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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/03/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6049/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6049/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
(già rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
dall'avv.to PAGLIETTI GIANCARLO
ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
rappresentato e difeso dall'avv.to MAIONE NICOLA Controparte_2
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'allora Parte_2
(adesso ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 CP_1
e chiedendo l'annullamento del contratto di cessione di
[...] Controparte_2
ramo d'azienda del 14 Luglio 2020, o in subordine la risoluzione dello stesso per grave inadempimento, e la condanna in solido al risarcimento dei danni di € 578.887,56, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che le due società avevano operato, operano tuttora, nel campo dell'attività di brokeraggio assicurativo e 1 avevano stipulato il 14 Luglio 2020 un contratto di cessione del ramo di azienda inerente alle attività di gestione dei contratti di privati, come da allegato A all'atto, e i contratti relativi al Comune di Gubbio, la Camera di Commercio di Firenze, e Parte_3
AULSS Pedemontana. Stabilito il corrispettivo in € 200.000,00, oltre eventuale ulteriore corresponsione di € 90.000,00 al verificarsi di determinate condizioni, la cessionaria aveva adempiuto al pagamento mediante accollo del debito di nei confronti di CP_1
Chubb Italia s.p.a.
Parte attrice ha dedotto di essere stata fraudolentemente indotta dalla controparte a stipulare il contratto, poiché non lo avrebbe altrimenti sottoscritto se fosse stata messa a conoscenza delle circostanze dolosamente taciute o falsamente rappresentate da CP_1
e, perciò, ne ha richiesto l'annullamento.
[...]
In particolare, ha dedotto che era stata taciuta l'esistenza di debiti ulteriori a quelli oggetto di accollo, che non erano stati neanche inseriti nei libri sociali, e che vi era stata l'appropriazione di premi assicurativi dei clienti e non riversati alle rispettive assicurazioni.
Ha aggiunto che non aveva informato di aver riconosciuto, nei confronti del CP_1
cliente gruppo , di essersi appropriata dei premi senza versarli alle compagnie CP_3
assicurative.
Ha altresì dedotto che la società convenuta aveva ceduto il proprio portafoglio clienti rappresentando fraudolentemente che fosse composto da 1.100 polizze, come da allegato al contratto di cessione, laddove il portafoglio era risultato composto di soli 640 titoli, poiché, a causa delle dichiarazioni non veritiere di erano stati trasferiti clienti CP_1
con polizze non più in vigore o che avevano già revocato il mandato di brokeraggio prima della cessione.
Inoltre, anche dopo la cessione del ramo di azienda, quale Controparte_2
amministratore di aveva chiesto ai clienti il pagamento sul conto corrente CP_1
della società dei premi assicurativi di polizze ceduti.
In via subordinata, parte attrice ha comunque domandato la risoluzione contrattuale per grave inadempimento, tale da configurare un'ipotesi di aliud pro alio, poiché il portafoglio clienti ceduto era privo delle caratteristiche necessarie per essere funzionale
2 per un primario broker assicurativo, considerato anche il rapporto svantaggioso tra costi e benefici.
Ha ulteriormente dedotto che il grave inadempimento legittimante la risoluzione contrattuale era ravvisabile anche nella violazione dell'obbligo, assunto ai sensi dell'art. 3 del contratto, di pagamento dei debiti pregressi la cessione del ramo d'azienda.
Parte attrice ha, dunque, richiesto la condanna al risarcimento del danno, pari a €
578.887,56, oltre rivalutazione monetaria e interessi, così articolata:
- € 200.000,00 a titolo di restituzione del prezzo della cessione di ramo d'azienda;
- € 29.935,28 a titolo di restituzione di quanto anticipato da Parte_2
detratto l'importo rimesso da Controparte_2
- € 8.952,28 a titolo di costi per l'operazione di cessione di ramo d'azienda;
- € 240.000,00 a titolo di risarcimento per il mancato guadagno che l'attrice prevedeva di realizzare dalla cessione;
- € 100.000,00 a titolo di risarcimento per il danno di immagine nei confronti di compagnie assicurative con cui l'attrice intrattiene rapporti commerciali (Chubb
Italia s.p.a. e HDI Assicurazioni s.p.a.).
Ritualmente citata in giudizio, non si è costituita della quale è stata CP_1
dichiarata la contumacia all'udienza del 1° Aprile 2022.
Si è invece costituito che ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_2
di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte in giudizio, in quanto la società è una persona CP_1
giuridica caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta e pur rivestendo CP_2
la veste di socio di maggioranza, vi è separazione tra il patrimonio della società e
[...]
quello del singolo socio, che non è responsabile delle obbligazioni sociali, e qualunque doglianza deve essere fatta valere unicamente nei confronti della società.
Nel merito, ha replicato che l'attrice non aveva provato la sussistenza dei requisiti delle domande proposte.
Ha ulteriormente eccepito che la richiesta di risarcimento del danno è ingiustificata.
Difatti, la richiesta di € 29.935,28 deriva da un prospetto di formazione unilaterale che non
3 prova l'an e il quantum del danno richiesto, mentre la richiesta di € 240.000,00 per il mancata guadagno era incompatibile con l'azione di annullamento del contratto che mira a ripristinare la situazione ex ante il negozio annullato. Infine, in riferimento alla richiesta di
€ 100.000,00, parte convenuta ha dedotto che la controparte non aveva provato il danno di immagine asserito.
In via riconvenzionale, parte convenuta ha rappresentato che aveva stipulato con l'attrice, il 6 Agosto 2020, un contratto di consulenza, che aveva svolto tale attività lavorativa fino a Marzo 2021 e, allegata la mancata corresponsione del compenso, ha richiesto la condanna al pagamento del compenso di € 40.833,33, pari al periodo lavorativo di riferimento, oltre € 10.500,00 per indennità chilometrica e € 7.000,00 per rimborso del contratto di leasing, contrattualmente previsti.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 Ottobre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1. Difetto di legittimazione passiva, rectius titolarità passiva, di Parte_4
[...]
esaminare, in primo luogo, l'eccezione proposta dal convenuto di difetto di
[...]
legittimazione passiva.
1.1 Si precisa che il difetto di legittimazione passiva, che attiene al profilo processuale e deve essere distinto dalla legittimazione ad causam intesa come titolarità del rapporto giuridico, sussiste solo quando il convenuto, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, non risulta essere il soggetto nei cui confronti viene esercitata l'azione.
