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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 3601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3601 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21/10/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.420 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Guerriero Anna Maria, Parte_1 presso la quale elettivamente domicilia in Avellino, via C. Colombo n.11
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege alla via A. Diaz n.11
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6/3/25, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.220/25, pubblicata il 19/2/25, con cui il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la sua domanda volta al riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/22 e 2022/23, con integrale compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha censurato detta ultima statuizione per difetto di motivazione e comunque per violazione del principio della soccombenza codificato negli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ha chiesto, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il convenuto fosse condannato al pagamento CP_1 delle spese di lite del primo grado.
Si è costituito il indicato in epigrafe resistendo CP_1 all'appello e chiedendo la conferma della sentenza.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Nella presente controversia l'odierna impugnante è risultata vittoriosa rispetto alla domanda formulata e la statuizione sulle spese è stata motivata in ragione “della natura della causa e per la mancata necessità di svolgere attività istruttoria”.
A parere della Corte, tale motivazione non fornisce elementi di coerenza e compatibilità con una pronuncia di compensazione integrale.
Occorre fare riferimento ratione temporis alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c., nel testo sostituito dal DL n.132/2014, convertito in legge n.162/2014, applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, che dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza "l'avere il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata".
Secondo il Giudice delle leggi, "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/03/2022, n.7992).
Da ultimo – a conferma della stabilità degli orientamenti richiamati- è intervenuta anche Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7064 secondo cui “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza così modificato il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle gravi ed eccezionali ragioni sempre da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c.”.
Sulla scorta di questi principi occorre riempire di contenuto anche le clausole astrattamente idonee a sostenere la decisione sulla compensazione.
Orbene, ritornando al caso concreto, va rilevato che la sentenza della Suprema Corte n. 29661 del 27.10.2023 ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla odierna impugnante. In detta pronuncia, però, è stato opportunamente sottolineato che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Ne discende, allora, che alla data di deposito del ricorso giudiziale la questione dedotta in giudizio era stata già risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato.
Pertanto, questa Corte, alla luce dei principi menzionati e dei fatti di causa, ritiene di dare rilievo alla soccombenza del CP_1 (non potendo più la questione di massima definirsi opinabile); reputa, però, parimenti significativo, ai fini di una parziale compensazione, che per l'accoglimento di tutte le annualità oggetto di causa fosse dirimente l'interpretazione normativa conferita dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023; la pronunzia, infatti, interveniva (in data 27.10.2023) e, tra l'altro, chiariva l'aspetto della perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta del beneficio nel biennio previsto dal DPCM del 28.11.2016, su cui molti giudici di merito avevano basato il rigetto delle annualità in esame.
Infatti la pronunzia citata in punto di prescrizione e decadenza così recita: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.“ Mentre “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio … è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”
Dunque, si ritiene di compensare per metà le spese di lite del primo grado, che si liquidano nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della minima attività espletata.
In tal senso va riformata la sentenza gravata.
Per le stesse ragioni anche le spese del presente grado si compensano per metà, mentre l'altra metà, liquidata come da dispositivo, è a carico del . CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna il appellato al pagamento della residua metà che liquida in CP_1 euro 520,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Guerriero Anna Maria.
Condanna altresì il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida per metà in euro 150,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Guerriero. Compensa l'altra metà.
Napoli, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel est.
IL Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Antonietta Savino Consigliere rel. dott. Daniele Colucci Consigliere ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 21/10/25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.420 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2025
TRA
rapp.to e difeso dall'avv. Guerriero Anna Maria, Parte_1 presso la quale elettivamente domicilia in Avellino, via C. Colombo n.11
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici domicilia ex lege alla via A. Diaz n.11
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 6/3/25, la ricorrente in epigrafe ha proposto appello parziale avverso la sentenza n.220/25, pubblicata il 19/2/25, con cui il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, aveva accolto la sua domanda volta al riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 2019/20, 2020/2021, 2021/22 e 2022/23, con integrale compensazione delle spese di lite.
L'appellante ha censurato detta ultima statuizione per difetto di motivazione e comunque per violazione del principio della soccombenza codificato negli artt. 91 e 92 c.p.c.. Ha chiesto, pertanto, che, in parziale riforma della sentenza impugnata, il convenuto fosse condannato al pagamento CP_1 delle spese di lite del primo grado.
Si è costituito il indicato in epigrafe resistendo CP_1 all'appello e chiedendo la conferma della sentenza.
Disposta la trattazione scritta della causa ed acquisite le note di parte appellante, la causa è stata decisa, all'esito dell'udienza, secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto per quanto di ragione.
Nella presente controversia l'odierna impugnante è risultata vittoriosa rispetto alla domanda formulata e la statuizione sulle spese è stata motivata in ragione “della natura della causa e per la mancata necessità di svolgere attività istruttoria”.
A parere della Corte, tale motivazione non fornisce elementi di coerenza e compatibilità con una pronuncia di compensazione integrale.
Occorre fare riferimento ratione temporis alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c., nel testo sostituito dal DL n.132/2014, convertito in legge n.162/2014, applicabile ai giudizi instaurati dal 12/9/2014, che dispone che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, ritenendo lesivo del canone di ragionevolezza "l'avere il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata".
Secondo il Giudice delle leggi, "la rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111 Cost., comma 1) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost., comma 1) perchè la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio, può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti".
Dunque, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, è stata attribuita al giudice la facoltà di compensare le spese di giudizio anche quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni analoghe ed ulteriori rispetto a quelle esplicitamente previste dalla norma.
In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise (cfr. Cassazione civile sez. VI, 11/03/2022, n.7992).
Da ultimo – a conferma della stabilità degli orientamenti richiamati- è intervenuta anche Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7064 secondo cui “In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore dell'articolo 13 decreto legge 132 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014) il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorre assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza così modificato il secondo comma dell'art. 92 c.p.c. che richiedeva gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. Successivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 ha ampliato i casi di compensazione anche alle gravi ed eccezionali ragioni sempre da indicare esplicitamente nella motivazione. Pertanto la deroga alla regola della soccombenza è ora consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto. Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4 del c.p.c.”.
Sulla scorta di questi principi occorre riempire di contenuto anche le clausole astrattamente idonee a sostenere la decisione sulla compensazione.
Orbene, ritornando al caso concreto, va rilevato che la sentenza della Suprema Corte n. 29661 del 27.10.2023 ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dalla odierna impugnante. In detta pronuncia, però, è stato opportunamente sottolineato che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Ne discende, allora, che alla data di deposito del ricorso giudiziale la questione dedotta in giudizio era stata già risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato.
Pertanto, questa Corte, alla luce dei principi menzionati e dei fatti di causa, ritiene di dare rilievo alla soccombenza del CP_1 (non potendo più la questione di massima definirsi opinabile); reputa, però, parimenti significativo, ai fini di una parziale compensazione, che per l'accoglimento di tutte le annualità oggetto di causa fosse dirimente l'interpretazione normativa conferita dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023; la pronunzia, infatti, interveniva (in data 27.10.2023) e, tra l'altro, chiariva l'aspetto della perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta del beneficio nel biennio previsto dal DPCM del 28.11.2016, su cui molti giudici di merito avevano basato il rigetto delle annualità in esame.
Infatti la pronunzia citata in punto di prescrizione e decadenza così recita: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.“ Mentre “Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio … è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice.”
Dunque, si ritiene di compensare per metà le spese di lite del primo grado, che si liquidano nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione, secondo i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa e della minima attività espletata.
In tal senso va riformata la sentenza gravata.
Per le stesse ragioni anche le spese del presente grado si compensano per metà, mentre l'altra metà, liquidata come da dispositivo, è a carico del . CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna il appellato al pagamento della residua metà che liquida in CP_1 euro 520,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Guerriero Anna Maria.
Condanna altresì il al Controparte_1 pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida per metà in euro 150,00, oltre spese generali, iva e cpa, con attribuzione all'avv. Guerriero. Compensa l'altra metà.
Napoli, 21 ottobre 2025
Il Consigliere rel est.
IL Presidente