Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, composta dai magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
dott.ssa Alessandra Piscitiello Consigliere rel.
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al RGN 1751/2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2489/2018 pubblicata il 5.10.2018, non notificata, vertente
TRA
con sede in Cesa (CE) alla via G. Marini n.7, C.F. Parte_1
in persona del presidente del Consiglio di Amministrazione, signor P.IVA_1 Pt_2
e , nato il dì 1 maggio 1949 ad Aversa (CE), ed ivi residente al
[...] Parte_2
Viale Kennedy 137, C.F. , entrambi elettivamente domiciliati in CodiceFiscale_1
Aversa (CE) alla via Salvo d'Acquisto n. 5 scala A presso lo studio dell'avv. Roberto
Boccagna, che li rappresenta e difende giusta procura speciale su foglio di cui costituisce parte integrante (doc. sub A);
-appellanti =
CONTRO
1. (cf: ); Parte_3 C.F._2
2. (cf: ) Parte_4 C.F._3
3. (cf: ); Parte_5 C.F._4
4. (cf: ); Parte_6 C.F._5
6. (cf: ; Parte_8 C.F._7
7. (cf: ; Parte_9 C.F._8
8. (cf: ); Parte_10 C.F._9
9. (cf: ); Parte_11 C.F._10
10. (cf: ) Parte_12 C.F._11
tutti quanti rapp.ti e difesi dall'Avv. Rosario Auletta ed elett.te dom.ti presso il proprio studio in Cardito (Na), al Corso Italia n. 38 cap. 80024 - PEC:
Email_1
-appellati=
NONCHE'
, residente a[...] CP_1 Controparte_2
, nato a [...] il [...], C.F.
[...] C.F._12
-appellato contumace=
E
- nata a [...] il [...], cf: , Controparte_3 C.F._13
Viale Kennedy 137- 81031 Aversa;
- , nata a [...] il [...], cf: , Viale Kennedy CP_4 C.F._14
137-81031 Aversa;
- nata a [...] il [...], cf: Viale CP_5 C.F._15
Kennedy 137-81031 Aversa
- Ferrante Leandra, nata a [...] il [...], cf: , Viale C.F._16
Kennedy 137- 81031 Aversa;
- , nato a [...] il [...], cf: , Viale Controparte_6 C.F._17
Kennedy 137- 81031 Aversa;
- nata a [...] il [...], cf: , Viale CP_7 C.F._18
Kennedy 137- 81031 Aversa;
- nata a [...] il [...], cf.: Controparte_8
, , Viale Kennedy 137- 81031 Aversa;
C.F._19
- , nato a [...] il [...], cf: , Viale CP_9 C.F._20
Kennedy 137- 81031 Aversa;
- , nata a [...] il [...], cf: , Viale Controparte_10 C.F._21
Kennedy 137- 81031 Aversa;
- , nata a [...] il [...], cf: Viale Controparte_11 C.F._22
Kennedy 137- 81031 Aversa;
- , nata a [...] il [...], cf: , Controparte_12 C.F._23
Viale Kennedy 137- 81031 Aversa;
- , Via Matteotti snc Cesa;
CP_13
- nata a [...] il [...], cf: , Viale CP_14 C.F._24
Kennedy 137- 81031 Aversa;
- , nato a [...] il [...], cf: , Viale Controparte_15 C.F._25
Kennedy 137- 81031 Aversa;
- , nata a [...] il [...], cf: , Viale CP_16 C.F._26
Kennedy 137- 81031 Aversa;
- nato a [...] il [...], cf: Controparte_17
,Viale Kennedy 137- 81031 Aversa;
C.F._27
- , nato a [...] il [...], cf: Controparte_18 C.F._28
Viale Kennedy 137- 81031 Aversa;
- nata a [...] il [...] ( c.f. ) CP_19 C.F._29
, nato a [...] il [...] ( c.f. ) Controparte_20 C.F._30 -appellati contumaci=
Oggetto: violazione art. 1102 c.c., riduzione in pristino, risarcimento danni
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
1. , , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , CP_19 CP_20 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
tutti proprietari di unità abitative site all'interno del complesso condominiale
[...] denominato “ ” in località Cesa alla via Giacomo Matteotti n. 25, con Parte_13
atto di citazione notificato il 23.6.2014 convenivano in giudizio la Parte_1
[...
