varese ha così statuito:
< “respinge la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 _1
[...] condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione in favore di delle spese del presente giudizio, che liquida in €4.217,00 per _1 compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 rifusione in favore della terza chiamata già Controparte_3 [...]
delle spese del presente giudizio, che liquida in €4.217,00 per compensi, oltre Controparte_9 spese generali, iva e cpa come per legge.>”.
La sentenza può essere così sunteggiata. Dopo avere ricondotto il contratto fra e alla disciplina dell'appalto Parte_3 _1 Parte_3 aveva commissionato a l'esecuzione di lavori -verso corrispettivo- da espletarsi attraverso _1 un'organizzazione d'impresa), il Tribunale, ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1667 c.c., ha innanzitutto ritenuto infondata l'eccezione di decadenza sollevata da convenuta e terza chiamata. pagina 5 di 14 Da un lato, ha evidenziato che -terminati i lavori in data 28 marzo 2018, come anche riconosciuto da il dies a quo del termine di cui all'art. 1667 co 2 c.c. non poteva certo decorrere da una data _1 anteriore (quale il dicembre 2017 indicato da;
il detto termine iniziale aveva cominciato a _1 decorrere dall'11 ottobre 2018, a seguito dell'avvenuta scoperta, da parte di , che gli Parte_3 interventi riparativi di nell'aprile 2018- non erano stati risolutivi;
interventi che, a loro _15 volta, presupponevano una previa,e quindi tempestiva, denuncia orale da parte di . Parte_3
Il Tribunale ha invece escluso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1667 co. 2 .c.c., invocata da secondo la quale “la denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto la Parte_3 Part difformità e i vizi o li ha occultati”, non potendo valere quale riconoscimento dei vizi da parte di a) né la relazione del 10 gennaio 2019 del consulente di parte B) né le comunicazioni
[...] Pt_5 del tecnico di geom. , del 20.01.2019 e del 29.01.2019, contenenti solo una mera _1 _13 disponibilità di intervenire per risolvere le problematiche lamentate. _1
Quanto all'accertamento della responsabilità in concreto dell'appaltatore per vizi e difetti dei lavori, il
Tribunale ha ritenuto che il committente , sul quale ricadeva l'onere della prova dei vizi e/o Parte_3 PartParte difetti, non ne aveva provato l'esistenza e riconducibilità ai lavori eseguiti dall'appaltatore rilevava anzi un'intrinseca contraddittorietà nell'elaborato peritale in ATP -che pur concludeva per la responsabilità dell'appaltatore atteso che il CTU, se da un lato riconduceva la causa della _1 rottura dei lucernari alle opere di schiumatura e di succesivo taglio di essa da parte di dall'altro _1
“….rappresentava che solo un limitato numero degli stessi si è rotto per motivo imputabile alle opere eseguite e, soprattutto, di non essere in grado di dire se la rottura sia dipesa da un fatto accidentale oppure dalla vetustà”.
Quanto alle prove orali di cui aveva chiesto l'ammissione, il Tribunale non le ha ammesse Parte_3 perché “..i capitoli di prova orale di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. avevano ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere e non idonee a provare i vizi lamentati e la responsabilità dell'appaltatore per i danni lamentati”.
Rigettata la domanda principale verso il Tribunale ha ritenuto che non vi era ragione alcuna di _1 esaminare la domanda di manleva proposta da erso la sua assicuratrice. _1
---
Avverso tale sentenza ha proposto appello , affidandolo a plurimi motivi, sui quali si Parte_3 tornerà infra.
Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza;
in _1 via subordinata, la condanna della compagnia assicurativa a garantirla e manlevarla fino alla somma di
€ 25.000,00.
Costituitasi, (subentrata a d'ora in Controparte_3 Controparte_9 avanti ) ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello principale, proponendo appello CP_3 incidentale condizionato in caso di accertata responsabilità di per i vizi e i danni causati al _1 committente . Parte_3
All'udienza del 19.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.; la causa è stata decisa l'8 gennaio 2025.
-- pagina 6 di 14 I motivi d'appello principale e incidentale condizionato possono essere così riassunti.
