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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 07/10/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1477/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1477 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
11.6.1973, residente in [...], Cia Cadorna, 28, rappresentato e difeso dall'Avv.
GA EN (C.F. , presso cui è elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2 come da mandato in atti e
(C.F. , nata a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in Cambiasca (VB), via per Comero, 32, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Brizio
(C.F. ), presso cui è elettivamente domiciliato come da mandato in C.F._4 atti
- ricorrenti -
e
CP_2
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10.09.2006, in Cambiasca (VB), celebrato con rito concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune all'atto
n. 4, Parte II, Serie A, anno 2006, con sentenza, alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente riprodotte, confermando di non volersi riconciliare e di fare acquiescenza alla sentenza, alle seguenti condizioni
1. Il figlio rientrato a Verbania il 27.06.2025 all'esito del percorso riabilitativo presso Per_1 la CRP appartenente al circuito “Pandora Srl”, viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione del padre sita in Aurano
(VB), Via Cadorna, 28;
2. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente dal venerdì pomeriggio, quando lo andrà a prendere all'uscita da scuola (o, nei periodi di pausa scolastica, alle 15,00 presso il padre e/o la nonna materna), sino alla domenica pomeriggio alle 16.30, quanto il padre si recherà a casa della madre a prenderlo;
nonché Pasqua/Lunedì dell'Angelo e
Natale/S. Stefano e Capodanno/Epifania in via alternata, mentre le vacanze estive verranno concordate in base alle ferie dei genitori e in accordo con le disposizioni del servizio sociale incaricato.
3. Ciascun genitore si occuperà del mantenimento ordinario di nel periodo di Per_1 rispettiva frequentazione. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dal sig. Parte_1
al 100%, mentre le detrazioni per le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra
[...]
i coniugi, così come sostenute nell'interesse del figlio minore;
4. Gli importi percepiti a titolo di indennità di accompagnamento a favore del figlio minore verranno gestiti dai genitori nell'interesse del minore medesimo e, nello specifico, tali importi verranno utilizzati, previo accordo tra i genitori e documentazione giustificativa di spesa, per far fronte alle spese escluse dal mantenimento ordinario del figlio minore.
5. Il conto corrente cointestato verrà chiuso dalle parti e il padre, a richiesta della madre provvederà a relazionare con cadenza semestrale sul contenuto del libretto postale ove viene accreditato l'accompagnamento.
6. I benefici e permessi di cui alla legge 104/1992 continueranno ad essere richiesti e riconosciuti a favore del sig. il quale si impegna gestire gli impegni e Parte_1 spostamenti settimanali del figlio relativi alla scuola, alla salute, nonché lidici e ricreativi, conseguentemente la sig.ra , sin da ora, si impegna a sottoscrivere tutte le Controparte_1 richieste e autorizzazioni relative.
7. Entrambi i coniugi autorizzano la prosecuzione della presa in carico del minore Per_2
a parte del servizio di NPI, territorialmente competente, dei servizi sociali e strutture
[...] equipollenti indicate e collaboranti con i servizi, per quanto ritenuto necessario.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (doc. 6 e 7) e di aver già regolato prima d'ora ogni ulteriore ed eventuale questione di natura economica e patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 03/07/2025, chiedevano con Parte_1 Controparte_1 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10.09.2006, in Cambiasca (VB).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 10.09.2006, in Cambiasca
(VB), e si sono separati consensualmente in data 28.9.2020 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse del figlio minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che il conto corrente cointestato verrà chiuso dalle parti e il padre, a richiesta della madre, provvederà a relazionare con cadenza semestrale sul contenuto del libretto postale ove viene accreditato l'accompagnamento; che i benefici e permessi di cui alla legge
104/1992 continueranno ad essere richiesti e riconosciuti a favore di il quale Parte_1 si impegna gestire gli impegni e spostamenti settimanali del figlio relativi alla scuola, alla salute, nonché lidici e ricreativi, conseguentemente , sin da ora, si impegna Controparte_1
a sottoscrivere tutte le richieste e autorizzazioni relative;
che entrambi i coniugi autorizzano la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del servizio di Persona_2
NPI, territorialmente competente, dei servizi sociali e strutture equipollenti indicate e collaboranti con i servizi, per quanto ritenuto necessario.
