Articolo 7 della Legge 13 agosto 1959, n. 904
Articolo 6Articolo 8
Versione
17 novembre 1959
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Versione
15 ottobre 1960
Art. 7. ((Sono esenti da imposte di consumo i materiali necessari alla costruzione, alla manutenzione o alla riparazione delle strade e delle autostrade, compresi i relativi edifici ed opere accessorie, eseguite dall'A.N.A.S. a totale suo carico, ovvero che siano di proprieta' dello Stato.
I materiali impiegati nella costruzione di autostrade eseguite con il sistema della concessione sono soggetti ad imposta di consumo nella misura di lire 1.250.000 per ogni chilometro calcolato sull'asse del tracciato, comprensiva dei materiali per gli edifici e per le opere accessorie; per le autostrade a carreggiata unica o per i raddoppi la misura e' di lire 800.000 per chilometro.
La misura dell'imposta di cui sopra non puo' essere assoggettata a supercontribuzione o ad addizionale.
La liquidazione di cui all'articolo 39 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, si effettua definitivamente a lavoro ultimato in base a certificato di accertamento emesso dal direttore compartimentale dell'A.N.A.S. competente per territorio.
I materiali impiegati nella costruzione di tratti di autostrade in concessione gia' appaltati alla data di entrata in vigore della presente legge sono soggetti alle normali imposte di consumo.
I materiali impiegati nella manutenzione o nella riparazione delle autostrade indicate nei commi secondo e quinto del presente articolo sono esenti da imposta di consumo.
Non si fa luogo al rimborso di imposte gia' pagate.
Sull'imposta di consumo, di cui al presente articolo, non riscossa direttamente dai Comuni, e' applicato a favore degli appaltatori l'aggio in misura del 2 per cento in deroga alle condizioni del contralto di appalto, sia che esso sia ad aggio sia a canone fisso.
Della riscossione dell'imposta di cui trattasi non si tiene conto agli effetti degli eventuali minimi garantiti stabiliti dai contratti di appalto)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 16 settembre 1960, n.1013 ha disposto (con l'articolo unico) che la presente modifica ha effetto dal 18 novembre 1959.
Entrata in vigore il 15 ottobre 1960
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