Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5896 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 24067/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Fabiana Ucchiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24067/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Rocco di Torrepadula;
Parte_1
- OPPONENTE
in qualità di mandataria, e per essa Controparte_2 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Christian Faggella
Pellegrino;
- OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Controparte_1 ha chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto ingiuntivo n.
5411/2022 nei confronti di Parte_1 per il pagamento di euro 8.090,41, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo e spese del procedimento monitorio, dovuti a titolo di saldo debitorio del contratto di credito revolving con carta di credito (cfr. doc. n. 3 produzione monitoria)
e del contratto di finanziamento n. 53565245 (cfr. doc. n. 8 produzione monitoria), stipulati con
Controparte_4 con atto di Controparte_3 il cui credito veniva ceduto a cessione del 19/6/2019.
spiegava tempestiva opposizione al detto decreto ingiuntivo, eccependo, in via Parte_1
,e, nel merito, il difetto di preliminare, il difetto di legittimazione attiva di Controparte_4 prova del credito, l'usurarietà degli interessi pattuiti, nonché la difformità tra il TAEG pattuito e quello applicato.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva assegnato il termine per l'espletamento della mediazione obbligatoria.
Autorizzato, poi, il deposito di memorie ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c., ammessa la
CTU contabile, la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti, all'udienza del 16/5/2025, veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato al Pt_1 in data 5/8/2022 e l'opposizione notificata il 10/10/2022.
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, promossa da parte opposta, conclusasi con esito negativo (cfr. doc. n. 17 verbale negativo di mediazione).
In via preliminare, deve poi rilevarsi che parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva della parte opposta.
Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio
è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio,
è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Il difetto di "legitimatio ad causam", quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della "legitimatio ad causam" sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale.
La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
"affermato" titolare del diritto (c.d. “legitimatio ad causam” attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato" soggetto passivo del diritto o, comunque, "violatore" di quel diritto (c.d. "legitimatio ad causam" passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione attiva della parte opposta, in quanto [...]
Controparte_1 per mezzo della mandataria Controparte_5 agisce deducendo la sua qualità di creditore cessionario, ed, altresì la titolarità del credito vantato dalla parte opposta, poiché, dai documenti prodotti, risulta documentalmente provata la cessione dei crediti di [...]
CP_3 a Controparte_1 in data 19/6/2019.
Tale contratto di cessione, al punto 7), indica in modo preciso le caratteristiche e gli elementi comuni dei crediti ceduti che, pertanto, in difetto di specifica contestazione sul punto, consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
In assenza di ulteriori questioni preliminari di rito, nel merito l'opposizione deve essere parzialmente accolta per le ragioni di seguito indicate.
Il credito per cui è causa risulta documentalmente provato dalla copia del contratto di credito revolving con carta di credito (cfr. doc. n. 3 produzione monitoria) e del contratto di finanziamento n. 53565245 (cfr. doc. n. 8 produzione monitoria), recanti l'indicazione delle relative condizioni economiche e dagli elenchi dei movimenti contabili dall'apertura del rapporto (cfr. doc. nn. 7 e 9).
In ordine al rapporto di finanziamento n. 53565245, deve rilevarsi che dal contratto risulta l'ammortamento del debito a rata costante, ovvero quello francese, un tasso nominale del 13,15% ed un TAEG del 13,97%, con una rata mensile di euro 146,00 per un totale di n.84 mensilità.
Quanto al difetto di trasparenza censurato dall'opponente per mancato inserimento nel
TAEG indicato in contratto delle spese assicurative, va premesso quanto segue.
In linea di principio, premesso che i contratti oggetto di causa risultano stipulati dal Pt_1 in qualità di consumatore, va rammentato in uno alla giurisprudenza di merito maggioritaria che
"Nel caso in cui il mutuatario (consumatore) contesti la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivo, premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata, spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere all'onere della prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: - di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l'offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento" (ex multis ABF Torino, 27 Febbraio 2018; ma vedi anche Trib. Benevento 01/02/2021 n. 165; Trib.
Salerno n. 505/2020).
Qualora, a fronte della prova dell'obbligatorietà della polizza offerta dal ricorrente, non risultino integrate le condizioni di segno contrario sopra descritte, si deve ritenere nulla la disposizione afferente il TAEG con conseguente sostituzione automatica del tasso contrattuale con il tasso nominale minimo dei Buoni del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
L'intermediario è tenuto a rimborsare un importo pari alla differenza tra il totale degli interessi già corrisposti e quelli che si assumono maturati sulla base del nuovo piano di ammortamento effettuato sulla base del tasso sostitutivo.