, quale proprietaria di locali terranei ubicati nel predetto condominio, il sig. Parte_2
, quale ex amministratore condominiale (fino al 17.12.2011), il sig.
[...] CP_1 quale amministratore p.t. del condominio nonché gli altri condomini del medesimo plesso individuati nei sigg.ri Ferrante Controparte_3 CP_4 CP_5
Leandra, , , Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9 [...]
, , CP_10 Controparte_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
, , e lamentando la Controparte_15 CP_16 Controparte_17 Controparte_18 realizzazione da parte della (originaria proprietaria e Parte_1
costruttrice del complesso edilizio composto dai fabbricati A, B e C ed Parte_13 aree cortilizie) di una serie di innovazioni vietate ex art. 1120 c.c. e in contrasto con l'art. 1102 c.c. all'interno del plesso condominiale mediante creazione di strutture abusive con usurpazione, soprattutto, delle aree comuni, consistenti in: a) rifrazionamento delle aree cortilizie con recinzioni in ferro, poste in corrispondenza degli androni dei fabbricati A-B-
C- subalterni 82, 83,84; b) elevazione di una tettoia ricadente sull'area cortilizia;
c) rifrazionamento dell'area cortilizia con recinzione in ferro posta in corrispondenza dell'androne del fabbricato A subalterno 82; d) elevazione di una tettoia ricadente sull'area cortilizia del subalterno 76; e) costruzione di una struttura ( non più esistente) di cui era rimasto il massetto con soprapposta pavimentazione e zoccolatura sull'area cortilizia subalterno 77. Deducevano che tali opere avevano cagionato danni al e segnatamente: CP_21
modificato la sagoma e l'aspetto architettonico del fabbricato condominiale ( cfr pag. 4 atto di citazione); compromesso il pari uso e il concorrente diritto degli altri condomini nell'utilizzazione delle parti comuni, in quanto le opere denunciate avevano alterato l'entità sostanziale o la destinazione originaria della cosa comune e avevano comportato un'appropriazione della stessa a vantaggio esclusivo della , integrando una Parte_1 violazione del diritto di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e di godimento spettanti agli altri condomini (cfr pag. 6 atto di citazione).
Aggiungevano che tali abusi erano stati realizzati anche nel periodo in cui era amministratore del condominio il sig. e che l'amministratore p.t. che gli era Parte_2
succeduto, sig. , era rimasto del tutto inerte nonostante le svariate richieste Persona_1 che essi deducenti gli avevano inviato perché agisse a tutela delle parti comuni.
Tanto esposto chiedevano: dichiarare l'inesistenza di qualsiasi diritto vantato dalla convenuta ad eseguire le opere e/o le modifiche alle parti Pt_1 Parte_1 comuni dell'edificio condominiale con condanna della stessa al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione delle opere illegittimamente realizzate nonché al risarcimento del danno subito per la perdita della disponibilità delle aree comuni da liquidare previa
CTU o anche in via equitativa;
dichiarare il sig. , nella sua qualità di (ex) Parte_2 amministratore del condominio fino al 1.1.2012 ,responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e dall'inadempimento degli obblighi legali e regolamentari e condannarlo al pagamento, in favore di essi istanti, di quella somma ritenuta di giustizia previa CTU o liquidata in via equitativa;
revocare giudizialmente il sig.
[...]
dall'incarico di amministratore p.t. del condominio per CP_1 Parte_13 violazione degli artt. 1130 e 1131 c.c. con condanna in loro favore al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia.
2. Si costituivano la insieme a che, in via Parte_1 Parte_2
preliminare eccepivano: la carenza di legittimazione attiva e passiva, dovendo gli attori dimostrare la titolarità del diritto fatto valere ed essendo la società estranea alla realizzazione delle tettoie e il agli addebiti mossigli;
la carenza di integrità del Pt_2
contraddittorio dovendo, a loro dire, essere evocati in causa tutti i condomini comproprietari;
la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 comma 4; la prescrizione del diritto azionato per decorso del quinquennio in caso di responsabilità aquiliana ovvero del decennio in caso di responsabilità contrattuale;
nel merito, deducevano la totale infondatezza della domanda attorea assumendo che le parti del complesso edilizio oggetto di causa non erano comuni (non erano annoverate tra i beni comuni all'art. 1 del regolamento nei verbali del C.d.A. della società il Presidente veniva CP_22 autorizzato all'assegnazione esclusivamente degli appartamenti e non altro) o che, quand'anche lo fossero state, risultavano assegnate in uso esclusivo ai locali terranei (come deliberato dall'assemblea della ); le tettoie realizzate dagli utilizzatori Parte_1 delle unità terranee erano legittime e del pari lo era il cambio di destinazione d'uso di detti locali ( da depositi a locali commerciale) giusta comunicazione all'UTC del Comune di
Cesa.
3. Resisteva alla domanda attorea anche eccependone l'infondatezza CP_1
nonché l'erroneità del rito azionato per la revoca dell'amministratore, essendo necessario il procedimento camerale.
4. Con sentenza n. 2489/2018 del 5.10.2018 il tribunale di Napoli Nord, istruita la causa mediante prova per testi e CTU, in parziale accoglimento della domanda attorea, che qualificava come negatoria servitutis, accertata la titolarità comune delle aree esterne ai fabbricati di causa sulla base dell'esame dei titoli (atti di assegnazione delle unità abitative;
cfr pag. 4 sentenza gravata), riteneva illegittime le opere realizzate e descritte nei nn. 1-2-
3-4-5-6 di cui alla risposa n. 2 della ctu ( come elencate a pagg.
4-6 della gravata sentenza) in quanto eseguite in assenza dei titoli abilitativi e altresì perché recanti molestia e turbativa ai condomini in termini di “modifica della fisionomia e dell'aspetto architettonico del fabbricato condominiale” in quanto la presenza dei manufatti descritti interrompevano l'armonia della facciata del fabbricato ( pag. 6 sentenza gravata) come risultava dai rilievi fotografici allegati alla ctu;
per l'effetto, condannava la società cooperativa alla riduzione in pristino mediante demolizione di tutte le opere meglio descritte nei punti da 1) a 6) pagg.
13-15 della ctu.
Rigettava, invece, la domanda di risarcimento danni per difetto di prova in ordine ai danni asseritamente subiti e dichiarava inammissibile l'azione volta alla revoca dell'amministratore, atteso che per essa era previsto un procedimento camerale plurilaterale tipico (art. 1129 co. 11 c.c. e 64 disp. att. c.c.).
5. Tale decisione è stata impugnata dalla unitamente a Parte_1 [...]
sulla base di cinque motivi: I-Omessa pronuncia sull'eccezione, sollevata da Parte_2 essi convenuti in primo grado, di carenza di integrità del contraddittorio, non essendo stati citati tutti i condomini, litisconsorti necessari trattandosi di vertenza afferente parti comuni dell'edificio e diritti reali dei singoli condomini, con conseguente nullità della sentenza impugnata e necessità di rimessione degli atti al primo giudice ex art. 354 cpc;
II- Errata qualificazione della domanda attorea ed erronea applicazione dell'onere probatorio, essendosi in presenza non di “actio negatoria servitutis”, come ritenuto dal tribunale, bensì di azione di rivendicazione, con conseguente onere della c.d. probatio diabolica a carico degli attori, che gli stessi non avevano assolto;
III- Errata valutazione delle risultanze della
CTU, recepita acriticamente dal tribunale in sentenza, senza rispondere alle osservazioni critiche svolte da essi deducenti e soprattutto omettendo di scrutinare l'eccezione tempestivamente sollevata da essi appellanti di nullità della consulenza tecnica per aver il
CTU utilizzato documenti nuovi acquisiti aliunde nonostante l'opposizione di parte convenuta;
IV- erronea decisione nel merito e vizio di ultrapetizione, per aver il tribunale accolto la domanda attorea ritenendola fondata anche sulla scorta di una doglianza non proposta dagli allora attori con violazione dell'art. 112 cpc, vale a dire il mancato rispetto dell'euritmia del fabbricato;
