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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/11/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1033/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1033/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 7 novembre 2025, ore 11.20, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia) sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Andrea Cuccaro;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
L'avv. Cuccaro rappresenta di aver depositato in atti relate della notifica effettuata via PEC all'Avvocatura di Stato di Firenze. Chiede, quindi, che venga dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 13.12.2024 a mezzo PEC), dispone in conformità
e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'avv. Cuccaro discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento. Su richiesta del giudice, la difesa allega la perdurante assenza di riconoscimento del Bonus.
Il giudice, autorizzato il difensore a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 7.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1033/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Quirino Mescia e dell'Avv. Andrea Cuccaro;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e conseguentemente condannare il all'adempimento Controparte_1 in forma specifica corrispondente all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di € 500,00 a favore della ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto
Pag. 2 di 5 all'accredito alla concreta attribuzione ovvero, in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia del provvedimento conclusivo del presente giudizio, condannare il al risarcimento dei Controparte_1 danni, da liquidarsi in via equitativa ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025. Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. notifica del 13.12.2024 prodotta in vista dell'odierna CP_1 udienza), non si è costituito rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. Il ricorso risulta suscettibile di accoglimento.
Nel caso di specie, non occorre evocare il lungo excursus giurisprudenziale protagonista nel corso degli ultimi anni della tematica del riconoscimento del bonus docente per i precari, dal momento che, attesa la natura dell'incarico, annuale, oggetto del presente contenzioso (trattasi di supplenza su cd. organico di diritto fino al 31 agosto dell'anno successivo), il riconoscimento della spettanza del bonus si riscontra a livello legislativo, per effetto della Legge di Bilancio 2025.
L'art. 1, commi 572-574 della Legge n. 207 del 2024, estende il beneficio ai “docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile con termine al 31 agosto”: tale è il caso di specie.
5. Alla luce delle deduzioni difensive odierne (in cui su richiesta del giudice la difesa ha allegato il mancato riconoscimento del bonus), occorre quindi richiamare (oltre al criterio di vicinanza della prova) il principio di ripartizione dell'onere della prova ricavabile dalla norma generale di cui all'art. 1218 c.c., per cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile).
Pertanto, a fronte della mancata allegazione dell'effettivo accreditamento del bonus (o di altro fatto estintivo o impeditivo del diritto) da parte del , sussistono i presupposti per la condanna del CP_1
. CP_1
Pag. 3 di 5 6. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, in quanto la difesa della ricorrente, in vista dell'odierna udienza, ha allegato contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2025.
7. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della
Sig.ra ad ottenere la carta docente per l'anno scolastico di cui al ricorso per l'importo di euro Pt_1
500,00 e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con la somma già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
8. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
9. Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per l'anno scolastico Parte_1
2024/2025, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte CP_1 detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €.
Pag. 4 di 5 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, da CP_1 liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 258,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 1033/2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 7 novembre 2025, ore 11.20, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata in videoconferenza mediante l'applicativo “Teams” di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia) sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Andrea Cuccaro;
- per parte convenuta nessuno compare né in presenza né mediante collegamento da remoto.
L'avv. Cuccaro rappresenta di aver depositato in atti relate della notifica effettuata via PEC all'Avvocatura di Stato di Firenze. Chiede, quindi, che venga dichiarata la contumacia di parte convenuta.
Il giudice, attesa la ritualità della notifica (effettuata il 13.12.2024 a mezzo PEC), dispone in conformità
e ritenuta la causa matura per la decisione, invita il procuratore a concludere.
L'avv. Cuccaro discute riportandosi al contenuto del ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento. Su richiesta del giudice, la difesa allega la perdurante assenza di riconoscimento del Bonus.
Il giudice, autorizzato il difensore a sconnettersi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini Depositata il 7.11.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1033/ 2024 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Quirino Mescia e dell'Avv. Andrea Cuccaro;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 contumace;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus della carta docenti.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025 e conseguentemente condannare il all'adempimento Controparte_1 in forma specifica corrispondente all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di € 500,00 a favore della ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto
Pag. 2 di 5 all'accredito alla concreta attribuzione ovvero, in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia del provvedimento conclusivo del presente giudizio, condannare il al risarcimento dei Controparte_1 danni, da liquidarsi in via equitativa ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente procedura da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente promuove la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025. Deduce, mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il , pur ritualmente notificato (cfr. notifica del 13.12.2024 prodotta in vista dell'odierna CP_1 udienza), non si è costituito rimanendo contumace.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dall'unica parte costituita.
4. Il ricorso risulta suscettibile di accoglimento.
Nel caso di specie, non occorre evocare il lungo excursus giurisprudenziale protagonista nel corso degli ultimi anni della tematica del riconoscimento del bonus docente per i precari, dal momento che, attesa la natura dell'incarico, annuale, oggetto del presente contenzioso (trattasi di supplenza su cd. organico di diritto fino al 31 agosto dell'anno successivo), il riconoscimento della spettanza del bonus si riscontra a livello legislativo, per effetto della Legge di Bilancio 2025.
L'art. 1, commi 572-574 della Legge n. 207 del 2024, estende il beneficio ai “docenti con contratto a tempo determinato su posto vacante e disponibile con termine al 31 agosto”: tale è il caso di specie.
5. Alla luce delle deduzioni difensive odierne (in cui su richiesta del giudice la difesa ha allegato il mancato riconoscimento del bonus), occorre quindi richiamare (oltre al criterio di vicinanza della prova) il principio di ripartizione dell'onere della prova ricavabile dalla norma generale di cui all'art. 1218 c.c., per cui, nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento, ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile).
Pertanto, a fronte della mancata allegazione dell'effettivo accreditamento del bonus (o di altro fatto estintivo o impeditivo del diritto) da parte del , sussistono i presupposti per la condanna del CP_1
. CP_1
Pag. 3 di 5 6. Infine, non vi sono dubbi in punto di interesse ad agire, in quanto la difesa della ricorrente, in vista dell'odierna udienza, ha allegato contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2025.
7. In conclusione, la domanda risulta suscettibile di accoglimento con accertamento del diritto della
Sig.ra ad ottenere la carta docente per l'anno scolastico di cui al ricorso per l'importo di euro Pt_1
500,00 e conseguente condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con la somma già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
8. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
(cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
9. Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia e dell'istruttoria sulla scorta delle allegazioni iniziali (elementi che rendono non autonomamente liquidabile la fase di trattazione e che impongono di calibrare l'importo sul parametro minimo). Le spese vanno liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per l'anno scolastico Parte_1
2024/2025, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte CP_1 detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando alla ricorrente l'importo di €.
Pag. 4 di 5 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, da CP_1 liquidarsi a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, che liquida per l'intero in €. 258,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge.
Così deciso in Prato, il 7.11.2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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