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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 20/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. 639/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 24.2.2023,
Da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 15.12.1988, con il patrocinio dell'avv. GOBBI FRATTINI MARIANNA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Carlo Giuseppe Veratti n. 3, come da procura in atti,
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera con Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 24.1.2023;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
13.6.2023);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 9.12.2024)
“Nel merito in via principale: pronunciare sentenza definitiva di separazione personale fra le parti.
Sempre nel merito, sull'affidamento dei figli Pers 1) Disporre l'affidamento superesclusivo dei minori e in favore della Per_2 madre, con delega a quest'ultima all'istruzione, educazione e salute dei figli, stabilendo la residenza anagrafica e il collocamento preferenziale degli stessi presso l'abitazione materna in
Ispra, (VA) Via Roma n. 320.
Nulla in ordine alle modalità di intrattenimento dei figli minori con il padre, attese le conclusioni cui è pervenuto l'ente incaricato del monitoraggio, le intenzioni del sig. e le CP_1
aspettative dei minori.
2) Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli in misura pari ad €
500,00 mensili, ovvero ad € 250,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 500,00, ovvero della diversa somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e/o dell'acquisizione della documentazione reddituale avversaria, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT in misura di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie conformemente a quanto previsto dalle linee guida stilate dal Tribunale di Varese. Con riconoscimento e assegnazione in via integrale ed esclusiva alla ricorrente dell'Assegno Unico Universale e di ogni altro emolumento previsto nell'interesse dei minori.
In via istruttoria
Si chiede la modifica del provvedimento in data 21.05.2024 con conseguente ammissione delle istanze istruttorie ivi formulate:
Sempre con riferimento alla condizione economico, reddituale ed abitativa del sig.
si chiede al giudice ammettersi i seguenti capitoli di prova: CP_1
1) “Vero che il sig. benché risulti formalmente residente in [...]
Marconi n. 115 int 5 a far tempo dal mese di aprile 2023 risiede altrove ovvero presso amici”;
2) “Vero che il sig. possiede la qualifica di tecnico specializzato, CP_1 elettricista”;
pagina 2 di 8 3) “Vero che il sig. al suo arrivo in Italia ha lavorato come elettricista con CP_1 uno stipendio netto di circa 1800,00/2000,00 euro”;
4) “Vero che il sig. nell'ultimo anno possiede un'occupazione lavorativa che CP_1 comporta trasferte all'estero”;
Si indicato quali testi:
SI.ra , residente in [...] ap 11 (madre della ricorrente); Testimone_1
SI.ra , residente in [...] Tes_2
(madre del resistente)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16.9.2015 Parte_1 CP_1
nel Comune di Lisbona (Portogallo).
Pers Per_ Dall'unione coniugale sono nati i figli (Lisbona, 18.12.2015) e (Lisbona, 3.5.2017).
Con ricorso depositato in data 24.2.2023 ha chiesto di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori a sè e regolamentazione delle frequentazioni paterne, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo complessivo di euro
600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole.
Ha dedotto che nel giugno 2017 i coniugi, insieme ai figli minori, si erano trasferiti in Italia fissando la propria dimora nel Comune di Ispra (VA), Via Rozzolo, e in seguito in Via Piave n.
48 del medesimo Comune. La convivenza era divenuta insostenibile nel corso del tempo a causa degli atteggiamenti del marito, tanto da essere interrotta nel luglio 2020 quando aveva deciso di trasferirsi in altra abitazione nel Comune di Ispra, via Roma n. 320; il sig. , già in costanza CP_1
di matrimonio e ancor più dopo la fine della convivenza coniugale, si era disinteressato ai figli, non aveva mantenuto con loro una frequentazione costante e non aveva contribuito alle loro esigenze anche di carattere materiale.
pagina 3 di 8 All'udienza del 10.5.2023 compariva solo la ricorrente con il proprio difensore avanti al
Presidente del Tribunale il quale, con ordinanza del 12.5.2023, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva
Pers Per_ in via provvisoria l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne come da domanda della ricorrente, dando incarico ai Servizi sociali del Comune di Ispra di monitorare il nucleo familiare;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo complessivo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie, con assegnazione dell'assegno unico universale in misura integrale alla madre.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'udienza del 21.5.2024, il Giudice istruttore richiedeva all'Agenzia delle Entrate informazioni in ordine alla situazione reddituale e fiscale del sig. e all'Inps informazioni sulla posizione retributiva e contributiva attuale relativa CP_1 all'ultimo triennio del medesimo e, su richiesta di parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sulla separazione.
Con sentenza non definitiva n. 622/2024 del 23.05.2024, pubblicata in data 22.6.2024, il
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Acquisita la documentazione dell'Inps e dell'Agenzia dell'Entrate, depositata telematicamente in data 30.5.2024 e 7.6.2024, nonché le relazioni dei Servizi sociali del Comune di Ispra come in atti (28.9.2023, 22.1.2024, 25.9.2024), all'udienza del 15.10.2024 il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte e, dato atto del deposito delle stesse in data 9.12.2024, con ordinanza del 18.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Considerato in diritto
pagina 4 di 8 Pers Per_ 1. La domanda di affidamento superesclusivo dei figli minori e alla madre è fondata e merita accoglimento.
Dalle allegazioni di parte ricorrente, nonché dalle risultanze delle relazioni dei Servizi sociali, incaricati di monitorare il nucleo familiare con ordinanza presidenziale del 12.5.2023 (cfr. relazioni depositate in atti in data 28.9.2023, 22.1.2024 e 25.9.2024), è emerso che la figura
Pers Per_ materna ha sempre costituito il principale punto di riferimento per e dei quali si è sempre presa cura con costanza e verso i quali mostra un importante ed autentico investimento affettivo ed emotivo. si è mostrata disponibile all'incontro con gli operatori, ai quali Parte_1 ha riferito di occuparsi della gestione dei figli anche grazie all'aiuto dei genitori con i quali vive, che hanno deciso di rimanere in Italia per assicurarle il necessario supporto. Ad avviso dei servizi, la madre appare attenta nell'accudimento dei figli e capace di mantenere intorno agli stessi una buona rete familiare. I minori sono infatti “apparsi ben seguiti e curati dal nucleo materno”. Anche il riscontro degli insegnanti per entrambi i minori è positivo, sia rispetto al rendimento scolastico che al comportamento;
a loro avviso, “i minori si presenterebbero a scuola sempre in ordine, curati nell'igiene e nell'abbigliamento” (cfr. relazioni dei Servizi sociali depositate in atti il 22.1.2024 e 25.9.2024).
Dalle risultanze in atti emerge, invece, il disinteresse di alla gestione della prole CP_1
Pers Per_ risultando la sua totale assenza nella vita di e sia nel corso della vita coniugale che a seguito della separazione di fatto dalla moglie. Come dedotto dalla ricorrente e riferito dalla stessa ai Servizi, il marito non ha mai contributo alla crescita dei figli né dal punto di vista personale né da quello economico;
i bambini e la madre hanno invece mantenuto i contatti con la nonna paterna, la quale talvolta li aiuta economicamente (cfr. relazione dei Servizi sociali depositata in atti il 25.9.2024). Anche il comportamento processuale del padre evidenzia il suo disinteresse a mantenere un rapporto stabile con i figli, oltre che a contribuire alla loro crescita, non essendosi costituito in giudizio e avendo omesso di presentarsi agli incontri fissati dagli operatori dei Servizi adducendo motivi lavorativi. Gli stessi minori hanno confermato agli operatori di non vedere il padre ormai da molto tempo;
rispetto a questa esperienza, sembrano
Per_ avere vissuti differenti, “mentre sembra più addolorato e rattristato dall'assenza della Pers figura paterna, sembra allearsi più con il pensiero materno, esprimendo risentimento e rabbia nei confronti del genitore” (cfr. relazione dei Servizi sociali depositata in atti il 22.1.2024
e il 25.9.2024).
pagina 5 di 8 In tale contesto, alla luce del quadro univoco rappresentato dai Servizi sociali, il Collegio ritiene Pers Per_ che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di e alla madre con collocamento presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative alla loro salute, educazione e istruzione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi.
Quanto alle freqeuntazioni paterne con i figli si ritiene che, nel caso in cui manifesti CP_1
Pers Per_ una seria intenzione di riprendere un rapporto costante e continuativo con i figli e gli incontri si potranno svolgere, tenuto conto della volontà dei minori e se corrispondente al loro preminente interesse, con l'ausilio e secondo le modalità indicate dai Servizi sociali territorialmente competenti, cui è demandata la relativa calendarizzazione, inizialmente secondo modalità protette fatta salva una progressiva liberalizzazione in caso di positivo andamento.
Pers Per_ 2. Per quanto riguarda la questione afferente al mantenimento dei figli minori e giova preliminarmente osservare che con ordinanza presidenziale del 12.5.2023, tenendo conto della professione del resistente (elettricista) nonché della situazione reddituale della ricorrente, era disposto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante l'importo complessivo di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel presente giudizio la parte ricorrente ha dedotto di lavorare come addetta alle pulizie percependo un reddito mensile di euro 1.100-1.200, compreso l'assegno unico universale, di essere onerata dal pagamento di un canone di locazione mensile pari ad euro 400,00 inerente alla casa in cui vive con i figli e la madre e di essere aiutata economicamente da quest'ultima (cfr. udienza presidenziale del 10.5.2023, nonché CU 2021, CU 2022 e CU 2022 di parte ricorrente).
Quanto alla parte resistente, dalle allegazioni della controparte e da quanto confermato dallo stesso resistente ai Servizi sociali, è emerso che svolga l'attività di elettricista;
dall'estratto previdenziale depositato dall'Inps in data 30.5.2024 risulta che abbia percepito nel CP_1 triennio 2021, 2022 e 2023 reddito da lavoro dipendente, circostanza confermata dall'ulteriore documentazione depositata in atti il 7.6.2024 dall'Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, considerata la situazione economico reddituale delle parti come sopra compendiata, tenuto altresì conto dell'età dei figli e delle relative esigenze, destinate fisiologicamente ad accrescersi con il progredire dell'età, il Collegio ritiene di confermare a pagina 6 di 8 Pers Per_ carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante il versamento in via indiretta alla madre dell'importo complessivo mensile di € 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida in uso avanti a questo Tribunale.
L'assegno unico universale spettante per i figli sarà integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario dei minori.
3. Vista la natura necessaria del procedimento con riferimento alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, considerato l'esito del giudizio rispetto alle domande svolte da parte ricorrente e tenuto altresì conto del comportamento processuale del resistente, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
Perso 1) AFFIDA i figli minori e in via super esclusiva alla madre con prevalente Per_2
collocamento e residenza anagrafica presso la stessa;
2) DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) DISPONE che, nel caso in cui manifesti una seria intenzione di riprendere un CP_1
Pers Per_ rapporto costante e continuativo con i figli e gli incontri si potranno svolgere, tenuto conto della volontà dei minori e se corrispondente al loro preminente interesse, con l'ausilio e secondo le modalità indicate dai Servizi sociali territorialmente competenti, cui è demandata la relativa calendarizzazione, inizialmente secondo modalità protette fatta salva una progressiva liberalizzazione in caso di positivo andamento;
4) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1
figli mediante il versamento in via indiretta alla madre dell'importo mensile di € 500,00 complessivi (euro 250,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese pagina 7 di 8 straordinarie come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale;
l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla madre;
5) Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 24.2.2023,
Da:
(C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 15.12.1988, con il patrocinio dell'avv. GOBBI FRATTINI MARIANNA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, via Carlo Giuseppe Veratti n. 3, come da procura in atti,
Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera con Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Varese del 24.1.2023;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
13.6.2023);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente: (foglio di p.c. depositato telematicamente in data 9.12.2024)
“Nel merito in via principale: pronunciare sentenza definitiva di separazione personale fra le parti.
Sempre nel merito, sull'affidamento dei figli Pers 1) Disporre l'affidamento superesclusivo dei minori e in favore della Per_2 madre, con delega a quest'ultima all'istruzione, educazione e salute dei figli, stabilendo la residenza anagrafica e il collocamento preferenziale degli stessi presso l'abitazione materna in
Ispra, (VA) Via Roma n. 320.
Nulla in ordine alle modalità di intrattenimento dei figli minori con il padre, attese le conclusioni cui è pervenuto l'ente incaricato del monitoraggio, le intenzioni del sig. e le CP_1
aspettative dei minori.
2) Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli in misura pari ad €
500,00 mensili, ovvero ad € 250,00 per ciascun figlio e così complessivamente € 500,00, ovvero della diversa somma che risulterà all'esito dell'istruttoria e/o dell'acquisizione della documentazione reddituale avversaria, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT in misura di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie conformemente a quanto previsto dalle linee guida stilate dal Tribunale di Varese. Con riconoscimento e assegnazione in via integrale ed esclusiva alla ricorrente dell'Assegno Unico Universale e di ogni altro emolumento previsto nell'interesse dei minori.
In via istruttoria
Si chiede la modifica del provvedimento in data 21.05.2024 con conseguente ammissione delle istanze istruttorie ivi formulate:
Sempre con riferimento alla condizione economico, reddituale ed abitativa del sig.
si chiede al giudice ammettersi i seguenti capitoli di prova: CP_1
1) “Vero che il sig. benché risulti formalmente residente in [...]
Marconi n. 115 int 5 a far tempo dal mese di aprile 2023 risiede altrove ovvero presso amici”;
2) “Vero che il sig. possiede la qualifica di tecnico specializzato, CP_1 elettricista”;
pagina 2 di 8 3) “Vero che il sig. al suo arrivo in Italia ha lavorato come elettricista con CP_1 uno stipendio netto di circa 1800,00/2000,00 euro”;
4) “Vero che il sig. nell'ultimo anno possiede un'occupazione lavorativa che CP_1 comporta trasferte all'estero”;
Si indicato quali testi:
SI.ra , residente in [...] ap 11 (madre della ricorrente); Testimone_1
SI.ra , residente in [...] Tes_2
(madre del resistente)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile in data 16.9.2015 Parte_1 CP_1
nel Comune di Lisbona (Portogallo).
Pers Per_ Dall'unione coniugale sono nati i figli (Lisbona, 18.12.2015) e (Lisbona, 3.5.2017).
Con ricorso depositato in data 24.2.2023 ha chiesto di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori a sè e regolamentazione delle frequentazioni paterne, nonché di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo complessivo di euro
600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse della prole.
Ha dedotto che nel giugno 2017 i coniugi, insieme ai figli minori, si erano trasferiti in Italia fissando la propria dimora nel Comune di Ispra (VA), Via Rozzolo, e in seguito in Via Piave n.
48 del medesimo Comune. La convivenza era divenuta insostenibile nel corso del tempo a causa degli atteggiamenti del marito, tanto da essere interrotta nel luglio 2020 quando aveva deciso di trasferirsi in altra abitazione nel Comune di Ispra, via Roma n. 320; il sig. , già in costanza CP_1
di matrimonio e ancor più dopo la fine della convivenza coniugale, si era disinteressato ai figli, non aveva mantenuto con loro una frequentazione costante e non aveva contribuito alle loro esigenze anche di carattere materiale.
pagina 3 di 8 All'udienza del 10.5.2023 compariva solo la ricorrente con il proprio difensore avanti al
Presidente del Tribunale il quale, con ordinanza del 12.5.2023, verificata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponeva
Pers Per_ in via provvisoria l'affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne come da domanda della ricorrente, dando incarico ai Servizi sociali del Comune di Ispra di monitorare il nucleo familiare;
poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante il versamento dell'importo complessivo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie, con assegnazione dell'assegno unico universale in misura integrale alla madre.
Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'udienza del 21.5.2024, il Giudice istruttore richiedeva all'Agenzia delle Entrate informazioni in ordine alla situazione reddituale e fiscale del sig. e all'Inps informazioni sulla posizione retributiva e contributiva attuale relativa CP_1 all'ultimo triennio del medesimo e, su richiesta di parte ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sulla separazione.
Con sentenza non definitiva n. 622/2024 del 23.05.2024, pubblicata in data 22.6.2024, il
Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Acquisita la documentazione dell'Inps e dell'Agenzia dell'Entrate, depositata telematicamente in data 30.5.2024 e 7.6.2024, nonché le relazioni dei Servizi sociali del Comune di Ispra come in atti (28.9.2023, 22.1.2024, 25.9.2024), all'udienza del 15.10.2024 il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte e, dato atto del deposito delle stesse in data 9.12.2024, con ordinanza del 18.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando alle parti termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
Considerato in diritto
pagina 4 di 8 Pers Per_ 1. La domanda di affidamento superesclusivo dei figli minori e alla madre è fondata e merita accoglimento.
Dalle allegazioni di parte ricorrente, nonché dalle risultanze delle relazioni dei Servizi sociali, incaricati di monitorare il nucleo familiare con ordinanza presidenziale del 12.5.2023 (cfr. relazioni depositate in atti in data 28.9.2023, 22.1.2024 e 25.9.2024), è emerso che la figura
Pers Per_ materna ha sempre costituito il principale punto di riferimento per e dei quali si è sempre presa cura con costanza e verso i quali mostra un importante ed autentico investimento affettivo ed emotivo. si è mostrata disponibile all'incontro con gli operatori, ai quali Parte_1 ha riferito di occuparsi della gestione dei figli anche grazie all'aiuto dei genitori con i quali vive, che hanno deciso di rimanere in Italia per assicurarle il necessario supporto. Ad avviso dei servizi, la madre appare attenta nell'accudimento dei figli e capace di mantenere intorno agli stessi una buona rete familiare. I minori sono infatti “apparsi ben seguiti e curati dal nucleo materno”. Anche il riscontro degli insegnanti per entrambi i minori è positivo, sia rispetto al rendimento scolastico che al comportamento;
a loro avviso, “i minori si presenterebbero a scuola sempre in ordine, curati nell'igiene e nell'abbigliamento” (cfr. relazioni dei Servizi sociali depositate in atti il 22.1.2024 e 25.9.2024).
Dalle risultanze in atti emerge, invece, il disinteresse di alla gestione della prole CP_1
Pers Per_ risultando la sua totale assenza nella vita di e sia nel corso della vita coniugale che a seguito della separazione di fatto dalla moglie. Come dedotto dalla ricorrente e riferito dalla stessa ai Servizi, il marito non ha mai contributo alla crescita dei figli né dal punto di vista personale né da quello economico;
i bambini e la madre hanno invece mantenuto i contatti con la nonna paterna, la quale talvolta li aiuta economicamente (cfr. relazione dei Servizi sociali depositata in atti il 25.9.2024). Anche il comportamento processuale del padre evidenzia il suo disinteresse a mantenere un rapporto stabile con i figli, oltre che a contribuire alla loro crescita, non essendosi costituito in giudizio e avendo omesso di presentarsi agli incontri fissati dagli operatori dei Servizi adducendo motivi lavorativi. Gli stessi minori hanno confermato agli operatori di non vedere il padre ormai da molto tempo;
rispetto a questa esperienza, sembrano
Per_ avere vissuti differenti, “mentre sembra più addolorato e rattristato dall'assenza della Pers figura paterna, sembra allearsi più con il pensiero materno, esprimendo risentimento e rabbia nei confronti del genitore” (cfr. relazione dei Servizi sociali depositata in atti il 22.1.2024
e il 25.9.2024).
pagina 5 di 8 In tale contesto, alla luce del quadro univoco rappresentato dai Servizi sociali, il Collegio ritiene Pers Per_ che sussistano i presupposti per disporre l'affidamento super esclusivo di e alla madre con collocamento presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative alla loro salute, educazione e istruzione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni degli stessi.
Quanto alle freqeuntazioni paterne con i figli si ritiene che, nel caso in cui manifesti CP_1
Pers Per_ una seria intenzione di riprendere un rapporto costante e continuativo con i figli e gli incontri si potranno svolgere, tenuto conto della volontà dei minori e se corrispondente al loro preminente interesse, con l'ausilio e secondo le modalità indicate dai Servizi sociali territorialmente competenti, cui è demandata la relativa calendarizzazione, inizialmente secondo modalità protette fatta salva una progressiva liberalizzazione in caso di positivo andamento.
Pers Per_ 2. Per quanto riguarda la questione afferente al mantenimento dei figli minori e giova preliminarmente osservare che con ordinanza presidenziale del 12.5.2023, tenendo conto della professione del resistente (elettricista) nonché della situazione reddituale della ricorrente, era disposto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante l'importo complessivo di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel presente giudizio la parte ricorrente ha dedotto di lavorare come addetta alle pulizie percependo un reddito mensile di euro 1.100-1.200, compreso l'assegno unico universale, di essere onerata dal pagamento di un canone di locazione mensile pari ad euro 400,00 inerente alla casa in cui vive con i figli e la madre e di essere aiutata economicamente da quest'ultima (cfr. udienza presidenziale del 10.5.2023, nonché CU 2021, CU 2022 e CU 2022 di parte ricorrente).
Quanto alla parte resistente, dalle allegazioni della controparte e da quanto confermato dallo stesso resistente ai Servizi sociali, è emerso che svolga l'attività di elettricista;
dall'estratto previdenziale depositato dall'Inps in data 30.5.2024 risulta che abbia percepito nel CP_1 triennio 2021, 2022 e 2023 reddito da lavoro dipendente, circostanza confermata dall'ulteriore documentazione depositata in atti il 7.6.2024 dall'Agenzia delle Entrate.
Ciò premesso, considerata la situazione economico reddituale delle parti come sopra compendiata, tenuto altresì conto dell'età dei figli e delle relative esigenze, destinate fisiologicamente ad accrescersi con il progredire dell'età, il Collegio ritiene di confermare a pagina 6 di 8 Pers Per_ carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori e mediante il versamento in via indiretta alla madre dell'importo complessivo mensile di € 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee
Guida in uso avanti a questo Tribunale.
L'assegno unico universale spettante per i figli sarà integralmente percepito dalla madre quale genitore collocatario dei minori.
3. Vista la natura necessaria del procedimento con riferimento alla pronuncia di separazione personale dei coniugi, considerato l'esito del giudizio rispetto alle domande svolte da parte ricorrente e tenuto altresì conto del comportamento processuale del resistente, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
Perso 1) AFFIDA i figli minori e in via super esclusiva alla madre con prevalente Per_2
collocamento e residenza anagrafica presso la stessa;
2) DISPONE che le decisioni di maggiore interesse per i figli minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute siano assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) DISPONE che, nel caso in cui manifesti una seria intenzione di riprendere un CP_1
Pers Per_ rapporto costante e continuativo con i figli e gli incontri si potranno svolgere, tenuto conto della volontà dei minori e se corrispondente al loro preminente interesse, con l'ausilio e secondo le modalità indicate dai Servizi sociali territorialmente competenti, cui è demandata la relativa calendarizzazione, inizialmente secondo modalità protette fatta salva una progressiva liberalizzazione in caso di positivo andamento;
4) PONE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei CP_1
figli mediante il versamento in via indiretta alla madre dell'importo mensile di € 500,00 complessivi (euro 250,00 per ciascun figlio), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5
(cinque) di ogni mese, oltre a rivalutazione annuale Istat come per legge, oltre al 50% delle spese pagina 7 di 8 straordinarie come da Linee Guida in uso avanti a questo Tribunale;
l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla madre;
5) Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 20.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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