Va dato atto, infine, che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (doc.
6 e 7) e di aver già regolato prima d'ora ogni ulteriore ed eventuale questione di natura economica e patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1 in data 10.09.2006, in Cambiasca (VB) trascritto nei registri dello stato civile del
[...] medesimo Comune al n. 4 dell'anno 2006, parte II, serie A affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e Per_1 residenza presso l'abitazione del padre sita in Aurano (VB), Via Cadorna, 28; dà facoltà alla madre di vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente dal venerdì pomeriggio, quando lo andrà a prendere all'uscita da scuola (o, nei periodi di pausa scolastica, alle 15,00 presso il padre e/o la nonna materna), sino alla domenica pomeriggio alle 16.30, quanto il padre si recherà a casa della madre a prenderlo;
nonché Pasqua/Lunedì dell'Angelo e Natale/S. Stefano e Capodanno/Epifania in via alternata, mentre le vacanze estive verranno concordate in base alle ferie dei genitori e in accordo con le disposizioni del servizio sociale incaricato;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario di el periodo di rispettiva frequentazione. Per_1 dispone che l'assegno unico continui ad essere percepito da al 100%, Parte_1 mentre le detrazioni per le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i coniugi, così come sostenute nell'interesse del figlio minore;
gli importi percepiti a titolo di indennità di accompagnamento a favore del figlio minore verranno gestiti dai genitori nell'interesse del minore medesimo e, nello specifico, tali importi verranno utilizzati, previo accordo tra i genitori e documentazione giustificativa di spesa, per far fronte alle spese escluse dal mantenimento ordinario del figlio minore.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in Verbania il 30/09/2025 Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1477 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
11.6.1973, residente in [...], Cia Cadorna, 28, rappresentato e difeso dall'Avv.
GA EN (C.F. , presso cui è elettivamente domiciliato CodiceFiscale_2 come da mandato in atti e
(C.F. , nata a [...], il [...], residente Controparte_1 C.F._3 in Cambiasca (VB), via per Comero, 32, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana Brizio
(C.F. ), presso cui è elettivamente domiciliato come da mandato in C.F._4 atti
- ricorrenti -
e
CP_2
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “l'Ill.mo Tribunale dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 10.09.2006, in Cambiasca (VB), celebrato con rito concordatario, trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del medesimo Comune all'atto
n. 4, Parte II, Serie A, anno 2006, con sentenza, alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo del giudizio da intendersi qui integralmente riprodotte, confermando di non volersi riconciliare e di fare acquiescenza alla sentenza, alle seguenti condizioni
1. Il figlio rientrato a Verbania il 27.06.2025 all'esito del percorso riabilitativo presso Per_1 la CRP appartenente al circuito “Pandora Srl”, viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso l'abitazione del padre sita in Aurano
(VB), Via Cadorna, 28;
2. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente dal venerdì pomeriggio, quando lo andrà a prendere all'uscita da scuola (o, nei periodi di pausa scolastica, alle 15,00 presso il padre e/o la nonna materna), sino alla domenica pomeriggio alle 16.30, quanto il padre si recherà a casa della madre a prenderlo;
nonché Pasqua/Lunedì dell'Angelo e
Natale/S. Stefano e Capodanno/Epifania in via alternata, mentre le vacanze estive verranno concordate in base alle ferie dei genitori e in accordo con le disposizioni del servizio sociale incaricato.
3. Ciascun genitore si occuperà del mantenimento ordinario di nel periodo di Per_1 rispettiva frequentazione. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dal sig. Parte_1
al 100%, mentre le detrazioni per le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra
[...]
i coniugi, così come sostenute nell'interesse del figlio minore;
4. Gli importi percepiti a titolo di indennità di accompagnamento a favore del figlio minore verranno gestiti dai genitori nell'interesse del minore medesimo e, nello specifico, tali importi verranno utilizzati, previo accordo tra i genitori e documentazione giustificativa di spesa, per far fronte alle spese escluse dal mantenimento ordinario del figlio minore.