Dunque, la legittimazione processuale concerne la verifica, secondo la prospettazione dell'attore, della regolarità formale del contraddittorio (Cass. SS.UU. n.2951/2016 in parte motiva).
1.2 Sostenendo, invece, la differenza tra la società di capitali quale persona giuridica e la sua persona quale socio di maggioranza e amministratore legale rappresentante della stessa,
4 il convenuto ha, più correttamente, inteso eccepire il difetto di titolarità passiva del diritto vantato in giudizio dalla controparte. L'eccezione promossa, infatti, attiene alla fondatezza o meno della domanda attorea nei confronti del convenuto CP_2
1.3 Ebbene, parte attrice ha proposto domanda di annullamento, o in via subordinata di risoluzione, del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato con la società CP_1
ma ha chiesto la condanna in solido della società e di al
[...] Controparte_2
risarcimento dei danni derivanti dalle asserite condotte fraudolente e inadempimenti.
Nonostante sia socio di maggioranza al 99%, legale rappresentante e Controparte_2
amministratore della società, questi ha compiuto atti in nome e per conto della società di capitali, dotata di personalità giuridica, a quest'ultima solamente riconducibili.
è un soggetto autonomo di diritto diverso da che perciò CP_1 Controparte_2
non può essere direttamente responsabile delle condotte o degli inadempimenti della società di capitali lamentati da parte attrice.
Il convenuto non può ritenersi passivamente titolare del diritto al CP_2
risarcimento del danno derivante dalle condotte fraudolente e dagli inadempimenti di lamentati dall'attrice. CP_1
1.4 È priva di fondamento la tesi attorea che sussista la titolarità passiva di CP_2
in forza dell'assunzione della relativa obbligazione in via personale. Difatti, il
[...]
convenuto ha assunto personalmente solamente l'obbligazione di pagamento della somma di denaro illegittimamente sottratta alle società del gruppo , di cui alla lettera del CP_3
15 Maggio 2020 (doc. 7, fascicolo parte attrice). Né nei documenti prodotti né negli atti giudiziali, invece, si è mai assunto personalmente l'obbligazione di Controparte_2
pagamento dei danni lamentati dall'attrice.
1.5 Tanto comporta il rigetto della domanda proposta nei confronti di CP_2
per non essere quest'ultimo titolare delle obbligazioni di esecuzione contrattuale
[...]
del cui inadempimento si chiede il risarcimento del danno.
2. La domanda di annullamento del contratto per dolo proposta in via principale
2.1 Venendo, dunque, alla domanda in via principale di annullamento del contratto di cessione del ramo di azienda, la stessa non appare fondata.
5 2.2 Si rammenta, innanzitutto, che il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incide sul processo formativo del consenso, generando una falsa o distorta rappresentazione della realtà, all'esito della quale il contraente si determina a stipulare. In ossequio alla generale ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., incombe sulla parte che lo deduce provare che la volontà negoziale si sia manifestata in ragione della falsa rappresentazione in cui è stato indotta per il dolo della controparte (cd. dolo determinante) (Cass. n. 5734/2019).
Inoltre, è ormai consolidata anche nella giurisprudenza di legittimità la precisazione per cui « Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti» (Cass.
n. 20231/2022).
2.4 Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito la prova degli artifizi e raggiri determinanti il consenso. Questa si è limitata ad asserire che, in ragione del codice etico societario che ha previsto un certo modello di organizzazione, gestione e controllo e del fatto che la società sia una broker di livello primario nel panorama assicurativo, se fosse stata a conoscenza dei debiti pregressi di e la cedente non avesse fraudolentemente CP_1
rappresentato di avere un portafoglio clienti di 1.100 polizze, invece delle effettive 640, non avrebbe stipulato il contratto.
Del resto, la condotta contumaciale della resistente integra un comportamento neutrale a cui non può essere attribuita valenza confessoria né non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta quindi interamente onerata della relativa prova (Cass. n.
22461/2015, ma anche Cass. SS.UU. n. 2951/2016 in parte motiva).
2.4.1 Rimane una semplice allegazione la circostanza che numerosi debiti pregressi non siano stati inseriti nei libri sociali, forniti nella fase di trattative e cd. due diligence condotta dalla cessionaria prima della conclusione del contratto di cessione di ramo d'azienda, considerato che parte attrice non ha prodotto ciò che le è stato asseritamente comunicato.
6 Inoltre, non è comunque provato il nesso causale per cui, in caso di conoscenza di tali debiti, la cessionaria non avrebbe stipulato il contratto con la cedente, considerato pure che, in tale contratto, viene espressamente previsto all'art. 3 che, in deroga all'art. 2560
c.c., non sono ceduti né crediti né debiti già esistenti alla data di immissione in possesso del ramo d'azienda.
2.4.2 Invece, per quanto riguarda la rappresentazione di un portafoglio di clienti maggiore di quanto effettivamente ceduto, l'attrice sostiene che il reale valore dell'attività ceduta è inferiore a quanto previsto contrattualmente e che, dunque, senza il raggiro operato dalla cedente, non avrebbe mai concluso il contratto per la Parte_2
cessione di un volume di affari, non sufficientemente ampio, per il corrispettivo di €
200.000,00.
In questo caso, a ben vedere, non appare dedotto tanto un dolo determinante il consenso a contrarre quanto un dolo incidente, che influisce sulle condizioni della contrattazione senza essere tuttavia determinante del consenso. Il dolo incidente, infatti, non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni ex art. 1440 c.c..
2.4.3 Conforta in tale soluzione anche la circostanza fattuale, allegata dalla stessa parte attrice, in forza della quale prima della conclusione del contratto di cessione di ramo di azienda la società aveva effettuato una due diligence sulla società Controparte_4 CP_1
per saggiare la convenienza economica dell'operazione.
[...]
2.5 Tanto comporta il rigetto della domanda in via principale di annullamento del contratto per mancanza della prova che le omissioni e i raggiri della cedente abbiano determinato il consenso a contrarre e che, senza di essi, invece, la cessionaria non avrebbe stipulato il contratto.
3. La domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento
3.1 Si deve, pertanto, prendere in considerazione la domanda subordinata di risoluzione del contratto per grave inadempimento, stante la compatibilità della proposizione di entrambe le azioni.
Difatti, l'azione di annullamento e l'azione di risoluzione per inadempimento sono due istituti autonomi, rispetto alle quali non sussiste alcun rapporto di incompatibilità o di
7 reciproca esclusione. La prima concerne il momento formativo del contratto e la sua validità, mentre la seconda riguarda l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale (Cass.
n. 13034/2018).
3.2 L'attrice ha dedotto, in primo luogo, che l'inadempimento di parte convenuta sia tale da configurare l'istituto giurisprudenziale di aliud pro alio, stante la CP_1
mancanza delle caratteristiche funzionali necessarie del ramo d'azienda ceduto.
3.2.1 È orientamento consolidato in giurisprudenza che l'ipotesi di consegna aliud pro alio si ha «qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita» (da ultimo, Cass. n. 13214/2024).
La cedente il ramo d'azienda, dunque, sarebbe responsabile del totale inadempimento dell'obbligazione di consegna del bene nascente dalla conclusione del contratto.
3.3 Non può essere accolta la tesi che l'inadempimento della cedente si sostanzi nella cessione di aliud pro alio, poiché non è stato ceduto un bene inidoneo ad assolvere lo scopo economico-sociale della res promessa. Difatti, il portafoglio di polizze assicurative cedute non corrisponde a quanto contrattualmente previsto solamente sotto il profilo del quantum: invece che n.
1.100 polizze, come da allegato A all'atto di cessione di ramo d'azienda, sono state in realtà cedute n. 640 polizze, poiché le rimanenti erano già scadute e non rinnovate oppure era stato mandato il mandato di brokeraggio prima della conclusione del contratto di cessione.
3.4 Pur non configurando un'ipotesi di aliud pro alio, comunque, l'inesatto adempimento di parte cedente è da considerarsi di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto.
3.4.1 Difatti, parte cedente si era obbligata a cedere il ramo d'azienda relativo all'attività di gestione di un portafoglio clienti di n.
1.100 polizze. Tuttavia, si è resa CP_1
inadempiente poiché ha ceduto, in realtà, soltanto 640 polizze, poco più della metà di quanto contrattualmente previsto. Come risulta dalla lettera di contestazione del 4 Marzo
2021 e relativo allegato (doc. 6, fascicolo parte attrice), quasi la metà delle polizze cedute
8 risultavano già scadute e non rinnovate oppure era stato revocato il mandato di brokeraggio prima della cessione.
3.4.2 A ciò si aggiunga pure che costituisce un ulteriore grave inadempimento anche la circostanza che la società cedente abbia richiesto il pagamento di un premio assicurativo da versarsi sul proprio conto corrente il 28 Luglio 2020, nonostante la cessione dell'intera attività di brokeraggio assicurativo avesse effetto già dal 16 Luglio 2020 (doc. 5, fascicolo parte attrice). Sebbene l'originario avviso di scadenza della copertura assicurativa sia del
10 Luglio 2020, successivamente, il 28 Luglio 2020 l'amministratore ha Controparte_2
nuovamente inoltrato la medesima comunicazione.
3.5 La risoluzione per grave inadempimento del contratto di cessione di ramo d'azienda del 14 Luglio 2020 dà luogo ad effetti ripristinatori con efficacia retroattiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 1458 c.c. oltre interessi compensativi al tasso legale a decorrere dal pagamento.
Dunque, la società convenuta deve restituire il corrispettivo di €200.000,00 CP_1
all'attrice, che invece restituirà il ramo d'azienda consistente nell'esercizio di attività di brokeraggio assicurativo di cui all'allegato A del contratto risolto.
4. La domanda di risarcimento del danno
4.1 La domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice non può essere che parzialmente accolta.
Si rammenta, infatti, che, in merito al risarcimento del danno, il danneggiato deve provare non solo la causa (cd. danno evento), ma anche il danno (cd. danno conseguenza) che ne è derivato e la sussistenza di un nesso causale tra il cd. danno-evento e il cd. danno conseguenza.
L'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. n. 3794/2008).
9 4.2 La somma di € 200.000,00 richiesta per il prezzo della cessione non costituisce tanto una componente del risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento, quanto la dovuta restituzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., della prestazione contrattuale a seguito dello scioglimento retroattivo del vincolo contrattuale.
4.3 In riferimento alla richiesta di risarcimento della somma di € 29.935,28, si evidenzia che la domanda è oltremodo generica e, dunque, da rigettare. Parte attrice chiede la restituzione di “quanto anticipato da detratto quanto rimesso dal Sig. , senza Parte_2 CP_2
alcuna ulteriore precisazione. Inoltre, il documento, contestato da controparte, da cui risulterebbe il quantum risarcitorio per una prestazione non definita è pure di formazione unilaterale, né è stato provato di aver sostenuto la spesa dedotta.
4.4 Ricorrendo l'inadempimento colpevole della convenuta, sussistono presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria dell'attrice limitatamente al danno da questa riportato per l'esborso sostenuto per il pagamento della parcella del Notaio.
L'attrice ha, infatti, prodotto con doc. 14 la fattura per l'importo di € 8.952,28, pari a quanto dovuto a titolo di parcella per l'atto di cessione di ramo d'azienda. A causa della risoluzione per inadempimento di la spesa sostenuta per il perfezionamento CP_1
di un contratto poi risolto costituisce una voce di danno emergente.
Poiché si tratta di un debito di valore, che sia in conseguenza di inadempimento contrattuale o di fatto illecito, l' importo andrà liquidato oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo, trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio.
Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
4.5 Anche la richiesta di condanna al pagamento di € 240.000,00 a titolo di risarcimento per il mancato guadagno previsto dall'operazione di cessione deve essere respinta.
La società attrice si è limitata ad affermare che a causa del volume di affari ceduto, inferiore a quanto previsto contrattualmente, i guadagni non sono stati quelli che si prevedeva di realizzare dalla cessione. Ha, quindi, calcolato il danno da mancato guadagno
10 proponendo, quale criterio di calcolo, la differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore effettivo del portafoglio clienti, moltiplicato per due.
La domanda risulta generica e il danno non provato, in quanto non è stato neppure allegato quanto era previsto guadagnare e quale è stato invece l'effettivo guadagno.
4.6 Parimenti da rigettare è, infine, la domanda di condanna al risarcimento per il danno di immagine pari a € 100.000,00.
Si rammenta, infatti, in ossequio al generale principio per cui il danno debba essere oggetto di prova, che «In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè
"in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici» (Cass. n.
19551/2023).
A questo orientamento si aggiunga pure che, come confermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, il danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale è risarcibile solo qualora l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la lesione sia grave e il danno non consista in meri disagi o fastidi (Cass. SS. UU. n.