V- Erroneo accoglimento della domanda attorea di rivendicazione, avendo essi convenuti contestato che le parti del complesso edilizio oggetto di causa fossero comuni, tali non risultando dagli atti prodotti, e dedotto che, se anche lo fossero state, ciò nondimeno erano state assegnate in uso esclusivo ai locali terranei;
infondatezza delle doglianze degli attori circa la illegittimità delle tettoie realizzate dagli utilizzatori dei locali terranei e la irregolarità urbanistica di detti locali, essendovi delibera assembleare del appellato di autorizzazione alla realizzazione di verande e CP_21
tettoie sulle aree in uso esclusivo e comunicazione della società all'Ufficio Tecnico Pt_1
del Comune di Cesa) di cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari al piano terra
(da depositi a locali commerciali) ai sensi dell'art. 2 comma 5 L.R. n. 19/2001. Sulla scorta di tali doglianze hanno chiesto dichiarare nulla la sentenza impugnata
(integralmente o limitatamente alla statuizione viziata da ultrapetizione); nel merito, riformarla e rigettare la domanda attorea;
vinte le spese del doppio grado.
6. Hanno resistito al gravame gli appellati indicati in epigrafe instando per la declaratoria di inammissibilità del gravame e, nel merito, per il suo rigetto in quanto del tutto infondato.
7. Sono rimasti contumaci gli altri appellati sopra riportati.
8. E' stato acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado telematico e cartaceo
(quest'ultimo contenente le produzioni di parte in detto formato) e non è stata svolta attività istruttoria. Indi la causa è stata riservata in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 15.5.2024 in esito all'udienza di pari data celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Sulla qualificazione della domanda attorea e sul difetto di integrità del contraddittorio.
Il primo e il secondo mezzo, che per stretta connessione vanno esaminati congiuntamente- essendo la verifica dell'integrità del contraddittorio pregiudicata dalla qualificazione della domanda- sebbene evidenzino omissioni ed errori effettivamente riscontrabili nell'iter motivazionale sotteso alla gravata sentenza, non comportano la riforma della decisione, bensì solo la necessità di integrarne e rettificarne le rationes decidenti.
Partendo, in ordine logico-giuridico, dalla qualificazione della domanda, si conviene con gli appellanti che quella proposta dai condomini, attuali appellati, non è ascrivibile all'actio negatoria servitutis atteso che, essendo chiaramente denunciate nel libello introduttivo innovazioni eseguite dalla convenuta società su parti comuni del in Pt_1 CP_21
violazione dell'art. 1120 c.c. e con pregiudizio del pari uso degli altri condomini e dell'aspetto architettonico del fabbricato ( come meglio si dirà di seguito), è escluso che possa disquisirsi in termini di un peso che possa dar luogo a servitù su bene condominiale, che presupporrebbe l'estraneità al dell'unità immobiliare a vantaggio della CP_21 quale il vincolo risulta realizzato, mentre nella specie i locali terranei ( di proprietà della società ) per la cui utilità sono state create le opere di causa, fanno parte di tutti e Pt_1 tre i corpi di fabbrica (A,B, C) che costituiscono il ove si Parte_14
trovano anche gli immobili di proprietà degli attori/attuali appellati.
E' noto, infatti, il principio, espresso dall'antico brocardo “ nemimi res sua servit”, secondo cui in materia di servitù prediali il fondo servente e quello dominante devono appartenere a proprietari diversi, poiché non è possibile costituire una servitù sopra una cosa che è propria.
Ora, poiché nella prospettazione attorea ( cui occorre aver riguardo nel qualificare la domanda) la società 87 non è solo comproprietaria delle aree cortilizie interessate dalle Pt_1
opere denunciate in citazione ma anche condomina dei tre fabbricati di cui è composto il
Parco, si è al di fuori della ipotesi di vincolo imposto su bene comune a vantaggio di una proprietà esclusiva di un comunista estranea al plesso condominiale e l'azione va ricondotta, sulla base delle allegazioni in fatto e in diritto poste a fondamento della domanda attorea, alla disciplina dettata dagli artt. 1102 e 1120 c.c. ( norme peraltro richiamate nel libello introduttivo).
Consegue a tanto che se è vero che la qualificazione della domanda operata dal tribunale in termini di negatoria servitutis è errata, del pari è da disattendere quella proposta dagli appellanti, secondo cui sarebbe un'azione di rivendicazione, trattandosi, nella specie, di giudizio che ha per oggetto l'uso della cosa comune nel quale il diritto di comproprietà vantato dagli attori costituisce soltanto un presupposto della domanda che va esaminato incidenter tantum e che non muta le sue coordinate in conseguenza della contestazione della natura comune del bene da parte del convenuto, sicchè l'attore, a differenza di quanto avviene nell'azione di rivendicazione, pure essendo tenuto a fornire la prova del diritto stesso, non ha l'onere della cosidetta "probatio diabolica"- come ritenuto dagli appellanti-, ma può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni ( cfr. ex plurimis
Cass. Sentenza n. 3098 del 16/02/2005).
Chiarita la natura dell'azione, risulta infondata l'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio riproposta dagli appellanti nel presente grado. Sul punto, nel colmare il vizio di omessa pronuncia denunciato dagli appellanti, si osserva qui che vertendosi in ipotesi di azione di riduzione in pristino di uno spazio di proprietà comune nell'ambito dei rapporti condominiali, la contestazione dei convenuti della natura condominiale della porzione in contesa per essere di proprietà esclusiva e/o di uso esclusivo, essendo una difesa volta a paralizzare la pretesa avversaria, non comporta un litisconsorzio necessario in relazione ai restanti condomini, che sussiste, invece, in caso di domanda riconvenzionale di riconoscimento della proprietà esclusiva del bene, risolvendosi la predetta contestazione in un accertamento "incidenter tantum", destinato ad esplicare efficacia soltanto fra le parti ( cfr. ex plurimis Cass. Sentenza n. 14765 del 03/09/2012;
Cass. Ordinanza n. 10745 del 17/04/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo e secondo mezzo vanno disattesi, pur dovendosi integrare e rettificare la motivazione della gravata sentenza nei termini sopra esplicitati.
Sul vizio di ultrapetizione- violazione del decoro architettonico del fabbricato condominiale.
Il profilo dirimente, che costituisce la ragione più liquida della decisione, afferisce alla violazione del decoro architettonico, questione fatta oggetto del quarto e di parte del quinto mezzo di gravame.
Gli appellanti sostengono che il tribunale, laddove aveva accolto la domanda attorea ritenendo che le opere denunciate nell'atto di citazione fossero, oltre che illegittime perchè prive dei titoli abilitativi, anche modificative della fisionomia e dell'aspetto armonico del fabbricato, aveva speso una ratio decidenti del tutto sganciata e diversa rispetto alla domanda attorea, con violazione dell'art. 112 cpc.
La doglianza è priva di pregio.
Invero, la lesività delle innovazioni realizzate dalla società anche in riferimento al Pt_1 decoro architettonico del è espressamente denunciata nell'atto di citazione CP_21
introduttivo del primo grado, ove si legge testualmente ( cfr pag. 4 righi 22-24) “ che le suddette opere hanno cagionato notevoli danni, consistenti nella modifica sia della sagoma che dell'aspetto architettonico del fabbricato condominiale, andando anche ad incidere nell'utilizzo originario degli impianti, di proprietà comune”.
Il primo giudice, dunque, non ha affatto deviato dal principio dispositivo, come lamentato dagli appellanti, ma ha dato risposta ad una delle doglianze sottoposte alla sua indagine.
Ora, escluso il vizio di ultra petizione, la valutazione del tribunale in ordine all'impatto negativo delle opere modificative sul decoro architettonico del fabbricato condominiale non
è stata aggredita nel merito dagli appellanti e, quindi, rappresenta una ratio decidenti da sola sufficiente a sorreggere l'accoglimento della domanda attorea, integrando violazione degli artt. 1102 e 1120 c.c. applicabili alla specie, a prescindere alla questione della titolarità delle aree cortilizie su cui insistono le opere modificative, poiché quand'anche dette aree fossero rimaste in proprietà esclusiva e/o in uso esclusivo alla ( circostanza da Parte_1 escludersi, per come di seguito si dirà), il bene inciso negativamente dagli interventi di causa è e resta il decoro estetico del fabbricato secondo la valutazione - non censurata- del tribunale, bene che senza dubbio costituisce patrimonio comune dei condomini.
Sulla natura comune delle aree cortilizie del CP_21
Sebbene l'argomento che precede è sufficiente ed idoneo a confermare la decisione gravata, per completezza motivazionale si osserva che risultano in parte irrilevanti e in parte inammissibili gli altri profili di doglianza oggetto del terzo e (di parte) del quinto mezzo.
In particolare, sono irrilevanti le ragioni propugnate dagli appellanti per sostenere la legittimità urbanistico-edilizia degli interventi di causa, per contrastare l'affermazione del tribunale circa la abusività degli stessi perché privi di titoli abilitativi (che è l'altra ratio decidenti spesa in sentenza a fondamento dell'accoglimento della domanda di riduzione in pristino), trattandosi di questione che non incide nei rapporti tra privati ma afferente la posizione dell'autore dell'opera nei confronti della pubblica amministrazione;
così come irrilevante, per la medesima ragione, l'eccezione di nullità della CTU perché fondata su documenti acquisiti di iniziativa dall'ausiliario, atteso che la violazione riguarderebbe documenti tesi a verificare la regolarità edilizio-urbanistica delle opere di causa.
Appaiono, poi, inammissibili le argomentazioni difensive volte a contestare la natura comune delle aree cortilizie di causa in quanto del tutto ripetitive di motivi già dedotti in primo grado dagli attuali appellanti ( assenza nel regolamento edilizio di indicazione tra le parti comuni delle aree de quibus;
riserva dell'uso esclusivo di dette aree con verbali del
Consiglio di Amministrazione della società 87; mancata partecipazione alle spese Pt_1
ordinarie e straordinarie dei condomini attori per le dette aree) e che il tribunale ha, implicitamente, superato ritenendo che la prova della titolarità comune delle aree esterne ai fabbricati di causa era stata fornita dagli attori sulla base degli atti di assegnazione delle unità abitative, dal cui esame era evincibile che a tutti i soci erano state trasferite le aree comuni non censibili o aree di pertinenza scoperte, individuate dai sub 1-2-3-16-29 di cui al
I° impianto catastale ( cfr pag. 4 sentenza gravata).
Ora, per smontare tale affermazione, gli appellanti avrebbero dovuto lamentare una errata interpretazione operata dal primo giudice del contenuto dei titoli di provenienza e fornire una diversa ricostruzione della volontà contrattuale, indicando le parti dei documenti da cui trarre un diverso significato, operazione che difetta del tutto poiché il mezzo di censura è affidato, come detto, alle medesime ragioni già dedotte in primo grado e che il tribunale ha implicitamente disatteso non reputandole convincenti laddove ha dato pregnanza dirimente a quanto emergente dagli atti di assegnazione.
In conclusione, l'appello va respinto e confermata la sentenza appellata modificata ed integrata nella motivazione nei termini sopra esposti.
Spese
Le spese del grado, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico degli appellanti, in solido tra loro, e liquidate in favore degli appellati costituiti come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14 e succ. mod., considerando il valore della causa (indeterminato, scaglione da euro 26.001,00 ad euro
52.000,00) e l'attività difensiva svolta ( fase di studio, introduttiva e decisoria).
Stante il rigetto del gravame, introdotto dopo il 31.1.2013, ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico degli appellanti, in solido, dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del
2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e così Parte_1 Parte_2 provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati costituiti indicati in intestazione delle spese del presente grado che liquida in complessivi euro 6946,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
c) nulla per le spese del grado nei confronti degli appellati contumaci;
d) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione a carico degli appellanti, in solido, dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115 del 2002
Così deciso in Napoli, li 20.11.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa