CASS
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GI IU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo [udito il difensore procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 804 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 11/09/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 18 dicembre 2019, dichiarava l'imputato SE IO colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della "Italiana Ascensori s.r.l. in liquidazione", dichiarato il 10 ottobre 2014. All'imputato era stato contestato di avere, in qualità di liquidatore a far data dal 14 febbraio 2012, e in concorso con IN Lo ND, amministratore unico sino alla data di liquidazione, sottratto o comunque omesso di tenere - allo scopo di procurarsi ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori - tutti i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge, così impedendo la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari. Il Tribunale, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod. pen., con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, condannava SE IO alla pena principale di tre anni di reclusione e alle pene accessorie ritenute di giustizia. 2. La Corte di ajDpello di Milano, adita da SE IO, con sentenza del 10 novembre 2021 confermava la sentenza di primo grado. 3. La Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, con sentenza n. 27411/2023 del 20 gennaio 2023, in accoglimento del ricorso proposto dalla difesa di SE IO, annullava la sentenza di appello, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 4. La Corte di appello di Milano, in esito al giudizio di rinvio, con sentenza del 13 marzo 2024 confermava la citata sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 18 dicembre 2019. 5. La difesa di SE IO ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni dell'art. 627 cod. proc. pen., degli artt. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fallimentare, del combinato disposto degli artt. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, e 217 legge fallimentare. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza emessa dal giudice del rinvio e lamenta il mancato rispetto sia del principio fissato dalla Corte di cassazione nel disporre il giudizio di rinvio, sia la violazione delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta documentale. In 2 particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello di Milano, nella veste di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione per vizio motivazionale, ha confermato la sentenza di condanna e ha riproposto nuovamente il percorso logico argomentativo censurato, così violando palesemente il dettato dell'articolo 627 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento della precedente decisione di appello, aveva vietato alla Corte territoriale di sussumere la condotta del ricorrente ai sensi dell'articolo 216, comma 1, n. 2, seconda parte, che prevede il dolo generico;
aveva richiesto un approfondimento rispetto all'assunto che IO avesse operato in termini di dolo eventuale essendo a conoscenza della condotta del coimputato per integrare un delitto che richiede il dolo in forma specifica;
aveva rilevato evidenti carenze sul piano probatorio. Il giudice del rinvio, invece, avrebbe ribadito il convincimento del giudice di appello, in aperta violazione della norma che prevede il dovere di adeguamento del giudice del rinvio alla decisione della Corte di cassazione. Da un lato, la sentenza del giudice del rinvio avrebbe fatto nuovamente riferimento a una contestazione aperta che invece non lo è, dall'altra avrebbe formulato nuovamente ragionamenti presuntivi sulle conoscenze di IO, senza citare fonti di prova utilizzabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per mancanza di specificità, in quanto il ricorrente non ha criticato in .modo adeguato e completo tutte le ragioni della decisione espressa con la sentenza del 13 marzo 2024, emessa dalla Corte di appello di Milano in esito al giudizio di rinvio. Tale sentenza, infatti, espone plurime ragioni a proprio fondamento. •[n particolare, il giudice del rinvio non si è limitato ad affermare che, nel caso, è integrata la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale generica che richiede il dolo generico, ma ha anche reso, a pag. 7 della sentenza ora in valutazione, una motivazione aggiuntiva, introdotta dalle parole «Se poi vi fosse la necessità di lumeggiare - sotto un profilo di un dolo più specifico, atteso il tenore della contestazione - la consapevolezza da parte di IO che la sua attività avrebbe favorito il compimento di iniziative irregolari e scarsamente ricostruibili a posteriori, è appena il caso di notare che l'imputato svolge pressoché professionalmente la funzione di rappresentante legale-testa di legno ...». Le affermazioni aggiuntive rese dal giudice del rinvio, che costituiscono una supplementare ragione della decisione, rispetto a quella principale riguardante il dolo generico, e che sono volte a sostenere la conferma della sentenza di condanna 3 di primo grado in modo alternativo, non sono state colpite con adeguata argomentazione dal ricorso per cassazione ora in valutazione. In mancanza di specifica critica sul punto nel ricorso, la richiamata ratio decídendi supplementare espressa dal giudice dei rinvio non può essere qui posta in discussione e, quindi, rimane ferma, idonea, da sola, a sorreggere logicamente e giuridicamente la .conferma della sentenza di primo grado. Invero, la valenza argomentativa dei citati rilievi non censurati dal ricorrente e sopra riportati in parte, conserverebbe tutta la sua forza anche nel caso - meramente ipotetico - in cui si ritenesse di condividere le censure esposte nel ricorso per cassazione, l'esame delle quali, pertanto, è superfluo. Da ciò discende l'inammissibilità di tale ricorso, aspecifico in quanto privo della - pur virtuale - capacità logico-giuridica di travolgere il provvedimento impugnato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 settembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo [udito il difensore procedimento a