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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3156 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19424/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 19424/2023 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19424/2023 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Maria Beatrice Mazzucato
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Cristiana Tacchetto
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da nota di precisazione delle conclusioni dd. _6.3.2025
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa;
- Confermare l'affido condiviso, (già disposto con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc), della figlia Per_ minore, (nata a [...] il [...]), ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della medesima, presso la residenza della madre nella casa familiare, sita in ES D'CO (VE) via
Pampagnina n.31/A, nonché confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre;
pagina 1 di 15 - Disporre che il padre, signor , corrisponda a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
Per_ della figlia minore , alla madre la somma mensile di €.400,00-, (ovvero nella somma maggiore
o minore che verrà ritenuta congrua di giustizia), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle coordinate iban della signora , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma Parte_1 rivalutabile di anno in anno in base agli indici Istat;
- Disporre che il padre corrisponda a favore della madre, signora il 50% delle Parte_1
Per_ spese straordinarie sostenute nell'interesse della piccola , intendendosi per spese straordinarie quelle individuate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia, al quale si fa riferimento per Per_ l'intera regolamentazione, ricomprendendo la retta della scuola dell'infanzia di per la parte non coperta dal bonus asilo;
disponendo che le spese straordinarie siano rimborsate, per la quota dovuta, al genitore che le abbia anticipate nel termine di 5 giorni dalla consegna/trasmissione di copia della documentazione attestante le stesse. Per_
- Disporre la frequentazione del padre con la piccola come specificato nei precedenti atti difensivi e confermato in ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.:“ ritenuto di garantire al padre - salvo diversi accordi dalle parti - il diritto di visita della minore per 3 pomeriggi a settimana con pernotto presso l'abitazione paterna e giornata del sabato (lavorativa per entrambi i genitori) alternata tra gli stessi;
3 settimane non consecutive durante il periodo estivo;
vacanze natalizie e di fine anno in via alternata, come concordato dalle parti (“il sig. si associa alle modalità e tempi indicati CP_1 nel ricorso introduttivo”), vacanze pasquali alternate tra i genitori, con la precisazione che l'anno in cui la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua trascorrerà con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa”;
-Spese e competenze di lite rifusi”.
Per parte resistente: come da nota di precisazione delle conclusioni dd. _6.3.2025
“1) Rigettare le domande come formulate dalla sig.ra nel ricorso introduttivo del Parte_1 presente procedimento per le motivazioni tutte di cui alla narrativa della comparsa di risposta e delle memorie tutte successivamente dimesse, con l'unica eccezione della domanda di disporre
l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori cui il sig. Persona_2 Controparte_1 si associa;
2) Disporre, fermo l'affido condiviso, IN PRINCIPALITÀ, il collocamento prevalente della figlia minore , nata a [...] il [...], presso il padre sig. , preso Persona_2 Controparte_1 atto di quanto avveniva già concretamente prima della pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis 22
pagina 2 di 15 cpc e attese le maggiori disponibilità di tempo e la flessibilità del sig. , oggi disoccupato, con CP_1 assegnazione al medesimo della casa familiare in comproprietà con la sig.ra Parte_1 gravata da mutuo cointestato, sita a ES d'CO (VE) Via Pampagnina n. 31/A ove ivi andrà a Per_ vivere con la figlia e, IN SUBORDINE, il collocamento alternato di presso la madre o il Per_1 padre, come avveniva già concretamente prima della pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, con rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare ex adverso formulata, non sussistendone i presupposti, fissando a carico della sig.ra un congruo termine per il rilascio Pt_1 della suddetta. In entrambi i casi, disporre un ampliamento dei tempi di visita padre-figlia rispetto a quelli indicati nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc dell'1 luglio 2024 disponendo le modalità di visita genitori-figlia in appresso riportate, secondo il seguente calendario,
- durante la frequenza scolastica: Per_
• DOMENICA: è presso la madre, come già avviene in concreto;
Per_ Per_
• LUNEDÌ: viene accompagnata all'asilo dalla madre. Il padre ritira dall'asilo alle ore
15.30, trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui, come già avviene in concreto;
Per_
• giornata di riposo lavorativo della sig.ra : viene accompagnata all'asilo Per_3 Pt_1 dal padre. La madre la riprende alle ore 15.30 e trascorre con la predetta le ore a seguire e pernotta presso di lei, come già avviene in concreto;
Per_ Per_
• MERCOLEDÌ: viene accompagnata all'asilo dalla madre. Il padre ritira dall'asilo alle ore
15.30, trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui, come già avviene in concreto;
Per_
• GIOVEDÌ: viene accompagnata all'asilo dal padre che la va a riprendere alle ore 15.30 e trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui, come già avviene in concreto;
Per_
• VENERDÌ: viene accompagnata all'asilo dal padre che la va a riprendere alle ore 15.30 e trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui. Richiesta di ampliamento formulata dal sig. rispetto al calendario stabilito nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc dell'1 CP_1 luglio 2024; Per_
• SABATO: a sabati alterni è presso il padre sino alle 20.30 quando la madre si reca a riprendere la figlia al termine del proprio orario di lavoro, come già avviene in concreto.
