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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 5921/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 5921/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Davide Bisio, presso il cui studio in Genova, via Parte_1
San Siro 12/2, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti;
RICORRENTE in appello contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Matteo Paschero e Graziella Salomone dell'Avvocatura comunale, presso il cui studio sito in , Piazza del Municipio 1, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in CP_1
atti
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione C.d.S.
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione a mezzo trattazione scritta delli
17.12.2024:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della impugnata sentenza, voglia dichiarare:
In via principale nullità della sentenza per deposito motivazione tardivo oltre il limite di legge;
In subordine vizio motivazionale - carenza per assente analitico approfondimento degli aspetti a sostegno del ricorso inerenti mancate risposte dell'ente impositore, notifiche frammentate via pec e via posta senza elezione di domicilio espressa alla pec del professionista, non attenzione al contesto pandemico con disguidi di notifica e normativa emergenziale in essere;
In ulteriore subordine si valuti l'ingiustizia sostanziale della validità dei detti 30 verbali senza considerazione fattuale degli alternati limiti di velocità sul tratto;
In ulteriore subordine assente applicazione del cumulo giuridico – con l'irrogazione di una sola sanzione per ogni infrazione commessa (tratto con plurimi presidi in successione e multe ripetute) vista la condizione di limitato sforamento della tolleranza da parte del sig. ; Pt_1
In estremo subordine applicazione del minimo edittale delle sanzioni.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
2 Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito adversis rejectis in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello relativo al cumulo giuridico delle sanzioni ed alla richiesta di applicazione del minimo edittale delle sanzioni;
nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2521/2024 del Giudice di Pace di Torino emessa nel giudizio RG n. 11451/2020 che aveva respinto la sua opposizione avverso una serie di trenta verbali per infrazione al CdS consistenti in eccessi di velocità riscontrati in , Corso Francia 234, come rilevati da CP_1
autovelox fisso ivi apposto, nonché per la mancata comunicazione dei dati del guidatore alla guida al momento dell'infrazione.
In particolare, aveva contestato avanti al Giudice di Pace: 1) l'irritualità delle notifiche dei Pt_1
verbali effettuate nel 2020 in modo frammentario via pec e via posta ordinaria, posto che la pec era destinata a ricevere esclusivamente le notifiche inerenti l'attività professionale svolta e non le contravvenzioni al Codice della Strada;
2) l'illegittimità della contestazione per mancato ottemperamento, da parte dell'ente impositore, alle richieste di chiarimenti del ricorrente;
3)
l'ingiustizia sostanziale dei verbali elevati per il superamento del limite di velocità su un tratto di strada che non consentiva uno stile di guida armonico e sicuro.
Il si costituiva nel giudizio di primo grado rilevando la legittimità dei Controparte_1
provvedimenti impugnati in quanto le violazioni ivi contestate si riferivano ad accertamenti effettuati con documentatore di infrazione ai limiti di velocità approvato dal MIT, utilizzabile senza la presenza dell'accertatore, e sottoposto a verifica iniziale di taratura e funzionalità periodica, ubicato in postazione fissa presegnalata e ben visibile lungo il tratto di strada inserito in apposito Decreto Prefettizio. L'Amministrazione convenuta rilevava poi la regolarità delle notifiche effettuate tramite pec.
3 Il Giudice di Pace di Torino, quindi, con l'impugnata sentenza rigettava l'opposizione ritenendo legittimi sia l'adozione dei provvedimenti contestati, sia il perfezionamento della notifica tramite pec.
Con il presente appello contestava la correttezza della sentenza di primo grado Pt_1
denunciando l'erroneità della sentenza medesima in quanto: 1) la motivazione è stata depositata in modo tardivo, oltre il limite di legge;
2) la motivazione è carente perché non esamina le domande poste a base del ricorso, in particolare nulla dice circa la contestazione del mancato ottemperamento, da parte dell'ente impositore, alle richieste di chiarimenti avanzate dal e Pt_1
non approfondisce la questione delle notifiche tramite pec;
3) l'ingiustizia sostanziale della validità dei trenta verbali elevati sullo stesso tratto di strada che presenta diversi limiti di velocità;
4) la mancata applicazione del cumulo giuridico .
