TRIB
Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
2088 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2088 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio celebrato in comune di CALIMERA (LE) in data 28/09/2002 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a SAN PIETRO VERNOTICO in [...] Parte_1
10/12/1978, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. RAGAZZINI SILVIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 07/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 27.04.2016;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CALIMERA (LE) in data 28/09/2002 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a SAN PIETRO VERNOTICO in [...] Parte_1
10/12/1978, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Comune di Calimera
(LE) – Anno 2002 n. 28 parte 2 Serie A ufficio 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
07/10/2024, che integralmente si riportano:
1) Il IG. verserà alla IG.ra , la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
350,00 quale contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Persona_1
non ancora completamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
2) Le parti concordano che l'assegno di cui al punto precedente verrà versato nel conto correte della IG.ra sino a quando il figlio risiederà con la Parte_1
madre presso l'abitazione di Forlimpopoli, e che al momento in cui il figlio, CP_1
2 , trasferirà la propria residenza presso altra abitazione, non più condivisa Per_1
con la madre, il suddetto assegno di mantenimento verrà versato dal padre
[...]
, direttamente al figlio , sempre sino al raggiungimento CP_1 Persona_1
dell'indipendenza economica di quest'ultimo.
3) Il IG. e la SI.ra rinunciano reciprocamente Controparte_1 Parte_1
a qualunque pretesa economica in ordine al mantenimento e agli alimenti l'uno nei confronti dell'altra.
4) Le parti dichiarano che ogni altra questione è già stata risolta, e di non aver nulla
a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo;
5) le spese della presente procedura saranno interamente a carico del IG.
[...]
”. CP_1
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CALIMERA (LE) per quanto di competenza.
Forlì, 01/02/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di conIGlio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2088 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio celebrato in comune di CALIMERA (LE) in data 28/09/2002 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a SAN PIETRO VERNOTICO in [...] Parte_1
10/12/1978, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. RAGAZZINI SILVIA;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 07/10/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 27.04.2016;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CALIMERA (LE) in data 28/09/2002 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a SAN PIETRO VERNOTICO in [...] Parte_1
10/12/1978, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Comune di Calimera
(LE) – Anno 2002 n. 28 parte 2 Serie A ufficio 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
07/10/2024, che integralmente si riportano:
1) Il IG. verserà alla IG.ra , la somma di Euro Controparte_1 Parte_1
350,00 quale contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Persona_1
non ancora completamente autosufficiente, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio;
2) Le parti concordano che l'assegno di cui al punto precedente verrà versato nel conto correte della IG.ra sino a quando il figlio risiederà con la Parte_1
madre presso l'abitazione di Forlimpopoli, e che al momento in cui il figlio, CP_1
2 , trasferirà la propria residenza presso altra abitazione, non più condivisa Per_1
con la madre, il suddetto assegno di mantenimento verrà versato dal padre
[...]
, direttamente al figlio , sempre sino al raggiungimento CP_1 Persona_1
dell'indipendenza economica di quest'ultimo.
3) Il IG. e la SI.ra rinunciano reciprocamente Controparte_1 Parte_1
a qualunque pretesa economica in ordine al mantenimento e agli alimenti l'uno nei confronti dell'altra.
4) Le parti dichiarano che ogni altra questione è già stata risolta, e di non aver nulla
a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo;
5) le spese della presente procedura saranno interamente a carico del IG.
[...]
”. CP_1
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CALIMERA (LE) per quanto di competenza.
Forlì, 01/02/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
3