Alla nullità della clausola relativa alla determinazione del TAEG non consegue la nullità dell'intero contratto. Ai sensi dell'art. 125 bis, lett. a), “il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese".
Il giudice ritiene di aderire, dunque, all'impostazione per la quale vanno tenuti in conto, ai fini del calcolo del TAEG, i costi assicurativi collegati all'erogazione del credito, ogni qual volta vi sia contestualità tra la sottoscrizione della polizza assicurativa e la stipula del contratto di finanziamento. Invero non basta l'inserimento formale, nel testo del contratto di finanziamento,
della dicitura "non obbligatorietà del contratto assicurativo", per escludere i costi assicurativi dal
TAEG, attesa sia la posizione di contraente debole del consumatore che sottoscrive il contratto, sia l'indiscutibile notoria natura di condizione essenziale che le banche attribuiscono alla stipula di una polizza assicurativa, pena la mancata concessione del finanziamento.
E' anche la legge 108/1996 che induce a considerare anche i costi assicurativi tra quelli collegati all'erogazione del credito ai fini del calcolo del TAEG, indipendentemente dalla natura formalmente facoltativa o obbligatoria che viene data dalle parti alla stipula della polizza. La legge 108/1996 prevale senza ombra di dubbio sulle più morbide interpretazioni che alcuni operatori del diritto fanno dell'art. 121 comma 2 TUB, nonché sulle istruzioni della Banca d'Italia. Il concetto di TAEG,
infatti, non solo è unico, ma riveste un'importanza fondamentale sia ai fini dell'usura, sia ai fini del consenso informato del consumatore nell'accesso al credito, oltre che agli effetti della sanzionabilità delle condotte contrastanti con la libera concorrenza nel campo del credito, entrambe normative inderogabili di ordine pubblico poste a presidio della correttezza dell'esercizio del credito, della tutela dei consumatori, del contrasto a condotte anticoncorrenziali, le quali tutte impongono una verifica di natura sostanziale e non formale del rispetto della normativa in materia di TAEG (criteri di calcolo dello stesso, corretta indicazione nei contratti, fedele pubblicizzazione dello stesso al pubblico dei consumatori).
La più attenta giurisprudenza già si è espressa sul tema, chiarendo che la questione relativa alla qualificazione del carattere obbligatorio o facoltativo delle polizze assicurative sottoscritte contestualmente ai contratti di finanziamento, sia quelle a copertura del credito sia quelle relative ad altri rischi (ad es. infortuni, perdita di impiego, morte, invalidità, ecc.) non si risolve attraverso il solo dato testuale della dicitura del carattere facoltativo della polizza presente su molti contratti, bensì involge valutazioni più complesse e molto meno riduttive.
Al riguardo la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8806/2017, ha fatto particolare riferimento al collegamento insito delle spese di assicurazione al contratto di finanziamento, così pronunciandosi:
"In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa ed erogazioni" (nello stesso senso anche Cass. 5160/2018).
Ebbene a dispetto della dicitura formale relativa alla non obbligatorietà delle polizze, altri indici favoriscono invece un'interpretazione volta al collegamento negoziale tra i due contratti, prodromico all'inclusione dei relativi costi in quello complessivo del contratto, ovvero: 1) l'identità della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento;
2) la circostanza che il premio è stato pagato “una tantum" ed anticipatamente dal cliente;
3) la circostanza che l'indennizzo è parametrato alle rate mensili del finanziamento che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità o della disoccupazione;
4) il fatto che, sebbene il beneficiario sia il mutuatario o gli eredi, in caso di morte dell'obbligato, la funzione dell'assicurazione è quella di garantire la stessa CP_4 da rischi circa la restituzione delle somme da parte del debitore (perdita del lavoro, malattia ecc.).
Infine, non può omettersi di rilevare che la contestualità della sottoscrizione tra il contratto di finanziamento e la polizza, oltre alla mancata prospettazione al sottoscrittore della comparazione tra inclusione ed esclusione delle polizze nel TAEG (con conseguente facoltà di scelta), consentono di ritenere provata l'opacità della condotta della società opposta nella fase di conclusione del contratto.
Né, pervero, la parte opposta ha offerto adeguata prova contraria circa l'effettiva facoltà di scelta prospettata alla parte opponente in ordine alla conclusione del contratto di finanziamento anche senza la sottoscrizione della polizza, prova per cui non è sufficiente la presunzione derivante dall'aver tenuto tale condotta verso altri mutuatari.
Ne consegue che risulta soddisfatto il requisito per l'applicazione della sanzione (trattandosi tra l'altro di contratto concluso con il consumatore successivamente al 2010 e di entità inferiore ai
75.000,00 euro) prevista dal combinato disposto degli art. 125 bis e 117 TUB.
Persona_1Qui soccorrono le conclusioni del CTU dott. il quale ha affermato che
"Avendo riscontrato una differenza tra il TAEG esposto nella contrattualistica da parte della società finanziaria, ovvero il 16,22%, rispetto al 17,25% calcolato dallo scrivente, si procede all'elaborazione di un diverso piano di ammortamento in cui verrà sostituito il tasso convenzionale del 13,15% con il tasso nominale minimo dei BOT a 12 mesi emessi nell'anno precedente alla stipula del contratto, ovvero il tasso del 0.27%." ed ha, quindi, ricalcolato il saldo del rapporto di finanziamento in euro 6.184,68.
In definitiva, va dichiarata la nullità delle pattuizioni concernenti l'indicazione del costo complessivo del contratto e dichiarata la debenza residua per il contratto di prestito personale, come indicato dal CTU.
Devono, poi, rigettarsi le eccezioni di usurarietà degli interessi pattuiti nei contratti oggetto di causa, non avendo il CTU riscontrato alcun superamento dei tassi soglia.
Deve, infine, rilevarsi che, nel caso in esame, in cui vengono in rilievo contratti stipulati da un consumatore, non risultano applicate clausole vessatorie eccessivamente penalizzanti per il consumatore, ad eccezione della clausola relativa agli interessi di mora del contratto di finanziamento n. 53565245.
Risulta, invero, rispettato il foro del consumatore ed il contratto di credito revolving non prevede né
interessi di mora, né penali. Orbene, com'è noto, il giudice ha il dovere di controllare la presenza di eventuali clausole abusive inserite in contratti stipulati tra un professionista e un consumatore che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in ordine alla vessatorietà delle clausole dei contratti di finanziamento oggetto di causa conclusi con il consumatore, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 33 co. 2 lett. F Codice del
Consumo, nel contratto tra professionista e consumatore si presumono vessatorie sino a prova contraria le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo e che ai sensi del successivo art. 36 Cod. Cons. le clausole vessatorie sono nulle e non possono essere applicate.
Nella fattispecie in esame in linea con la recente giurisprudenza comunitaria e di legittimità
(CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19 e Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 9479/23) la pattuizione di interessi di mora del contratto di finanziamento n.
-
53565245 in misura pari al 18% annui appare penalizzante rispetto al TAN pari al 13,15%, senza prova della trattativa individuale, atteso che la stessa comporta il riconoscimento di un vantaggio per la creditrice superiore al TAN aumentato della maggiorazione media che, per il settore di mercato al quale va ascritto il contratto qui in esame, presentano gli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi (Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA, Corte di giustizia, 14 marzo 2011, C-415/11, Persona_2 secondo le rilevazioni statistiche a riguardo condotte dalla Banca d'Italia con riferimento al momento della conclusione del contratto ulteriormente incrementato di un punto percentuale (attesa la mancata possibilità di praticare rigidi automatismi sulla base della richiamata rilevazione statistica).
Pertanto, premessa la differenza, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, tra la disciplina in materia di usura e quella contenuta nel codice del consumo relativa alle clausole vessatorie, la domanda monitoria, con riguardo al contratto di prestito n. 53565245, può essere accolta limitatamente alla sorta capitale con esclusione degli interessi di mora, per un totale di euro 6.036,54.
Devono, poi, ritenersi nulle le clausole relative alla decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di sole due rate e vanno, pertanto, sostituite con la previsione di cui all'art. 1186 c.c. che reca quale presupposto dell'applicazione della perdita del beneficio lo stato di insolvenza. Tale condizione, nel caso di specie, può ritenersi integrata stante il numero cospicuo di rate non pagate prima della richiesta di pagamento, come risultante dagli estratti conto in atti.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratti di finanziamento, liste dei movimenti contabili e certificato ex art. 50 TUB), e tenuto conto delle condivisibili conclusioni del CTU, la presente opposizione deve essere parzialmente accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato. Sul punto si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U.
30.10.2001 n. 13533).
Il solo parziale accoglimento dell'opposizione comporta la compensazione al 50% delle spese di lite, con accollo della restante parte in capo alla opponente soccombente secondo la liquidazione seguita in dispositivo sulla scorta del valore e della complessità della controversia.
Al pari le spese di CTU, come liquidate da separato decreto in atti, sono poste definitivamente al
50% tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 5411/2022 e condanna Parte_1 a pagare a Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., la somma di euro 6.797,57, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna Parte_1 alla rifusione, in favore di parte opposta, della metà delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in euro 2.538,50 per compenso, già operata la compensazione, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU come liquidate in corso di causa a carico delle parti in solido.
Napoli, 12/6/2025
Il giudice dott. Fabiana Ucchiello