26972/2008; successivamente, Cass. n. 24031/2009; Cass. n. 24032/2009; si vedano, altresì, per la non risarcibilità dei meri disagi, Cass. 2370/2014; Cass. n. 29206/2019).
5. La domanda riconvenzionale di pagamento del compenso di CP_2
[...]
5.1 Venendo alla domanda riconvenzionale promossa da il Controparte_2
convenuto chiede l'accertamento del credito di € 40.833,33 per l'attività di consulenza svolta da Agosto 2020 a Marzo 2021, oltre indennità chilometrica di € 10.500,00 e rimborso di un contratto di leasing di € 7.000,00 e la condanna dell'attrice al pagamento dei predetti importi.
5.2 Quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass. SS. UU. n. 13533/2001 e dalle
11 successive massime a sezioni semplici conformi tra le quali, da ultimo, Cass. n. 3373/2010,
Cass. n. 15677/2009).
5.3 È incontestata la sussistenza del contratto di opera professionale (cd. contratto di consulenza), in ogni caso prodotto da parte convenuta con doc. 3, con decorrenza dal 6
Agosto 2020. Tuttavia, parte attrice ha contestato la durata di tale contratto, eccependo che esso non si è protratto fino a Marzo 2021, poiché il convenuto ha interrotto CP_2
la collaborazione con cd. “lettera di dimissioni” del 4 Settembre 2020 (doc. 21, fascicolo parte attrice).
5.4 Ebbene, nella lettera del 11 Settembre 2020 (doc. 16, fascicolo parte attrice), nell'ambito del contenzioso con le società del Gruppo Streparava, firmata sia da CP_1
che da personalmente, si richiamano le dimissioni di con
[...] Controparte_2 CP_2
effetto immediato non appena è sopraggiunta la comunicazione pec da parte del gruppo societario («Peraltro, non appena sopraggiunta la comunicazione pec in parola, Controparte_2
stupito e fortemente amareggiato, ha ritenuto quale atto dovuto quello di rassegnare le proprie dimissioni con effetto immediato sia dal ruolo assegnatoli da che dall'attività di brokeraggio tout Parte_2
court (come riportato esplicitamente nella lettera di dimissioni», doc. 16). È chiaro che questo richiamo si riferisca alla lettera di dimissioni del 4 Settembre 2020.
Inoltre, dalle comunicazioni del Marzo 2021 fatte ad alcuni clienti, prodotte dal convenuto per dimostrare lo svolgimento dell'opera professionale, non si evince che l'attività professionale si sia effettivamente protratta fino a Marzo 2021, ma si fa solamente riferimento all'intervenuta cessazione della collaborazione tra la società attrice e
[...]
CP_2
5.5 Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere accolta limitatamente al riconoscimento del diritto al compenso per l'attività professionale svolta dal 6 Agosto
2020 al 4 Settembre 2020, pari ad un mese. Poiché era stato concordato un compenso di
€ 70.000,00 lordi annui, da corrispondersi in rate mensili, parte convenuta ha diritto al pagamento di € 5.833,33.
Non si deve, invece, riconoscere né l'indennità chilometrica, né il rimborso per il contratto di leasing, in quanto non contrattualmente previsti dalle parti.
6. Conclusioni
12 Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve essere rigettata la domanda di condanna di in proprio al risarcimento dei danni richiesti, in quanto Controparte_2
non è passivamente titolare del diritto dedotto in giudizio.
Deve essere, invece, accolta la domanda attorea di risoluzione per grave inadempimento del contratto di cessione di ramo d'azienda. Tanto comporta gli effetti restitutori ex art. 1458 c.c., per cui deve restituire a (già CP_1 Parte_1 Parte_2
l'importo di € 200.000,00 e quest'ultima deve restituire l'attività che era stata ceduta.
Viene accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte attrice, limitatamente alla voce di danno emergente di cui in parte motiva.
Infine, viene accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta di pagamento del compenso professionale nella minima parte di € 5.833,33.
7. Spese di lite
In riferimento alla posizione processuale tra (già Controparte_5 Parte_1 [...]
, le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano Parte_2
come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (decisum pari ad €
200.000,00), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, consistita esclusivamente nella reiterazione delle medesime difese già svolte.
Nonostante la parte soccombente sia rimasta contumace, è orientamento consolidato quello per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale, in quanto, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (tra le tante, Cass. n. 13498/2018).
Si compensano, invece, le spese di lite in relazione alla posizione di (già Parte_1
e alla luce della soccombenza reciproca delle Parte_2 Controparte_2
parti. Difatti, l'accoglimento in minima parte della domanda riconvenzionale, in punto di quantum, giustifica la compensazione totale delle spese di lite («la reciproca soccombenza
13 va ravvisata anche in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento», Cass. n. 169/2019, Cass. n. 3438/2016,
Cass. n.21684/2013; da ultimo, anche Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- ACCOGLIE la domanda formulata in via subordinata da (già Parte_1 [...]
nei confronti di e, per l'effetto, ACCERTA il grave Parte_2 Controparte_2
inadempimento di e DICHIARA risolto il contratto di cessione di ramo CP_1
d'azienda del 14 Luglio 2020 stipulato da e (già CP_1 Parte_1 Parte_2
;
[...]
- CONDANNA in favore di (già CP_1 Parte_1 [...]
i) a restituire la somma di € 200.000,00, oltre interessi al tasso legale Parte_2
a decorrere dal pagamento sino al saldo;
ii) al risarcimento del danno che si liquida in euro
8.952,28 oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di e CONDANNA Controparte_2
già a pagare, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 5.833,33 oltre interessi legali dal dì della domanda sino al CP_2
soddisfo;
- CONDANNA alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a CP_1
(Già che si liquidano complessivamente in € Parte_1 Parte_2
9.708,50, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per €
1.713,00;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra (Già Parte_1 [...]
e Parte_2 Controparte_2
Firenze, 20 Marzo 2025
14 La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
15
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6049/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
(già rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2
dall'avv.to PAGLIETTI GIANCARLO
ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
rappresentato e difeso dall'avv.to MAIONE NICOLA Controparte_2
CONVENUTO
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'allora Parte_2
(adesso ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze Parte_1 CP_1
e chiedendo l'annullamento del contratto di cessione di
[...] Controparte_2
ramo d'azienda del 14 Luglio 2020, o in subordine la risoluzione dello stesso per grave inadempimento, e la condanna in solido al risarcimento dei danni di € 578.887,56, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha premesso che le due società avevano operato, operano tuttora, nel campo dell'attività di brokeraggio assicurativo e 1 avevano stipulato il 14 Luglio 2020 un contratto di cessione del ramo di azienda inerente alle attività di gestione dei contratti di privati, come da allegato A all'atto, e i contratti relativi al Comune di Gubbio, la Camera di Commercio di Firenze, e Parte_3
AULSS Pedemontana. Stabilito il corrispettivo in € 200.000,00, oltre eventuale ulteriore corresponsione di € 90.000,00 al verificarsi di determinate condizioni, la cessionaria aveva adempiuto al pagamento mediante accollo del debito di nei confronti di CP_1
Chubb Italia s.p.a.
Parte attrice ha dedotto di essere stata fraudolentemente indotta dalla controparte a stipulare il contratto, poiché non lo avrebbe altrimenti sottoscritto se fosse stata messa a conoscenza delle circostanze dolosamente taciute o falsamente rappresentate da CP_1
e, perciò, ne ha richiesto l'annullamento.
[...]
In particolare, ha dedotto che era stata taciuta l'esistenza di debiti ulteriori a quelli oggetto di accollo, che non erano stati neanche inseriti nei libri sociali, e che vi era stata l'appropriazione di premi assicurativi dei clienti e non riversati alle rispettive assicurazioni.
Ha aggiunto che non aveva informato di aver riconosciuto, nei confronti del CP_1
cliente gruppo , di essersi appropriata dei premi senza versarli alle compagnie CP_3
assicurative.
Ha altresì dedotto che la società convenuta aveva ceduto il proprio portafoglio clienti rappresentando fraudolentemente che fosse composto da 1.100 polizze, come da allegato al contratto di cessione, laddove il portafoglio era risultato composto di soli 640 titoli, poiché, a causa delle dichiarazioni non veritiere di erano stati trasferiti clienti CP_1
con polizze non più in vigore o che avevano già revocato il mandato di brokeraggio prima della cessione.
Inoltre, anche dopo la cessione del ramo di azienda, quale Controparte_2
amministratore di aveva chiesto ai clienti il pagamento sul conto corrente CP_1
della società dei premi assicurativi di polizze ceduti.
In via subordinata, parte attrice ha comunque domandato la risoluzione contrattuale per grave inadempimento, tale da configurare un'ipotesi di aliud pro alio, poiché il portafoglio clienti ceduto era privo delle caratteristiche necessarie per essere funzionale
2 per un primario broker assicurativo, considerato anche il rapporto svantaggioso tra costi e benefici.
Ha ulteriormente dedotto che il grave inadempimento legittimante la risoluzione contrattuale era ravvisabile anche nella violazione dell'obbligo, assunto ai sensi dell'art. 3 del contratto, di pagamento dei debiti pregressi la cessione del ramo d'azienda.
Parte attrice ha, dunque, richiesto la condanna al risarcimento del danno, pari a €
578.887,56, oltre rivalutazione monetaria e interessi, così articolata:
- € 200.000,00 a titolo di restituzione del prezzo della cessione di ramo d'azienda;
- € 29.935,28 a titolo di restituzione di quanto anticipato da Parte_2
detratto l'importo rimesso da Controparte_2
- € 8.952,28 a titolo di costi per l'operazione di cessione di ramo d'azienda;
- € 240.000,00 a titolo di risarcimento per il mancato guadagno che l'attrice prevedeva di realizzare dalla cessione;
- € 100.000,00 a titolo di risarcimento per il danno di immagine nei confronti di compagnie assicurative con cui l'attrice intrattiene rapporti commerciali (Chubb
Italia s.p.a. e HDI Assicurazioni s.p.a.).
Ritualmente citata in giudizio, non si è costituita della quale è stata CP_1
dichiarata la contumacia all'udienza del 1° Aprile 2022.
Si è invece costituito che ha chiesto il rigetto della domanda Controparte_2
di parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande proposte in giudizio, in quanto la società è una persona CP_1
giuridica caratterizzata da autonomia patrimoniale perfetta e pur rivestendo CP_2
la veste di socio di maggioranza, vi è separazione tra il patrimonio della società e
[...]
quello del singolo socio, che non è responsabile delle obbligazioni sociali, e qualunque doglianza deve essere fatta valere unicamente nei confronti della società.
Nel merito, ha replicato che l'attrice non aveva provato la sussistenza dei requisiti delle domande proposte.
Ha ulteriormente eccepito che la richiesta di risarcimento del danno è ingiustificata.
Difatti, la richiesta di € 29.935,28 deriva da un prospetto di formazione unilaterale che non
3 prova l'an e il quantum del danno richiesto, mentre la richiesta di € 240.000,00 per il mancata guadagno era incompatibile con l'azione di annullamento del contratto che mira a ripristinare la situazione ex ante il negozio annullato. Infine, in riferimento alla richiesta di
€ 100.000,00, parte convenuta ha dedotto che la controparte non aveva provato il danno di immagine asserito.
In via riconvenzionale, parte convenuta ha rappresentato che aveva stipulato con l'attrice, il 6 Agosto 2020, un contratto di consulenza, che aveva svolto tale attività lavorativa fino a Marzo 2021 e, allegata la mancata corresponsione del compenso, ha richiesto la condanna al pagamento del compenso di € 40.833,33, pari al periodo lavorativo di riferimento, oltre € 10.500,00 per indennità chilometrica e € 7.000,00 per rimborso del contratto di leasing, contrattualmente previsti.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29 Ottobre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
1. Difetto di legittimazione passiva, rectius titolarità passiva, di Parte_4
[...]
esaminare, in primo luogo, l'eccezione proposta dal convenuto di difetto di
[...]
legittimazione passiva.
1.1 Si precisa che il difetto di legittimazione passiva, che attiene al profilo processuale e deve essere distinto dalla legittimazione ad causam intesa come titolarità del rapporto giuridico, sussiste solo quando il convenuto, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, non risulta essere il soggetto nei cui confronti viene esercitata l'azione.
Dunque, la legittimazione processuale concerne la verifica, secondo la prospettazione dell'attore, della regolarità formale del contraddittorio (Cass. SS.UU. n.2951/2016 in parte motiva).
1.2 Sostenendo, invece, la differenza tra la società di capitali quale persona giuridica e la sua persona quale socio di maggioranza e amministratore legale rappresentante della stessa,
4 il convenuto ha, più correttamente, inteso eccepire il difetto di titolarità passiva del diritto vantato in giudizio dalla controparte. L'eccezione promossa, infatti, attiene alla fondatezza o meno della domanda attorea nei confronti del convenuto CP_2
1.3 Ebbene, parte attrice ha proposto domanda di annullamento, o in via subordinata di risoluzione, del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato con la società CP_1
ma ha chiesto la condanna in solido della società e di al
[...] Controparte_2
risarcimento dei danni derivanti dalle asserite condotte fraudolente e inadempimenti.
Nonostante sia socio di maggioranza al 99%, legale rappresentante e Controparte_2
amministratore della società, questi ha compiuto atti in nome e per conto della società di capitali, dotata di personalità giuridica, a quest'ultima solamente riconducibili.
è un soggetto autonomo di diritto diverso da che perciò CP_1 Controparte_2
non può essere direttamente responsabile delle condotte o degli inadempimenti della società di capitali lamentati da parte attrice.
Il convenuto non può ritenersi passivamente titolare del diritto al CP_2
risarcimento del danno derivante dalle condotte fraudolente e dagli inadempimenti di lamentati dall'attrice. CP_1
1.4 È priva di fondamento la tesi attorea che sussista la titolarità passiva di CP_2
in forza dell'assunzione della relativa obbligazione in via personale. Difatti, il
[...]
convenuto ha assunto personalmente solamente l'obbligazione di pagamento della somma di denaro illegittimamente sottratta alle società del gruppo , di cui alla lettera del CP_3
15 Maggio 2020 (doc. 7, fascicolo parte attrice). Né nei documenti prodotti né negli atti giudiziali, invece, si è mai assunto personalmente l'obbligazione di Controparte_2
pagamento dei danni lamentati dall'attrice.
1.5 Tanto comporta il rigetto della domanda proposta nei confronti di CP_2
per non essere quest'ultimo titolare delle obbligazioni di esecuzione contrattuale
[...]
del cui inadempimento si chiede il risarcimento del danno.
2. La domanda di annullamento del contratto per dolo proposta in via principale
2.1 Venendo, dunque, alla domanda in via principale di annullamento del contratto di cessione del ramo di azienda, la stessa non appare fondata.
5 2.2 Si rammenta, innanzitutto, che il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incide sul processo formativo del consenso, generando una falsa o distorta rappresentazione della realtà, all'esito della quale il contraente si determina a stipulare. In ossequio alla generale ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., incombe sulla parte che lo deduce provare che la volontà negoziale si sia manifestata in ragione della falsa rappresentazione in cui è stato indotta per il dolo della controparte (cd. dolo determinante) (Cass. n. 5734/2019).
Inoltre, è ormai consolidata anche nella giurisprudenza di legittimità la precisazione per cui « Ai fini dell'annullamento del contratto per dolo, non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma occorre la presenza di artifizi, raggiri o menzogne tali da determinare una falsa rappresentazione della realtà idonea ad ingenerare un errore essenziale in una persona di normale diligenza, il cui accertamento spetta al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti» (Cass.
n. 20231/2022).
2.4 Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito la prova degli artifizi e raggiri determinanti il consenso. Questa si è limitata ad asserire che, in ragione del codice etico societario che ha previsto un certo modello di organizzazione, gestione e controllo e del fatto che la società sia una broker di livello primario nel panorama assicurativo, se fosse stata a conoscenza dei debiti pregressi di e la cedente non avesse fraudolentemente CP_1
rappresentato di avere un portafoglio clienti di 1.100 polizze, invece delle effettive 640, non avrebbe stipulato il contratto.
Del resto, la condotta contumaciale della resistente integra un comportamento neutrale a cui non può essere attribuita valenza confessoria né non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta quindi interamente onerata della relativa prova (Cass. n.
22461/2015, ma anche Cass. SS.UU. n. 2951/2016 in parte motiva).
2.4.1 Rimane una semplice allegazione la circostanza che numerosi debiti pregressi non siano stati inseriti nei libri sociali, forniti nella fase di trattative e cd. due diligence condotta dalla cessionaria prima della conclusione del contratto di cessione di ramo d'azienda, considerato che parte attrice non ha prodotto ciò che le è stato asseritamente comunicato.
6 Inoltre, non è comunque provato il nesso causale per cui, in caso di conoscenza di tali debiti, la cessionaria non avrebbe stipulato il contratto con la cedente, considerato pure che, in tale contratto, viene espressamente previsto all'art. 3 che, in deroga all'art. 2560
c.c., non sono ceduti né crediti né debiti già esistenti alla data di immissione in possesso del ramo d'azienda.
2.4.2 Invece, per quanto riguarda la rappresentazione di un portafoglio di clienti maggiore di quanto effettivamente ceduto, l'attrice sostiene che il reale valore dell'attività ceduta è inferiore a quanto previsto contrattualmente e che, dunque, senza il raggiro operato dalla cedente, non avrebbe mai concluso il contratto per la Parte_2
cessione di un volume di affari, non sufficientemente ampio, per il corrispettivo di €
200.000,00.
In questo caso, a ben vedere, non appare dedotto tanto un dolo determinante il consenso a contrarre quanto un dolo incidente, che influisce sulle condizioni della contrattazione senza essere tuttavia determinante del consenso. Il dolo incidente, infatti, non comporta l'invalidità del contratto, ma può dar luogo solo alla riparazione dei danni ex art. 1440 c.c..
2.4.3 Conforta in tale soluzione anche la circostanza fattuale, allegata dalla stessa parte attrice, in forza della quale prima della conclusione del contratto di cessione di ramo di azienda la società aveva effettuato una due diligence sulla società Controparte_4 CP_1
per saggiare la convenienza economica dell'operazione.
[...]
2.5 Tanto comporta il rigetto della domanda in via principale di annullamento del contratto per mancanza della prova che le omissioni e i raggiri della cedente abbiano determinato il consenso a contrarre e che, senza di essi, invece, la cessionaria non avrebbe stipulato il contratto.
3. La domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento
3.1 Si deve, pertanto, prendere in considerazione la domanda subordinata di risoluzione del contratto per grave inadempimento, stante la compatibilità della proposizione di entrambe le azioni.
Difatti, l'azione di annullamento e l'azione di risoluzione per inadempimento sono due istituti autonomi, rispetto alle quali non sussiste alcun rapporto di incompatibilità o di
7 reciproca esclusione. La prima concerne il momento formativo del contratto e la sua validità, mentre la seconda riguarda l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale (Cass.
n. 13034/2018).
3.2 L'attrice ha dedotto, in primo luogo, che l'inadempimento di parte convenuta sia tale da configurare l'istituto giurisprudenziale di aliud pro alio, stante la CP_1
mancanza delle caratteristiche funzionali necessarie del ramo d'azienda ceduto.
3.2.1 È orientamento consolidato in giurisprudenza che l'ipotesi di consegna aliud pro alio si ha «qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita» (da ultimo, Cass. n. 13214/2024).
La cedente il ramo d'azienda, dunque, sarebbe responsabile del totale inadempimento dell'obbligazione di consegna del bene nascente dalla conclusione del contratto.
3.3 Non può essere accolta la tesi che l'inadempimento della cedente si sostanzi nella cessione di aliud pro alio, poiché non è stato ceduto un bene inidoneo ad assolvere lo scopo economico-sociale della res promessa. Difatti, il portafoglio di polizze assicurative cedute non corrisponde a quanto contrattualmente previsto solamente sotto il profilo del quantum: invece che n.
1.100 polizze, come da allegato A all'atto di cessione di ramo d'azienda, sono state in realtà cedute n. 640 polizze, poiché le rimanenti erano già scadute e non rinnovate oppure era stato mandato il mandato di brokeraggio prima della conclusione del contratto di cessione.
3.4 Pur non configurando un'ipotesi di aliud pro alio, comunque, l'inesatto adempimento di parte cedente è da considerarsi di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., tale da giustificare la risoluzione del contratto.
3.4.1 Difatti, parte cedente si era obbligata a cedere il ramo d'azienda relativo all'attività di gestione di un portafoglio clienti di n.
1.100 polizze. Tuttavia, si è resa CP_1
inadempiente poiché ha ceduto, in realtà, soltanto 640 polizze, poco più della metà di quanto contrattualmente previsto. Come risulta dalla lettera di contestazione del 4 Marzo
2021 e relativo allegato (doc. 6, fascicolo parte attrice), quasi la metà delle polizze cedute
8 risultavano già scadute e non rinnovate oppure era stato revocato il mandato di brokeraggio prima della cessione.
3.4.2 A ciò si aggiunga pure che costituisce un ulteriore grave inadempimento anche la circostanza che la società cedente abbia richiesto il pagamento di un premio assicurativo da versarsi sul proprio conto corrente il 28 Luglio 2020, nonostante la cessione dell'intera attività di brokeraggio assicurativo avesse effetto già dal 16 Luglio 2020 (doc. 5, fascicolo parte attrice). Sebbene l'originario avviso di scadenza della copertura assicurativa sia del
10 Luglio 2020, successivamente, il 28 Luglio 2020 l'amministratore ha Controparte_2
nuovamente inoltrato la medesima comunicazione.
3.5 La risoluzione per grave inadempimento del contratto di cessione di ramo d'azienda del 14 Luglio 2020 dà luogo ad effetti ripristinatori con efficacia retroattiva, ai sensi del disposto di cui all'art. 1458 c.c. oltre interessi compensativi al tasso legale a decorrere dal pagamento.
Dunque, la società convenuta deve restituire il corrispettivo di €200.000,00 CP_1
all'attrice, che invece restituirà il ramo d'azienda consistente nell'esercizio di attività di brokeraggio assicurativo di cui all'allegato A del contratto risolto.
4. La domanda di risarcimento del danno
4.1 La domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice non può essere che parzialmente accolta.
Si rammenta, infatti, che, in merito al risarcimento del danno, il danneggiato deve provare non solo la causa (cd. danno evento), ma anche il danno (cd. danno conseguenza) che ne è derivato e la sussistenza di un nesso causale tra il cd. danno-evento e il cd. danno conseguenza.
L'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (Cass. n. 3794/2008).
9 4.2 La somma di € 200.000,00 richiesta per il prezzo della cessione non costituisce tanto una componente del risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento, quanto la dovuta restituzione, ai sensi dell'art. 1458 c.c., della prestazione contrattuale a seguito dello scioglimento retroattivo del vincolo contrattuale.
4.3 In riferimento alla richiesta di risarcimento della somma di € 29.935,28, si evidenzia che la domanda è oltremodo generica e, dunque, da rigettare. Parte attrice chiede la restituzione di “quanto anticipato da detratto quanto rimesso dal Sig. , senza Parte_2 CP_2
alcuna ulteriore precisazione. Inoltre, il documento, contestato da controparte, da cui risulterebbe il quantum risarcitorio per una prestazione non definita è pure di formazione unilaterale, né è stato provato di aver sostenuto la spesa dedotta.
4.4 Ricorrendo l'inadempimento colpevole della convenuta, sussistono presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria dell'attrice limitatamente al danno da questa riportato per l'esborso sostenuto per il pagamento della parcella del Notaio.
L'attrice ha, infatti, prodotto con doc. 14 la fattura per l'importo di € 8.952,28, pari a quanto dovuto a titolo di parcella per l'atto di cessione di ramo d'azienda. A causa della risoluzione per inadempimento di la spesa sostenuta per il perfezionamento CP_1
di un contratto poi risolto costituisce una voce di danno emergente.
Poiché si tratta di un debito di valore, che sia in conseguenza di inadempimento contrattuale o di fatto illecito, l' importo andrà liquidato oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla domanda al saldo, trattandosi di somma dovuta a titolo risarcitorio.
Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
4.5 Anche la richiesta di condanna al pagamento di € 240.000,00 a titolo di risarcimento per il mancato guadagno previsto dall'operazione di cessione deve essere respinta.
La società attrice si è limitata ad affermare che a causa del volume di affari ceduto, inferiore a quanto previsto contrattualmente, i guadagni non sono stati quelli che si prevedeva di realizzare dalla cessione. Ha, quindi, calcolato il danno da mancato guadagno
10 proponendo, quale criterio di calcolo, la differenza tra il corrispettivo della cessione e il valore effettivo del portafoglio clienti, moltiplicato per due.
La domanda risulta generica e il danno non provato, in quanto non è stato neppure allegato quanto era previsto guadagnare e quale è stato invece l'effettivo guadagno.
4.6 Parimenti da rigettare è, infine, la domanda di condanna al risarcimento per il danno di immagine pari a € 100.000,00.
Si rammenta, infatti, in ossequio al generale principio per cui il danno debba essere oggetto di prova, che «In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè
"in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici» (Cass. n.
19551/2023).
A questo orientamento si aggiunga pure che, come confermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, il danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale è risarcibile solo qualora l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, la lesione sia grave e il danno non consista in meri disagi o fastidi (Cass. SS. UU. n.
26972/2008; successivamente, Cass. n. 24031/2009; Cass. n. 24032/2009; si vedano, altresì, per la non risarcibilità dei meri disagi, Cass. 2370/2014; Cass. n. 29206/2019).
5. La domanda riconvenzionale di pagamento del compenso di CP_2
[...]
5.1 Venendo alla domanda riconvenzionale promossa da il Controparte_2
convenuto chiede l'accertamento del credito di € 40.833,33 per l'attività di consulenza svolta da Agosto 2020 a Marzo 2021, oltre indennità chilometrica di € 10.500,00 e rimborso di un contratto di leasing di € 7.000,00 e la condanna dell'attrice al pagamento dei predetti importi.
5.2 Quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass. SS. UU. n. 13533/2001 e dalle
11 successive massime a sezioni semplici conformi tra le quali, da ultimo, Cass. n. 3373/2010,
Cass. n. 15677/2009).
5.3 È incontestata la sussistenza del contratto di opera professionale (cd. contratto di consulenza), in ogni caso prodotto da parte convenuta con doc. 3, con decorrenza dal 6
Agosto 2020. Tuttavia, parte attrice ha contestato la durata di tale contratto, eccependo che esso non si è protratto fino a Marzo 2021, poiché il convenuto ha interrotto CP_2
la collaborazione con cd. “lettera di dimissioni” del 4 Settembre 2020 (doc. 21, fascicolo parte attrice).
5.4 Ebbene, nella lettera del 11 Settembre 2020 (doc. 16, fascicolo parte attrice), nell'ambito del contenzioso con le società del Gruppo Streparava, firmata sia da CP_1
che da personalmente, si richiamano le dimissioni di con
[...] Controparte_2 CP_2
effetto immediato non appena è sopraggiunta la comunicazione pec da parte del gruppo societario («Peraltro, non appena sopraggiunta la comunicazione pec in parola, Controparte_2
stupito e fortemente amareggiato, ha ritenuto quale atto dovuto quello di rassegnare le proprie dimissioni con effetto immediato sia dal ruolo assegnatoli da che dall'attività di brokeraggio tout Parte_2
court (come riportato esplicitamente nella lettera di dimissioni», doc. 16). È chiaro che questo richiamo si riferisca alla lettera di dimissioni del 4 Settembre 2020.
Inoltre, dalle comunicazioni del Marzo 2021 fatte ad alcuni clienti, prodotte dal convenuto per dimostrare lo svolgimento dell'opera professionale, non si evince che l'attività professionale si sia effettivamente protratta fino a Marzo 2021, ma si fa solamente riferimento all'intervenuta cessazione della collaborazione tra la società attrice e
[...]
CP_2
5.5 Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere accolta limitatamente al riconoscimento del diritto al compenso per l'attività professionale svolta dal 6 Agosto
2020 al 4 Settembre 2020, pari ad un mese. Poiché era stato concordato un compenso di
€ 70.000,00 lordi annui, da corrispondersi in rate mensili, parte convenuta ha diritto al pagamento di € 5.833,33.
Non si deve, invece, riconoscere né l'indennità chilometrica, né il rimborso per il contratto di leasing, in quanto non contrattualmente previsti dalle parti.
6. Conclusioni
12 Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve essere rigettata la domanda di condanna di in proprio al risarcimento dei danni richiesti, in quanto Controparte_2
non è passivamente titolare del diritto dedotto in giudizio.
Deve essere, invece, accolta la domanda attorea di risoluzione per grave inadempimento del contratto di cessione di ramo d'azienda. Tanto comporta gli effetti restitutori ex art. 1458 c.c., per cui deve restituire a (già CP_1 Parte_1 Parte_2
l'importo di € 200.000,00 e quest'ultima deve restituire l'attività che era stata ceduta.
Viene accolta la domanda di risarcimento dei danni proposta da parte attrice, limitatamente alla voce di danno emergente di cui in parte motiva.
Infine, viene accolta la domanda riconvenzionale di parte convenuta di pagamento del compenso professionale nella minima parte di € 5.833,33.
7. Spese di lite
In riferimento alla posizione processuale tra (già Controparte_5 Parte_1 [...]
, le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano Parte_2
come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (decisum pari ad €
200.000,00), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, ed una del 50% su quella decisoria, consistita esclusivamente nella reiterazione delle medesime difese già svolte.
Nonostante la parte soccombente sia rimasta contumace, è orientamento consolidato quello per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale, in quanto, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (tra le tante, Cass. n. 13498/2018).
Si compensano, invece, le spese di lite in relazione alla posizione di (già Parte_1
e alla luce della soccombenza reciproca delle Parte_2 Controparte_2
parti. Difatti, l'accoglimento in minima parte della domanda riconvenzionale, in punto di quantum, giustifica la compensazione totale delle spese di lite («la reciproca soccombenza
13 va ravvisata anche in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento», Cass. n. 169/2019, Cass. n. 3438/2016,
Cass. n.21684/2013; da ultimo, anche Cass. SS.UU. n. 32061/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- ACCOGLIE la domanda formulata in via subordinata da (già Parte_1 [...]
nei confronti di e, per l'effetto, ACCERTA il grave Parte_2 Controparte_2
inadempimento di e DICHIARA risolto il contratto di cessione di ramo CP_1
d'azienda del 14 Luglio 2020 stipulato da e (già CP_1 Parte_1 Parte_2
;
[...]
- CONDANNA in favore di (già CP_1 Parte_1 [...]
i) a restituire la somma di € 200.000,00, oltre interessi al tasso legale Parte_2
a decorrere dal pagamento sino al saldo;
ii) al risarcimento del danno che si liquida in euro
8.952,28 oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
- ACCOGLIE la domanda riconvenzionale di e CONDANNA Controparte_2
già a pagare, in favore di Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 5.833,33 oltre interessi legali dal dì della domanda sino al CP_2
soddisfo;
- CONDANNA alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a CP_1
(Già che si liquidano complessivamente in € Parte_1 Parte_2
9.708,50, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per €
1.713,00;
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra (Già Parte_1 [...]
e Parte_2 Controparte_2
Firenze, 20 Marzo 2025
14 La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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