Si costituiva infine in giudizio il , il quale chiedeva la reiezione del ricorso per Controparte_1
infondatezza dei motivi d'impugnativa in esso dedotti.
Disposto poi dal Giudice il mutamento del rito da ordinario a quello lavoristico in quanto applicabile alle opposizioni in materia di C.d.S., ed effettuato lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale tratteneva la causa a decisione.
2) Ciò posto, il motivo d'appello relativo alla tardività del deposito della motivazione risulta infondato.
Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della
Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285), infatti, sono regolate dal rito del lavoro, come rilevato anche all'udienza del 20.09.2024.
Nel rito del lavoro, date le esigenze di celerità e immediatezza di questo procedimento, è previsto un termine breve per il deposito della sentenza fuori udienza, tale termine però è ordinatorio: la sua inosservanza, quindi, non determina la nullità della sentenza stessa.
Infatti, risalente ma mai superata giurisprudenza afferma che “Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine stabilito per il deposito della sentenza non dà luogo a nullità della sentenza stessa, in quanto mentre questa viene a giuridica esistenza con la lettura del dispositivo, il detto termine incide unicamente sul momento in cui può essere proposta l'impugnazione” (Cass., 28.1.1983 n. 792), principio ribadito pure da Cass., Sezioni Unite, n. 5912/2008 secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è fermissima - da sempre - nel ritenere che la inosservanza dei termini di cui
4 all'art. 430 c.p.c., (al pari di quelli previsti dal precedente art. 352 c.p.c.), pur se può essere fonte di responsabilità disciplinare per il magistrato incaricato della redazione del provvedimento, non è causa di nullità della sentenza tardivamente depositata (Cass. 3 ottobre 2002 n. 14194; Cass., sez. un., 6 agosto 1992, n. 9324; Cass., 26 marzo 1983, n. 2213)”, incidendo il ritardo semplicemente sulla decorrenza del termine per proporre l'impugnazione.
3) Quanto al secondo motivo d'appello occorre esaminare il delicato problema della notificazione all'indirizzo pec di un soggetto professionista per atti che esulano dall'attività professionale svolta dallo stesso (ipotesi sussistente nella fattispecie in esame).
Prima delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 149/2022, di cui all'art. all'art. 149 bis c.p.c., il legislatore non disciplinava espressamente la questione e l'unico riferimento normativo esistente era costituito dal decreto ministeriale 18 dicembre 2017 (secondo il cui art. 3 la notifica via pec era ammissibile nei confronti “di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art.
3 -bis del CAD e delle relative disposizioni attuative”) e la relativa circolare applicativa (20 febbraio 2018).
Sulla questione si era espresso il Garante della protezione dei dati personali, che con parere del 27 ottobre 2021 aveva evidenziato che i verbali di accertamento della violazione del codice della strada non avrebbero dovuto essere notificati presso l'indirizzo pec del professionista assegnato dal Consiglio dell'ordine professionale di appartenenza poiché, ben potendo la casella di posta elettronica certificata essere utilizzata anche da soggetti terzi, come eventuali collaboratori del professionista, si sarebbe incorsi in una violazione della riservatezza dello stesso.
La giurisprudenza di merito era poi divisa circa la legittimità della notifica via pec al professionista per fatti estranei all'attività professionale svolta.
Il Tribunale di Roma, infatti, con ordinanza del 26.1.2019 aveva così statuito: “Rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale
(art. 5, commi 1 e 2, d.l. n. 179/2012 cit.) o professionisti (ex art. 16, comma 7, d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. dalla l. 2.1.2009, n. 2) e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella pec della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo
5 pec non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo a pec”.
Analogamente, il Tribunale di Bologna con ordinanza del 07.07.2021 aveva così statuito:
“osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente”.
La Corte di Appello di Torino (sent. n. 128 del 27.1.2016) invece si era espressa a favore della validità della notifica via pec per vicende estranee all'attività professionale eventualmente svolta dal professionista.
Sul punto è infine intervenuta in funzione nomofilattica la Cass. che con sentenza n. 8685/2024 ha espressamente menzionato i 3 precedenti di merito sopra ricordati nonché il parere del Garante della Privacy pure menzionato, così statuendo: “la questione da risolvere cui si è fatto cenno deve essere affrontata, con particolare riguardo al caso in esame, in relazione a due profili: il primo, certamente, relativo alla validità della notifica presso l'indirizzo pec del Registro del Consiglio dell'Ordine; il secondo concernente la natura dell'atto notificato in considerazione dell'incarico assegnato all'Avv. C.D.V.
Con riguardo al primo, non vietando la normativa ratione temporis vigente la notifica di atti riguardanti un contenzioso estraneo alla nomina di procuratore costituito (le cui diverse modalità sono state disposte, come detto, solo dal 2023), deve ritenersi, anche in ossequio al principio di tassatività delle nullità processuali, che non vi era, all'epoca dei fatti, alcun impedimento processuale in ordine alla possibilità di notifica, dei già menzionati atti cd. estranei, via pec all'indirizzo del professionista inserito nel Registro del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
14. I registri IN-PEC e Re.G.Ind.E. sono pubblici elenchi dai quali poter estrarre l'indirizzo pec del destinatario della notifica, di talché la notifica presso questi indirizzi era sempre valida a prescindere dal contenuto dell'atto che fosse o meno riferibile all'attività di procuratore costituito in giudizio”.
Ritiene quindi il Tribunale di aderire all'orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente validità della notifica dei verbali effettuata via pec, dovendosi in via generale ritenere che il titolare di un indirizzo pec professionale sia gravato dell'obbligo di diligenza di provvedere con regolarità alla sua visione.
6 Che poi alcuni verbali siano stati notificati via pec ed altri in via cartacea è fatto che non inficia in alcun modo le notificazioni effettuate.
4) I restanti motivi di appello attengono a contestazioni prive di fondamento giuridico.
Non ha rilievo, infatti, che il Comune convenuto non abbia risposto alle richieste di delucidazioni da parte di formulate dopo l'arrivo delle notifiche cartacee (successive a quelle via pec), Pt_1
posto che la mancata delucidazione non ha effetto alcuno sulle precedenti notifiche legittimamente perfezionate via pec.
La dedotta ingiustizia sostanziale neppure rileva, in quanto concerne la decisione di collocare l'autovelox in un determinato tratto di strada invece che in un altro, ma tale scelta rientra nella discrezionalità amministrativa.
La richiesta di applicazione del cumulo giuridico è poi inammissibile in quanto non formulata in primo grado.
Infatti, per pacifica giurisprudenza, “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo”, con la conseguenza che “non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti” (così Cass. n. 25702/2021 e n. 27909/2018).
In primo grado mai l'opponente aveva dedotto la mancata applicazione del cumulo giuridico, sicché il motivo di appello è inammissibile.
Il motivo, in ogni caso, è infondato anche nel merito posto che la legge n. 689/1981 non prevede la possibilità di applicare una sola sanzione per più infrazioni commesse con distinte azioni.
L'art. 8, infatti, prevede il cumulo giuridico solamente in caso di concorso formale, ovvero quando
“chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, ipotesi chiaramente non sussistente nella fattispecie in esame ove le condotte sono plurime e reiterate nel tempo, sicché il concorso non è formale ma materiale.
Si veda sul punto Cass. n. 19944/2011 nonché Consiglio di Stato n. 1195/2024 secondo cui “l'art. 8 della l. 689/981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate, ovvero per le sole ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione, non è
7 legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale, ossia di concorso tra violazioni commesse con più azioni od omissioni, senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché la citata L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi” (nello stesso senso Cass., sez. VI, 09/03/2022, n. 7704 dettata proprio in materia di violazione plurime al Codice della Strada commesse con una pluralità distinta di condotte).
Infine, la richiesta di applicazione del minimo edittale non può essere accolta in quanto motivo del tutto genericamente dedotto, ed avendo peraltro l'ente convenuto già applicato il minimo edittale in relazione a tutte le tipologie di sanzioni applicate.
Alla luce di quanto precede l'appello deve essere rigettato.
5) Le spese di lite del giudizio di appello (come già quelle del primo grado) sono integralmente compensate ex art. 92 c.p.c. in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate e della presenza di scarsi e contrastanti precedenti giurisprudenziali di merito circa la validità delle notifiche via pec oggetto di causa, essendo intervenuta la Cassazione per la prima volta a dirimere la questione solamente nel corso del 2024 in data successiva alla proposizione del presente giudizio di appello.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U.
n. 4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o
l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”:
8
P. Q. M.
Il Tribunale in grado di appello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata.
COMPENSA integralmente le spese di lite del giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino, addì 01.01.2025
Il Giudice
Luca Martinat
9
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 5921/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Davide Bisio, presso il cui studio in Genova, via Parte_1
San Siro 12/2, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti;
RICORRENTE in appello contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Matteo Paschero e Graziella Salomone dell'Avvocatura comunale, presso il cui studio sito in , Piazza del Municipio 1, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in CP_1
atti
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione C.d.S.
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione a mezzo trattazione scritta delli
17.12.2024:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della impugnata sentenza, voglia dichiarare:
In via principale nullità della sentenza per deposito motivazione tardivo oltre il limite di legge;
In subordine vizio motivazionale - carenza per assente analitico approfondimento degli aspetti a sostegno del ricorso inerenti mancate risposte dell'ente impositore, notifiche frammentate via pec e via posta senza elezione di domicilio espressa alla pec del professionista, non attenzione al contesto pandemico con disguidi di notifica e normativa emergenziale in essere;
In ulteriore subordine si valuti l'ingiustizia sostanziale della validità dei detti 30 verbali senza considerazione fattuale degli alternati limiti di velocità sul tratto;
In ulteriore subordine assente applicazione del cumulo giuridico – con l'irrogazione di una sola sanzione per ogni infrazione commessa (tratto con plurimi presidi in successione e multe ripetute) vista la condizione di limitato sforamento della tolleranza da parte del sig. ; Pt_1
In estremo subordine applicazione del minimo edittale delle sanzioni.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
2 Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito adversis rejectis in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello relativo al cumulo giuridico delle sanzioni ed alla richiesta di applicazione del minimo edittale delle sanzioni;
nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 2521/2024 del Giudice di Pace di Torino emessa nel giudizio RG n. 11451/2020 che aveva respinto la sua opposizione avverso una serie di trenta verbali per infrazione al CdS consistenti in eccessi di velocità riscontrati in , Corso Francia 234, come rilevati da CP_1
autovelox fisso ivi apposto, nonché per la mancata comunicazione dei dati del guidatore alla guida al momento dell'infrazione.
In particolare, aveva contestato avanti al Giudice di Pace: 1) l'irritualità delle notifiche dei Pt_1
verbali effettuate nel 2020 in modo frammentario via pec e via posta ordinaria, posto che la pec era destinata a ricevere esclusivamente le notifiche inerenti l'attività professionale svolta e non le contravvenzioni al Codice della Strada;
2) l'illegittimità della contestazione per mancato ottemperamento, da parte dell'ente impositore, alle richieste di chiarimenti del ricorrente;
3)
l'ingiustizia sostanziale dei verbali elevati per il superamento del limite di velocità su un tratto di strada che non consentiva uno stile di guida armonico e sicuro.
Il si costituiva nel giudizio di primo grado rilevando la legittimità dei Controparte_1
provvedimenti impugnati in quanto le violazioni ivi contestate si riferivano ad accertamenti effettuati con documentatore di infrazione ai limiti di velocità approvato dal MIT, utilizzabile senza la presenza dell'accertatore, e sottoposto a verifica iniziale di taratura e funzionalità periodica, ubicato in postazione fissa presegnalata e ben visibile lungo il tratto di strada inserito in apposito Decreto Prefettizio. L'Amministrazione convenuta rilevava poi la regolarità delle notifiche effettuate tramite pec.
3 Il Giudice di Pace di Torino, quindi, con l'impugnata sentenza rigettava l'opposizione ritenendo legittimi sia l'adozione dei provvedimenti contestati, sia il perfezionamento della notifica tramite pec.
Con il presente appello contestava la correttezza della sentenza di primo grado Pt_1
denunciando l'erroneità della sentenza medesima in quanto: 1) la motivazione è stata depositata in modo tardivo, oltre il limite di legge;
2) la motivazione è carente perché non esamina le domande poste a base del ricorso, in particolare nulla dice circa la contestazione del mancato ottemperamento, da parte dell'ente impositore, alle richieste di chiarimenti avanzate dal e Pt_1
non approfondisce la questione delle notifiche tramite pec;
3) l'ingiustizia sostanziale della validità dei trenta verbali elevati sullo stesso tratto di strada che presenta diversi limiti di velocità;
4) la mancata applicazione del cumulo giuridico .
Si costituiva infine in giudizio il , il quale chiedeva la reiezione del ricorso per Controparte_1
infondatezza dei motivi d'impugnativa in esso dedotti.
Disposto poi dal Giudice il mutamento del rito da ordinario a quello lavoristico in quanto applicabile alle opposizioni in materia di C.d.S., ed effettuato lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale tratteneva la causa a decisione.
2) Ciò posto, il motivo d'appello relativo alla tardività del deposito della motivazione risulta infondato.
Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del Codice della
Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285), infatti, sono regolate dal rito del lavoro, come rilevato anche all'udienza del 20.09.2024.
Nel rito del lavoro, date le esigenze di celerità e immediatezza di questo procedimento, è previsto un termine breve per il deposito della sentenza fuori udienza, tale termine però è ordinatorio: la sua inosservanza, quindi, non determina la nullità della sentenza stessa.
Infatti, risalente ma mai superata giurisprudenza afferma che “Nel rito del lavoro, l'inosservanza del termine stabilito per il deposito della sentenza non dà luogo a nullità della sentenza stessa, in quanto mentre questa viene a giuridica esistenza con la lettura del dispositivo, il detto termine incide unicamente sul momento in cui può essere proposta l'impugnazione” (Cass., 28.1.1983 n. 792), principio ribadito pure da Cass., Sezioni Unite, n. 5912/2008 secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è fermissima - da sempre - nel ritenere che la inosservanza dei termini di cui
4 all'art. 430 c.p.c., (al pari di quelli previsti dal precedente art. 352 c.p.c.), pur se può essere fonte di responsabilità disciplinare per il magistrato incaricato della redazione del provvedimento, non è causa di nullità della sentenza tardivamente depositata (Cass. 3 ottobre 2002 n. 14194; Cass., sez. un., 6 agosto 1992, n. 9324; Cass., 26 marzo 1983, n. 2213)”, incidendo il ritardo semplicemente sulla decorrenza del termine per proporre l'impugnazione.
3) Quanto al secondo motivo d'appello occorre esaminare il delicato problema della notificazione all'indirizzo pec di un soggetto professionista per atti che esulano dall'attività professionale svolta dallo stesso (ipotesi sussistente nella fattispecie in esame).
Prima delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 149/2022, di cui all'art. all'art. 149 bis c.p.c., il legislatore non disciplinava espressamente la questione e l'unico riferimento normativo esistente era costituito dal decreto ministeriale 18 dicembre 2017 (secondo il cui art. 3 la notifica via pec era ammissibile nei confronti “di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art.
3 -bis del CAD e delle relative disposizioni attuative”) e la relativa circolare applicativa (20 febbraio 2018).
Sulla questione si era espresso il Garante della protezione dei dati personali, che con parere del 27 ottobre 2021 aveva evidenziato che i verbali di accertamento della violazione del codice della strada non avrebbero dovuto essere notificati presso l'indirizzo pec del professionista assegnato dal Consiglio dell'ordine professionale di appartenenza poiché, ben potendo la casella di posta elettronica certificata essere utilizzata anche da soggetti terzi, come eventuali collaboratori del professionista, si sarebbe incorsi in una violazione della riservatezza dello stesso.
La giurisprudenza di merito era poi divisa circa la legittimità della notifica via pec al professionista per fatti estranei all'attività professionale svolta.
Il Tribunale di Roma, infatti, con ordinanza del 26.1.2019 aveva così statuito: “Rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale
(art. 5, commi 1 e 2, d.l. n. 179/2012 cit.) o professionisti (ex art. 16, comma 7, d.l. 29.11.2008, n. 185, conv. dalla l. 2.1.2009, n. 2) e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella pec della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo
5 pec non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario. Va quindi ritenuta la nullità della notifica della citazione a mezzo a pec”.
Analogamente, il Tribunale di Bologna con ordinanza del 07.07.2021 aveva così statuito:
“osservato che parte ricorrente ha chiesto rinvio per rinnovo della notifica autorizzando il ricorrente a notificare gli atti all'indirizzo PEC, come reperito, in luogo della notifica ai sensi dell'articolo 143 cpc e rilevato che la detta autorizzazione appare allo stato preclusa dalla mancanza di prova di collegamento del rapporto negoziale oggetto di causa con l'attività professionale del resistente”.
La Corte di Appello di Torino (sent. n. 128 del 27.1.2016) invece si era espressa a favore della validità della notifica via pec per vicende estranee all'attività professionale eventualmente svolta dal professionista.
Sul punto è infine intervenuta in funzione nomofilattica la Cass. che con sentenza n. 8685/2024 ha espressamente menzionato i 3 precedenti di merito sopra ricordati nonché il parere del Garante della Privacy pure menzionato, così statuendo: “la questione da risolvere cui si è fatto cenno deve essere affrontata, con particolare riguardo al caso in esame, in relazione a due profili: il primo, certamente, relativo alla validità della notifica presso l'indirizzo pec del Registro del Consiglio dell'Ordine; il secondo concernente la natura dell'atto notificato in considerazione dell'incarico assegnato all'Avv. C.D.V.
Con riguardo al primo, non vietando la normativa ratione temporis vigente la notifica di atti riguardanti un contenzioso estraneo alla nomina di procuratore costituito (le cui diverse modalità sono state disposte, come detto, solo dal 2023), deve ritenersi, anche in ossequio al principio di tassatività delle nullità processuali, che non vi era, all'epoca dei fatti, alcun impedimento processuale in ordine alla possibilità di notifica, dei già menzionati atti cd. estranei, via pec all'indirizzo del professionista inserito nel Registro del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
14. I registri IN-PEC e Re.G.Ind.E. sono pubblici elenchi dai quali poter estrarre l'indirizzo pec del destinatario della notifica, di talché la notifica presso questi indirizzi era sempre valida a prescindere dal contenuto dell'atto che fosse o meno riferibile all'attività di procuratore costituito in giudizio”.
Ritiene quindi il Tribunale di aderire all'orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente validità della notifica dei verbali effettuata via pec, dovendosi in via generale ritenere che il titolare di un indirizzo pec professionale sia gravato dell'obbligo di diligenza di provvedere con regolarità alla sua visione.
6 Che poi alcuni verbali siano stati notificati via pec ed altri in via cartacea è fatto che non inficia in alcun modo le notificazioni effettuate.
4) I restanti motivi di appello attengono a contestazioni prive di fondamento giuridico.
Non ha rilievo, infatti, che il Comune convenuto non abbia risposto alle richieste di delucidazioni da parte di formulate dopo l'arrivo delle notifiche cartacee (successive a quelle via pec), Pt_1
posto che la mancata delucidazione non ha effetto alcuno sulle precedenti notifiche legittimamente perfezionate via pec.
La dedotta ingiustizia sostanziale neppure rileva, in quanto concerne la decisione di collocare l'autovelox in un determinato tratto di strada invece che in un altro, ma tale scelta rientra nella discrezionalità amministrativa.
La richiesta di applicazione del cumulo giuridico è poi inammissibile in quanto non formulata in primo grado.
Infatti, per pacifica giurisprudenza, “in tema di opposizione a sanzioni amministrative, la L. n. 689 del 1981, configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di nullità ovvero di annullamento dell'atto debbono essere prospettate nel ricorso introduttivo”, con la conseguenza che “non è consentito al ricorrente di integrare in corso di causa i motivi originariamente addotti” (così Cass. n. 25702/2021 e n. 27909/2018).
In primo grado mai l'opponente aveva dedotto la mancata applicazione del cumulo giuridico, sicché il motivo di appello è inammissibile.
Il motivo, in ogni caso, è infondato anche nel merito posto che la legge n. 689/1981 non prevede la possibilità di applicare una sola sanzione per più infrazioni commesse con distinte azioni.
L'art. 8, infatti, prevede il cumulo giuridico solamente in caso di concorso formale, ovvero quando
“chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”, ipotesi chiaramente non sussistente nella fattispecie in esame ove le condotte sono plurime e reiterate nel tempo, sicché il concorso non è formale ma materiale.
Si veda sul punto Cass. n. 19944/2011 nonché Consiglio di Stato n. 1195/2024 secondo cui “l'art. 8 della l. 689/981, nel prevedere l'applicabilità dell'istituto del cd. cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo od eterogeneo) tra le violazioni contestate, ovvero per le sole ipotesi di violazioni plurime, ma commesse con un'unica azione od omissione, non è
7 legittimamente invocabile con riferimento alla (diversa) ipotesi di concorso materiale, ossia di concorso tra violazioni commesse con più azioni od omissioni, senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall'art. 81 c.p., in tema di continuazione tra reati, sia perché la citata L. n. 689 del 1981, art. 8, prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con conseguente evidenza dell'intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza morfologica tra reato penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano estese alla materia degli illeciti amministrativi” (nello stesso senso Cass., sez. VI, 09/03/2022, n. 7704 dettata proprio in materia di violazione plurime al Codice della Strada commesse con una pluralità distinta di condotte).
Infine, la richiesta di applicazione del minimo edittale non può essere accolta in quanto motivo del tutto genericamente dedotto, ed avendo peraltro l'ente convenuto già applicato il minimo edittale in relazione a tutte le tipologie di sanzioni applicate.
Alla luce di quanto precede l'appello deve essere rigettato.
5) Le spese di lite del giudizio di appello (come già quelle del primo grado) sono integralmente compensate ex art. 92 c.p.c. in considerazione della complessità delle questioni giuridiche trattate e della presenza di scarsi e contrastanti precedenti giurisprudenziali di merito circa la validità delle notifiche via pec oggetto di causa, essendo intervenuta la Cassazione per la prima volta a dirimere la questione solamente nel corso del 2024 in data successiva alla proposizione del presente giudizio di appello.
Infine, stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, come da Cass., n. 9660/2019; n. 27867/2019 e Cass. S.U.
n. 4315/2020 secondo cui “il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o
l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno
(come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”:
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P. Q. M.
Il Tribunale in grado di appello, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa e respinta, nel contraddittorio fra le parti,
RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza impugnata.
COMPENSA integralmente le spese di lite del giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Torino, addì 01.01.2025
Il Giudice
Luca Martinat
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