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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 253/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 253/2025 tra
Parte_1
e
RO EL
Oggi 20 maggio 2025, il Giudice FRANCESCA LIPPI, esaminate le note scritte depositate dalle parti pronuncia sentenza.
Il Giudice
Francesca Lippi
N. R.G. 253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FRANCESCA LIPPI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al RG n. 253/2025
pagina 1 di 5
Parte_1
Appellante
EL RO
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione ex adverso svolta, confermando la legittimità del provvedimento sanzionatorio opposto. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova e per lo stesso il Giudice designato contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE
• dichiarare la inammissibilità e/o l' infondatezza l'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti e conseguentemente confermare la
IN SUBORDINE
• voglia accogliere le domande tutte formulate dal sig. EL UR in relazione alle impugnazioni delle Ordinanza- ingiunzione n.1101/2018- PREF decreto prot.0069761 del 17/10/2018, Ordinanza ingiunzione n.1102/2018- PREF decreto prot.0069764 del 17/10/2018 ,ordinanza- ingiunzione n.48/2018- PREF decreto prot.0064114 del 28/09/2018 e precisamente Voglia annullare l'atto di contestazione di violazione della ingiunzione al pagamento di euro 500 e, in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l'applicazione del minimo editabile. Inoltre chiede la sospensione dell'esecuzione del provvedimento sanzionatorio. Vinte le spese di lite oltre accessori e contributi unificati del tre procedimenti.'' per i motivi meglio esposti in narrativa.
• Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 30/01/2025 la ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1855/2024, depositata il 16/12/2024 del Giudice di Pace di resa nel giudizio civile n. Pt_1
8686/2018 R.G. (riunito ai procedimenti RG 9114/2018 e 9117/2018).
La sentenza impugnata aveva annullato le ordinanze ingiunzione n. 48/2018, n. 1101/2018, n. 1102/2018 dell'Ispettorato territoriale del Lavoro, recepite dalla di con cui venivano Parte_1 Pt_1 irrogate rispettivamente le sanzioni di € 500,00, nei confronti dell'odierno appellato EL UR, per la violazione del provvedimento prefettizio di precettazione prot. n. 4633 del 19/11/2013, con cui, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990, veniva ordinato ai lavoratori dell'AMT di Pt_1 comandati per i turni di servizio per le giornate del 20, 21, 22 novembre 2013, di effettuare le prestazioni lavorative e di garantire l'uscita dei mezzi dalle rimesse agli orari stabiliti.
L'appellante ha formulato due motivi di impugnazione.
pagina 2 di 5 Con il primo motivo, ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione o motivazione apparente, violazione degli artt. 111, co. 6 Cost., art. 132, n. 4, c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., rilevando come la motivazione della sentenza di primo grado si limiti a richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali, omettendo qualsivoglia riferimento al caso di specie, alle difese e alle eccezioni delle parti.
Con il secondo motivo, parte appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli art. 8 e 9 della l. 147/1990 nonché l'infondatezza della domanda avversaria. In particolare, la Parte_1 ha rilevato come non sia stato provato dal ricorrente, odierno appellato, l'impossibilità di
[...] svolgimento dell'attività lavorativa e la conseguente esclusione di responsabilità. L'appellato EL UR ha insistito, come già in primo grado, affermando di essersi regolarmente presentato sul luogo di lavoro nei giorni 20-21-22 novembre 2013, ma di non aver potuto svolgere la prestazione lavorativa né, in particolare, uscire dalla rimessa degli autobus di Sampierdarena per effettuare il servizio di trasporto pubblico, poiché un autobus collocato di traverso impediva l'uscita dei mezzi. Tale circostanza, a suo dire, costituendo un impedimento oggettivo allo svolgimento dell'attività lavorativa, sarebbe idonea a escludere la responsabilità del lavoratore per la violazione dell'ordine di precettazione.
L'appello è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, risulta fondato il primo motivo di impugnazione, relativo alla nullità della sentenza di primo grado per vizio di motivazione.
Al riguardo, va premesso che, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione la motivazione per relationem è valida a condizione che risultino espresse in modo chiaro e univoco le ragioni poste a fondamento della decisione (sul punto ex multis Cassazione civile, sez. III, 29/10/2024,
n. 27904; Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2024 , n. 27665, Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814).
Diversamente, la motivazione deve considerarsi meramente apparente – e, dunque, costituire vizio di nullità della sentenza – quando “benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053)”.
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il Giudice di Pace si è limitato a richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali relativi a “fatti analoghi” a quelli oggetto del giudizio, affermando poi che le motivazioni già espresse in una precedente sentenza fossero condivisibili ed applicabili al caso trattato. Il richiamo a precedenti di merito risulta, di per sé, pienamente legittimo – come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dall'odierno appellato – ma resta comunque necessario esplicare, seppur brevemente, il percorso motivazionale seguito. Nel caso di specie, invece, l'estrema sinteticità della parte motiva della pronuncia impugnata non consente di cogliere il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione. Risulta evidente, infatti, l'omesso richiamo alla vicenda processuale, alle difese delle parti e all'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio. Se è dunque vero che la motivazione per relationem è legittima, essa non può tuttavia prescindere da un'adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del decisum.
Per le ragioni sopra esposte va, pertanto, accolto il primo motivo di appello.
Anche il secondo motivo risulta parimenti fondato. Orbene, l'istruttoria orale e documentale consente di accertare unicamente la presenza dell'appellato sul posto di lavoro, ma non anche la sua effettiva disponibilità a svolgere l'attività lavorativa, come previsto dall'ordinanza prefettizia di precettazione. Tale distinzione risulta particolarmente rilevante nel caso di specie, considerato che, nelle medesime giornate, era in corso una manifestazione di protesta dei lavoratori.
pagina 3 di 5 Entrambi i testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno affermato, infatti, la presenza di EL UR presso la rimessa, tuttavia, alla domanda posta circa la disponibilità del lavoratore a prestare il servizio (cap. n. 7), il teste ha dichiarato di “non sapere” se EL fosse rimasto Tes_1 a disposizione per l'intero turno. Diversamente, il teste ha dichiarato che il EL sarebbe Tes_2 rimasto disponibile presso la rimessa per l'intera durata del turno, pur avendo in precedenza affermato (in risposta al primo capo) la propria assenza presso la rimessa in questione. Pare dunque, sul punto, non pienamente attendibile. A fronte di tali dichiarazioni, pare evidente che la mera presenza sul posto – anche considerato che il lavoratore era destinatario di precettazione – non è di per sé indicativa dell'intenzione di svolgere il servizio e dunque di adempiere l'ordinanza di precettazione. Al riguardo, occorre altresì rilevare che i testimoni escussi hanno fatto riferimento a un modulo denominato “700”, utilizzato per registrare le presenze sul luogo di lavoro e indicare l'orario di uscita dal deposito. La produzione di tale documento avrebbe consentito di provare non solo la presenza del lavorato sul luogo, ma altresì la sua effettiva disponibilità a uscire con il mezzo per svolgere il servizio. Tuttavia, nessun documento è stato allegato dall'odierno appellato. Per quanto concerne la presunta causa ostativa allo svolgimento del servizio, ossia la collocazione trasversale di un autobus nei pressi dell'ingresso della rimessa, tale da impedire l'uscita di altri mezzi, va rilevato che tale circostanza non comporta, di per sé, l'esclusione della responsabilità del lavoratore in merito alla violazione dell'ordinanza di precettazione. Invero, proprio in considerazione dell'esigenza di garantire un servizio essenziale come indicato nell'ordinanza della prefettura n. 4633 del 19/11/2013, il lavoratore non può esimersi dall'attivarsi e tenere una condotta proattiva, finalizzata a rendere – nei limiti del possibile – il servizio. Il lavoratore è infatti tenuto a svolgere l'attività lavorativa con l'ordinaria diligenza, che implica, in situazioni quali quella in esame, almeno la comunicazione ai superiori gerarchici dell'impedimento a prestare il servizio nonché della propria disponibilità a svolgere il medesimo non appena ciò fosse possibile.
Tuttavia, anche tali circostanze non risultano provate. Non è stata prodotta alcuna documentazione né acquisita alcuna dichiarazione testimoniale da cui sia possibile desumere la disponibilità del lavoratore a svolgere la propria attività. Risulta parimenti non provata, né oralmente né documentalmente, la circostanza riferita dall'appellato in merito all'assenza del personale apicale sul luogo di lavoro. Non è inoltre pertinente il richiamo allo stato di necessità, quale circostanza escludente la responsabilità del lavoratore. Invero, affinché tale causa giustificativa possa ritenersi sussistente è necessario che ricorra una situazione di pericolo serio e immediato, non altrimenti evitabile. Lo conferma anche il fatto che l'ordine di precettazione è legittimo solo ove sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, che potrebbe derivare dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici essenziali (art. 8 l. n. 146/2000). È dunque evidente come la violazione di un tale ordine – emesso esclusivamente in situazioni di particolare gravità – possa essere giustificata solo in presenza di circostanze eccezionali e straordinarie, non ravvisabili nel caso di specie.
Non sono dirimenti le argomentazioni difensive dell'appellato in merito al mancato avvio, da parte di
AMT, di procedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore, non costituendo questo un presupposto necessario per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio. Peraltro, sul punto devesi rammentare come l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro sia per sua natura facoltativo. Pertanto, l'eventuale mancanza di contestazioni disciplinari non può essere interpretata (come indicato dall'appellato a pag. 15 della comparsa di costituzione) quale riconoscimento di assenza di responsabilità, trattandosi esclusivamente di una scelta discrezionale del datore nell'ambito delle proprie facoltà.
pagina 4 di 5 Allo stesso modo, non sono rilevanti le argomentazioni relative al fatto che il lavoratore risulta iscritto a un sindacato che nelle giornate in questione non aveva indetto lo sciopero, essendo l'adesione alla manifestazione una scelta comunque personale e non necessariamente condizionata dall'appartenenza sindacale.
In conclusione, le sanzioni disposte, così come quantificate, sono legittime e vanno confermate. Ne consegue il pieno accoglimento dell'appello proposto dalla . Parte_1
In ragione della peculiarità del giudizio e delle circostanze di fatto caratterizzanti la vicenda esaminata, nonché del contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata, si ritengono sussistenti gravi ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la nullità della sentenza di primo grado per vizio di motivazione;
dichiara fondato l'appello proposto dalla e conferma le ordinanze ingiunzione n. Parte_1
48/2018, n. 1101/2018, n. 1102/2018; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Genova il 20.5.2025 ---
Il giudice
Francesca Lippi
Minuta della sentenza redatta da Lisa Martinelli, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 253/2025 tra
Parte_1
e
RO EL
Oggi 20 maggio 2025, il Giudice FRANCESCA LIPPI, esaminate le note scritte depositate dalle parti pronuncia sentenza.
Il Giudice
Francesca Lippi
N. R.G. 253/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE I
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FRANCESCA LIPPI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al RG n. 253/2025
pagina 1 di 5
Parte_1
Appellante
EL RO
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione ex adverso svolta, confermando la legittimità del provvedimento sanzionatorio opposto. Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellato
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova e per lo stesso il Giudice designato contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE
• dichiarare la inammissibilità e/o l' infondatezza l'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti e conseguentemente confermare la
IN SUBORDINE
• voglia accogliere le domande tutte formulate dal sig. EL UR in relazione alle impugnazioni delle Ordinanza- ingiunzione n.1101/2018- PREF decreto prot.0069761 del 17/10/2018, Ordinanza ingiunzione n.1102/2018- PREF decreto prot.0069764 del 17/10/2018 ,ordinanza- ingiunzione n.48/2018- PREF decreto prot.0064114 del 28/09/2018 e precisamente Voglia annullare l'atto di contestazione di violazione della ingiunzione al pagamento di euro 500 e, in via subordinata, nel caso di inopinato rigetto, l'applicazione del minimo editabile. Inoltre chiede la sospensione dell'esecuzione del provvedimento sanzionatorio. Vinte le spese di lite oltre accessori e contributi unificati del tre procedimenti.'' per i motivi meglio esposti in narrativa.
• Con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso notificato il 30/01/2025 la ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1855/2024, depositata il 16/12/2024 del Giudice di Pace di resa nel giudizio civile n. Pt_1
8686/2018 R.G. (riunito ai procedimenti RG 9114/2018 e 9117/2018).
La sentenza impugnata aveva annullato le ordinanze ingiunzione n. 48/2018, n. 1101/2018, n. 1102/2018 dell'Ispettorato territoriale del Lavoro, recepite dalla di con cui venivano Parte_1 Pt_1 irrogate rispettivamente le sanzioni di € 500,00, nei confronti dell'odierno appellato EL UR, per la violazione del provvedimento prefettizio di precettazione prot. n. 4633 del 19/11/2013, con cui, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 146/1990, veniva ordinato ai lavoratori dell'AMT di Pt_1 comandati per i turni di servizio per le giornate del 20, 21, 22 novembre 2013, di effettuare le prestazioni lavorative e di garantire l'uscita dei mezzi dalle rimesse agli orari stabiliti.
L'appellante ha formulato due motivi di impugnazione.
pagina 2 di 5 Con il primo motivo, ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione o motivazione apparente, violazione degli artt. 111, co. 6 Cost., art. 132, n. 4, c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., rilevando come la motivazione della sentenza di primo grado si limiti a richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali, omettendo qualsivoglia riferimento al caso di specie, alle difese e alle eccezioni delle parti.
Con il secondo motivo, parte appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli art. 8 e 9 della l. 147/1990 nonché l'infondatezza della domanda avversaria. In particolare, la Parte_1 ha rilevato come non sia stato provato dal ricorrente, odierno appellato, l'impossibilità di
[...] svolgimento dell'attività lavorativa e la conseguente esclusione di responsabilità. L'appellato EL UR ha insistito, come già in primo grado, affermando di essersi regolarmente presentato sul luogo di lavoro nei giorni 20-21-22 novembre 2013, ma di non aver potuto svolgere la prestazione lavorativa né, in particolare, uscire dalla rimessa degli autobus di Sampierdarena per effettuare il servizio di trasporto pubblico, poiché un autobus collocato di traverso impediva l'uscita dei mezzi. Tale circostanza, a suo dire, costituendo un impedimento oggettivo allo svolgimento dell'attività lavorativa, sarebbe idonea a escludere la responsabilità del lavoratore per la violazione dell'ordine di precettazione.
L'appello è meritevole di accoglimento per i motivi di seguito esposti.
In primo luogo, risulta fondato il primo motivo di impugnazione, relativo alla nullità della sentenza di primo grado per vizio di motivazione.
Al riguardo, va premesso che, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione la motivazione per relationem è valida a condizione che risultino espresse in modo chiaro e univoco le ragioni poste a fondamento della decisione (sul punto ex multis Cassazione civile, sez. III, 29/10/2024,
n. 27904; Cassazione civile, sez. trib., 25/10/2024 , n. 27665, Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814).
Diversamente, la motivazione deve considerarsi meramente apparente – e, dunque, costituire vizio di nullità della sentenza – quando “benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 7/4/2014 n. 8053)”.
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il Giudice di Pace si è limitato a richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali relativi a “fatti analoghi” a quelli oggetto del giudizio, affermando poi che le motivazioni già espresse in una precedente sentenza fossero condivisibili ed applicabili al caso trattato. Il richiamo a precedenti di merito risulta, di per sé, pienamente legittimo – come confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, richiamata anche dall'odierno appellato – ma resta comunque necessario esplicare, seppur brevemente, il percorso motivazionale seguito. Nel caso di specie, invece, l'estrema sinteticità della parte motiva della pronuncia impugnata non consente di cogliere il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione. Risulta evidente, infatti, l'omesso richiamo alla vicenda processuale, alle difese delle parti e all'attività istruttoria svolta nel corso del giudizio. Se è dunque vero che la motivazione per relationem è legittima, essa non può tuttavia prescindere da un'adeguata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del decisum.
Per le ragioni sopra esposte va, pertanto, accolto il primo motivo di appello.
Anche il secondo motivo risulta parimenti fondato. Orbene, l'istruttoria orale e documentale consente di accertare unicamente la presenza dell'appellato sul posto di lavoro, ma non anche la sua effettiva disponibilità a svolgere l'attività lavorativa, come previsto dall'ordinanza prefettizia di precettazione. Tale distinzione risulta particolarmente rilevante nel caso di specie, considerato che, nelle medesime giornate, era in corso una manifestazione di protesta dei lavoratori.
pagina 3 di 5 Entrambi i testimoni escussi nel corso del giudizio di primo grado hanno affermato, infatti, la presenza di EL UR presso la rimessa, tuttavia, alla domanda posta circa la disponibilità del lavoratore a prestare il servizio (cap. n. 7), il teste ha dichiarato di “non sapere” se EL fosse rimasto Tes_1 a disposizione per l'intero turno. Diversamente, il teste ha dichiarato che il EL sarebbe Tes_2 rimasto disponibile presso la rimessa per l'intera durata del turno, pur avendo in precedenza affermato (in risposta al primo capo) la propria assenza presso la rimessa in questione. Pare dunque, sul punto, non pienamente attendibile. A fronte di tali dichiarazioni, pare evidente che la mera presenza sul posto – anche considerato che il lavoratore era destinatario di precettazione – non è di per sé indicativa dell'intenzione di svolgere il servizio e dunque di adempiere l'ordinanza di precettazione. Al riguardo, occorre altresì rilevare che i testimoni escussi hanno fatto riferimento a un modulo denominato “700”, utilizzato per registrare le presenze sul luogo di lavoro e indicare l'orario di uscita dal deposito. La produzione di tale documento avrebbe consentito di provare non solo la presenza del lavorato sul luogo, ma altresì la sua effettiva disponibilità a uscire con il mezzo per svolgere il servizio. Tuttavia, nessun documento è stato allegato dall'odierno appellato. Per quanto concerne la presunta causa ostativa allo svolgimento del servizio, ossia la collocazione trasversale di un autobus nei pressi dell'ingresso della rimessa, tale da impedire l'uscita di altri mezzi, va rilevato che tale circostanza non comporta, di per sé, l'esclusione della responsabilità del lavoratore in merito alla violazione dell'ordinanza di precettazione. Invero, proprio in considerazione dell'esigenza di garantire un servizio essenziale come indicato nell'ordinanza della prefettura n. 4633 del 19/11/2013, il lavoratore non può esimersi dall'attivarsi e tenere una condotta proattiva, finalizzata a rendere – nei limiti del possibile – il servizio. Il lavoratore è infatti tenuto a svolgere l'attività lavorativa con l'ordinaria diligenza, che implica, in situazioni quali quella in esame, almeno la comunicazione ai superiori gerarchici dell'impedimento a prestare il servizio nonché della propria disponibilità a svolgere il medesimo non appena ciò fosse possibile.
Tuttavia, anche tali circostanze non risultano provate. Non è stata prodotta alcuna documentazione né acquisita alcuna dichiarazione testimoniale da cui sia possibile desumere la disponibilità del lavoratore a svolgere la propria attività. Risulta parimenti non provata, né oralmente né documentalmente, la circostanza riferita dall'appellato in merito all'assenza del personale apicale sul luogo di lavoro. Non è inoltre pertinente il richiamo allo stato di necessità, quale circostanza escludente la responsabilità del lavoratore. Invero, affinché tale causa giustificativa possa ritenersi sussistente è necessario che ricorra una situazione di pericolo serio e immediato, non altrimenti evitabile. Lo conferma anche il fatto che l'ordine di precettazione è legittimo solo ove sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, che potrebbe derivare dall'interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici essenziali (art. 8 l. n. 146/2000). È dunque evidente come la violazione di un tale ordine – emesso esclusivamente in situazioni di particolare gravità – possa essere giustificata solo in presenza di circostanze eccezionali e straordinarie, non ravvisabili nel caso di specie.
Non sono dirimenti le argomentazioni difensive dell'appellato in merito al mancato avvio, da parte di
AMT, di procedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore, non costituendo questo un presupposto necessario per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio. Peraltro, sul punto devesi rammentare come l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro sia per sua natura facoltativo. Pertanto, l'eventuale mancanza di contestazioni disciplinari non può essere interpretata (come indicato dall'appellato a pag. 15 della comparsa di costituzione) quale riconoscimento di assenza di responsabilità, trattandosi esclusivamente di una scelta discrezionale del datore nell'ambito delle proprie facoltà.
pagina 4 di 5 Allo stesso modo, non sono rilevanti le argomentazioni relative al fatto che il lavoratore risulta iscritto a un sindacato che nelle giornate in questione non aveva indetto lo sciopero, essendo l'adesione alla manifestazione una scelta comunque personale e non necessariamente condizionata dall'appartenenza sindacale.
In conclusione, le sanzioni disposte, così come quantificate, sono legittime e vanno confermate. Ne consegue il pieno accoglimento dell'appello proposto dalla . Parte_1
In ragione della peculiarità del giudizio e delle circostanze di fatto caratterizzanti la vicenda esaminata, nonché del contrasto giurisprudenziale sulla questione trattata, si ritengono sussistenti gravi ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la nullità della sentenza di primo grado per vizio di motivazione;
dichiara fondato l'appello proposto dalla e conferma le ordinanze ingiunzione n. Parte_1
48/2018, n. 1101/2018, n. 1102/2018; compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Genova il 20.5.2025 ---
Il giudice
Francesca Lippi
Minuta della sentenza redatta da Lisa Martinelli, magistrato ordinario in tirocinio.
pagina 5 di 5