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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/12/2025, n. 3757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3757 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. SA AG, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4892 2024 R.G. avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) ”, promossa da
, con l'Avv. VIOLA MARIO;
Parte_1
parte attrice – opponente contro
e per essa , con l'Avv. Controparte_1 Controparte_2
FA PE NI ST;
parte convenuta - opposta
L'odierna opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 926/24 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecce adito, ogni avversa difesa, eccezione, deduzione e produzione rigettata, e per tutte le causali di cui innanzi così disporre: << preliminarmente ed in rito, accertare e dichiarare il difetto assoluto ed insanabile di legittimazione attiva di “ ” in Controparte_2 persona del L.R.P.T., nonché ove occorra contro “ ” in persona Controparte_1 del L.R.P.T., e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, solo ove consentito, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia, il decreto ingiuntivo n. 926/2024 del Tribunale di Lecce, depositato il 22/05/2024 – R.G.
2887/2024, e notificato a mezzo posta racc. a/g in data 10/06/2024; con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario >>”.
L'opposta contestava l'assunto di parte opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.
La causa veniva all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
L'eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva di parte opposta è infondata per i seguenti motivi. La cessione del credito ex artt. 1260 e seguenti del codice civile è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto e si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto. La notifica al debitore ex art. 1264 del codice civile è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario e, pertanto, la comunicazione della cessione non rileva ai fini della validità della cessione stessa.
L'opposta ha dimostrato di essere subentrata nella posizione contrattuale oggetto di causa in virtù di cessione e, pertanto, ha dimostrato la sua legittimazione a richiedere le somme oggetto di causa. Parte opposta ha provveduto a supportare sul piano probatorio l'acquisto della titolarità del credito attraverso la produzione di: a) contratti di cessione;
b) gli Avvisi pubblicati ai sensi dell'art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale;
c) gli Annex comprovanti l'inclusione dei crediti nella cessione;
d) le comunicazioni di cessione con contestuale intimazione al pagamento.
In punto di onere della prova della cessione del credito, la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, (ud. 27/05/2024, dep. 24/06/2024), n.17390) ha ribadito “che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ.”
La Sig.ra stipulava due contratti di credito con Consum.it S.p.A. (cfr. Parte_1
DOCC.
3-9 del fascicolo monitorio).
Consum.it S.p.A. veniva fusa per incorporazione all'interno della
[...]
(cfr. DOC. 5 fascicolo parte opposta). Controparte_3
Con contratto del 22-06-2015, la cedeva un Controparte_3 portafoglio di crediti pecuniari, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, in favore di Di tale cessione era data notizia attraverso pubblicazione Controparte_4 di apposito Avviso ex art. 58 T.U.B. sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 75 del 02-07-
2015; cfr. DOC. 4 del fascicolo monitorio).
Successivamente, trasferiva, in virtù di contratto di cessione di crediti Controparte_4 stipulato in data 28-10-2021, un portafoglio di crediti in favore di Controparte_1
(cfr. DOC. 5 del fascicolo monitorio e DOC. 6 fascicolo parte opposta).
[...]
L'Avviso della cessione veniva pubblicato, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., sulla Gazzetta
Ufficiale del 16-11-2021, n. 136 (cfr. DOC. 7).
diveniva, per l'effetto, l'effettiva titolare delle ragioni Controparte_1 creditorie vantate nei confronti degli odierni opponenti.
L'intervenuta cessione del credito in favore di veniva Controparte_1 ritualmente comunicata nei confronti dell'odierna opponente, ai sensi dell'art. 1264 c.c., attraverso apposita missiva del 02-11-2022 (cfr. la cui notifica si è perfezionata in data 28-03-2022; DOC. 6 del fascicolo monitorio).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa.
L'opposto ha fornito la prova del credito vantato contrariamente all'opponente che non ha fornito la prova di quanto eccepito anche con riferimento all'esatta quantificazione del credito.
In atti non vi è una specifica indicazione delle poste oggetto di contestazione. Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la contestazione degli estratti conto deve essere specifica (cfr. da ultimo Cass. 28.7.2006, n. 17242), non potendo riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto corrente” Cass. Civ.,
18/09/2008, n. 23807.
L'eccezione riguardante l'applicazione dei tassi di interesse è stata formulata genericamente e sul punto si osserva che la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/96 ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia.
Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 15/12/2025
Il giudice
SA AG
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. SA AG, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4892 2024 R.G. avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) ”, promossa da
, con l'Avv. VIOLA MARIO;
Parte_1
parte attrice – opponente contro
e per essa , con l'Avv. Controparte_1 Controparte_2
FA PE NI ST;
parte convenuta - opposta
L'odierna opponente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 926/24 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecce adito, ogni avversa difesa, eccezione, deduzione e produzione rigettata, e per tutte le causali di cui innanzi così disporre: << preliminarmente ed in rito, accertare e dichiarare il difetto assoluto ed insanabile di legittimazione attiva di “ ” in Controparte_2 persona del L.R.P.T., nonché ove occorra contro “ ” in persona Controparte_1 del L.R.P.T., e per l'effetto revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, solo ove consentito, revocare e dichiarare nullo e privo di efficacia, il decreto ingiuntivo n. 926/2024 del Tribunale di Lecce, depositato il 22/05/2024 – R.G.
2887/2024, e notificato a mezzo posta racc. a/g in data 10/06/2024; con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario >>”.
L'opposta contestava l'assunto di parte opponente e chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese e competenze di causa.
La causa veniva all'udienza odierna per la decisione ex art. 281 sexies cpc.
L'eccezione inerente il difetto di legittimazione attiva di parte opposta è infondata per i seguenti motivi. La cessione del credito ex artt. 1260 e seguenti del codice civile è un contratto attraverso il quale viene ceduto il diritto di credito di un soggetto ad un terzo, che subentra nella disponibilità del diritto di riscossione nei confronti del debitore ceduto e si perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente manifestato dal cedente e dal cessionario, senza che sia necessario l'assenso del debitore ceduto. La notifica al debitore ex art. 1264 del codice civile è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario e, pertanto, la comunicazione della cessione non rileva ai fini della validità della cessione stessa.
L'opposta ha dimostrato di essere subentrata nella posizione contrattuale oggetto di causa in virtù di cessione e, pertanto, ha dimostrato la sua legittimazione a richiedere le somme oggetto di causa. Parte opposta ha provveduto a supportare sul piano probatorio l'acquisto della titolarità del credito attraverso la produzione di: a) contratti di cessione;
b) gli Avvisi pubblicati ai sensi dell'art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale;
c) gli Annex comprovanti l'inclusione dei crediti nella cessione;
d) le comunicazioni di cessione con contestuale intimazione al pagamento.
In punto di onere della prova della cessione del credito, la Suprema Corte (Cassazione civile sez. III, 24/06/2024, (ud. 27/05/2024, dep. 24/06/2024), n.17390) ha ribadito “che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ.”
La Sig.ra stipulava due contratti di credito con Consum.it S.p.A. (cfr. Parte_1
DOCC.
3-9 del fascicolo monitorio).
Consum.it S.p.A. veniva fusa per incorporazione all'interno della
[...]
(cfr. DOC. 5 fascicolo parte opposta). Controparte_3
Con contratto del 22-06-2015, la cedeva un Controparte_3 portafoglio di crediti pecuniari, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, in favore di Di tale cessione era data notizia attraverso pubblicazione Controparte_4 di apposito Avviso ex art. 58 T.U.B. sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II, n. 75 del 02-07-
2015; cfr. DOC. 4 del fascicolo monitorio).
Successivamente, trasferiva, in virtù di contratto di cessione di crediti Controparte_4 stipulato in data 28-10-2021, un portafoglio di crediti in favore di Controparte_1
(cfr. DOC. 5 del fascicolo monitorio e DOC. 6 fascicolo parte opposta).
[...]
L'Avviso della cessione veniva pubblicato, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., sulla Gazzetta
Ufficiale del 16-11-2021, n. 136 (cfr. DOC. 7).
diveniva, per l'effetto, l'effettiva titolare delle ragioni Controparte_1 creditorie vantate nei confronti degli odierni opponenti.
L'intervenuta cessione del credito in favore di veniva Controparte_1 ritualmente comunicata nei confronti dell'odierna opponente, ai sensi dell'art. 1264 c.c., attraverso apposita missiva del 02-11-2022 (cfr. la cui notifica si è perfezionata in data 28-03-2022; DOC. 6 del fascicolo monitorio).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'attore/opponente è convenuto in senso sostanziale, così come il convenuto/opposto è attore in senso sostanziale, si applica alle rispettive posizioni sostanziali delle parti il noto principio per cui: “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve soltanto dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU. n.13533/2001)”.
Pertanto, non avendo l'opponente, convenuto in senso sostanziale, dato prova dell'avvenuto adempimento, risulta meritevole di accoglimento la pretesa monitoria azionata dal creditore, considerato che è provata l'esistenza della prestazione per cui
è causa.
L'opposto ha fornito la prova del credito vantato contrariamente all'opponente che non ha fornito la prova di quanto eccepito anche con riferimento all'esatta quantificazione del credito.
In atti non vi è una specifica indicazione delle poste oggetto di contestazione. Come osservato dalla Corte di Cassazione, “la contestazione degli estratti conto deve essere specifica (cfr. da ultimo Cass. 28.7.2006, n. 17242), non potendo riferirsi genericamente all'insieme della movimentazione del conto corrente” Cass. Civ.,
18/09/2008, n. 23807.
L'eccezione riguardante l'applicazione dei tassi di interesse è stata formulata genericamente e sul punto si osserva che la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/96 ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia.
Pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà;
condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, delle spese e competenze legali per la fase monitoria come da decreto ingiuntivo confermato;
condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00 per competenze oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 15/12/2025
Il giudice
SA AG