Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/04/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9402/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9402/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
vertente
TRA
(C.F. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. Romano Antonio Bruno, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Di CP_1 C.F._2
Trolio Giordano, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.04.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore , nata a [...] in data [...] durante Persona_1 la convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Con ricorso depositato in data 09.12.2024, la ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento esclusivo della minore con collocamento presso di sé; 2) la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento in suo favore e in favore della figlia di complessivi € 800,00, oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
Con comparsa del 25.03.2025 si costituiva , il quale, contestando il CP_1 contenuto dell'atto introduttivo, chiedeva: 1) l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre;
2) la regolamentazione del suo diritto di visita secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso (tutti i fine settimana); 3) il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente e la corresponsione dell'intero importo dell'assegno unico universale di € 200,00 in favore della figlia.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 10.04.2025, raggiungevano un accordo in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale della figlia minore.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, c.p.c., invitava i difensori alla discussione orale, al termine della quale le parti chiedevano concordemente di volere regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1) la figlia minore (9.6.2015) resta congiuntamente affidata ad Persona_1 entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) il sig. presta il proprio consenso a che la minore trasferisca a CP_1 partire dalla prossima estate la propria residenza nel Comune di San Prisco ed alla frequenza presso una scuola di tale Comune dei prossimi anni scolastici;
3) fino a quando la minore non si sarà fisicamente trasferita presso la nuova residenza, il padre potrà tenerla con se il martedì ed il giovedì dalle 17:00 alle 21:00
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ed a weekend alternati dal sabato mattina alle ore 10:00 sino alla domenica alle ore 19:00;
4) quando la minore si sarà trasferita presso la nuova residenza il padre potrà tenerla con se a weekend alternati dal venerdì alle ore 18:00 (o dall'orario di uscita di scuola del sabato) sino alla domenica alle ore 19:00; il padre preleverà la minore mentre il rientro la domenica sarà a carico della madre o di persona di famiglia dalla stessa delegata;
nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza della madre, il padre potrà tenere con se la minore il mercoledì sera dalle ore 18:30 alle ore 21:30;
5) durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore resterà con un genitore il 24 e il 25 dicembre e con l'altro il 31 dicembre ed i 1° gennaio, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore resterà con un genitore il weekend comprendente la domenica delle Palme e con l'altro il giorno di Pasqua e di Pasquetta, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non coresidente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno in considerazione delle proprie esigenze di lavoro;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno della minore, in assenza di accordo per un festeggiamento congiunto, la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
6) il sig. verserà un assegno di mantenimento per la figlia minore CP_1
di euro 200,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico ISTAT entro il 5 Per_1 di ogni mese alla sig.r Pt_1 Parte_1
7) il sig. presta il proprio consenso a che – come già ora avviene – CP_1
l'assegno unico per la figlia minor sia integralmente percepito dalla sig.ra Per_1
Parte_1
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8) le spese straordinarie contratte nell'interesse della minore – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il Protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra i genitori”.
Alla medesima udienza il G.D. riservava la causa al Collegio per la decisione.
Orbene, il Collegio ritiene che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore , nata a [...] in data [...], avvenga secondo le Persona_1 condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10.04.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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