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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2374/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2374/2024 promossa da:
(c.f. ), titolare dell'impresa individuale con sede Parte_1 P.IVA_1 CP_1
in Bolzano alla via Maso della Pieve 2/G, con il patrocinio degli avv.ti MOCCIA MARCEL e
AVOLIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA VITTORIA 47 BOLZANO presso i difensori;
- parte opponente - contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti TANZARIELLO ANDREA, GURRADO
CARMELA e CELEGHIN ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA AMBA ALAGI 30
BOLZANO presso l'avv. CELEGHIN ANTONIO;
- parte opposta -
in punto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
causa trattenuta in decisione all'udienza del 3/2/2025 all'esito della discussione orale sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte opponente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna statuizione nel merito anche in via incidentale:
- disporre la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del titolo;
- dichiarare che controparte non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
pagina 1 di 5 - con il conforto delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
In via istruttoria insiste nelle proprie richieste come in nota di precisazione delle conclusioni. per la parte opposta Controparte_2
“IN VIA PRELIMINARE
Voglia il Giudice del Tribunale di Bolzano rigettare la domanda attorea dichiarandone
l'inammissibilità stante la già intervenuta pronuncia giudiziale di data 28 settembre 2023 n. 758 del
Tribunale di Bolzano sulla medesima questione.
IN VIA PRINCIPALE
Voglia il Giudice del Tribunale di Bolzano rigettare la domanda attorea per i motivi in fatto ed in diritto esposti negli atti di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, 15% spese generali, IVA e CNPA come per legge.”
In via istruttoria insiste nelle proprie richieste come in nota di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza la signora titolare dell'impresa individuale con Parte_1 CP_1 sede in Bolzano alla via Maso della Pieve 2/G, propone opposizione avverso l'atto di precetto dd.
26/7/2024 per l'importo di Euro 31.532,16, intimatole da Controparte_2
sulla base dell'accordo di mediazione dd. 07.07.2022 intercorso tra le parti.
Con comparsa dd. 6/11/2024 si è costituita concludendo per Controparte_2 il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza dd. 27/1/2025 il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 615, comma I, c.p.c. e fissato udienza di discussione orale della causa per il 3/2/2025.
All'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
2. L'opposizione proposta da è infondata. Parte_1
2.1. Occorre premettere che con l'atto di precetto opposto vengono richiesti i pagamenti dei canoni di locazione per mensilità degli anni 2023/2024 dell'immobile sito in Bolzano, via Maso della Pieve 2/g, oltre a spese di gestione dell'immobile stesso, spese di registrazione del contratto di locazione e spese di precetto (v. doc. 1 di parte atto di precetto - doc. 6 di parte contratto di locazione Pt_1 Pt_1
commerciale dd. 31/3/2014).
pagina 2 di 5 L'accordo nel procedimento di mediazione nr. 181/2022 dd. 7/7/2022 (doc. 2 di parte Roversi), titolo esecutivo posto a fondamento del precetto (art. 12, D.Lgs. 28/2010), per quanto in questa sede rilevante recita: “La signora si impegna a corrispondere il canone del contratto di locazione d.d. Parte_1
31.3.2014 in essere tra le parti, a partire dal mese di agosto 2022, nell'importo mensile rivalutato pari ad euro 2735,00 oltre ad iva ed oltre alle spese di gestione”.
2.2. Ciò premesso, si considerino partitamente le ragioni di opposizione della signora Pt_1
2.2.1. L'opponente assume innanzitutto che a parte non Controparte_2 sarebbe dovuto l'intero canone locatizio, in quanto, a partire dal mese di ottobre dell'anno 2014, in seguito a contratto di cessione di ramo d'azienda (Rep. n. 24.708, Racc. n. 15.397 per notar Per_1
dd. 15.10.2014), l'opposta sarebbe rientrata nella disponibilità di circa un terzo della superficie
[...]
commerciale locata, con conseguente diritto alla riduzione del canone a beneficio della Roversi.
La tesi è priva di pregio. Tale interpretazione dei rapporti contrattuali in essere tra le parti è smentita con ogni evidenza dal tenore letterale del titolo esecutivo, datato luglio 2022 e quindi ampiamente successivo ai fatti oggi allegati dalla titolo che accerta in Euro 2.735,00 il canone di locazione Pt_1
mensile, importo soggetto a rivalutazione (cfr. Sentenza n. 758/2023 del Tribunale di Bolzano, Giudice
Fischer, doc. 6 di parte opposta, “Il chiaro ed incondizionato impegno della opponente in ordine alla debenza ed all'ammontare dei canoni futuri deve pertanto essere interpretato avendo a mente non solo il complesso degli accordi raggiunti in sede di conciliazione/mediazione stessa, ma anche le finalità del verbale di mediazione, per cui pare ovvio che le parti volevano estendere i propri accordi – aventi efficacia esecutiva—anche a tale aspetto, per evitare future controversie”). L'entità del canone dovuto non può dunque in questa sede essere revocata in dubbio. Il riferimento dell'opponente, sotto tale profilo, all'asserito “diritto alla ripetizione dell'indebito per Euro 135.527,24 – somma di molto superiore a quella oggetto di pretesa esecutiva”, che rappresenterebbe la quota di canone non dovuta e già corrisposta, appare quindi non soltanto tardivo, poiché allegato per la prima volta in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ma anche del tutto inconferente alla luce dell'accordo conciliativo.
2.2.2. Le considerazioni sopra espresse destituiscono di fondamento l'assunto di parte opponente in base al quale, a seguito della propria diffida ex art. 1454 c.c. del febbraio del 2024 per asserito mancato adempimento da parte di dell'obbligo di rinegoziare l'entità del canone di locazione (doc. CP_2
7 di parte diffida dd. 12.2.2024), il contratto si intenderebbe senz'altro risolto per Pt_1
inadempimento della parte locatrice.
Dagli atti non emerge in alcuna prova documentale dell'asserita riconsegna dell'immobile a partire dal marzo 2024, né viene sul punto offerta alcuna prova orale, sì che va accertata la debenza dei canoni da pagina 3 di 5 parte della come intimati in atto di precetto. Pt_1
2.2.3. Proseguendo, il contratto di locazione commerciale prevede all'art. 20 che le spese di registrazione siano poste in capo a locatrice e conduttrice in parti uguali al 50%, laddove peraltro la responsabilità solidale delle parti per l'imposta di registro è prevista dalla legge (art. 57, Decreto del
Presidente Della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131). Prive di pregio sono dunque le difese a riguardo svolte dall'opponente, che lamenta l'inserimento in precetto del 50% delle spese sostenute per la registrazione del contratto.
2.2.4. Sulle spese di gestione a carico della parte conduttrice dispongono tanto il contratto di locazione
(art. 3, “Oltre al predetto canone saranno a carico della parte conduttrice le spese riguardanti le pulizie e quelle relative all'asporto immondizie”), quanto l'accordo di conciliazione, ove è ampio riferimento a “spese di gestione”. Il citato verbale di mediazione, data la natura periodica e variabile dell'esborso, non poteva essere maggiormente specifico sul punto. Parte opposta fornisce comunque sufficiente prova in via documentale dell'entità delle spese di gestione dovute (“consuntivo spese di gestione (senza voce riscaldamento) anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 € 2.296,56”, così l'atto di precetto e quindi in media Euro 382,76 annui e cfr. l'entità di spesa in doc. 11 di parte opponente), che paiono congrue rispetto alle caratteristiche dell'immobile.
2.2.5. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata.
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'opponente va Parte_1
condannata a rifondere all'opposta le spese del presente Controparte_2
giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modificazioni.
Considerato il valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55 da € 26.000,01 a € 52.000,00) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014
n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 in misura ridotta): Euro 3.808,00 per compenso totale pagina 4 di 5 nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre
CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e le domande di parte opponente Parte_1
- condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta Parte_1 Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.808,00 per compenso totale nonché 15% sul
[...]
compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 3/2/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2374/2024 promossa da:
(c.f. ), titolare dell'impresa individuale con sede Parte_1 P.IVA_1 CP_1
in Bolzano alla via Maso della Pieve 2/G, con il patrocinio degli avv.ti MOCCIA MARCEL e
AVOLIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliata in PIAZZA DELLA VITTORIA 47 BOLZANO presso i difensori;
- parte opponente - contro
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti TANZARIELLO ANDREA, GURRADO
CARMELA e CELEGHIN ANTONIO, elettivamente domiciliata in VIA AMBA ALAGI 30
BOLZANO presso l'avv. CELEGHIN ANTONIO;
- parte opposta -
in punto: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
causa trattenuta in decisione all'udienza del 3/2/2025 all'esito della discussione orale sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte opponente : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna statuizione nel merito anche in via incidentale:
- disporre la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva del titolo;
- dichiarare che controparte non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
pagina 1 di 5 - con il conforto delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
In via istruttoria insiste nelle proprie richieste come in nota di precisazione delle conclusioni. per la parte opposta Controparte_2
“IN VIA PRELIMINARE
Voglia il Giudice del Tribunale di Bolzano rigettare la domanda attorea dichiarandone
l'inammissibilità stante la già intervenuta pronuncia giudiziale di data 28 settembre 2023 n. 758 del
Tribunale di Bolzano sulla medesima questione.
IN VIA PRINCIPALE
Voglia il Giudice del Tribunale di Bolzano rigettare la domanda attorea per i motivi in fatto ed in diritto esposti negli atti di causa.
In ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, 15% spese generali, IVA e CNPA come per legge.”
In via istruttoria insiste nelle proprie richieste come in nota di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Nella presente vertenza la signora titolare dell'impresa individuale con Parte_1 CP_1 sede in Bolzano alla via Maso della Pieve 2/G, propone opposizione avverso l'atto di precetto dd.
26/7/2024 per l'importo di Euro 31.532,16, intimatole da Controparte_2
sulla base dell'accordo di mediazione dd. 07.07.2022 intercorso tra le parti.
Con comparsa dd. 6/11/2024 si è costituita concludendo per Controparte_2 il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza dd. 27/1/2025 il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 615, comma I, c.p.c. e fissato udienza di discussione orale della causa per il 3/2/2025.
All'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di deposito della sentenza nei successivi trenta giorni.
2. L'opposizione proposta da è infondata. Parte_1
2.1. Occorre premettere che con l'atto di precetto opposto vengono richiesti i pagamenti dei canoni di locazione per mensilità degli anni 2023/2024 dell'immobile sito in Bolzano, via Maso della Pieve 2/g, oltre a spese di gestione dell'immobile stesso, spese di registrazione del contratto di locazione e spese di precetto (v. doc. 1 di parte atto di precetto - doc. 6 di parte contratto di locazione Pt_1 Pt_1
commerciale dd. 31/3/2014).
pagina 2 di 5 L'accordo nel procedimento di mediazione nr. 181/2022 dd. 7/7/2022 (doc. 2 di parte Roversi), titolo esecutivo posto a fondamento del precetto (art. 12, D.Lgs. 28/2010), per quanto in questa sede rilevante recita: “La signora si impegna a corrispondere il canone del contratto di locazione d.d. Parte_1
31.3.2014 in essere tra le parti, a partire dal mese di agosto 2022, nell'importo mensile rivalutato pari ad euro 2735,00 oltre ad iva ed oltre alle spese di gestione”.
2.2. Ciò premesso, si considerino partitamente le ragioni di opposizione della signora Pt_1
2.2.1. L'opponente assume innanzitutto che a parte non Controparte_2 sarebbe dovuto l'intero canone locatizio, in quanto, a partire dal mese di ottobre dell'anno 2014, in seguito a contratto di cessione di ramo d'azienda (Rep. n. 24.708, Racc. n. 15.397 per notar Per_1
dd. 15.10.2014), l'opposta sarebbe rientrata nella disponibilità di circa un terzo della superficie
[...]
commerciale locata, con conseguente diritto alla riduzione del canone a beneficio della Roversi.
La tesi è priva di pregio. Tale interpretazione dei rapporti contrattuali in essere tra le parti è smentita con ogni evidenza dal tenore letterale del titolo esecutivo, datato luglio 2022 e quindi ampiamente successivo ai fatti oggi allegati dalla titolo che accerta in Euro 2.735,00 il canone di locazione Pt_1
mensile, importo soggetto a rivalutazione (cfr. Sentenza n. 758/2023 del Tribunale di Bolzano, Giudice
Fischer, doc. 6 di parte opposta, “Il chiaro ed incondizionato impegno della opponente in ordine alla debenza ed all'ammontare dei canoni futuri deve pertanto essere interpretato avendo a mente non solo il complesso degli accordi raggiunti in sede di conciliazione/mediazione stessa, ma anche le finalità del verbale di mediazione, per cui pare ovvio che le parti volevano estendere i propri accordi – aventi efficacia esecutiva—anche a tale aspetto, per evitare future controversie”). L'entità del canone dovuto non può dunque in questa sede essere revocata in dubbio. Il riferimento dell'opponente, sotto tale profilo, all'asserito “diritto alla ripetizione dell'indebito per Euro 135.527,24 – somma di molto superiore a quella oggetto di pretesa esecutiva”, che rappresenterebbe la quota di canone non dovuta e già corrisposta, appare quindi non soltanto tardivo, poiché allegato per la prima volta in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., ma anche del tutto inconferente alla luce dell'accordo conciliativo.
