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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11278/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11278/2023
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. Paolo Torresani in sostituzione dell'avv. VILLANACCI Parte_1
GERARDO Per 'avv. RONDANI FILIPPO Controparte_1
L'avv. Torresani si riporta all'atto di citazione, alle note del 18.3.25 ed alle conclusioni ivi contenute L'avv. Rondani si riporta alle conclusioni di cui alle note conclusive depositate
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11278/2023 promossa da:
C.F. OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Gerardo Villanacci
contro
(C.F. ) titolare della omonima ditta Controparte_2 C.F._1
individuale OPPOSTO con gli avv. Paolo Grassi, Michele Guidugli e Filippo Rondani
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Part (da ora, ), già (da ora, ), ha Parte_1 Controparte_3 CP_3
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2541/2023, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Brescia le ha ingiunto, su ricorso di (nel prosieguo: Controparte_2
, titolare della omonima ditta individuale, il pagamento dell'importo di € 75.422,13, CP_2
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Nel ricorso per ingiunzione, il aveva esposto: 1) di aver gestito l'impianto di CP_2
distribuzione di carburante sito in San Pietro a Grado (Pisa) via Vecchia Livornese n. 1287 pagina 2 di 8 come da contratto di cessione dell'uso dell'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi collegato al contratto di fornitura in esclusiva stipulato con (da ora, ); Controparte_4 CP_4
Part 2) che nel 2017 aveva acquistato da il ramo d'azienda, comprensivo dell'impianto CP_4
gestito dall'odierna ricorrente, avvisando i singoli gestori del subentro nei contratti in essere, ivi incluso il contratto di fornitura, e specificando espressamente che il subentro sarebbe
Part avvenuto alle medesime condizioni applicate da , rifiutandosi però di applicare le condizioni economiche previste nell'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di
Distribuzione della del 16/07/2014; 4) che con ricorso in riassunzione essa aveva CP_4
Part convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Brescia, al fine di sentirla condannare all'applicazione delle condizioni economiche previste dal suddetto Accordo e conseguentemente al pagamento delle somme ad essa spettanti e maturate, al mese di febbraio
2019, pari ad € 22.000,00 a titolo di quote fisse ed € 22.270,50, oltre IVA, a titolo di differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da Controparte_3
nelle somministrazioni di carburante , così come quantificati nel contraddittorio della CP_4
parti dal CTU nominato dal Tribunale di Roma;
5) che il Tribunale con ordinanza in data Part 26.4.22 aveva condannato : i) ad applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo
Aziendale sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo con le associazioni di categoria;
ii) a pagare l'importo maturato fino al mese di febbraio 2019 per € 22.200,00 per quote fisse ed €
11.270,50 oltre IVA per differenziali ed interessi di mora;
6) che, nonostante l'esecutività Part dell'ordinanza, non aveva sottoscritto alcun nuovo accordo e si era rifiutata di ottemperare all'ordine imposto di applicare le condizioni economiche;
7) che, dal 1 marzo 2019 sino al 28 febbraio 2023, era maturato, in favore della ricorrente, l'ulteriore importo di € 44.400,00 a titolo di quote fisse ed € 24.575,52 oltre IVA a titolo di differenziali, come da relazione del proprio consulente dott. 8) che gli importi, come richiesti, erano stati Persona_1
determinati utilizzando i medesimi criteri utilizzati dal CTU nominato dal giudice nel procedimento precedentemente incardinato;
9) che a tali importi andavano aggiunti i costi sostenuti per la perizia redatte dal consulente di parte.
A fondamento dell'opposizione Pad ha: pagina 3 di 8 - contestato la tesi dell'ingiungente, secondo cui in forza della cessione del ramo d'azienda del 12.1.2017, sarebbe subentrata, ai sensi dell'art. 2558 c.c., nella CP_3
titolarità di tutti i rapporti negoziali già facenti capo alla cedente , compreso quindi CP_4
l'Accordo Aziendale del 16.7.2014; secondo l'opponente, infatti, escludendo espressamente detta norma i contratti aventi carattere personale, tra cui – a dire della stessa - quelli “soggetti a specifica diversa disciplina”, essa non potrebbe applicarsi agli
Accordi Collettivi del 16.7.2014 e del 19.12.2011, in quanto soggetti alla disciplina speciale di cui all'art. 1, co.6 del d.lgs. 32/1998 e succ. modifiche;
- dedotto l'illegittimità ed inefficacia della clausola di “ultrattività” secondo la quale tale l'Accordo del 2014 aveva efficacia fino al 31.12.2015 o comunque “fino alla sottoscrizione di nuovo accordo tra le parti” (cfr. art. 1 doc. 5 convenuto) in quanto contraria alla “naturale temporaneità delle obbligazioni”;
- eccepito la carenza del presupposto della liquidità del credito. Sostiene l'opponente, in primo luogo, che il ricorso monitorio risulta fondato esclusivamente sul conteggio contenuto nella perizia di parte, costituente “una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio”. In secondo luogo, osserva che “l'ulteriore sconto variabile” (denominato da controparte “quota fissa”), come disciplinato e determinato nel precedente Accordo 19.12.2011 e richiamato nel successivo Accordo del 2014, risulta quantificato sulla base dell'erogato di ciascun punto vendita distinto per categoria di impianto1; nella specie l'ingiungente, in sede di ricorso monitorio, non avrebbe specificato la quantità di carburante erogato con la modalità Self Service “Post Pay” negli anni 2019-2023 di talchè non sarebbe dimostrata la sussistenza del presupposto per l'applicazione dello sconto;
1 “Ai gestori dei punti vendita della viabilità ordinaria, con decorrenza 01/01/2012, sarà riconosciuto, oltre allo SG, un Ulteriore Sconto Variabile, che è elemento integrante degli aspetti economici relativi al rapporto di gestione e che si applicherà sulla base dell'erogato di ciascun Punto di Vendita, distinto per tipologia di impianto. Tale sconto sarà suddiviso come segue: IMPIANTI POST-PAY a) a tutti i gestori della viabilità ordinaria che vendono carburante in modalità Post Pay, verrà riconosciuto uno sconto pari ad €/mc 111,04, sui primi 100 Metricubi ritirati nel corso dell'anno solare a partire dal 1/1/2012. Tale sconto variabile sarà liquidato alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno. Ai fini di una semplificazione del processo amministrativo e di controllo, la liquidazione sarà effettuata in 3 tranches: entro il 20 Febbraio 2012 € 3.700 entro il 20 Giugno 2012 € 3.700 entro il 20 Ottobre 2012 € 3.700 Nel caso in cui lo sconto percepito fosse superiore o inferiore a quello dovuto in base al quantitativo di carburante effettivamente ritirato nel corso dell'anno, si procederà all'effettuazione del conguaglio. Qualora la gestione del PV sia di durata inferiore all'anno solare, la somma delle 3 tranches sarà ricalcolata sulla frazione di anno”. pagina 4 di 8 - contestato la spesa di € 1.040,00 relativa alla parcella del dott. trattandosi di Per_1
semplice nota pro forma non quietanzata;
- contestato la liquidazione degli interessi, applicati nel decreto ingiuntivo come richiesti in sede monitoria, e, quindi, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2002, e quantificati in sede di precetto in € 20.534,09, dovendo gli interessi eventualmente maturati sull'asserito credito (non concernendo il pagamento del prezzo della merce bensì i diversi trattamenti economici dell'“Ulteriore Sconto Variabile” (denominato da controparte
“quote fisse”) e dello “Sconto Unico di Gestione” (denominato da controparte
“differenziali”), essere quelli legali piuttosto che quelli ex art. 5 D. Lgs. 231/2002. Part
ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Si è costituto in giudizio titolare della omonima ditta individuale, Controparte_2
eccependo, preliminarmente, che l'applicabilità al rapporto oggetto di causa delle condizioni di cui all'accordo del 2014 era stato già oggetto dell'ordinanza emessa in esito al procedimento n.
1443/21 RG, confermata dalla Corte di Appello con la sentenza n° 1497/2022, con la quale era
Part stato ordinato a di applicare le condizioni economiche previste dall'accordo citato non solo alle forniture di carburante eseguite ed oggetto del procedimento, ma a tutte le forniture di
Part carburante eseguite anche successivamente fino all'avvenuta sottoscrizione da parte di di un nuovo accordo stipulato con le associazioni di categoria.
Ha comunque ribadito, in sostanza, le difese già svolte chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza adi sospensione della provvisoria esecutività, la causa, è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata, pertanto va rigettata.
Questo Tribunale, infatti, con l'ordinanza sopra richiamata (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio), emessa nel procedimento RG 1443/21, confermata dalla Sentenza n. 1497/2022
Part della Corte di Appello (cfr. doc. 15 opposta), esecutiva, ha ordinato a di applicare a tutte le forniture eseguite nei confronti del quindi sia quelle oggetto del giudizio conclusosi CP_2
con la predetta ordinanza che quelle effettuate in epoca successiva, le condizioni economiche pagina 5 di 8 Part previste dall'accordo siglato da in data 16.7.14 sino alla stipula, da parte di CP_4
di un nuovo accordo con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori, di talché è da escludere che questo giudice debba nuovamente entrare nel merito della questione circa
Part l'efficacia vincolante per delle condizioni economiche previste dall'Accordo più volte richiamato, efficacia ribadita, comunque, in plurime sentenze, di questa sezione del Tribunale, poi confermate dalla Corte di Appello di Brescia.
Passando alla quantificazione del credito ingiunto, il credito del deve ritenersi CP_2
adeguatamente provato tenuto conto, da un lato, del fatto che la perizia redatta dal consulente di parte dott. è stata redatta esaminando la documentazione fornita dal gestore, ed allegata Per_1
alla relazione (cfr. doc. 10) e tenendo conto dei criteri già ritenuti corretti dal CTU nominato nel precedente procedimento, e, dall'altro, del fatto che l'opponente si è limitata a contestare esclusivamente la quantificazione dell' “ulteriore sconto variabile” (o quota fissa) stante – a suo dire - la mancata indicazione, nella relazione del dott. dei litri di carburante erogati Per_1 dall'opposta con la modalità Self Service “Post Pay”, il che non consentirebbe di valutare la sussistenza o meno del presupposto per l'applicazione dello sconto. La contestazione è, però, meramente pretestuosa se solo si considera che di tale dato Pad, in quanto proprietaria dell'impianto e fornitrice del carburante, non poteva non avere la disponibilità, con conseguente possibilità per la stessa di contestare in modo puntuale i calcoli del consulente di parte e la documentazione da quest'ultimo utilizzata per i conteggi ed allegata alla relazione.
Va, invece, accolta l'opposizione con riferimento alla misura degli interessi, contestazione rispetto alla quale l'opposta non ha formulato specifiche difese ed alla parcella del dott. in assenza di quietanza. Per_1
Part In sede monitoria, infatti, il ha chiesto la condanna di al pagamento degli CP_2
interessi dalle singole scadenze all'effettivo saldo ex art. 5 D.lgs. 231/02 sia con riferimento all'importo (€ 44.400,00) richiesto a titolo di “Ulteriore Sconto Variabile” (o “quote fisse”) che di quello (€ 24.575,52 oltre IVA) richiesto a titolo di “Sconto Unico di Gestione” (o
“differenziali”), che – ancora - con riferimento all'importo di € 1.040,00 richiesto a titolo di rimborso della spesa relativa alla parcella del dott. ed il decreto ingiuntivo è stato Per_1
emesso per l'importo richiesto a titolo di capitale e per gli interessi “come da domanda”. pagina 6 di 8 Ora, la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal D.lgs. n. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi intesa quest'ultima espressione come riferibile “a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (da ultimo: Cass. 1747/25).
Ritiene, pertanto, questo giudice che tale disciplina sia applicabile al caso di specie, avendo quest'ultimo ad oggetto le condizioni economiche del rapporto di fornitura Part originariamente intercorrente con e oggi con , limitatamente, però, all'importo dovuto CP_4
a titolo di “ulteriore sconto variabile”, in relazione al quale erano previste rate fisse, maturate e Part non accreditate da alle specifiche scadenze pattuite, e non invece, in riferimento all'importo dovuto a titolo di “sconto unico di gestione”, previsto all'art. 4 dell'Accordo
Collettivo del 2014, rappresentato dal minor prezzo di approvvigionamento non applicato, con conseguente indebito pagamento di un maggior prezzo da parte del gestore.
Va escluso altresì il rimborso dell'importo di € 1040,00 in assenza di adeguata prova sul punto (cfr. Cass. 23788/14 “Le scritture proveniente da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino
l'attendibilità”).
In conclusione, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato stante la fondatezza della Part contestazione in merito a tali profili e va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 44.400,00 oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 e della somma di €
24.575,52 oltre IVA oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite con Part conseguente condanna di al pagamento dei restanti quattro quinti delle spese, liquidate, per l'intero, in base ai parametri di cui al DM 55/14 e considerato il valore della lite, come in dispositivo.
pagina 7 di 8
p.q.m.
Il Tribunale, ogni altra domanda od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2541/23;
- condanna a pagare, in favore di parte opposta le somme di € Parte_1
44.400,00 oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalle rispettive scadenze al saldo e di € 24.575,52 oltre IVA oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
- compensa per un quinto le spese di lite e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento dei restanti quattro quinti, liquidati per l'intero, in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa, come per legge.
Brescia, 3 aprile 2025
Il giudice Marina Mangosi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 11278/2023
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Marina Mangosi, sono comparsi:
Per l'avv. Paolo Torresani in sostituzione dell'avv. VILLANACCI Parte_1
GERARDO Per 'avv. RONDANI FILIPPO Controparte_1
L'avv. Torresani si riporta all'atto di citazione, alle note del 18.3.25 ed alle conclusioni ivi contenute L'avv. Rondani si riporta alle conclusioni di cui alle note conclusive depositate
Il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Marina Mangosi
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marina Mangosi ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11278/2023 promossa da:
C.F. OPPONENTE Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Gerardo Villanacci
contro
(C.F. ) titolare della omonima ditta Controparte_2 C.F._1
individuale OPPOSTO con gli avv. Paolo Grassi, Michele Guidugli e Filippo Rondani
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Part (da ora, ), già (da ora, ), ha Parte_1 Controparte_3 CP_3
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2541/2023, provvisoriamente esecutivo, con cui il Tribunale di Brescia le ha ingiunto, su ricorso di (nel prosieguo: Controparte_2
, titolare della omonima ditta individuale, il pagamento dell'importo di € 75.422,13, CP_2
oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Nel ricorso per ingiunzione, il aveva esposto: 1) di aver gestito l'impianto di CP_2
distribuzione di carburante sito in San Pietro a Grado (Pisa) via Vecchia Livornese n. 1287 pagina 2 di 8 come da contratto di cessione dell'uso dell'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi collegato al contratto di fornitura in esclusiva stipulato con (da ora, ); Controparte_4 CP_4
Part 2) che nel 2017 aveva acquistato da il ramo d'azienda, comprensivo dell'impianto CP_4
gestito dall'odierna ricorrente, avvisando i singoli gestori del subentro nei contratti in essere, ivi incluso il contratto di fornitura, e specificando espressamente che il subentro sarebbe
Part avvenuto alle medesime condizioni applicate da , rifiutandosi però di applicare le condizioni economiche previste nell'Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di
Distribuzione della del 16/07/2014; 4) che con ricorso in riassunzione essa aveva CP_4
Part convenuto in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Brescia, al fine di sentirla condannare all'applicazione delle condizioni economiche previste dal suddetto Accordo e conseguentemente al pagamento delle somme ad essa spettanti e maturate, al mese di febbraio
2019, pari ad € 22.000,00 a titolo di quote fisse ed € 22.270,50, oltre IVA, a titolo di differenziali tra i prezzi di approvvigionamento e/o di cessione al dettaglio previsti dall'Accordo e i prezzi di approvvigionamento praticati in concreto da Controparte_3
nelle somministrazioni di carburante , così come quantificati nel contraddittorio della CP_4
parti dal CTU nominato dal Tribunale di Roma;
5) che il Tribunale con ordinanza in data Part 26.4.22 aveva condannato : i) ad applicare le condizioni economiche previste dall'Accordo
Aziendale sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo con le associazioni di categoria;
ii) a pagare l'importo maturato fino al mese di febbraio 2019 per € 22.200,00 per quote fisse ed €
11.270,50 oltre IVA per differenziali ed interessi di mora;
6) che, nonostante l'esecutività Part dell'ordinanza, non aveva sottoscritto alcun nuovo accordo e si era rifiutata di ottemperare all'ordine imposto di applicare le condizioni economiche;
7) che, dal 1 marzo 2019 sino al 28 febbraio 2023, era maturato, in favore della ricorrente, l'ulteriore importo di € 44.400,00 a titolo di quote fisse ed € 24.575,52 oltre IVA a titolo di differenziali, come da relazione del proprio consulente dott. 8) che gli importi, come richiesti, erano stati Persona_1
determinati utilizzando i medesimi criteri utilizzati dal CTU nominato dal giudice nel procedimento precedentemente incardinato;
9) che a tali importi andavano aggiunti i costi sostenuti per la perizia redatte dal consulente di parte.
A fondamento dell'opposizione Pad ha: pagina 3 di 8 - contestato la tesi dell'ingiungente, secondo cui in forza della cessione del ramo d'azienda del 12.1.2017, sarebbe subentrata, ai sensi dell'art. 2558 c.c., nella CP_3
titolarità di tutti i rapporti negoziali già facenti capo alla cedente , compreso quindi CP_4
l'Accordo Aziendale del 16.7.2014; secondo l'opponente, infatti, escludendo espressamente detta norma i contratti aventi carattere personale, tra cui – a dire della stessa - quelli “soggetti a specifica diversa disciplina”, essa non potrebbe applicarsi agli
Accordi Collettivi del 16.7.2014 e del 19.12.2011, in quanto soggetti alla disciplina speciale di cui all'art. 1, co.6 del d.lgs. 32/1998 e succ. modifiche;
- dedotto l'illegittimità ed inefficacia della clausola di “ultrattività” secondo la quale tale l'Accordo del 2014 aveva efficacia fino al 31.12.2015 o comunque “fino alla sottoscrizione di nuovo accordo tra le parti” (cfr. art. 1 doc. 5 convenuto) in quanto contraria alla “naturale temporaneità delle obbligazioni”;
- eccepito la carenza del presupposto della liquidità del credito. Sostiene l'opponente, in primo luogo, che il ricorso monitorio risulta fondato esclusivamente sul conteggio contenuto nella perizia di parte, costituente “una semplice allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio”. In secondo luogo, osserva che “l'ulteriore sconto variabile” (denominato da controparte “quota fissa”), come disciplinato e determinato nel precedente Accordo 19.12.2011 e richiamato nel successivo Accordo del 2014, risulta quantificato sulla base dell'erogato di ciascun punto vendita distinto per categoria di impianto1; nella specie l'ingiungente, in sede di ricorso monitorio, non avrebbe specificato la quantità di carburante erogato con la modalità Self Service “Post Pay” negli anni 2019-2023 di talchè non sarebbe dimostrata la sussistenza del presupposto per l'applicazione dello sconto;
1 “Ai gestori dei punti vendita della viabilità ordinaria, con decorrenza 01/01/2012, sarà riconosciuto, oltre allo SG, un Ulteriore Sconto Variabile, che è elemento integrante degli aspetti economici relativi al rapporto di gestione e che si applicherà sulla base dell'erogato di ciascun Punto di Vendita, distinto per tipologia di impianto. Tale sconto sarà suddiviso come segue: IMPIANTI POST-PAY a) a tutti i gestori della viabilità ordinaria che vendono carburante in modalità Post Pay, verrà riconosciuto uno sconto pari ad €/mc 111,04, sui primi 100 Metricubi ritirati nel corso dell'anno solare a partire dal 1/1/2012. Tale sconto variabile sarà liquidato alle scadenze stabilite tramite l'emissione di note credito e salvo conguaglio alla fine di ogni anno. Ai fini di una semplificazione del processo amministrativo e di controllo, la liquidazione sarà effettuata in 3 tranches: entro il 20 Febbraio 2012 € 3.700 entro il 20 Giugno 2012 € 3.700 entro il 20 Ottobre 2012 € 3.700 Nel caso in cui lo sconto percepito fosse superiore o inferiore a quello dovuto in base al quantitativo di carburante effettivamente ritirato nel corso dell'anno, si procederà all'effettuazione del conguaglio. Qualora la gestione del PV sia di durata inferiore all'anno solare, la somma delle 3 tranches sarà ricalcolata sulla frazione di anno”. pagina 4 di 8 - contestato la spesa di € 1.040,00 relativa alla parcella del dott. trattandosi di Per_1
semplice nota pro forma non quietanzata;
- contestato la liquidazione degli interessi, applicati nel decreto ingiuntivo come richiesti in sede monitoria, e, quindi, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2002, e quantificati in sede di precetto in € 20.534,09, dovendo gli interessi eventualmente maturati sull'asserito credito (non concernendo il pagamento del prezzo della merce bensì i diversi trattamenti economici dell'“Ulteriore Sconto Variabile” (denominato da controparte
“quote fisse”) e dello “Sconto Unico di Gestione” (denominato da controparte
“differenziali”), essere quelli legali piuttosto che quelli ex art. 5 D. Lgs. 231/2002. Part
ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecutività, con vittoria di spese.
Si è costituto in giudizio titolare della omonima ditta individuale, Controparte_2
eccependo, preliminarmente, che l'applicabilità al rapporto oggetto di causa delle condizioni di cui all'accordo del 2014 era stato già oggetto dell'ordinanza emessa in esito al procedimento n.
1443/21 RG, confermata dalla Corte di Appello con la sentenza n° 1497/2022, con la quale era
Part stato ordinato a di applicare le condizioni economiche previste dall'accordo citato non solo alle forniture di carburante eseguite ed oggetto del procedimento, ma a tutte le forniture di
Part carburante eseguite anche successivamente fino all'avvenuta sottoscrizione da parte di di un nuovo accordo stipulato con le associazioni di categoria.
Ha comunque ribadito, in sostanza, le difese già svolte chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
Rigettata l'istanza adi sospensione della provvisoria esecutività, la causa, è stata rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è infondata, pertanto va rigettata.
Questo Tribunale, infatti, con l'ordinanza sopra richiamata (cfr. doc. 8 fascicolo monitorio), emessa nel procedimento RG 1443/21, confermata dalla Sentenza n. 1497/2022
Part della Corte di Appello (cfr. doc. 15 opposta), esecutiva, ha ordinato a di applicare a tutte le forniture eseguite nei confronti del quindi sia quelle oggetto del giudizio conclusosi CP_2
con la predetta ordinanza che quelle effettuate in epoca successiva, le condizioni economiche pagina 5 di 8 Part previste dall'accordo siglato da in data 16.7.14 sino alla stipula, da parte di CP_4
di un nuovo accordo con le associazioni di categoria rappresentative dei gestori, di talché è da escludere che questo giudice debba nuovamente entrare nel merito della questione circa
Part l'efficacia vincolante per delle condizioni economiche previste dall'Accordo più volte richiamato, efficacia ribadita, comunque, in plurime sentenze, di questa sezione del Tribunale, poi confermate dalla Corte di Appello di Brescia.
Passando alla quantificazione del credito ingiunto, il credito del deve ritenersi CP_2
adeguatamente provato tenuto conto, da un lato, del fatto che la perizia redatta dal consulente di parte dott. è stata redatta esaminando la documentazione fornita dal gestore, ed allegata Per_1
alla relazione (cfr. doc. 10) e tenendo conto dei criteri già ritenuti corretti dal CTU nominato nel precedente procedimento, e, dall'altro, del fatto che l'opponente si è limitata a contestare esclusivamente la quantificazione dell' “ulteriore sconto variabile” (o quota fissa) stante – a suo dire - la mancata indicazione, nella relazione del dott. dei litri di carburante erogati Per_1 dall'opposta con la modalità Self Service “Post Pay”, il che non consentirebbe di valutare la sussistenza o meno del presupposto per l'applicazione dello sconto. La contestazione è, però, meramente pretestuosa se solo si considera che di tale dato Pad, in quanto proprietaria dell'impianto e fornitrice del carburante, non poteva non avere la disponibilità, con conseguente possibilità per la stessa di contestare in modo puntuale i calcoli del consulente di parte e la documentazione da quest'ultimo utilizzata per i conteggi ed allegata alla relazione.
Va, invece, accolta l'opposizione con riferimento alla misura degli interessi, contestazione rispetto alla quale l'opposta non ha formulato specifiche difese ed alla parcella del dott. in assenza di quietanza. Per_1
Part In sede monitoria, infatti, il ha chiesto la condanna di al pagamento degli CP_2
interessi dalle singole scadenze all'effettivo saldo ex art. 5 D.lgs. 231/02 sia con riferimento all'importo (€ 44.400,00) richiesto a titolo di “Ulteriore Sconto Variabile” (o “quote fisse”) che di quello (€ 24.575,52 oltre IVA) richiesto a titolo di “Sconto Unico di Gestione” (o
“differenziali”), che – ancora - con riferimento all'importo di € 1.040,00 richiesto a titolo di rimborso della spesa relativa alla parcella del dott. ed il decreto ingiuntivo è stato Per_1
emesso per l'importo richiesto a titolo di capitale e per gli interessi “come da domanda”. pagina 6 di 8 Ora, la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal D.lgs. n. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi intesa quest'ultima espressione come riferibile “a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (da ultimo: Cass. 1747/25).
Ritiene, pertanto, questo giudice che tale disciplina sia applicabile al caso di specie, avendo quest'ultimo ad oggetto le condizioni economiche del rapporto di fornitura Part originariamente intercorrente con e oggi con , limitatamente, però, all'importo dovuto CP_4
a titolo di “ulteriore sconto variabile”, in relazione al quale erano previste rate fisse, maturate e Part non accreditate da alle specifiche scadenze pattuite, e non invece, in riferimento all'importo dovuto a titolo di “sconto unico di gestione”, previsto all'art. 4 dell'Accordo
Collettivo del 2014, rappresentato dal minor prezzo di approvvigionamento non applicato, con conseguente indebito pagamento di un maggior prezzo da parte del gestore.
Va escluso altresì il rimborso dell'importo di € 1040,00 in assenza di adeguata prova sul punto (cfr. Cass. 23788/14 “Le scritture proveniente da terzi estranei alla lite non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati e possono contribuire a fondare il convincimento del giudice solo unitamente ad altre circostanze che ne confortino
l'attendibilità”).
In conclusione, pertanto, il decreto ingiuntivo va revocato stante la fondatezza della Part contestazione in merito a tali profili e va condannata al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 44.400,00 oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 e della somma di €
24.575,52 oltre IVA oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite con Part conseguente condanna di al pagamento dei restanti quattro quinti delle spese, liquidate, per l'intero, in base ai parametri di cui al DM 55/14 e considerato il valore della lite, come in dispositivo.
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p.q.m.
Il Tribunale, ogni altra domanda od eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 2541/23;
- condanna a pagare, in favore di parte opposta le somme di € Parte_1
44.400,00 oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalle rispettive scadenze al saldo e di € 24.575,52 oltre IVA oltre interessi legali dalla costituzione in mora al saldo;
- compensa per un quinto le spese di lite e, per l'effetto, condanna Parte_1
al pagamento dei restanti quattro quinti, liquidati per l'intero, in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario (15%), Iva e Cpa, come per legge.
Brescia, 3 aprile 2025
Il giudice Marina Mangosi
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