trattazione scritta. Penale Sent. Sez. 1 Num. 804 Anno 2025 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Data Udienza: 11/09/2024 Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Assunta Cocomello, Sostituta Procuratrice generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 18 dicembre 2019, dichiarava l'imputato SE IO colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della "Italiana Ascensori s.r.l. in liquidazione", dichiarato il 10 ottobre 2014. All'imputato era stato contestato di avere, in qualità di liquidatore a far data dal 14 febbraio 2012, e in concorso con IN Lo ND, amministratore unico sino alla data di liquidazione, sottratto o comunque omesso di tenere - allo scopo di procurarsi ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai creditori - tutti i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge, così impedendo la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari. Il Tribunale, ritenuta la circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 1, cod. pen., con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, condannava SE IO alla pena principale di tre anni di reclusione e alle pene accessorie ritenute di giustizia. 2. La Corte di ajDpello di Milano, adita da SE IO, con sentenza del 10 novembre 2021 confermava la sentenza di primo grado. 3. La Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, con sentenza n. 27411/2023 del 20 gennaio 2023, in accoglimento del ricorso proposto dalla difesa di SE IO, annullava la sentenza di appello, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. 4. La Corte di appello di Milano, in esito al giudizio di rinvio, con sentenza del 13 marzo 2024 confermava la citata sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio il 18 dicembre 2019. 5. La difesa di SE IO ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni dell'art. 627 cod. proc. pen., degli artt. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, legge fallimentare, del combinato disposto degli artt. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, e 217 legge fallimentare. Il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza emessa dal giudice del rinvio e lamenta il mancato rispetto sia del principio fissato dalla Corte di cassazione nel disporre il giudizio di rinvio, sia la violazione delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta documentale. In 2 particolare, il ricorrente sostiene che la Corte di appello di Milano, nella veste di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione per vizio motivazionale, ha confermato la sentenza di condanna e ha riproposto nuovamente il percorso logico argomentativo censurato, così violando palesemente il dettato dell'articolo 627 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente, la Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento della precedente decisione di appello, aveva vietato alla Corte territoriale di sussumere la condotta del ricorrente ai sensi dell'articolo 216, comma 1, n. 2, seconda parte, che prevede il dolo generico;
aveva richiesto un approfondimento rispetto all'assunto che IO avesse operato in termini di dolo eventuale essendo a conoscenza della condotta del coimputato per integrare un delitto che richiede il dolo in forma specifica;
aveva rilevato evidenti carenze sul piano probatorio. Il giudice del rinvio, invece, avrebbe ribadito il convincimento del giudice di appello, in aperta violazione della norma che prevede il dovere di adeguamento del giudice del rinvio alla decisione della Corte di cassazione. Da un lato, la sentenza del giudice del rinvio avrebbe fatto nuovamente riferimento a una contestazione aperta che invece non lo è, dall'altra avrebbe formulato nuovamente ragionamenti presuntivi sulle conoscenze di IO, senza citare fonti di prova utilizzabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per mancanza di specificità, in quanto il ricorrente non ha criticato in .modo adeguato e completo tutte le ragioni della decisione espressa con la sentenza del 13 marzo 2024, emessa dalla Corte di appello di Milano in esito al giudizio di rinvio. Tale sentenza, infatti, espone plurime ragioni a proprio fondamento. •[n particolare, il giudice del rinvio non si è limitato ad affermare che, nel caso, è integrata la fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale generica che richiede il dolo generico, ma ha anche reso, a pag. 7 della sentenza ora in valutazione, una motivazione aggiuntiva, introdotta dalle parole «Se poi vi fosse la necessità di lumeggiare - sotto un profilo di un dolo più specifico, atteso il tenore della contestazione - la consapevolezza da parte di IO che la sua attività avrebbe favorito il compimento di iniziative irregolari e scarsamente ricostruibili a posteriori, è appena il caso di notare che l'imputato svolge pressoché professionalmente la funzione di rappresentante legale-testa di legno ...». Le affermazioni aggiuntive rese dal giudice del rinvio, che costituiscono una supplementare ragione della decisione, rispetto a quella principale riguardante il dolo generico, e che sono volte a sostenere la conferma della sentenza di condanna 3 di primo grado in modo alternativo, non sono state colpite con adeguata argomentazione dal ricorso per cassazione ora in valutazione. In mancanza di specifica critica sul punto nel ricorso, la richiamata ratio decídendi supplementare espressa dal giudice dei rinvio non può essere qui posta in discussione e, quindi, rimane ferma, idonea, da sola, a sorreggere logicamente e giuridicamente la .conferma della sentenza di primo grado. Invero, la valenza argomentativa dei citati rilievi non censurati dal ricorrente e sopra riportati in parte, conserverebbe tutta la sua forza anche nel caso - meramente ipotetico - in cui si ritenesse di condividere le censure esposte nel ricorso per cassazione, l'esame delle quali, pertanto, è superfluo. Da ciò discende l'inammissibilità di tale ricorso, aspecifico in quanto privo della - pur virtuale - capacità logico-giuridica di travolgere il provvedimento impugnato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 settembre 2024.