2.2.2. Le considerazioni sopra espresse destituiscono di fondamento l'assunto di parte opponente in base al quale, a seguito della propria diffida ex art. 1454 c.c. del febbraio del 2024 per asserito mancato adempimento da parte di dell'obbligo di rinegoziare l'entità del canone di locazione (doc. CP_2
7 di parte diffida dd. 12.2.2024), il contratto si intenderebbe senz'altro risolto per Pt_1
inadempimento della parte locatrice.
Dagli atti non emerge in alcuna prova documentale dell'asserita riconsegna dell'immobile a partire dal marzo 2024, né viene sul punto offerta alcuna prova orale, sì che va accertata la debenza dei canoni da pagina 3 di 5 parte della come intimati in atto di precetto. Pt_1
2.2.3. Proseguendo, il contratto di locazione commerciale prevede all'art. 20 che le spese di registrazione siano poste in capo a locatrice e conduttrice in parti uguali al 50%, laddove peraltro la responsabilità solidale delle parti per l'imposta di registro è prevista dalla legge (art. 57, Decreto del
Presidente Della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131). Prive di pregio sono dunque le difese a riguardo svolte dall'opponente, che lamenta l'inserimento in precetto del 50% delle spese sostenute per la registrazione del contratto.
2.2.4. Sulle spese di gestione a carico della parte conduttrice dispongono tanto il contratto di locazione
(art. 3, “Oltre al predetto canone saranno a carico della parte conduttrice le spese riguardanti le pulizie e quelle relative all'asporto immondizie”), quanto l'accordo di conciliazione, ove è ampio riferimento a “spese di gestione”. Il citato verbale di mediazione, data la natura periodica e variabile dell'esborso, non poteva essere maggiormente specifico sul punto. Parte opposta fornisce comunque sufficiente prova in via documentale dell'entità delle spese di gestione dovute (“consuntivo spese di gestione (senza voce riscaldamento) anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 € 2.296,56”, così l'atto di precetto e quindi in media Euro 382,76 annui e cfr. l'entità di spesa in doc. 11 di parte opponente), che paiono congrue rispetto alle caratteristiche dell'immobile.
2.2.5. Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione va rigettata.
3. Per il principio della cd. ragione più liquida, “che […] consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni cui all'art. 276 cod. proc. civ., con una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzata” (cfr. Cass. 2014 n. 12002), la presente causa può essere decisa sulla base della soluzione delle questioni sin qui trattate aventi carattere assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le ulteriori questioni esposte dalle parti.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), sicché l'opponente va Parte_1
condannata a rifondere all'opposta le spese del presente Controparte_2
giudizio che sono liquidate ai sensi del decreto ministeriale 10/03/2014 numero 55 e successive modificazioni.
Considerato il valore di lite (cfr. art. 5 d.m. 10/03/2014 n. 55 da € 26.000,01 a € 52.000,00) e tenuto conto della ridotta complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (cfr. art. 4 d.m. 10/03/2014
n. 55), le spese processuali vengono liquidate come segue (valori medi indicati nelle “tabelle parametri forensi” allegate al d.m. 2014 n. 55, Tab. 2 in misura ridotta): Euro 3.808,00 per compenso totale pagina 4 di 5 nonché 15% sul compenso totale per spese generali forfettarie (cfr. art. 2 d.m. 10/03/2014 n. 55), oltre
CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e le domande di parte opponente Parte_1
- condanna l'opponente a rimborsare alla parte opposta Parte_1 Controparte_2
le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.808,00 per compenso totale nonché 15% sul
[...]
compenso totale per spese generali forfettarie, oltre CPA e IVA sulle poste soggette come per legge.
Così deciso in Bolzano, il 3/2/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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