Con il primo motivo di appello principale, “violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. per travisamento dei fatti e dei documenti (capo 1 della sentenza impugnata)”, l'appellante lamenta Parte_3
l'erroneità della statuizione del Tribunale (che ha ritenuto che aveva finito i lavori nel marzo _1
2018), quando invece i lavori erano stati completati nel novembre 2017; che, in ogni caso, Pt_5 aveva riconosciuto i vizi ed era anzi intervenuta per eliminarli.
Con il secondo motivo di appello principale, “violazione degli artt. 113 c.p.c. e 1667 c.c. per erronea negazione del riconoscimento dei vizi, effettuato da mediante condotte _1 concludenti (capo n. 1 della sentenza impugnata)”, l'appellante lamenta che il Tribunale Parte_3 ha erroneamente negato l'avvenuto riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore che, a Pt_5 prescindere dal valore della relazione di parte e delle dichiarazioni del tecnico , ha _13 _1 riconosciuto i vizi tramite condotte concludenti, cioè mediante i molteplici interventi sui lavori mal eseguiti.
Con il primo motivo di appello incidentale condizionato, “eccezione di decadenza”, la compagnia assicurativa terza chiamata chiede la riforma del capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione CP_3 di decadenza di dalla garanzia per vizi e difetti: lavori di Du-Mat si sarebbero protratti dal _1 novembre 2017 al 28 marzo 2018 e i primi fenomeni di infiltrazione da lucernari sono stati scoperti nel dicembre 2017; a fronte della prima denuncia dei vizi dell'11.10.2018 è evidente che è Parte_3 decaduto dalla garanzia, sia che il dies a quo si faccia decorrere dalla scoperta del vizio (dicembre
2017), sia che si faccia decorrere dalla consegna dei lavori (dunque da marzo 2018), sia che lo si faccia decorrere dall'accettazione dell'opera (dunque dal pagamento, 24.4.2018).
I suddetti tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, avendo essi ad oggetto la tempestività della denuncia dei vizi o, ancora a più a monte, la necessità di tale denuncia, da parte del committente , all'appaltatrice Parte_3 _1
Come è noto, a norma dell'art. 1667/2 cc la denuncia NON è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o le difformità.
Nel caso specifico -secondo il committente- dopo la consegna dei lavori avvenuta, quanto meno la prima volta, nel novembre 2017, poi intervenuta più volte per rimediare ai vizi: _1
<…dapprima RIPARAVA le fessure in corrispondenza dei lucernari con Controparte_16
e poi RICOPRIVA CON SCHIUMA DI POLIURETANO I CONTORNI E LE GUIDE DI
SCORRIMENTO DEI LUCERNARI, affermando di averli così sigillati>.
Ciò detto, questa Corte ritiene che, anche a voler ritenere che a eseguito, il 24.4.2018, il solo _1 taglio manuale dello strato di schiuma di poliuretano spruzzato sulle guide dei lucernari (fatto, questo, incontestato: v. pag. 7 della comparsa di costituzione che, dato atto che il pagamento in suo favore è avvenuto il _1 24.4.2018, poi ha ribadito che <… il pagamento avveniva contestualmente al taglio …>) è evidente che ancora mesi dopo la fine dei lavori (novembre/dicembre 2017) è intervenuta (prima per pulire le guide dei _1 serramenti come ammette lei stessa nella comparsa di costituzione inn primo grado), per poi tagliare manualmente lo strato di schiuma (il 24.4.2018, v. sopra) che aveva bloccato lo scorrimento delle guide di copertura di alcuni serramenti: in tal modo essendosi (Du-Mat) di fatto impegnata ad eliminare i vizi denunciati da ed essendo poi intervenuta -con facta concludentia- per eliminare, peraltro con Parte_3 pagina 7 di 14 una condotta vietata da essa stessa nella sua offerta, i vizi denunciati da (l'impossibilità Parte_3 sopravvenuta di scorrimento delle guide, la loro crepatura, la formazione di sacche di umidità, i conseguenti fenomeni infiltrativi rilevati etc).