5. Il conto corrente cointestato verrà chiuso dalle parti e il padre, a richiesta della madre provvederà a relazionare con cadenza semestrale sul contenuto del libretto postale ove viene accreditato l'accompagnamento.
6. I benefici e permessi di cui alla legge 104/1992 continueranno ad essere richiesti e riconosciuti a favore del sig. il quale si impegna gestire gli impegni e Parte_1 spostamenti settimanali del figlio relativi alla scuola, alla salute, nonché lidici e ricreativi, conseguentemente la sig.ra , sin da ora, si impegna a sottoscrivere tutte le Controparte_1 richieste e autorizzazioni relative.
7. Entrambi i coniugi autorizzano la prosecuzione della presa in carico del minore Per_2
a parte del servizio di NPI, territorialmente competente, dei servizi sociali e strutture
[...] equipollenti indicate e collaboranti con i servizi, per quanto ritenuto necessario.
8. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (doc. 6 e 7) e di aver già regolato prima d'ora ogni ulteriore ed eventuale questione di natura economica e patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 03/07/2025, chiedevano con Parte_1 Controparte_1 domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 10.09.2006, in Cambiasca (VB).
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 10.09.2006, in Cambiasca
(VB), e si sono separati consensualmente in data 28.9.2020 con omologa dell'intestato tribunale in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse del figlio minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Va dato atto che il conto corrente cointestato verrà chiuso dalle parti e il padre, a richiesta della madre, provvederà a relazionare con cadenza semestrale sul contenuto del libretto postale ove viene accreditato l'accompagnamento; che i benefici e permessi di cui alla legge
104/1992 continueranno ad essere richiesti e riconosciuti a favore di il quale Parte_1 si impegna gestire gli impegni e spostamenti settimanali del figlio relativi alla scuola, alla salute, nonché lidici e ricreativi, conseguentemente , sin da ora, si impegna Controparte_1
a sottoscrivere tutte le richieste e autorizzazioni relative;
che entrambi i coniugi autorizzano la prosecuzione della presa in carico del minore da parte del servizio di Persona_2
NPI, territorialmente competente, dei servizi sociali e strutture equipollenti indicate e collaboranti con i servizi, per quanto ritenuto necessario.
Va dato atto, infine, che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti (doc.
6 e 7) e di aver già regolato prima d'ora ogni ulteriore ed eventuale questione di natura economica e patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1 in data 10.09.2006, in Cambiasca (VB) trascritto nei registri dello stato civile del
[...] medesimo Comune al n. 4 dell'anno 2006, parte II, serie A affida il figlio in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e Per_1 residenza presso l'abitazione del padre sita in Aurano (VB), Via Cadorna, 28; dà facoltà alla madre di vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente dal venerdì pomeriggio, quando lo andrà a prendere all'uscita da scuola (o, nei periodi di pausa scolastica, alle 15,00 presso il padre e/o la nonna materna), sino alla domenica pomeriggio alle 16.30, quanto il padre si recherà a casa della madre a prenderlo;
nonché Pasqua/Lunedì dell'Angelo e Natale/S. Stefano e Capodanno/Epifania in via alternata, mentre le vacanze estive verranno concordate in base alle ferie dei genitori e in accordo con le disposizioni del servizio sociale incaricato;
pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento ordinario di el periodo di rispettiva frequentazione. Per_1 dispone che l'assegno unico continui ad essere percepito da al 100%, Parte_1 mentre le detrazioni per le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i coniugi, così come sostenute nell'interesse del figlio minore;
gli importi percepiti a titolo di indennità di accompagnamento a favore del figlio minore verranno gestiti dai genitori nell'interesse del minore medesimo e, nello specifico, tali importi verranno utilizzati, previo accordo tra i genitori e documentazione giustificativa di spesa, per far fronte alle spese escluse dal mantenimento ordinario del figlio minore.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge
Così deciso in Verbania il 30/09/2025 Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco