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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/06/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2387/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 2387/2022 R.A.C.C.,
vertente
TRA
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. CF Parte_2 C.F._1
corrente in Montesilvano alla via Danubio 3, elettivamente domiciliata in Pescara alla via Venezia n. 25, presso lo studio dell'avv. Elio Di Filippo (c.f.
), il quale la rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._2
atti;
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 6
con sede legale in Cepagatti, via Lago Maggiore, 8, c.f. CP_1
in persona del legale rappresentante sig. P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Alfani, c.f. giusta C.F._3
procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Montesilvano, via
Mazzini, 7;
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 618/2022 (n.r.g 1654/2022)
notificato in data 02.05.2022;
conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13.06.2022, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 618/2022 Parte_1
(n.r.g 1654/2022), notificato in data 02.05.2022, emesso su istanza della CP_1
.
[...]
pagina 2 di 6 A fondamento del ricorso l'ingiungente ha affermato di aver eseguito per conto della nel periodo settembre/ottobre 2019, una serie di opere di Parte_1
manutenzione straordinaria presso lo stabilimento della stessa;
in relazione a tali opere l'odierna opposta ha affermato di aver emesso fattura TD01 in data
13.01.2020 per un importo di € 9.200,00 rispetto alla quale, nonostante diffida del
23.07.2021, nulla avrebbe ricevuto.
La a fondamento dell'opposizione, ha sostenuto che le Parte_1
opere riportate nella predetta fattura sarebbero state eseguite nei mesi da maggio ad agosto 2019 da soggetto diverso dalla , ovverosia dalla ditta individuale CP_1
LS di Di CO LO. L'opponente ha dunque eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e ha chiesto la revoca del decreto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2022 parte opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, insistendo per la conferma del decreto opposto.
La sosteneva che i lavori sarebbero stati effettivamente svolti CP_1
dall'opposta nel periodo indicato in fattura.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione di prove orali.
Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.03.2025.
L'opposizione deve ritenersi infondata per i motivi che seguono.
Preliminarmente, va rilevato come dalla visura camerale prodotta dall'opposta risulti come la stessa sia stata costituita nel giugno 2019; la Controparte_3
ha cessato la propria attività nel settembre 2019. Le tempistiche coincidono pagina 3 di 6 dunque con quanto allegato dall'opposta in ordine al periodo di svolgimento dei lavori.
È in particolare dalle risultanze dell'istruttoria orale che emerge l'infondatezza dell'opposizione.
Sebbene, infatti, parte opponente abbia disconosciuto gli ordini di intervento prodotti dall'opposta e riferiti agli interventi portati nella fattura summenzionata, i testi di parte opposta, e ex dipendenti della Testimone_1 Testimone_2
, hanno confermato di aver eseguito esattamente i lavori indicati nella CP_1
fattura TD01 del 13.01.2020, nel periodo indicato nella stessa.
ha riferito di essere stato dipendente dell'opposta dal maggio- Testimone_1
giugno 2019 sino al novembre dello stesso anno e di aver personalmente eseguito i lavori quale elettricista. ha d'altra parte affermato di essere stato Testimone_2
dipendente dell'opposta dal 2017 al 2021, confermando che i lavori sono stati eseguiti dallo stesso unitamente ad altri elettricisti.
I testi di parte opponente non hanno, al contrario, saputo riferire se le opere specificate in fattura fossero state realizzate dalla ditta individuale LS ovvero dalla . Hanno riferito che il signor LO Di CO era presente in CP_1
cantiere. Posto tuttavia che il signor Di CO, titolare della Controparte_3
risulta altresì essere socio di maggioranza e preposto alla gestione tecnica
[...]
della società opposta, costituita nel giugno 2019, la sua presenza sui luoghi di causa risulta irrilevante;
anche la circostanza che il teste di parte opposta
[...]
abbia riferito di essere stato dipendente della stessa dal 2017 al 2021 può Tes_2
risultare giustificata, ove si consideri che probabilmente il teste non ha distinto le pagina 4 di 6 imprese per le quali ha prestato la propria attività, posto l'avvicendamento imprenditoriale riconosciuto dalla stessa opponente.
Secondariamente, oltre a quanto dichiarato dai testi, si consideri che le fatture prodotte dalla società opponente (emesse dalla ditta individuale LS di CO
LO) allo scopo di dimostrare che le opere dedotte nel ricorso monitorio sarebbero state eseguite da quest'ultima nonché regolarmente pagate, non appaiono collegate alle opere per le quali è stato chiesto il decreto opposto.
La fattura n. 22 del 27.8.2019 dell'importo di € 2.000,00 fa riferimento ad opere di
“manutenzione straordinaria eseguita sulle vasche”, mentre la fattura n. 5 del
21.5.2019 dell'importo di € 3.000,00 fa riferimento a “lavori di manutenzione
ordinaria eseguiti c/o vs. stabilimento-manutenzione straordinaria eseguita sulla
sabbiatrice”. La fattura portata a sostegno della domanda monitoria concerne, invece, opere di “Manutenzione straordinaria eseguita presso il vostro
stabilimento ed adeguamento impianti locali tecnici realizzazione impianto di
illuminazione locale caldaia, locale compressori e locale filtri, fornitura e posa di
porte in ferro per chiusura in sicurezza dei locali, realizzazione pareti in
cartongesso, fornitura e posa di corpi illuminanti nei locali tecnici, pulizia dei
locali e bonifica dei materiali di risulta”, quindi opere del tutto differenti.
Alla luce delle complessive risultanze probatorie, può dunque dirsi provata tanto la fonte del credito portato dall'opposta quanto il suo esatto adempimento (cfr. Cass.
n. 13533/2001).
L'opposizione può allora essere rigettata e va pertanto confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 6 Le spese, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 618/2022
(n.r.g 1654/2022), che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta della somma di € 1.701,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Pescara, 03/06/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile di primo grado, iscritta al nr. 2387/2022 R.A.C.C.,
vertente
TRA
(C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. CF Parte_2 C.F._1
corrente in Montesilvano alla via Danubio 3, elettivamente domiciliata in Pescara alla via Venezia n. 25, presso lo studio dell'avv. Elio Di Filippo (c.f.
), il quale la rappresenta e difende in virtù di mandato in C.F._2
atti;
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
pagina 1 di 6
con sede legale in Cepagatti, via Lago Maggiore, 8, c.f. CP_1
in persona del legale rappresentante sig. P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Alfani, c.f. giusta C.F._3
procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Montesilvano, via
Mazzini, 7;
CONVENUTA OPPOSTA
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 618/2022 (n.r.g 1654/2022)
notificato in data 02.05.2022;
conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegate alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 13.06.2022, la società
[...]
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 618/2022 Parte_1
(n.r.g 1654/2022), notificato in data 02.05.2022, emesso su istanza della CP_1
.
[...]
pagina 2 di 6 A fondamento del ricorso l'ingiungente ha affermato di aver eseguito per conto della nel periodo settembre/ottobre 2019, una serie di opere di Parte_1
manutenzione straordinaria presso lo stabilimento della stessa;
in relazione a tali opere l'odierna opposta ha affermato di aver emesso fattura TD01 in data
13.01.2020 per un importo di € 9.200,00 rispetto alla quale, nonostante diffida del
23.07.2021, nulla avrebbe ricevuto.
La a fondamento dell'opposizione, ha sostenuto che le Parte_1
opere riportate nella predetta fattura sarebbero state eseguite nei mesi da maggio ad agosto 2019 da soggetto diverso dalla , ovverosia dalla ditta individuale CP_1
LS di Di CO LO. L'opponente ha dunque eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'opposta e ha chiesto la revoca del decreto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.10.2022 parte opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, insistendo per la conferma del decreto opposto.
La sosteneva che i lavori sarebbero stati effettivamente svolti CP_1
dall'opposta nel periodo indicato in fattura.
La causa veniva istruita tramite l'acquisizione di prove orali.
Sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 04.03.2025.
L'opposizione deve ritenersi infondata per i motivi che seguono.
Preliminarmente, va rilevato come dalla visura camerale prodotta dall'opposta risulti come la stessa sia stata costituita nel giugno 2019; la Controparte_3
ha cessato la propria attività nel settembre 2019. Le tempistiche coincidono pagina 3 di 6 dunque con quanto allegato dall'opposta in ordine al periodo di svolgimento dei lavori.
È in particolare dalle risultanze dell'istruttoria orale che emerge l'infondatezza dell'opposizione.
Sebbene, infatti, parte opponente abbia disconosciuto gli ordini di intervento prodotti dall'opposta e riferiti agli interventi portati nella fattura summenzionata, i testi di parte opposta, e ex dipendenti della Testimone_1 Testimone_2
, hanno confermato di aver eseguito esattamente i lavori indicati nella CP_1
fattura TD01 del 13.01.2020, nel periodo indicato nella stessa.
ha riferito di essere stato dipendente dell'opposta dal maggio- Testimone_1
giugno 2019 sino al novembre dello stesso anno e di aver personalmente eseguito i lavori quale elettricista. ha d'altra parte affermato di essere stato Testimone_2
dipendente dell'opposta dal 2017 al 2021, confermando che i lavori sono stati eseguiti dallo stesso unitamente ad altri elettricisti.
I testi di parte opponente non hanno, al contrario, saputo riferire se le opere specificate in fattura fossero state realizzate dalla ditta individuale LS ovvero dalla . Hanno riferito che il signor LO Di CO era presente in CP_1
cantiere. Posto tuttavia che il signor Di CO, titolare della Controparte_3
risulta altresì essere socio di maggioranza e preposto alla gestione tecnica
[...]
della società opposta, costituita nel giugno 2019, la sua presenza sui luoghi di causa risulta irrilevante;
anche la circostanza che il teste di parte opposta
[...]
abbia riferito di essere stato dipendente della stessa dal 2017 al 2021 può Tes_2
risultare giustificata, ove si consideri che probabilmente il teste non ha distinto le pagina 4 di 6 imprese per le quali ha prestato la propria attività, posto l'avvicendamento imprenditoriale riconosciuto dalla stessa opponente.
Secondariamente, oltre a quanto dichiarato dai testi, si consideri che le fatture prodotte dalla società opponente (emesse dalla ditta individuale LS di CO
LO) allo scopo di dimostrare che le opere dedotte nel ricorso monitorio sarebbero state eseguite da quest'ultima nonché regolarmente pagate, non appaiono collegate alle opere per le quali è stato chiesto il decreto opposto.
La fattura n. 22 del 27.8.2019 dell'importo di € 2.000,00 fa riferimento ad opere di
“manutenzione straordinaria eseguita sulle vasche”, mentre la fattura n. 5 del
21.5.2019 dell'importo di € 3.000,00 fa riferimento a “lavori di manutenzione
ordinaria eseguiti c/o vs. stabilimento-manutenzione straordinaria eseguita sulla
sabbiatrice”. La fattura portata a sostegno della domanda monitoria concerne, invece, opere di “Manutenzione straordinaria eseguita presso il vostro
stabilimento ed adeguamento impianti locali tecnici realizzazione impianto di
illuminazione locale caldaia, locale compressori e locale filtri, fornitura e posa di
porte in ferro per chiusura in sicurezza dei locali, realizzazione pareti in
cartongesso, fornitura e posa di corpi illuminanti nei locali tecnici, pulizia dei
locali e bonifica dei materiali di risulta”, quindi opere del tutto differenti.
Alla luce delle complessive risultanze probatorie, può dunque dirsi provata tanto la fonte del credito portato dall'opposta quanto il suo esatto adempimento (cfr. Cass.
n. 13533/2001).
L'opposizione può allora essere rigettata e va pertanto confermato il decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 6 Le spese, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 618/2022
(n.r.g 1654/2022), che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna l'opponente al pagamento in favore Parte_1
dell'opposta della somma di € 1.701,00 per compensi CP_1
professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Pescara, 03/06/2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Cingolani
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