Intervento -questo- che secondo ampia giurisprudenza (v. Cass. 6263/2012 e Cass. 13613/2013 citate dall'appellante principale) ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza ex art. 1667 c.c., costituendo, per l'appaltatore, fonte di un'autonoma obbligazione di
"facere".
Se così è, la questione relativa alla tempestività/non tempestività della denuncia dei vizi da parte del committente è da ritenersi superata per effetto dell'avvenuto riconoscimento, per facta concludentia, dei vizi stessi da parte dell'appaltatrice _1
--- Con il terzo motivo d' appello principale “violazione dell'art. 115 c.p.c. per stravolgimento della CTU ( capo n. 1 della sentenza impugnata)”, l'appellante lamenta che erroneamente il Parte_3 Tribunale ha ritenuto contraddittorio l'elaborato peritale reso dal CTU in sede di ATP: l'appellante ribadisce invece la coerenza della valutazione tecnica del CTU, che ha accertato la responsabilità dell'appaltatore avendo utilizzato la schiuma poliuretanica per coprire le guide dei lucernari, così bloccandone lo scorrimento sulle guide e poi tagliato la schiumatura, così provocando la rottura di alcuni dei predetti lucernari.
Il motivo è fondato. I lavori che si è impegnata ad eseguire sono quelli che risultano dall'offerta fatta il 27.10.2017 Pt_5 al e da questa accettata e cioè i <… lavori di preparazione della soletta del capannone, di Parte_3 coibentazione con poliuretano e successiva verniciatura>.
Tanto chiarito, va precisato che, alla luce di quanto osservato, valutato e scritto dal CTU, NON rileva se il motivo per il quale aveva in origine conferito l'incarico sia stato quello di eliminare Parte_3 esistenti fenomeni infiltrativi -di cui fa menzione nel suo ricorso per ATP e nel suo ricorso Parte_3 introduttivo del giudizio di primo grado, ma di cui non è fatta alcuna menzione nei lavori che i Pt_5 è impegnata ad eseguire nell'offerta in atti, pacificamente accettata da o di eseguire meri Parte_3 lavori di coibentazione: ciò che il CTU ha rilevato è infatti che l'intervento concretamente eseguito da
è stato MAL ESEGUITO. Pt_5
In tal senso si è infatti espresso il CTU: <e tutti apparso evidente anche come da foto scattate nel corso del sopralluogo che le guide dei>lucernari così come le lastre stesse sono state imprigionate o avviluppate da poliuretano evidentemente posato da che poi successivamente, nel vano tentativo di riparare al vistoso errore, lo ha tagliato, ma non ha _1 interrotto la coesione con la parte di poliuretano infiltratasi al di sotto della lastra per effetto di aumento volumetrico…
Nell'accesso sulla copertura, presenti tutti i CTP, sono stati visionati e contati tutti gli elementi che la compongono e contati in numero di sette i lucernari che si presentano con rotture e micro.-macro fessurazioni. Ciascuno dei ctp presenti può ben ricordare che l'ausiliario geom. ha attentamente visionato ogni CP_6 elemento di cui si compone la copertura e le inerenti segnalazioni di quanto stava accertando, nonché gli approfondimenti svolti al riguardo delle guide dei lucernari ricoperte dal prodotto spruzzato ed inerenti rotture, come dimostrato anche dall'ultima foto qui allegata nella quale è segnalata con dito puntato l'indicazione di questo particolare… pagina 8 di 14
Se la resistente nde) indica divieto di operare tagli nel poliuretano posato, assume rilevanza il _1 fatto che sia stata la stessa stessa ad eseguirlo, contravvenendo ad uno specifico proprio _1 divieto, e la stessa ha operato con precarietà alla protezione dello stesso con la fornitura e posa di vernice elastomerica all'acqua. La stessa vernice non sopporta per sue caratteristiche ristagni idrici come ben saputo e riconosciuto dalle aziende produttrici.
Da qui il necessario utilizzo di laminati al fine di poter sopportare degnamente e a lungo termine le deficienze di quota sulla parte sezionata dalla resistente ..la vera e certa colpa della è quella _1 di avere operato un minimo di riparazione delle cupole lucernario…
L'accertamento tecnico d'Ufficio, non è stato parziale ma esaustivo, ha evidenziato sette lucernari da sostituire con guide di scorrimento, come da tutti i presenti viste, conglobate da poliuretano. Chi ha eseguito questo improvvido intervento è il responsabile della sua esecuzione.
Il motivo per il quale sono accadute le problematiche riscontrate, cioè la rottura dei lucernari, sono imputabili alle opere eseguite dalla resistente, in quanto gli stessi si sono rotti in quanto potevano più scorrere sulle guide ricoperte di poliuretano>.
A fronte di tale riscontrata situazione e della chiara imputabilità di essa all'appaltatrice NON n _1 appare contraddittorio che il CTU in ATP abbia rilevato l'obiettiva vetustà dei lucernari ancorchè con scarsa chiarezza dell'italiano utilizzato ( si rappresenta il fatto che trattasi di lucernari posati durante la costruzione dello stabile, pertanto non recenti, e che allo stato attuale solo un limitato numero degli stessi si è rotto per motivo imputabile alle opere eseguite dalla resistente, non essendo possibile in questa fase rilevare motivo per un fatto accidentale oppure alla vetustà, anche perché non risulta l'indicazione di lucernari rotti nel sopralluogo svolto dalla resistente): anche perché -chiamato a chiarimenti- all'udienza fissata per tale incombente il CTU ha così riposto al legale di (avv. Bianchi) che, peraltro, non ha fatto riferimento ad Pt_5 alcuna contraddizione in cui il CTU sarebbe incorso: <l bianchi chiede perch non si sia proceduto alla rimozione dei lucernari.>
Il CTU evidenzia che la ricorrente si è opposta e non ha dato la disponibilità a pagare per l'intervento e che la rimozione avrebbe comportato la rimozione dell'intera copertura con la inevitabile rottura degli stessi.
L'Avv. Bianchi evidenzia che il ctu non ha svolto un accertamento tecnico ma è partito dalla considerazione, indimostrata, che i lucernai siano stati rotti dalla _1
Richiesto dal Giudice, l'Ausiliario precisa che lo smontaggio dei lucernai non era importante ai fini delle valutazioni tecniche svolte e che non avrebbe modificato le conclusioni tecniche raggiunte.
Che l'errore fondamentale è stato aver schiumato e tagliato la schiumatura.
L'Avv. Bianchi chiede per quale motivo il CTU non ha considerato la presenza sulla copertura di puntoni in legno? L'Ausiliario precisa che i blocchi in legno erano comunque liberi da movimento e che la schiumatura ha conglobato tutto.
pagina 9 di 14 L'Avv. Bianchi contesta le interpretazioni giuridiche svolte dal CTU Il CTU evidenzia di essersi limitato a rispondere al quesito peritale laddove indica di individuare la causa più probabile che non>.
Nè rileva, ai fini della causa, che, a fronte della rottura di sette lucernari, peraltro certamente mai rilevata dall'appaltatrice prima dei suoi interventi, sia stato chiesto un preventivo ad una ditta _1 terza per la loro eventuale sostituzione: ed invero, il preventivo è stato chiesto prima che Pt_5 eseguisse, in data 28.4.2018, il taglio della schiumatura.
Cosi, ancora, il CTU:
Du-Mat per eseguire il lavoro commissionato ha fatto il sopralluogo senza indicare, pertanto non avendo rilevato, la presenza di lucernari rotti o danneggiati o di particolari negativi presenti nella copertura. ha eseguito il lavoro come da preventivo approvato e successivamente all'ultimazione è _1 intervenuta sulla copertura con tagli del poliuretano lungo i lati di lunghezza dei lucernari, che le condizioni generali di offerta per il cliente vietano.
Nel corso del sopralluogo sulla copertura del 6 maggio 2019 è stato attentamente visionato lo stato delle guide e delle lastre dei lucernari accertando in modo palese e certo l'avvenuto intasamento delle guide con poliuretano che non consente movimenti del lucernario per dilatazioni proprie. Per cui la rimozione delle cupole diviene fatto irrilevante.
Si evidenzia poi la non possibilità di darne esecuzione perché sia la ricorrente che la resistente hanno espressamente dichiarato di non accollarsi la relativa spesa e per l'oggettiva possibilità di rotture che il ctu non può né deve accollarsi.
Si invita ad una più attenta visione delle fotografie allegate che ben rappresentano lo stato dei luoghi.
Motivi per i quali il sottoscritto ctu ribadisce tutte le risposte ai quesiti formulati dal Giudice .. >.
Alla luce di quanto esposto, dunque, la responsabilità di on può essere seriamente contestata. Pt_5
--- Con il quarto motivo d' appello principale “erroneo rigetto della prova orale domandata da NDC e violazione dell'art. 2697 c.c. per accollo a NDC dell'onere della prova circa l'assunto di _1 secondo il quale uno o più lucernari erano rotti prima che questa eseguisse le opere”, l'appellante lamenta la mancata ammissione dei capitoli di prova orali da essa dedotti, ribadendo l'utilità Parte_3 degli specifici capitoli di prova nn. 10 e 11; ritiene che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., spettasse a provare il suo assunto, cioè che i lucernari fossero già rotti prima dell'esecuzione _1 delle opere nel capannone.
Avendo già trattato tali questioni, la Corte fa espresso riferimento a quanto esposto, ritenuta quindi la superfluità della prova per testi di cui l'appellante reitera la richiesta di ammissione.
---
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato, “infondatezza della domanda di sul quantum”, la compagnia assicurativa contesta la quantificazione del Parte_1 danno di parte attrice in quanto esorbitante e ingiustificata.
In ogni caso, sostiene che nell'eventualità di una condanna di l'indennizzo debba essere _1 astrattamente limitato <..al costo di rimozione e ripristino dei soli lucernari che il CTU ha accertato pagina 10 di 14 essere rotti (dunque sette), o al più ai costi comunque di rimozione dei lucernari vincolati/bloccati dal poliuretano – per un totale di €36.478,50, specificati nel computo metrico dal CTU”.
Il motivo è infondato.
Ancorchè la valutazione del CTU sul sia stata superiore a quella originariamente richiesta dal ricorrente , essa è stata motivata con chiarezza: Parte_3
Si allega computo dal quale risulta costo per la sostituzione dei sette lucernari e rifacimento della copertura in poliuretano per circa 240 mq, oltre a quanto altro necessario, compresi guide, guarnizioni e laminati e nuova verniciatura con spessori adeguati, nel quale risultano costi complessivi per totali € 70.794,50, oltre ad IVA, precisato che quelli oggetto di ricorso e riferibili ad interventi indicati da Arch. sono stati quantificati in Per_1 complessivi € 36.478,50, ai quali devono essere aggiunti € 9.360,00 per verniciatura acrilica a protezione impermeabile e U.V. ed € 24.956,00 per fornitura e posa di lattonerie - scossalina, interventi necessariamente da eseguire per evitare nuove infiltrazioni>.
Per tali ragioni, a condannata, come da domanda da ultimo svolta in primo grado e reiterata in Pt_5 appello dal committente , a risarcire il danno arrecatole da ari a euro 70.794,50, più Parte_3 _1
IVA, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, con gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata da comutarsi dalla relazione di CTU del 25.7.2019 sino al saldo effettivo.
-- Con Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato “inoperatività della polizza di e in subordine limiti della garanzia”, l'appellante , subentrata a nel 2022, deduce che la CP_3 CP_9 polizza è stata disdettata da n data 7.12.2017, con effetto a partire dalla scadenza naturale del _1 contratto, dunque dal 10.03.2018 (dovendosi intendere la data di scadenza indicata in polizza nel
15.7.2018 come un mero refuso).
Deduce ancora che, ai sensi dell'art.
8.4. delle condizioni particolari di polizza, “l'assicurazione è prestata a condizione che i lavori siano stati eseguiti e che il danno sia avvenuto e sia stato denunciato durante il periodo di validità della polizza, ma comunque non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi”: come risulta dalle denunce in atti, il danno sarebbe avvenuto nell'ottobre 2018 e dunque dopo la vigenza della polizza;
ma anche ad ammettere che le prime infiltrazioni si siano verificate nel dicembre 2017, come sostenuto da la polizza non sarebbe più operativa, dal Parte_3 momento che essa prevede che il danno, oltre a dover essere avvenuto in vigenza di polizza, deve comunque essere anche stato denunciato durante la vigenza della stessa”, quando invece nel caso in specie la denuncia (da parte di ) è avvenuta nell'ottobre 2018. Parte_3
In via subordinata, la compagnia assicurativa rileva che comunque ha chiesto di essere _1 manlevata sino a € 25.000,00 e che la polizza prevede uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% del danno indennizzabile (con un limite massimo di euro 500.00) : così da ultimo si legge nella comparsa conclusionale depositata in questo grado dall'assicuratrice . CP_3
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Va innanzitutto precisato che nella polizza di cui si discute, prodotta tanto da quanto da _1
, si legge che essa avrebbe avuto effetto iniziale dalle ore 24 del giorno 10.3.2015, con Parte_6 scadenza alle ore 24 del 15.7.2016.
Non risulta invece da alcun atto, nemmeno successivo, che la (prima) data di scadenza fosse quella del 10.3.2016 e che, per converso, l'indicazione del 15.7.2016 quale data di scadenza costituisca solo un
(come sostiene ). Parte_6
pagina 11 di 14 Dato che, come già detto, la polizza è stata disdettata da l 17.12.2017 _1 di naturale scadenza del contratto> deve ritenersi che, a seguito della citata disdetta, la polizza sia scaduta il 15.7.2018, sia perché quella del 15.7.2016 era la prima data di scadenza (rinnovabile) formalmente indicata in polizza, sia perché dell'eventuale erroneità di tale data non può che rispondere colei che la polizza ha (in tesi, errroneamente) predisposto, senza alcuna successiva emenda.
Tanto premesso, il danno, oltre a dover essere avvenuto in vigenza di polizza, deve comunque essere Parte anche stato denunciato durante la vigenza della stessa: nel caso in specie, la Corte ha ritenuto che a riconosciuto i vizi e ha cercato di porvi rimedio al più tardi nell'aprile 2018, il che significa che
[...]
ha denunciato il danno prima dell'aprile 2018 e quindi durante la vigenza della polizza, Parte_3 come già detto in naturale scadenza il giorno 15.7.2018.
Se così è, va condannata a pagare a a somma di euro 25.000,00 (somma indicata dalla CP_3 _1 stessa elle sue conclusioni), da cui va però detratto il 10% di scoperto, pari a e.2.500,00, essa _1 va quindi condannata a pagare a la somma di euro 22.500,00, con gli interessi legali dalla _1 domanda al saldo effettivo.
-- Alla luce di quanto sopra esposto, le spese processuali vanno diversamente regolate, in accoglimento dei motivi quinto e sesto d'appello principale. Più precisamente, con il quinto motivo di appello principale, “riforma della condanna alla rifusione delle spese legali di (capo n. 2 della sentenza impugnata) e condanna di questa alle spese _1 di ATP e di entrambi i gradi, l'appellante chiede che, in ragione di quanto appellato e della Parte_3 fondatezza del suo appello, le spese di ATP e del processo di primo grado vengano diversamente regolate, con ripetizione di quanto già corrisposto in ossequio della sentenza di primo grado.
Con il sesto motivo d' appello principale, “riforma della condanna alla rifusione delle spese legali della terza chiamata (capo n. 3 della sentenza impugnata)”, l'appellante chiede di Parte_3 riformare anche il capo relativo alla sua condanna al pagamento delle spese processuali alla terza chiamata, con ripetizione di quanto già corrisposto in ossequio alla sentenza di primo grado.
I detti motivi vanno accolti, dato che, in accoglimento dei relativi motivi d'impugnazione del
, è ad essere soccombente nei confronti del ed è ad essere Parte_3 _1 Parte_3 CP_3 soccombente nei confronti della chiamante _1
--
In conclusione, dunque, in accoglimento dell'appello principale proposto da , in Parte_3 accoglimento della domanda proposta da ei confronti di , sulla quale il Tribunale _1 CP_8 non si è pronunciato in quanto ritenuta assorbita, nonché in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e, quindi, in riforma dell'appellata sentenza n. 1162/2023 del CP_8
Tribunale di Varese, questa Corte:
-condanna in persona del legale rappresentante, a risarcire a _1 Parte_1 tutti i danni, per i titoli e nella misura di € 70.794.50 oltre i.v.a., con rivalutazione e interessi
[...] legali come da motivazione,
pagina 12 di 14 -condanna a pagare le spese di ATP, nonché le spese processuali del primo grado, liquidate _1 come da dispositivo ex DM 55/2014 e succ.mod. tenuto conto del valore della causa e dell'impegno profuso, in favore di , Parte_3
-condanna restituire a quanto già ricevuto da quest'ultima in ossequio _1 Parte_3 alla sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dal dì dell'avvenuta ricezione di tale somma fino al saldo,
Part
-in accoglimento della domanda di at e in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , Controparte_8
-condanna a pagare a e. 22.500,00, con gli interessi legali dalla Controparte_8 _1 domanda al saldo effettivo,
-condanna a pagare a le spese del primo grado, liquidate con gli Controparte_8 _1 stessi criteri prima indicati come da dispositivo,
-condanna a restituire a quanto ricevuto da quest'ultima a titolo di CP_8 Parte_3 spese processuali del primo grado, maggiorato degli interessi legali dal dì dell'avvenuta ricezione di tale somma fino al saldo,
-condanna a pagare a le spese del presente grado d'appello, liquidate _1 Parte_3 come da dispositivo, considerato che non è stata svolta alcuna fase istruttoria,
-condanna a pagare a le spese del presente grado d'appello, liquidate come da CP_8 _1 dispositivo, considerato che non è stata svolta alcuna fase istruttoria.
Va invece rigettata la domanda formulata dall'appellante principale ex art. 96 cpc, non sussistendone i presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso l'appellata sentenza n. 1162/2023 del Tribunale
[...] _1 di Varese, nonché sulla domanda di nei confronti di nonché sull'appello _1 CP_8 incidentale condizionato proposto da avverso la detta sentenza del Tribunale di Varese, e, CP_8 per l'effetto, in riforma della detta sentenza, così dispone:
-condanna in persona del legale rappresentante, a risarcire a _1 Parte_1 tutti i danni, per i titoli e nella misura di € 70.794.50 oltre i.v.a., con rivalutazione e interessi
[...] legali come da motivazione,
-condanna a pagare le spese di ATP, nonché le spese processuali del primo grado liquidate in _1 euro 14.000,00 oltre agli accessori di legge, in favore di , Parte_3 Parte_3
-condanna restituire a quanto già ricevuto da quest'ultima in ossequio _1 Parte_3 Parte_3 alla sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi legali dal dì dell'avvenuta ricezione di tale somma fino al saldo,
pagina 13 di 14 Part
-in accoglimento della domanda di at verso e in parziale accoglimento dell'appello CP_8 incidentale proposto da , Controparte_8
-condanna a pagare a e. 22.500,00, con gli interessi legali dalla Controparte_8 _1 domanda al saldo effettivo,
-condanna a pagare a le spese del primo grado, liquidate in e. Controparte_8 _1
7.616,00, oltre agli accessori di legge,
-condanna a restituire a quanto ricevuto da quest'ultima a titolo di CP_8 Parte_3 spese processuali del primo grado, maggiorato degli interessi legali dal dì dell'avvenuta ricezione di tale somma fino al saldo,
-condanna pagare a le spese del presente grado d'appello, liquidate in _1 Parte_3
e . 9991,00, oltre agli accessori di legge,
-condanna a pagare a le spese del presente grado d'appello, liquidate in e. CP_8 _1
6.946,00, oltre agli accessori di legge,
-rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dall'appellante principale.
Così deciso in Milano, il giorno 8 gennaio 2025.
Il Consigliere rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli
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