CA
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 02/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1681/2023 R.G.A.C., decisa allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 26 febbraio 2025, vertente
TRA
(deceduto il 02/08/2021) e (deceduta il 31/07/2016), in Persona_1 Persona_2 qualità di terzi datori di ipoteca per la società FUTUR S.r.l., rappresentati e difesi dall'Avv. Stefania
IN del foro di Roma con studio in Via Castelfidardo n. 26, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c. nel giudizio di esecuzione immobiliare n. 134/08;
APPELLANTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di servicer Controparte_1 nominata e mandataria della rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Ronzini del foro di Controparte_2
Bari ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Bari alla Via Fornari 15/a, giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATA
CONCLUSIONI:
Per gli appellanti: “Il debitore esecutato, ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato chiede che
l'Eccellentissima Corte di Appello di Catanzaro, premesso ogni più opportuno provvedimento o declaratoria.
Disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione Voglia così giudicare
Nel merito in via principale: in accoglimento del proposto appello riformare la sentenza n. 983/2023, depositata in data 06/07/2023 e per l'effetto, previa ricostruzione del fatto storico come indicato ai punti 1 e
2 e che qui si intendono integralmente trascritte, accertare e dichiarare l'avvenuta estinzione della procedura esecutiva n. 134/08 e dichiarare nulli, inefficaci e illegittimi tutti gli atti prodotti all'interno della procedura esecutiva dopo la dichiarazione di estinzione avvenuta con ordinanza del 05/03/2013 e mai reclamata.
Con vittoria di spese, diritti ed oneri di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così decidere:
a) dichiarare inammissibile l'appello per violazione degli artt. 163 e 342 c.p.c.;
1 b) dichiarare il difetto dello ius postulandi in capo all'Avvocato Stefania IN per il grado di appello e, conseguentemente, l'inammissibilità dell'impugnazione a ragione della nullità del ricorso introduttivo;
c) dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del principio del ne bis in idem, essendosi formato il giudicato sulla illegittimità dell'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva RGEI 134/08 Tribunale di
Castrovillari;
d) in via subordinata, rigettare nel merito il gravame poiché infondato in fatto e diritto e confermare integralmente la sentenza 983/23 del Tribunale di Castrovillari”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso del 4 febbraio 2023 presentato nell'interesse dei sig.ri e , Persona_1 Parte_1 debitori esecutati nella procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 134/2008, è stato proposto reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c. avverso l'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del 25 gennaio 2023 con la quale veniva rigettata l'istanza di estinzione avanzata dagli esecutati ed è stato quindi chiesto al Tribunale di
Castrovillari in composizione collegiale “previa sospensione della procedura esecutiva e fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, voglia accogliere il presente reclamo e per l'effetto: A) Per le considerazioni suesposte, dichiarare l'inefficacia del pignoramento immobiliare ex art. 567 cpc e per l'effetto dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva n. 134/08 ex art. 630 cpc e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento per il lotto identificato in catasto al fg 37 plla 263 sub 2 graffato con la plla 368;
B) In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del presente reclamo, fissare una nuova udienza, prima di procedere all'esecuzione dei lavori disposta con l'Ordinanza impugnata, in contraddittorio con l'Esperto stimatore in modo da chiarire la reale possibilità di divisione e la consistenza reale dello stato dei luoghi. –
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
A sostegno del reclamo è stato esposto che: - con ordinanza del 20 luglio 2009 il G.E. ordinava al creditore procedente di fornire chiarimenti ex art. 568, comma 3, c.p.c.; - il creditore procedente non aveva ottemperato e pertanto, dopo vari rinvii, con ordinanza del 5 marzo 2013 veniva per tale motivo dichiarata l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva;
- il creditore procedente depositava opposizione agli atti esecutivi avverso detta ordinanza ponendo a fondamento della stessa la questione se il fondo patrimoniale fosse opponibile o meno alla procedura esecutiva e se vi erano trascrizioni a favore di terzi antecedenti ed opponibili al pignoramento ma non impugnava gli altri capi dell'ordinanza, vale a dire il non rispetto dei termini perentori di cui agli artt. 567 e 616 c.p.c., facendo sì che su di essi si formasse un giudicato implicito ed esplicito;
- pertanto la procedura esecutiva è affetta da nullità in quanto in essa si è verificata una causa di estinzione ai sensi degli artt. 567 e 616 c.p.c.; - il G.E. emanava ordinanza in data 19 luglio 2021 con la quale dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva limitatamente ai beni censiti al foglio 37 p.lla 263 sub 1 e sub 3 e disponeva che l'esperto stimatore: “chiarisca se il bene censito al foglio 37 plla 263 sub 2 graffata con la plla 368 sub 1 può costituire oggetto di vendita separata dal bene censito al foglio 37 plla 263 sub 1 e in caso positivo ne determini il valore di stima”, ma non si pronunciava sulla richiesta di estinzione ai sensi dell'art. 567 c.p.c.; - all'udienza del 24 gennaio 2023 il debitore esecutato insisteva per la dichiarazione di inefficacia del pignoramento ed estinzione della procedura esecutiva riportandosi all'istanza depositata in data 23 gennaio 2023 e comunque chiedeva che nel contraddittorio delle parti l'esperto stimatore chiarisse la sua dichiarazione in merito al quesito posto dal G.E.
2 e cioè come era possibile la separazione dei due lotti mediante una semplice parete divisoria;
- con ordinanza del 25 gennaio 2023, oggetto del reclamo, il G.E. rigettava l'istanza di estinzione del debitore esecutato e rinviava al 17 ottobre 2023 per disporre la vendita dell'immobile in Cassano allo Ionio, in catasto al fg 37,
p.lla 263 sub 2 graffata con la p.lla 368 sub 1.
Con i motivi di reclamo è stata dedotta l'erroneità dell'ordinanza in quanto, allo stato degli atti, nella procedura esecutiva n. 134/2008 vi è una causa di estinzione dovuta al non deposito della documentazione ipocatastale ai sensi dell'art. 567 c.p.c.; detta causa invalidante non è stata oggetto né di impugnazione da parte del creditore procedente, né è stata posta a fondamento della decisione del Giudice del merito che ha permesso la prosecuzione della procedura esecutiva e agli atti su tale questione giuridica non vi è nessun giudicato che possa far venir meno il disposto dell'art. 567 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la nella sua qualità di servicer nominata e mandataria della Controparte_1
la quale ha eccepito: - il difetto dello ius postulandi in capo all'Avvocato Stefania IN Controparte_2
e la violazione degli artt. 82 e ss. c.p.c. nonché degli artt. 299 e ss. c.p.c., considerato che il sig. Per_1
è deceduto il 2.8.2021 e la sig.ra è deceduta il 31.7.2016; - l'inammissibilità del
[...] Persona_2 reclamo per violazione del principio del “ne bis in idem”; - l'infondatezza nel merito delle doglianze di parte reclamante.
Ha, quindi, chiesto il rigetto del reclamo.
Con sentenza n. 983/2023 resa il 29 giugno 2023 e pubblicata il 6 luglio 2023, il Tribunale di Castrovillari ha rigettato il reclamo e, per l'effetto, ha condannato la parte reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della parte reclamata, liquidate in € 3.000,00, oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
§ 2. L'appello
Avverso detta sentenza, non notificata, è stato interposto appello con ricorso ex art. 630 c.p.c. e 130 disp. att. c.p.c. presentato, telematicamente, in data 8 novembre 2023, dall'Avvocato Stefania IN, nell'interesse di deceduto il 2 agosto 2021, e di , deceduta il 31 luglio Persona_1 Persona_2
2016.
Con decreto del 15 novembre 2023, il Presidente della seconda sezione civile ha fissato per la discussione in camera di consiglio l'udienza collegiale del 24 gennaio 2024.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la nella sua qualità di servicer Controparte_1 nominata e mandataria della deducendo l'inammissibilità e la infondatezza del gravame Controparte_2 del quale ha chiesto il rigetto.
All'esito della prima udienza del 24 gennaio 2024, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del
26 febbraio 2025.
L'udienza del 26 febbraio 2025 è stata poi sostituita col deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., che le parti hanno ritualmente presentato;
indi, la Corte ha assegnato la causa in decisione, con ordinanza del 5 marzo 2025, comunicata alle parti il 7 marzo 2025.
§ 3. Le questioni preliminari, di rito e di merito
3.1. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non è fondata.
3 Il gravame risponde ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. alla luce dei principi chiarificatori espressi dalle Sezioni
Unite n. 27199/20171. L'atto di appello, infatti, risulta motivato e simmetrico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'appellante ha specificatamente individuato i punti della pronuncia di cui auspica la riforma ed ha indicato gli errori che avrebbe commesso il giudice di prime cure, contrapponendo alla tesi spesa dal Tribunale quella che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre il giudice a una decisione di segno diametralmente opposto.
3.2. L'eccezione di difetto dello jus postulandi in capo all'Avv. Stefania IN, è fondata nei limiti che si vanno ad esporre.
Rappresenta l'appellata che l'avvocato Stefania IN ha proposto l'appello avverso la sentenza
983/2023 del Tribunale di Castrovillari “nell'interesse dei debitori esecutati” (deceduto il Persona_1
2.8.21) e (deceduta il 31.7.16) “come da procura rilasciata ex art. 83 cpc nel giudizio di Persona_2 esecuzione immobiliare n. 134/08 per la sua ultrattività”. Purtuttavia, ad avviso della Difesa di Controparte_1
la procura sulla scorta della quale l'Avv. IN ha proposto l'appello non sarebbe affatto efficace
[...] per il secondo grado di giudizio, determinando la nullità dell'atto introduttivo del procedimento e l'inammissibilità del gravame. La giurisprudenza ritiene infatti che, qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., quale la morte della parte, si verifichi nel corso del giudizio di primo grado e tale evento non venga dichiarato né notificato dal difensore della parte alla quale l'evento si riferisce, il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati e, quindi, da e contro gli eredi. Infatti, in assunto, “al fine di riconoscere la persistente legittimazione del procuratore della parte originaria, in relazione al giudizio di impugnazione, non
è invocabile il principio di ultrattività del mandato che, attribuendo al procuratore la possibilità di continuare a rappresentare in giudizio la parte che gli abbia conferito il mandato e costituendo deroga al principio secondo il quale la morte del mandante estingue il mandato, va contenuto nei limiti della fase del processo in cui si è verificato l'evento non dichiarato né notificato. Ne consegue che, in caso di morte della parte verificatasi nella predetta fase, deve considerarsi inammissibile l'appello proposto dal difensore
(nominato nel grado precedente) per conto del "de cuius", non essendo il diritto di impugnazione riferibile a questi, bensì esclusivamente al successore” (cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 6).
In questi termini, l'eccezione di difetto di ius postulandi non è fondata.
Secondo granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, la mancata dichiarazione in udienza o la notificazione alle altre parti di tali eventi da parte di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di
procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata nell'ambito del processo tuttora in vita e capace;
di
4 conseguenza, è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante” (cfr. Cass. 23 marzo 2021, n. 8037, che richiama SS.UU. 4 luglio 2014, n. 15295; Cass. n.
21287 del 2015; cfr. altresì, Cass. n. 20964 del 22 agosto 2018: “La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta
a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, comma 1, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante”).
Dunque, il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre appello in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace.
Purtuttavia, osserva il Collegio che, a ben vedere, la procura in questione è stata rilasciata dal solo
[...]
e non anche dalla signora . Per_1 Persona_2
È opportuno trascrivere il testo della procura nella parte di interesse.
“Io sottoscritto nato a [...] il [...], C.F. , Persona_1 C.F._1 ivi residente a[...], Delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado, anche di esecuzione
e di opposizione del procedimento 134/2008 innanzi all'Ecc.issimo Tribunale di Castrovillari, nei confronti della società l'Avvocato Stefania IN ( del Foro di Roma, Controparte_2 C.F._2 conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi comprese le facoltà d transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicili, rinunziare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto legale.[…] La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co.
5, D.M. Giustizia n. 48/2013. ROMA 19/05/2019. . È AUTENTICA AVV. STEFANIA Persona_1
MINERVINI”.
Questa essendo l'unica procura che è dato rinvenire in atti, una prima considerazione si impone: è evidente che la procura de qua è stata rilasciata da ma non anche da che, Persona_1 Persona_2 invero, non è citata nel corpo della procura alle liti, né ha sottoscritto l'atto. Del resto, secondo quanto è dato evincere dal ricorso in appello, la signora è deceduta in data 31/07/2016, così che, evidentemente, Parte_1 ella non avrebbe comunque potuto rilasciare una procura alle liti recante data 19/05/2019.
Trattandosi – chiaramente – di ipotesi di procura del tutto mancante che, in quanto tale, non può produrre nessun effetto giuridico e, peraltro, in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, trattandosi di un requisito preliminare di ammissibilità senza il quale l'atto introduttivo del giudizio
5 civile (per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato) non può essere qualificato come tale ne consegue la inammissibilità dell'appello proposto dall'avvocato Stefania IN nell'interesse della signora , deceduta il 31 luglio 2016, e la condanna alle spese del Persona_2 difensore, alla luce del principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale “ In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio” (v. Cass. civ. 27 agosto 2024, n. 23136; Cass. civ.,26 giugno 2017, n.
15895).
È invece valido l'appello proposto nell'interesse di he, come detto, ha rilasciato la procura Persona_1 alle liti ed il cui procuratore è legittimato a proporre l'impugnazione, trattandosi di procura rilasciata per “ogni fase e grado”.
3.3. L'eccezione di inammissibilità del reclamo per violazione del principio del “ne bis in idem”, formulata da va esaminata unitamente al merito dell'appello proposto nell'interesse di Controparte_1 [...]
(v. infra § 4.1.1). Per_1
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1. Con un unico motivo di appello l'impugnante deduce “violazione di legge e in particolare delle norme ex art. 567 cpc e 630 cpc”.
Rappresenta che: - con ordinanza del 5 marzo 2013 il Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva
134/08 dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva medesima ai sensi degli artt. 567 e 630, comma 3, c.p.c.; - avverso suddetta ordinanza il creditore procedente proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., accolta con sentenza n. 580/2014, con la quale il Tribunale di Castrovillari “decideva l'opposizione nel merito e annullava l'ordinanza resa dal GIUDICE
DELL'ESECUZIONE PER ESTINZIONE EX ART. 630 CPC non pronunciando sulla causa di estinzione ex art. 567 cpc bensì nel merito della controversia” (cfr. ricorso in appello, pag. 1); - il creditore procedente riassumeva la procedura esecutiva con ricorso in riassunzione del 4 maggio 2016; - il debitore esecutato si opponeva alla riassunzione facendo rilevare che la procedura esecutiva era stata dichiarata estinta con ordinanza del 5 marzo 2013, ma il G.E. “rigetta l'istanza e riassume il procedimento esecutivo ormai estinto ai sensi dell'art. 630 CPC III comma” (cfr. ricorso in appello, pag. 2); - il debitore esecutato procedeva a reiterare l'istanza di estinzione che veniva però rigettata, da ultimo con ordinanza del 25 gennaio 2023, oggetto del reclamo deciso con la sentenza avverso la quale è stato proposto il presente appello;
- che, infatti, il Tribunale di Castrovillari con la sentenza n. 983/2023 rigettava il reclamo operando “una distinzione tra il rimedio del reclamo e quello dell'opposizione agli atti esecutivi e rileva che era onere del debitore esecutato appellare/o cassare la sentenza n. 580/14 per far rilevare che il mezzo giuridico dell'opposizione agli atti esecutivi usato dal creditore procedente non era idoneo per procedere con la riapertura di una procedura esecutiva estinta” (cfr. ricorso in appello, pag. 2); - così argomentando il Tribunale in composizione collegiale “non ha tenuto in debito conto che era onere del GE non permettere la riassunzione della procedura esecutiva 134/08 perché la stessa era estinta ai sensi dell'ordinanza ex art. 630 e 567 cpc e non reclamata.
Essa non verteva in uno stato di sospensione ex art. 627 cpc, perciò la sua riassunzione non poteva essere dichiarata” (cfr. ricorso in appello, pag. 2); - in realtà, il processo esecutivo globalmente considerato ha natura
6 bifasica, essendo diviso in una fase esecutiva e in una fase eventuale di cognizione;
ebbene “ogni fase ha le sue regole e la sue norme, se all'interno di un processo esecutivo il GE dichiara l'estinzione ai sensi dell'art.
630 cpc III comma, per non aver il creditore rispettato il termine di cui all'art. 567 cpc o per l'art. 569 cpc o per l'art. 497 cpc. Termine perentorio, lo stesso è estinto di diritto. La lesione dei termini perentori previsti dalle norme su citate opera di diritto, non è necessaria una eccezione di parte ma è lo stesso
GE che deve emanare ordinanza di estinzione ex art. 630 cpc e contro tale ordinanza è esperibile unicamente il reclamo. Il collegio ritiene, invece, che il creditore attraverso l'impugnazione dell'ordinanza del 2013 nel merito, avvenuta fuori dal processo esecutivo sia atta a far venir meno una causa di estinzione pronunciata all'interno del processo esecutivo e non in una fase biforcale di merito dove lo stesso poteva essere sospeso ma non estinto. Il Collegio non opera la distinzione tra fase esecutiva e di merito. La sentenza del Collegio impugnata prosegue con il riassunto di altra ordinanza precedente, sempre incidente sul merito della controversia cioè se il creditore poteva procedere ad esecuzione forzata oppure no. Mentre, ciò che è stato devoluto al GE con le varie istanze di estinzione e poi da ultimo con il reclamo è la situazione cristallizzata nel processo esecutivo n. 134/08 dell'esistenza di una ordinanza di estinzione mai reclamata. […] Non era compito del debitore esecutato impugnare la sentenza
580/14, in quanto essa verteva su una questione di merito per un processo esecutivo ormai estinto di diritto.
L'impugnazione da parte del creditore procedente dell'ordinanza del 2013 con opposizione agli atti esecutivi era/è un'opposizione nel merito e come tale non pertinente al processo esecutivo dichiarato estinto e non sospeso. Perciò il GE non poteva porre a fondamento della riassunzione e riapertura della procedura esecutiva 134/08 la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari in funzione di Giudice Unico, n. 580/14 che, invece, ha deciso una questione prettamente di merito. Il debitore esecutato non aveva altro rimedio normativo che quello di evidenziare la causa di estinzione ex art. 630 cpc III comma attraverso le varie istanze depositate all'interno della procedura. A tal fine si precisa che vi è violazione di legge e in particolare delle norme ex art. 567 cpc e 630 cpc Si chiede con il presente gravame la modifica della ricostruzione del fatto storico e soprattutto normativo operato dal Giudice di prime cure nel senso di accertare
e dichiarare che all'interno del processo esecutivo n. 134/08 opera di diritto una causa di estinzione” (cfr. ricorso in appello, pag. 3).
4.1.1. L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Per cogliere l'infondatezza del gravame è necessario premettere in fatto quanto segue.
Con ordinanza del 5 marzo 2013, depositata nella cancelleria del Tribunale di Castrovillari il 18 marzo 2013, il Giudice dell'Esecuzione nella procedura esecutiva 134/08 R.G.E. dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva medesima con la seguente motivazione: “considerato che il creditore procedente non ha provveduto ad integrare la documentazione prodotta a corredo dell'istanza di vendita nel termine all'uopo concesso, ai sensi dell'art. 567, terzo comma, c.p.c. con ordinanza riservata del
20/21.07.2009, ritualmente notificata in data 08.08.2009 (si deve, inoltre, osservare che il termine concesso per l'integrazione era già scaduto nel momento in cui si è costituita in giudizio la Controparte_3
; considerato che dalla documentazione in atti non è dato comprendere se l'immobile sottoposto a
[...] vincolo di indisponibilità sia stato alienato a terzi con atto trascritto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento;
letto e applicato l'art. 567, terzo comma, c.p.c. […]”.
7 Avverso suddetta ordinanza il creditore procedente proponeva opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., chiedendo dichiararsi nulla e priva di qualsiasi effetto l'ordinanza datata 5 marzo 2013, depositata in data 18 marzo 2013. A sostegno dell'opposizione la ricorrente e, per essa la mandataria Controparte_2
evidenziava che: 1) l'ordinanza impugnata richiama la precedente Controparte_3 ordinanza depositata in data 21 luglio 2009 con la quale il Giudice dell'Esecuzione rilevava che: “considerato che dalla relazione notarile sostitutiva depositata in data 8.01.2009 sembra emergere che l'immobile sottoposto al vincolo di indisponibilità (porzione di fabbricato sito in Cassano allo Ionio e censito in catasto al foglio 37, particelle 263 sub 1, particella 263 sub 2, e particella graffata 368 sub 1, particella 263 sub 3), inserito nel fondo patrimoniale trascritto in data 16.02.2000 sia stato trasferito a tale;
Persona_3 ritenuto che il creditore procedente debba chiarire l'aspetto de quo in quanto l'eventuale trasferimento dell'immobile anteriore alla trascrizione del pignoramento inciderebbe sulle forme dell'espropriazione forzata”; 2) che il creditore procedente con memoria a firma dell'avvocato Perri, depositata il 17 maggio 2010 precisava che l'immobile pignorato era stato inserito dai debitori nel fondo patrimoniale costituito per atto del
Notaio in data 26.05.2000, trascritto in data 16.06.2000 nei RR.II. e annotato nei Registri Persona_4 di Stato Civile del Comune di Cassano allo Ionio il 29.09.2000, mentre la vera e propria annotazione a margine dell'atto di matrimonio veniva effettuata in data 24.10.2000; 3) che il credito per cui è stato fatto eseguire il pignoramento immobiliare si fonda su un contratto di mutuo ipotecario concesso dalla
[...] per atto del Notaio del 3.07.2000; 4) che Controparte_4 Persona_5 dalla relazione notarile in atti si evince che l'ipoteca sull'immobile pignorato è stata iscritta in data 6.07.2000 ai nn.2075 R.P. e 13600 RG per un importo di £ 600.000.000 in favore della Controparte_4
e tale credito è stato ceduto al creditore procedente;
5) che, inoltre, dalla predetta
[...] relazione notarile richiamata nell'ordinanza del G.E. del 21.07.2009 si evince che in data 26.03.2002 è stata annotata sui beni facenti parte del fondo patrimoniale domanda di revoca di atto soggetto a trascrizione in favore di tale e la successiva sentenza è stata annotata in data 10.04.2006 con la quale Persona_3
è stata dichiarata la inefficacia parziale del fondo patrimoniale nei confronti dello stesso;
Persona_3
6) che, dunque, i beni oggetto del pignoramento de quo non risultano essere stati alienati né a Per_3
né ad altri;
7) che la garanzia ipotecaria è stata regolarmente iscritta anteriormente anche alla
[...] annotazione del Fondo Patrimoniale nei Registri di Stato Civile del Comune di Cassano Allo Ionio;
8) che, pertanto, l'ordinanza è illegittima e pertanto va dichiarata nulla e, quindi, va revocata.
Nella contumacia degli opposti e , il Tribunale di Castrovillari Persona_1 Persona_2 pronunciava la sentenza n. 580/2014, depositata in cancelleria il 10 settembre 2014, con la quale, in accoglimento della domanda, dichiarava nulla l'ordinanza impugnata.
La sentenza in parola veniva appellata dai signori IN – , davanti alla Corte di Appello di Per_2
Catanzaro che, con sentenza n. 933/2016 pubblicata il 7 giugno 2016, dichiarava l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, condannava gli appellanti al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata.
impugnava la sentenza della Corte di Appello con ricorso per cassazione, dichiarato Persona_1 inammissibile per tardiva proposizione con Ordinanza n. 30140 pubblicata il 14 dicembre 2017.
In data 23 gennaio 2023 parte debitrice esecutata presentava istanza di estinzione della procedura esecutiva de qua.
8 Con ordinanza del 25 gennaio 2023, il G.E. rigettava l'istanza di estinzione della procedura esecutiva avanzata dal IN, così argomentando:
“- ritenuto che l'istanza di estinzione avanzata dall'esecutato non sia suscettibile di Persona_1 accoglimento;
- rilevato, infatti, che, come già affermato dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 29.05.2019, in accoglimento dell'opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c. proposta dal creditore procedente, il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva in epigrafe è stato revocato con sentenza del Tribunale di Castrovillari depositata in data 10.09.2014;
- ritenuto che la questione relativa alla correttezza del rimedio esperito dal creditore procedente per impugnare il predetto provvedimento di estinzione (opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c. anziché reclamo ex art. 630 c.p.c.) avrebbe dovuto essere sollevata presentando ricorso per Cassazione avverso la sentenza innanzi richiamata, che, tuttavia, non risulta essere stato proposta;
- ritenuto, pertanto, che la revoca del provvedimento di estinzione disposta in sentenza, così come la questione relativa all'esistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, non siano ormai più suscettibili di riesame;
- visti i preventivi acquisiti dal custode per la divisione immobile in Cassano allo Ionio, in catasto al fg. 37,
p.lla 263, sub 1 e 3 – in relazione al quale è stata dichiarata la nullità del pignoramento – dall'immobile in
Cassano allo Ionio, in catasto al fg. 37, p.lla 263, sub 2 graffata con la p.lla 368, sub 1, al fine di disporre la vendita di quest'ultimo bene;
- ritenuta l'opportunità, al fine di contenere le spese che il creditore procedente dovrà anticipare, di eseguire
i lavori prospettati nel 2° preventivo presentato dalla , consistenti nella Controparte_5 realizzazione di una parete divisoria in cartongesso;
- ritenuto, quanto alle osservazioni svolte dalla parte esecutata in merito alla divisibilità dei due immobili, che le stesse appaiono totalmente infondate, l'esperto stimatore avendo dichiarato che la separazione dei due immobili non richiede l'esecuzione di alcuna opera di demolizione, bensì esclusivamente la realizzazione di una parete, anche in cartongesso”.
Avverso l'ordinanza in parola veniva proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. rilevando che, con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta avverso l'ordinanza datata 5 marzo 2013, depositata in data 18 marzo
2013, l'opponente e, per essa la mandataria devolveva Controparte_2 Controparte_3 al Giudice di merito la questione se il fondo patrimoniale fosse opponibile o meno alla procedura esecutiva e se vi erano trascrizioni a favore di terzi antecedenti ed opponibili al pignoramento, mentre il creditore non impugnava gli altri capi dell'ordinanza e, nel precipuo, il non rispetto dei termini perentori di cui agli artt. 567
e 616 c.p.c., facendo sì che su di essi si formasse un giudicato implicito ed esplicito. Non avendo il creditore procedente impugnato “le disposizioni e le motivazioni contenute nell'Ordinanza del 05.03.2013 […] e cioè
l'inefficacia del pignoramento e conseguente estinzione per il non compimento dell'instaurazione del giudizio di merito e la non produzione di documenti ai sensi dell'art. 567 cpc entro un termine perentorio per il quale la legge commina la conseguenza ineluttabile dell'estinzione della procedura esecutiva […] da ciò è naturale ritenere che la procedura esecutiva n. 134/08 è affetta da nullità in quanto in essa si è verificata una causa di estinzione ai sensi dell'art. 567 e 616 cpc e inoltre anche dopo la riassunzione il creditore procedente non ha provveduto al deposito della documentazione necessaria a corredo dell'istanza di vendita” (cfr. reclamo,
9 pag. 4). Dunque, a dire del reclamante, la procedura esecutiva n. 134/08 si era estinta a causa del mancato deposito della documentazione ipocatastale ai sensi dell'art. 567 c.p.c. e non avendo il creditore procedente posto a fondamento dell'opposizione agli atti esecutivi questa causa invalidante.
Il reclamo è stato rigettato con la sentenza n. 983/2023 – gravata d'appello – con la quale il Tribunale di
Castrovillari in composizione collegiale ha osservato:
- che le osservazioni svolte dalla parte reclamante in ordine alla mancata emersione di un giudicato sulla statuizione di inefficacia del pignoramento per lesione del termine perentorio di cui all'art. 567c.p.c. non assumono efficacia dirimente;
- che, in realtà, il termine di cui all'art. 567 comma 3 c.p.c. veniva assegnato affinché venisse fatta luce sul presunto trasferimento dell'immobile di cui in catasto al foglio 37, particella 263 sub 1, particella 263 sub 2 e particella graffata 368 sub 1, particella 263 sub 3 inserito nel fondo patrimoniale in data 16.2.2000 a tale sig.
; Persona_3
- che, nel ricorso in opposizione ex art. 617 c.p.c. proposto dalla la ricorrente, pur non Controparte_2 contestando in modo diretto la circostanza di carattere squisitamente formale della mancata ottemperanza alla integrazione disposta dal G.E., si concentrava, in chiave sostanziale, sui motivi sottesi a tale richiesta mettendo in luce il fatto che dalla documentazione in atti alla data dell'ordinanza di concessione del termine ex art. 567 comma 3 c.p.c. fosse già evincibile che “i beni del pignoramento immobiliare de quo non risultano essere stati alienati né a tale né ad altri”; Persona_3
- che, pertanto, le doglianze della andavano a contestare alla radice gli accertamenti del Controparte_2
G.E. sottesi alla concessione del termine perentorio per l'integrazione documentale;
- che tale profilo sostanziale, “è stato oggetto di un attento vaglio ad opera dell'intestato Tribunale pronunciatosi sul citato ricorso in opposizione agli atti esecutivi […]. In buona sostanza nella pronuncia citata veniva statuita l'insussistenza delle esigenze sottese alla richiesta di integrazione ex art. 567 comma 3 c.p.c. avanzata dal G.E. con l'ordinanza del 20.7.2009 (stabilire “se l'immobile sottoposto a vincolo di indisponibilità sia stato alienato a terzi con atto trascritto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento”) in quanto dalla documentazione in atti era già possibile evincere che – per citare la sentenza n. 580/2014 del Tribunale di Castrovillari – “non ha avuto luogo alcuna alienazione dei beni in favore dello né di nessun altro, Per_3 sicché occorre concludere che il pignoramento è stato regolarmente eseguito su beni in piena proprietà del debitore” (cfr. sentenza, pag. 4);
- che su detta statuizione, vale a dire sull'accertata regolarità dello svolgimento della procedura, “si è formato il giudicato” (cfr. sentenza, pag. 4);
- che, dunque, una volta chiarito per mezzo di una pronuncia pacificamente passata in giudicato che dalla documentazione agli atti della procedura si evince che il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato,
“non ha alcun senso interrogarsi ancora sul rispetto o meno del termine assegnato ex art. 567 comma 3
c.p.c., dal momento che l'esigenza sottesa alla ratio di tale norma è proprio quella di verificare la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto (di proprietà o diritto reale minore) pignorato sul bene immobile (cfr.
Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n. 11638)” (cfr. sentenza, pag. 4);
- che, pertanto, “l'ordinanza reclamata ha correttamente rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva avanzata dal sig. e non è suscettibile di alcuna censura nella parte in cui ha Persona_1 statuito che la revoca del provvedimento di estinzione del 5.3.2013 disposta nella sentenza del Tribunale di
10 Castrovillari n. 580/2014, così come la questione relativa all'esistenza dei presupposti per dichiarare
l'estinzione della procedura esecutiva non sono ormai più suscettibili di riesame. Del pari condivisibile è
l'assunto dell'ordinanza reclamata secondo cui non rileva in questa sede il mezzo processuale con il quale fu a suo tempo proposto gravame avverso l'ordinanza di estinzione del 5.3.2013, trattandosi di un profilo che
l'odierno istante avrebbe dovuto sollevare mediante ricorso per Cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Castrovillari n. 580/2014, che tuttavia non risulta essere stato proposto. Da ultimo va poi rilevato che il termine perentorio fissato dal G.E. con l'ordinanza del 20.7.2009per l'introduzione del giudizio di merito non ha nulla a che vedere con la concessione al creditore procedente del termine ex art. 567 comma 3 c.p.c. per fornire chiarimenti ma si riferisce, per come agevolmente evincibile dalla lettura del provvedimento, ad un ricorso proposto ai sensi dell'art. 615 c.p.c. la cui istanza di sospensione veniva in quella sede dichiarata improcedibile. Il termine per l'introduzione del giudizio di merito veniva assegnato dunque ai sensi dell'art.
616 c.p.c.. Tanto basterebbe ad evidenziare che il richiamo operato dalla parte reclamante a tale termine non è pertinente ai fini per cui è causa. Ad ogni modo va ricordato che la mancata introduzione del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. comporta l'improcedibilità del giudizio di opposizione all'esecuzione di certo non dell'intera procedura esecutiva nel cui ambito detto giudizio è instaurato” (cfr. sentenza, pag. 5).
Si tratta di motivazione corretta in iure, che resiste alle censure mosse dall'appellante incentrate, essenzialmente, nell'assunto secondo cui la procedura esecutiva n. 134/08 R.G.E si sarebbe estinta per non avere il creditore procedente provveduto ad integrare la documentazione prodotta a corredo dell'istanza di vendita nel termine all'uopo concesso, ai sensi dell'art. 567, terzo comma, c.p.c. con ordinanza riservata del
20/21 luglio 2009, estinzione dichiarata dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 5 marzo 2013 che sarebbe ancora oggi valida ed efficace in parte qua poiché non impugnata dal creditore procedente con il reclamo di cui all'art. 630, comma 3, c.p.c. , non essendo il mezzo di impugnazione prescelto dal creditore,
i.e. l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il rimedio per la caducazione dell'ordinanza di estinzione, in ogni caso non censurata nella parte in cui il G.E. aveva motivato in ordine alla inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 567, comma 3, c.p.c.
Si è già detto che l'ordinanza 5 marzo 2013 è stata impugnata con la opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. dalla ricorrente e, per essa la mandataria Controparte_2 Controparte_3
Nella contumacia degli opposti e , il Tribunale di Castrovillari Persona_1 Persona_2 pronunciava la sentenza n. 580/2014, depositata in cancelleria il 10 settembre 2014, con la quale, in accoglimento della domanda, dichiarava nulla l'ordinanza impugnata. Più in particolare, il Tribunale argomentava che: “si può agevolmente ricavare, dalla sola lettura della relazione notarile sostitutiva in atti, che il compendio pignorato non è stato oggetto di alienazione a , né a nessun altro, in data Persona_3 antecedente a quella del pignoramento, con la conseguenza che la procedura esecutiva immobiliare n.
134/08 RGE non avrebbe dovuto essere dichiarata estinta, come erroneamente avvenuto con l'ordinanza odiernamente impugnata (GE Reggio depositata il 18.03.13). Infatti, come emerge dalla relazione notarile, il pignoramento che ha dato origine alla menzionata procedura esecutiva è stato trascritto nel 2008, l'ipoteca Cont volontaria a favore della di è stata iscritta a garanzia del mutuo in data 06.07.00, mentre il CP_4 fondo patrimoniale costituito sugli immobili poi pignorati è stato trascritto in data 16.06.00 ma annotato a margine dell'atto di matrimonio solo in data 24.10.00, e quindi in data successiva a quella dell'iscrizione ipotecaria […].Ne segue che la garanzia ipotecaria è stata regolarmente iscritta (06.07.00) anteriormente
11 all'annotazione del fondo patrimoniale nei registri dello stato civile del Comune di Cassano Jonio (24.10.00).
Successivamente, in data 26.03.02, è stata annotata sui beni facente parte del fondo patrimoniale domanda di revoca di quest'ultimo in favore di tale . La domanda ha avuto per esito la sentenza, Persona_3 annotata in data 10.04.06, che ha dichiarato la parziale inefficacia del fondo patrimoniale nei confronti dello stesso . Ma tale declaratoria non ha prodotto effetti traslativi degli immobili svincolati in Persona_3 favore di ma solo la possibilità per quest'ultimo di aggredirli a soddisfacimento del suo Persona_3 credito, con i mezzi previsti dall'ordinamento. Dunque non ha avuto luogo alcuna alienazione dei beni in favore dello né di nessun altro, sicché occorre concludere che il pignoramento è stato regolarmente Per_3 eseguito su beni in piena proprietà del debitore. Il ricorso va dunque accolto con conseguente declaratoria di nullità dell'ordinanza impugnata e con onere della parte interessata di riassunzione del procedimento nel termine di legge. Nulla sulle spese, essendo gli opposti rimasti contumaci”.
La sentenza in parola veniva appellata dai signori IN – , davanti alla Corte di Appello di Per_2
Catanzaro che, con sentenza n. 933/2016 pubblicata il 7 giugno 2016, dichiarava l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, condannava gli appellanti al rimborso delle spese del grado in favore della parte appellata. La
Corte di Appello ha così motivato: “... Ancora in via preliminare occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 618 cod. proc. civ.. Essa è fondata. La ha Controparte_3 espressamente proposto ricorso per opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. avvero l'ordinanza che ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 567 comma 3 cod. proc. civ. ed estinto la procedura esecutiva immobiliare. Il primo giudice, nella sentenza impugnata, ha, sia pure implicitamente, ma chiaramente, qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi, come può rilevarsi dall'intestazione della sentenza (il cui oggetto è menzionato quale: “opposizione ad atto esecutivo”) e dallo svolgimento del processo. Quindi, dando atto che il creditore istante aveva proposto “opposizione agli atti esecutivi”, ha accolto l'opposizione medesima dichiarando la nullità del provvedimento del giudice dell'esecuzione. La qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. non ha costituito oggetto di censura da parte degli appellanti e su di essa può pertanto ritenersi formato il giudicato interno. Di conseguenza era onere degli appellanti esperire non già il rimedio dell'appello, ma il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 618, ultimo comma, cod. proc. civ.. Infatti, sebbene il sistema di controllo avverso l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo sia individuabile nella disciplina di cui all'art. 630 cod. proc. civ. (in base al quale detta ordinanza avrebbe dovuto costituire oggetto di reclamo al
Collegio da decidersi con sentenza in camera di consiglio appellabile ai sensi dell'art. 130 disp. att. cod. proc. civ.), tuttavia, nel caso di specie, questa Corte non può non prendere atto del fatto che il primo giudice, entrando nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi ed accogliendola, ha implicitamente negato
l'esperibilità del rimedio del reclamo al Collegio ex art. 630 cod. proc. civ. e reso una sentenza che non può che ritenersi pronunciata ai sensi dell'art. 618 cod. proc. civ. (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 15463 del
11/06/2008). Ne deriva che, in mancanza di motivi di censura in ordine alla qualificazione dell'opposizione ovvero in ordine alla esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi avverso una ordinanza che ha pronunciato
l'estinzione del processo esecutivo, e tenuto conto del giudicato implicito formatosi in ordine alla qualificazione dell'azione, l'appello deve ritenersi inammissibile perché proposto avverso una sentenza non appellabile, ma soltanto ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 618 ultimo comma cod. proc. civ..”.
12 La sentenza della Corte di Appello è stata impugnata da con ricorso per cassazione che Persona_1 la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile per tardiva proposizione con Ordinanza n. 30140 pubblicata il
14 dicembre 2017.
Il passaggio in giudicato della sentenza con la quale il Tribunale di Castrovillari ha annullato l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva pronunciata dal G.E. il 5 marzo 2013 sul presupposto della violazione del termine perentorio di cui all'art. 567, comma 3, c.p.c., per omessa produzione della documentazione ipo- catastale da parte del creditore procedente, ha quale effetto il fatto che si è formato un giudicato sulla legittimità della procedura esecutiva e sulla erroneità dell'ordinanza del 5 marzo 2013 con la quale la stessa procedura venne dichiarata estinta. In questi termini, è indubbiamente fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda proposta da IN formulata dalla sul presupposto che si sarebbe Controparte_1 già formato un giudicato sulla legittimità della procedura esecutiva e sulla erroneità dell'ordinanza del 5 marzo
2013 con la quale la stessa procedura venne dichiarata estinta (v. sopra § 3.3.).
Proprio perché la statuizione di nullità dell'ordinanza del G.E. di data 5 marzo 2013 è ormai definitivamente trascorsa in giudicato, non può essere qui rimesso in discussione il rimedio esperito dal creditore procedente avverso l'ordinanza medesima (l'opposizione agli atti esecutivi anziché, correttamente, il reclamo ex art. 630, comma 3, c.p.c.). Vero è, piuttosto, che era onere del IN costituirsi nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi per far valere l'eventuale inammissibilità del rimedio esperito dal creditore. Avendo ritenuto di non costituirsi, non può ora rimettere in discussione una sentenza coperta dal giudicato, così che, correttamente, il G.E. del Tribunale di Castrovillari, con ordinanza del 25 gennaio 2023, ha rigettato igettava l'istanza CP_7 di estinzione della procedura esecutiva avanzata dal IN, sul presupposto che “in accoglimento dell'opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c. proposta dal creditore procedente, il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva in epigrafe è stato revocato con sentenza del Tribunale di Castrovillari depositata in data 10.09.2014; - ritenuto che la questione relativa alla correttezza del rimedio esperito dal creditore procedente per impugnare il predetto provvedimento di estinzione (opposizione ex art. 617, co. 2 c.p.c. anziché reclamo ex art. 630 c.p.c.) avrebbe dovuto essere sollevata presentando ricorso per Cassazione avverso la sentenza innanzi richiamata, che, tuttavia, non risulta essere stato proposto;
- ritenuto, pertanto, che la revoca del provvedimento di estinzione disposta in sentenza, così come la questione relativa all'esistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva, non siano ormai più suscettibili di riesame”.
L'ordinanza del 25 gennaio 2023 è stata confermata dal Tribunale di Castrovillari con la sentenza oggetto del presente appello che ha, altresì, sottolineato come, a ben vedere, la sentenza n. 580/2014, ha annullato l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva n. 134/08 R.G.E., avendo ritenuto insussistenti le esigenze sottese alla richiesta di integrazione ex art. 567, comma 3, c.p.c. avanzata dal G.E. con l'ordinanza del 20 luglio 2009 (stabilire “se l'immobile sottoposto a vincolo di indisponibilità sia stato alienato a terzi con atto trascritto in data anteriore alla trascrizione del pignoramento”), richiamata dall'ordinanza del 5 marzo
2013, in quanto dalla documentazione in atti era già possibile evincere che non ha avuto luogo alcuna alienazione dei beni in favore dello né di nessun altro, sicché occorre concludere che il pignoramento Per_3
è stato regolarmente eseguito su beni in piena proprietà del debitore. Su detta statuizione, vale a dire sull'accertata regolarità dello svolgimento della procedura, si è formato il giudicato. Sicché – per citare la sentenza n. 983/2023 – “una volta chiarito per mezzo di una pronuncia pacificamente passata in giudicato
13 che dalla documentazione agli atti della procedura si evince che il bene pignorato è di proprietà del debitore esecutato, “non ha alcun senso interrogarsi ancora sul rispetto o meno del termine assegnato ex art. 567 comma 3 c.p.c., dal momento che l'esigenza sottesa alla ratio di tale norma è proprio quella di verificare la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto (di proprietà o diritto reale minore) pignorato sul bene immobile (cfr. Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n. 11638)” (cfr. sentenza, pag. 4).
Se è indubbiamente vero, così come assume l'appellante, che, nel processo esecutivo globalmente considerato, “ogni fase ha le sue regole e le sue norme”, e che, invero, l'estinzione della procedura esecutiva per inosservanza dei termini perentori previsti dal codice di rito, opera “di diritto” (siccome recita, per l'appunto, l'art. 630, comma 2, c.p.c., per la ipotesi di inattività delle parti), questo però non vuol dire che chi ne abbia interesse non possa esperire i rimedi previsti per contestare la sussistenza dei presupposti della estinzione medesima. Il che è quanto avvenuto nel caso in esame in cui, a seguito di una pronuncia di estinzione (i.e., ordinanza del 5 marzo 2013), il creditore procedente ha esperito il rimedio della opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che è stata accolta con sentenza trascorsa in giudicato, le cui statuizioni non possono essere più rimesse in discussione, così come – giova ripetere – non può essere rimesso in discussione lo strumento processuale utilizzato per giungere a quella pronuncia.
È ovvio che, presentata dal creditore procedente una istanza di riassunzione della procedura esecutiva erroneamente dichiarata estinta – erroneità acclarata con sentenza passata in giudicato – il G.E. non poteva fare altro che dare impulso alla procedura così riassunta, e rigettare istanza di estinzione fondata su una causa – la violazione del termine perentorio di cui all'art. 567 c.p.c. – la cui insussistenza era stata accertata dal giudice della cognizione con statuizione ormai definitiva. Da qui l'infondatezza dell'assunto dell'appellante a cui dire “era onere del GE non permettere la riassunzione della procedura esecutiva 134/08 perché la stessa era estinta ai sensi dell'ordinanza ex art. 630 e 567 cpc e non reclamata”. E da qui la eccentricità della doglianza del IN che lamenta il fatto che “Il collegio ritiene, invece, che il creditore attraverso
l'impugnazione dell'ordinanza del 2013 nel merito, avvenuta fuori dal processo esecutivo sia atta a far venir meno una causa di estinzione pronunciata all'interno del processo esecutivo e non in una fase biforcale di merito dove lo stesso poteva essere sospeso ma non estinto. Il Collegio non opera la distinzione tra fase esecutiva e di merito”, quasi a negare la circostanza che gli effetti delle sentenze pronunciate in sede di opposizione all'esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi, possano riverberare i loro effetti nel processo esecutivo. In realtà, le opposizioni esecutive danno luogo ad un processo in sede di cognizione ordinario ma funzionalmente collegato col processo esecutivo. Da un lato, infatti, le opposizioni sono occasionate da un processo esecutivo iniziato o almeno preannunciato (con la notificazione del precetto o quanto meno con la notificazione del titolo esecutivo, secondo quanto previsto dagli artt. 479 e 480 c.p.c.); mentre, dall'altro lato,
e proprio per questo motivo, esse debbono poter influire – sia pure indirettamente – su quel processo. Più precisamente, l'opposizione opera sul titolo, facendolo venir meno (o pretendendo di farlo venir meno) quando con essa si contesta il “se” dell'esecuzione (opposizione all'esecuzione); oppure opera sugli atti del processo esecutivo, quando con essa si contesta il “come” dell'esecuzione (opposizione agli atti esecutivi e opposizione di terzo nel processo esecutivo). L'eliminazione del titolo o la dichiarazione di illegittimità di determinati atti del processo esecutivo travolge o arresta questo processo;
e questa è per l'appunto l'efficacia indiretta che le parentesi di cognizione in argomento producono sul processo esecutivo nel quale si inseriscono o che comunque le occasiona.
14 L'appello è dunque rigettato.
§ 5. Le spese di lite
5.1. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/2022, e per tutte le fasi.
5.2. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto con ricorso presentato, telematicamente, in data 8 novembre 2023, e avverso la sentenza n. 983/2023 resa dal Tribunale di Castrovillari in data 29 giugno 2023 e pubblicata il 6 luglio 2023, non notificata, il così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto dall'avvocato Stefania IN nell'interesse della signora
[...]
, deceduta il 31 luglio 2016, e condanna il difensore al pagamento delle spese di lite, in Persona_2 favore di nella sua qualità di servicer nominata e mandataria della Zeus Finance S..l., Controparte_1 liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
Persona_1
- condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di nella sua Persona_1 Controparte_1 qualità di servicer nominata e mandataria della Zeus Finance S..l., liquidate in € 9.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/02, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del giorno 1 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. U., 16 novembre 2017, n. 27199: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chia ra individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.