- durante i periodi di non frequenza scolastica: Per_
• DOMENICA: è presso la madre.
pagina 3 di 15 Per_
• LUNEDÌ: Il sig. andrà a prendere presso la madre e resteranno insieme fino a CP_1 martedì mattina alle ore 10.00 quando la riaccompagnerà presso la madre;
Per_
• MARTEDì: è presso la madre e pernotta con la medesima;
Per_
• MERCOLEDÌ: Il sig. andrà a prendere presso la madre alle ore 10.30 e rimarrà CP_1 presso il padre, oltre alla giornata del mercoledì anche il GIOVEDÌ e il VENERDÌ con pernotto presso il medesimo;
Per_
• SABATO: a sabati alterni è presso il padre sino alle 20.30 quando la madre si reca a riprendere la figlia al termine del proprio orario di lavoro. Nelle giornate di sabato di spettanza Per_ della madre, il sig. accompagnerà presso la madre il sabato mattina alle ore 10.30. CP_1
Salvo diversa e sempre possibile rimodulazione concorde tra le Parti dei tempi e modalità di visita.
Vacanze estive: il sig. trascorrerà 3 (tre) settimane con la figlia di cui una a giugno, una a luglio e una ad CP_1 agosto (con cadenza due settimane centrali di agosto).
La sig.ra parimenti, trascorrerà 3 (tre) settimane con la figlia non consecutive. Pt_1
Le ferie verranno definite entro il 31 maggio di ciascun anno. Chi non le definisce entro tale data perderà il diritto di scelta, adeguandosi alle decisioni dell'altro. Se entrambi hanno i medesimi giorni di ferie estive lavorative divideranno il periodo a metà. In caso di periodi sempre sovrapposti la priorità di scelta sarà ad anni alterni.
Vacanze natalizie e di fine anno: il sig. si associa alle modalità e tempi indicati nel ricorso introduttivo del presente CP_1 procedimento e, quindi, seguendo il calendario scolastico, ad anni alterni (indicativamente per la madre gli anni pari e per il padre gli anni dispari), la madre terrà la figlia dalla fine della scuola (23 dicembre) al 25 dicembre mattina ore 11.00 quando il padre andrà a prenderla presso l'abitazione Per_ materna. starà con il padre, quindi, dal 25 dicembre mattina sino al 31 dicembre alle ore 11.00 quando la madre andrà a prenderla presso l'abitazione paterna. La figlia starà con la madre dal 31 dicembre mattina sino al 7 mattina quando la riaccompagnerà al nido o, nel caso in cui non vi sia frequenza scolastica (perchè cade di sabato o domenica), il padre andrà a prenderla presso
l'abitazione materna alle ore 8.30. L'anno successivo si invertiranno i giorni tra i genitori, con ogni più ampia riserva di rimodulazione e disponibilità ad apportare le più opportune modifiche qualora il sig. lavori il 31 dicembre. CP_1
Per_ ll sig. si rende disponibile, con il supporto della sua rete familiare, ad accudire il 23 CP_1 dicembre e anche dal 2 al 5 gennaio qualora la sig.ra lavori. Pt_1
pagina 4 di 15 Vacanze pasquali: seguendo il calendario scolastico, ad anni alterni (indicativamente per la madre gli anni pari e per il padre gli anni dispari), gli anni dispari il padre terrà con con sé la figlia per tutta la durata delle vacanze, con le precisazioni di cui in appresso e gli anni pari la terrà la madre. Ad anni alterni, la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa e i rimanenti giorni di vacanza come sopra regolamentati. Per_ ll sig. si rende disponibile, con il supporto della sua rete familiare, ad accudire durante CP_1 le festività pasquali anche la mattina e il pomeriggio dei giorni di spettanza della sig.-ra Pt_1 qualora ella lavori.
Carnevale: seguendo il calendario scolastico il genitore che non trascorrerà con la figlia le vacanze pasquali la terrà per le festività di carnevale. Fatta sempre salva la disponibilità del sig. e della sua rete CP_1
Per_ familiare ad accudire nei giorni di spettanza della sig.ra qualora ella lavori. Pt_1
Dopo le vacanze estive e di Natale, o altri lunghi periodi di interruzione, il calendario riprenderà con Per_ la settimana il cui week end spetta al genitore che non ha avuto con sé nell'ultimo periodo di vacanza.
3) Disporre, IN PRINCIPALITÀ, il mantenimento diretto da parte dei genitori, Sig.ri CP_1
e della figlia minore, ovvero che entrambi provvederanno
[...] Parte_1 Persona_2 direttamente a soddisfare le esigenze della figlia, per il tempo in cui l'hanno con sé revocando, con effetto retroattivo o, perlomeno, da gennaio 2025 il contributo al mantenimento disposto nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc e, IN SUBORDINE, a carico del sig. un Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, , da corrispondere alla sig.ra Persona_2 Pt_1 entro il giorno 30 di ogni mese, nella misura di Euro 150,00 mensili oltre rivalutazione
[...]
ISTAT, qualora egli riesca a reperire nuovamente un'attività lavorativa che gli garantisca una retribuzione mensile netta di almeno Euro 1.800,00, e fintantoché la sig.ra non percepirà Pt_1 una retribuzione mensile di Euro 1.400,00 mensili. Stabilire, quindi, sin d'ora, che al verificarsi di suddetta condizione, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia, con eliminazione del contributo mensile a carico del sig. . CP_1
4) Disporre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie inerenti la figlia minore , come da protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale con la Persona_2 precisazione di cui in appresso.
pagina 5 di 15 5) Disporre la ripartizione dell'Assegno Unico e Universale al 50% tra le Parti, come da legge istitutiva.
6) In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale interamente rifuso.
In via istruttoria: parte resistente insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate negli scritti difensivi in atti, da intendersi ivi espressamente richiamate, e non ammesse durante il corso del presente procedimento e che si riportano, letteralmente, in appresso:
- istanze istruttorie di cui alla comparsa di risposta:
a) ordinare alla ricorrente sig.ra la produzione, completa e integrale, delle proprie Parte_1 dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ovvero di tutte le certificazioni uniche sia da parte CP_ dell che da parte degli altri sostituti d'imposta;
b) ordinare alla ricorrente sig.ra la produzione, completa e integrale, del modello Parte_1
ISEE 2024, della domanda relativa al c.d. “bonus asilo nido” 2023 e 2024 nonché di tutte le contabili attestanti i pagamenti ricevuti, a tale titolo, dall CP_2
c) Ammettere l'escussione orale di testimoni sulle seguenti circostanze:
Per_ 1. “Vero che, da dicembre 2023 a oggi, i tempi e le modalità di frequentazione di con i genitori
Per_ e le rispettive famiglie sono i seguenti: DOMENICA: è presso la madre;
Per_ Per_ LUNEDÌ: viene accompagnata all'asilo dalla madre;
il padre ritira dall'asilo alle ore
Per_ 13.00, trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui;
MARTEDÌ: viene accompagnata all'asilo dal padre, che la riprende alle ore 13.00, trascorre con il medesimo le ore a
Per_ seguire e pernotta presso di lui;
MERCOLEDÌ: viene accompagnata all'asilo dal padre che la riprende alle ore 13.00, trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui;
GIOVEDÌ:
Per_
viene accompagnata all'asilo dal padre che la va a riprendere alle ore 15.30 e la accompagna presso il negozio di ottica ove lavora la sig.ra Pt_1
Per_ VENERDÌ: viene accompagnata all'asilo dalla madre;
il sig. la va a riprendere alle ore CP_1
15.30 e la accompagna presso il negozio di ottica ove lavora la sig.ra Pt_1
Per_ SABATO: a sabati alterni è presso il padre, in particolare presso i nonni paterni, considerato che il sig. inizia a lavorare verso le ore 11.00, e ivi rimane sino alle 20.30 quando la madre CP_1 si reca a riprendere la figlia al termine del proprio orario di lavoro?" Per_ 2. “Vero che prima che iniziasse l'asilo, quindi, nel corso del 2023, da gennaio a ottobre, la predetta stava insieme al papà, e con lei, presso la vostra abitazione sita a Dolo (VE), Via Marco
Polo n. 1 ogni martedì dal mattino (circa 8.15/9.00) quando Suo figlio la andava a prendere presso la sig.ra con pernotto a casa vostra;
ogni mercoledì fino alla sera alle ore 20.00 Parte_1
pagina 6 di 15 circa quando la sig.ra veniva a riprendere la figlia dopo che questo'ultima aveva già Pt_1 cenato presso di voi;
ogni venerdì dal mattino (circa 8.15/9.00), quando Suo figlio la andava a prendere presso la sig.ra fino alle ore 15.00 circa quando la madre veniva a Parte_1
Per_ riprenderla;
nonchè a fine settimana alterni, rimaneva da voi già dal venerdì, o dal sabato mattina, sino al mercoledì sera?”
Si indicano quali testimoni: il sig. e la sig.ra . Testimone_1 Testimone_2
- istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 473 bis 17, II comma cpc:
d) Ammettersi l'escussione orale di testimoni sulle seguenti ulteriori circostanze da aggiungersi a quelle già riportate nella “comparsa di costituzione”:
3. “Vero che il 1 gennaio 2024, nel tardo pomeriggio (verso le ore 17.00/17.30), Lei sig. Tes_1 ha accompagnato Suo figlio a riprendere la propria autovettura Giulietta che era rimasta
[...] bloccata e ferma in Via Stradona a Dolo (VE)?”
Si indica a testimone il sig. Testimone_1
4. “Vero che in data 30, giovedì, e 31, venerdì, maggio 2024, alle ore 15.30, la sig. ra Per_4
Per_
nonna materna, si recava a prendere , presso la Vostra Scuola dell'Infanzia Paritaria
[...]
"Santa Maria Goretti”, da sola a bordo della vettura Mini Cooper targata DK 890FY?” Per_ 5. “Vero che almeno da gennaio 2024 e sino al 30 e 31 maggio 2024, terminava la frequenza presso la Vostra Scuola dell'Infanzia Paritaria "Santa Maria Goretti” dopo il pranzo, ore 13.00 circa, il lunedì, il martedì e il mercoledì e veniva a prenderla il papà sig. o la nonna Controparte_1 paterna sig.ra ?” Testimone_2
Per_ 6. “Vero che almeno da gennaio 2024 e sino al 30 e 31 maggio 2024, nei giorni di giovedì e Per_ venerdì terminava la frequenza presso la Vostra Scuola dell'Infanzia Paritaria "Santa Maria
Goretti” alle ore 15.30 circa, il giovedì e il venerdì e veniva a prenderla il papà sig. Controparte_1
o la nonna paterna sig.ra ?” Testimone_2
Si indicano a testimoni: la sig.ra , la sig.ra e la sig.ra Tes_3 Testimone_4 [...]
. Controparte_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023 la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 sig. esponendo: - di avere intrattenuto con il predetto una relazione more Controparte_1
Per_ uxorio dalla quale è nata in [...]
4.4.2021 la figlia (C.F. ), riconosciuta da C.F._3 entrambi i genitori;
- che la coppia ha acquistato il 27.1.2021 un immobile in regime di pagina 7 di 15 comproprietà al 50% ciascuno in ES D'CO (VE) via Pampagnina n.31, adibito a residenza Per_ familiare, gravato da mutuo con rata mensile di circa € 570,00; - che dalla nascita vive presso il predetto immobile;
- che nei mesi di luglio/agosto 2022 sono sorti dissidi tali da rendere impossibile il protrarsi della convivenza ed in ragione dei quali il signor è tornato ad CP_1 abitare presso i propri genitori in Sanbruson-Dolo (VE); - che da allora il predetto corrisponde in maniera irregolare un contributo al mantenimento mensile della figlia pari ad € 150,00, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie;
- che egli lavora come sommelier con uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 e percepisce il 50% (pari a circa € 110,00) dell'assegno unico universale oltre a sopportare la propria quota del 50% del mutuo contratto per la casa familiare;
- di essere stata assunta il 18.5.2023 con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di “commessa” e di percepire una retribuzione mensile di circa € Per_ 1.130,00 e di sostenere interamente le utenze della casa familiare, ove abita con la piccola Per_ nonché la tassa sui rifiuti e le spese condominiali ordinarie;
- che è iscritta alla scuola dell'infanzia paritaria, con una retta scolastica mensile pari ad € 370,00, e frequenta l'asilo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30/9 della mattina fino alle ore 16 del pomeriggio.
Tanto premesso ha chiesto disporsi l'affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore, con residenza e collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies cc.; regolarsi il diritto di visita come da calendario proposto;
a titolo Per_ di contributo al mantenimento della figlia , disporsi a carico del sig. il versamento CP_1 della somma di € 400,00 mensili, nonché il 50% delle spese straordinarie (comprensive della Per_ retta della scuola dell'infanzia di .
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.5.2024 si è costituito il sig. CP_1
, associandosi alla domanda di affido condiviso della figlia minore ed osservando, quanto
[...] al resto: Per_
- che ha sempre trascorso, dalla fine della relazione sentimentale, tempi paritetici presso la madre ed il padre, se non addirittura più tempo con il padre;
- di avere sempre provveduto a dotarsi “di tutto quanto necessario” alla cura della figlia, sopportando le relative spese, di talché è congruo che egli benefici dell'assegno unico e universale nella misura del 50%;
- che non sussistono i presupposti per un aumento del contributo al mantenimento della figlia, anche in considerazione del fatto che i redditi delle parti sono all'incirca equivalenti;
pagina 8 di 15 - di avere “sempre” corrisposto con regolarità alla sig.ra oltre al contributo al Pt_1 mantenimento e la quota parte pari al 50% delle spese straordinarie a favore della figlia, anche il
50% delle spese condominiali afferenti l'immobile in comproprietà;
- che la ricorrente beneficia del “bonus asilo nido”, con la conseguenza che la spesa effettivamente Per_ sostenuta relativamente alla retta mensile dell'asilo di non ammonta ad € 370,00, bensì è “di gran lunga” inferiore;
- di non essere un “sommelier” bensì un “aiuto cameriere”, con una retribuzione mensile base che ammonta ad € 1.400,00 (cui vanno aggiunte alcune componenti variabili, come tali non presenti ogni mese);
- di sostenere mensilmente ingenti spese di carburante per recarsi sul luogo di lavoro (non inferiori a € 150,00 mensili) e nel 2021 di avere contratto un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura con rate mensili di € 175,30 ed estinzione nel 2030;
- di avere versato, in occasione dell'acquisto della casa familiare nel gennaio 2021, nel conto cointestato con la sig.ra l'importo di € 32.200,00 e con l'aiuto dei suoi genitori di avere Pt_1 pagato numerosi componenti dell'arredo della nuova casa, acquisti ai quali la sig.ra non Pt_1 avendo disponibilità economiche proprie, ha partecipato solo con piccole somme di tanto in tanto.
A fronte di tali premesse, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, ne ha chiesto disporsi il collocamento prevalente presso di sé con assegnazione della casa Per_ familiare o, in subordine, il collocamento alternato di presso la madre ed il padre, con fissazione a carico della ricorrente di un congruo termine per il rilascio della casa familiare;
disporsi un regime di visita come meglio articolato nell'atto di costituzione;
quanto alle statuizioni economiche, disporsi il mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori per il tempo in cui l'hanno con sé e, in subordine, disporsi a proprio carico un contributo al mantenimento nella misura di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, ma solo fintantoché la sig.ra non percepirà una retribuzione mensile di € 1.400,00, oltre alla ripartizione al Pt_1
50% tra i genitori delle spese straordinarie e dell' “Assegno Unico e Universale”, nonché disporsi che dalle rette della scuola dell'infanzia frequentata dalla figlia, ai fini della ripartizione della spesa tra i genitori, venga detratto l'importo del bonus asilo nido.
Le difese hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
pagina 9 di 15 All'esito della prima udienza di comparizione delle parti (tenutasi in data 13.6.2024) è stata pronunciata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., nell'ambito della quale la figlia minore è stata affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
assegnata a quest'ultima la casa familiare sita in ES d'CO (Ve) via Pampagnina
n.31 per ivi dimorarvi unitamente alla figlia;
posto a carico del resistente il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della pronuncia;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale.
In ordine al diritto di visita paterno è stato stabilito che - salvo diversi accordi dalle parti – il padre possa trascorrere con la minore 3 pomeriggi a settimana con pernotto presso l'abitazione paterna e giornata del sabato (lavorativa per entrambi i genitori) alternata tra gli stessi;
3 settimane non consecutive durante il periodo estivo;
vacanze natalizie e di fine anno in via alternata, come concordato dalle parti (“il sig. si associa alle modalità e tempi indicati nel ricorso CP_1 introduttivo”), vacanze pasquali alternate tra i genitori, con la precisazione che l'anno in cui la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua trascorrerà con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa”.
La causa è stata istruita documentalmente con rigetto delle istanze di prova testimoniale per superfluità.
E' stata quindi fissata udienza per rimessione della causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c. ed invito al deposito di documentazione reddituale aggiornata.
Il PM in sede ha spiegato rituale intervento.
***
pagina 10 di 15 Come da domanda congiuntamente presentata dalle parti, si dispone l' affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore, non sussistendo ragioni per derogare all'ordinario regime di affidamento delineato dall'art. 337 quater c.c.
In carenza di elementi sopravvenuti, va confermato come da ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c. il collocamento prevalente della minore presso la madre, alla quale va assegnata la casa familiare in comproprietà tra le parti, sita in ES D'CO (Ve), via Pampagnina n. 31, per ivi dimorarvi con la figlia.
Va, infatti, disattesa la domanda formulata dal resistente di revoca - a proprio favore - dell' assegnazione della casa familiare alla ricorrente, non essendo condivisibili le argomentazioni dallo stesso prospettate a supporto della domanda - concernenti il “maggior tempo” trascorso da Per_ presso l'abitazione dei nonni paterni o materni o nel periodo estivo “in campeggio”, rispetto Per_ a quello trascorso nella casa familiare (“Da ottobre 2023 ha trascorso gran parte delle sue giornate all'asilo (2023/2024 sezione primavera, e da settembre 2024, anno scolastico 2024/2025 primo anno della scuola dell'infanzia), o nella casa dei nonni paterni o, nel periodo estivo, in campeggio coi nonni paterni e il papà” e “Solo residualmente la bimba è stata, ed è in concreto, nella casa familiare tenuto conto che spesso ella, nei tempi in cui è con la madre, è presso
l'abitazione dei nonni materni sita a Mira (VE))” - essendo conforme all'interesse della minore il mantenimento del medesimo habitat familiare condiviso con la madre, con la quale, dalla nascita, ella ha sempre convissuto.
Parimenti, la domanda dallo stesso formulata, in via subordinata, di disporre il collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori a supporto del quale egli ha evidenziato che, per le ragioni sopra dedotte, “l'eventuale trasloco non le comporterebbe traumi o effetti destabilizzanti”, non merita accoglimento perché non supportata da alcuno specifico elemento riferito all'interesse della figlia, mal conciliandosi, infatti, un continuo e periodico cambiamento della collocazione con l'interesse della minore a godere di stabilità abitativa e nella gestione del quotidiano.
Il mero (temporaneo) stato di disoccupazione del resistente - e la pretesa e correlata maggiore
“flessibilità” e “disponibilità di tempo” - non sono elementi idonei a deporre in senso contrario.
Con riguardo al diritto di visita paterno, si conferma il regime di cui all'ordinanza ex art. 473- Per_ bis.22 c.p.c., sopra riportato, del tutto coerente con l'interesse superiore della piccola nonché rispettosa del fondamentale principio della bigenitorialità, da interpretare quale pagina 11 di 15 presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (cfr. Cass. civ. 26697/2023).
Si precisa a tal proposito che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio della bigenitorialità non comporta l'applicazione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione dei minori, ma deve essere interpretato piuttosto come il diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse
(cfr. Cass. civ. 31902/2018).
Per l'effetto, si dispone che al sig. sia garantito il diritto di visita della minore per 3 CP_1 pomeriggi a settimana con pernotto presso l'abitazione paterna e giornata del sabato alternata tra i genitori;
3 settimane non consecutive durante il periodo estivo;
vacanze natalizie e di fine anno e vacanze pasquali in via alternata tra i genitori. Per_ Parimenti, ogni ulteriore festività dovrà venire trascorsa da in via alternata tra i genitori.
Resta ferma la facoltà per le parti di adottare un diverso e maggiormente ampliativo regime di visita padre-figlia, secondo i rispettivi impegni, personali e professionali, e sempre nell'interesse Per_ primario della minore atteso che tanto dalle allegazioni quanto dalle risultanze documentali
(cfr. conversazioni whatsapp tra le parti) pare emergere una piena disponibilità delle parti in tal senso.
In ordine al mantenimento della prole, occorre ricordare che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Detto principio impone che i genitori adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (cfr. ex plurimis Cass. civ. 14371/2024).
L'assegno periodico corrisposto dal genitore non collocatario, peraltro, deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. Cass. civ. 34382/2023).
pagina 12 di 15 Ciò premesso, va osservato che il resistente – il quale risulta, a decorrere dal gennaio 2025, avere perduto la propria occupazione - in base alle due C.U. 2024 dimesse (periodo di imposta 2023) ha potuto contare su redditi per poco piu' di complessivi € 20.000 (€ 19.853,28 + € 753,63); ha inoltre prodotto il proprio contratto di lavoro (scadenza al 7.1.2025) dal quale emerge una retribuzione “omnicomprensiva” pari a € 2.000 mensili (inquadramento come “operaio” – V livello del C.C.N.L. aziende turismo – Confcommercio – pubblici esercizi, con mansioni di “cameriere”).
Successivamente risulta disoccupato (a partire dall' 8.1.2025) percependo indennità “NASPI” per
€ 1.000,00 mensili circa, seppur intenzionato a rinvenire al più presto una nuova occupazione lavorativa, sempre nel settore della ristorazione.
Non vi è motivo di ritenere che egli non possa riuscirvi agevolmente, atteso il contesto produttivo, il settore di appartenenza e soprattutto la capacità professionale, peraltro già proficuamente spesa dal resistente, certamente idonea a consentirgli di reperire in tempi brevi una nuova occupazione. Depone in questo senso anche la giovane età del sig. , di soli 31 CP_1 anni.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c., non solo dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. Civ. 25531/2016).
La ricorrente, invece, ha dimostrato di avere percepito, per il periodo di imposta 2023 (Modello
730/2024) una retribuzione pari a € 14.109, 00 e prodotto buste paga attestanti uno stipendio medio mensile di circa € 1.150,00 derivanti dalla propria attività lavorativa di commessa part time in un negozio di ottica.
Va evidenziato che allo stato il resistente non deve corrispondere alcun canone di locazione, abitando presso i propri genitori, ma sopporta mensilmente spese pari ad € 284,00, corrispondenti al 50% della rata del mutuo mensile che grava sulla casa familiare, € 90,00 pari al
50% della retta mensile della scuola dell'infanzia frequentata dalla figlia, € 194,00 a titolo di rata del finanziamento contratto con IC Banca S.p.A. (“rata base”), € 470, 00 circa a titolo di rata del finanziamento contratto con Compass Banca S.p.A. ad agosto 2024 per l'acquisto di un'automobile ed € 147, 00 circa a titolo di rata di prestito contratto con Younited s.a. nell'aprile
2024.
pagina 13 di 15 La ricorrente, da parte sua, sopporta mensilmente spese pari ad € 284,00, corrispondenti al 50% della rata del mutuo mensile che grava sulla casa familiare, nonché le spese relative alle utenze della medesima abitazione.
L'Assegno unico e universale viene goduto (allo stato) dalle parti nella misura del 50% ciascuno, così come il bonus asilo nido.
È infatti circostanza non contestata che la ricorrente, in occasione dell'erogazione di tale bonus, ne versi una somma corrispondente alla metà, mediante bonifico bancario, sul conto corrente personale del resistente.
Sulla base degli elementi raccolti ed in considerazione dei criteri di parametrazione sopra indicati, si ritiene congruo confermare l'importo di cui all'ordinanza del 1.7.2024 ponendo a carico del padre sig. ed in favore della figlia minore la somma Controparte_1 Persona_2 complessiva di € 150,00 mensili, rivalutata secondo indici ISTAT, da corrispondere in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Le spese straordinarie, come dettagliate nel protocollo in uso al Tribunale di Venezia, si pongono in carico alle parti nella misura del 50% ciascuna.
Il suddetto importo - peraltro piuttosto contenuto nel suo importo e rasente il minimo contenuto alimentare - viene ritenuto congruo in ragione – oltre che degli elementi sopra indicati anche del Per_ tempo di permanenza di presso il padre e dunque la sussistenza di forme di contribuzione diretta al mantenimento da parte del genitore non collocatario, nonché della sopportazione, da parte del sig. , di esborsi mensili per il pagamento della propria quota parte (50%) delle CP_1 rate del mutuo gravante sull'abitazione in comproprietà assegnata alla sig.ra Pt_1
Per_ Atteso che il contributo al mantenimento della figlia è, come detto, del tutto contenuto nel suo importo, e atteso che il , come già osservato, ha una capacità professionale (e quindi CP_1 reddituale) potenziale assolutamente considerevole, essendo egli provvisto di competenze professionali utilmente spendibili nell'odierno mercato del lavoro, si ritiene congruo che l'assegno unico e universale sia percepito dalla sig.ra nella sua totalità (100%). Pt_1
In ultimo, si osserva che, non essendo contestata la circostanza che ad oggi il bonus asilo nido sia percepito al 50% dalle parti, detto assetto non ha impatto alcuno sull'equilibrio dei rapporti economici tra la sig.ra e il sig. . Pt_1 CP_1
pagina 14 di 15 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto delle fasi svolte e del valore indeterminabile della controversia assestandosi su valori medi per quanto concerne la fase di studio, introduttiva e decisionale, sui valori minimi per la fase di trattazione alla luce della istruzione meramente documentale della causa.
Si compensano per il 50% e vengono poste a carico del resistente per il rimanente 50%, stante la soccombenza di quest'ultimo quanto alle domande di collocamento della minore e di assegnazione della casa familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Dispone l'affido condiviso tra le parti della figlia minore con collocazione Persona_2 prevalente presso l'abitazione materna;
2) Assegna la casa familiare sita in ES d'CO (Ve), via Pampagnina n. 31, con i relativi arredi e corredi alla ricorrente sig.ra Parte_1
3) Regola il diritto di visita paterna come da parte motiva;
4) Determina il contributo al mantenimento della figlia minore a carico di parte Persona_2 resistente in € 150, 00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore della figlia;
5) Dispone che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
[...]
6) Liquida le spese di lite per onorari complessivamente in € 6.713, 00 oltre accessori, compensate tra le parti per il 50%, ed a carico del resistente, in favore della ricorrente, per il rimanente 50%.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 5.6.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Silvia Barison
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Carlotta Gobbi – Magistrato Ordinario in tirocinio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. 19424/2023 R.G.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Silvia Barison Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19424/2023 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Maria Beatrice Mazzucato
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Cristiana Tacchetto
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Interveniente ex lege
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da nota di precisazione delle conclusioni dd. _6.3.2025
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa;
- Confermare l'affido condiviso, (già disposto con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc), della figlia Per_ minore, (nata a [...] il [...]), ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente della medesima, presso la residenza della madre nella casa familiare, sita in ES D'CO (VE) via
Pampagnina n.31/A, nonché confermare l'assegnazione della casa familiare alla madre;
pagina 1 di 15 - Disporre che il padre, signor , corrisponda a titolo di contributo al mantenimento Controparte_1
Per_ della figlia minore , alla madre la somma mensile di €.400,00-, (ovvero nella somma maggiore
o minore che verrà ritenuta congrua di giustizia), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario alle coordinate iban della signora , entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, somma Parte_1 rivalutabile di anno in anno in base agli indici Istat;
- Disporre che il padre corrisponda a favore della madre, signora il 50% delle Parte_1
Per_ spese straordinarie sostenute nell'interesse della piccola , intendendosi per spese straordinarie quelle individuate nel Protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia, al quale si fa riferimento per Per_ l'intera regolamentazione, ricomprendendo la retta della scuola dell'infanzia di per la parte non coperta dal bonus asilo;
disponendo che le spese straordinarie siano rimborsate, per la quota dovuta, al genitore che le abbia anticipate nel termine di 5 giorni dalla consegna/trasmissione di copia della documentazione attestante le stesse. Per_
- Disporre la frequentazione del padre con la piccola come specificato nei precedenti atti difensivi e confermato in ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c.:“ ritenuto di garantire al padre - salvo diversi accordi dalle parti - il diritto di visita della minore per 3 pomeriggi a settimana con pernotto presso l'abitazione paterna e giornata del sabato (lavorativa per entrambi i genitori) alternata tra gli stessi;
3 settimane non consecutive durante il periodo estivo;
vacanze natalizie e di fine anno in via alternata, come concordato dalle parti (“il sig. si associa alle modalità e tempi indicati CP_1 nel ricorso introduttivo”), vacanze pasquali alternate tra i genitori, con la precisazione che l'anno in cui la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua trascorrerà con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa”;
-Spese e competenze di lite rifusi”.
Per parte resistente: come da nota di precisazione delle conclusioni dd. _6.3.2025
“1) Rigettare le domande come formulate dalla sig.ra nel ricorso introduttivo del Parte_1 presente procedimento per le motivazioni tutte di cui alla narrativa della comparsa di risposta e delle memorie tutte successivamente dimesse, con l'unica eccezione della domanda di disporre
l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori cui il sig. Persona_2 Controparte_1 si associa;
2) Disporre, fermo l'affido condiviso, IN PRINCIPALITÀ, il collocamento prevalente della figlia minore , nata a [...] il [...], presso il padre sig. , preso Persona_2 Controparte_1 atto di quanto avveniva già concretamente prima della pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis 22
pagina 2 di 15 cpc e attese le maggiori disponibilità di tempo e la flessibilità del sig. , oggi disoccupato, con CP_1 assegnazione al medesimo della casa familiare in comproprietà con la sig.ra Parte_1 gravata da mutuo cointestato, sita a ES d'CO (VE) Via Pampagnina n. 31/A ove ivi andrà a Per_ vivere con la figlia e, IN SUBORDINE, il collocamento alternato di presso la madre o il Per_1 padre, come avveniva già concretamente prima della pronuncia dell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, con rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare ex adverso formulata, non sussistendone i presupposti, fissando a carico della sig.ra un congruo termine per il rilascio Pt_1 della suddetta. In entrambi i casi, disporre un ampliamento dei tempi di visita padre-figlia rispetto a quelli indicati nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc dell'1 luglio 2024 disponendo le modalità di visita genitori-figlia in appresso riportate, secondo il seguente calendario,
- durante la frequenza scolastica: Per_
• DOMENICA: è presso la madre, come già avviene in concreto;
Per_ Per_
• LUNEDÌ: viene accompagnata all'asilo dalla madre. Il padre ritira dall'asilo alle ore
15.30, trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui, come già avviene in concreto;
Per_
• giornata di riposo lavorativo della sig.ra : viene accompagnata all'asilo Per_3 Pt_1 dal padre. La madre la riprende alle ore 15.30 e trascorre con la predetta le ore a seguire e pernotta presso di lei, come già avviene in concreto;
Per_ Per_
• MERCOLEDÌ: viene accompagnata all'asilo dalla madre. Il padre ritira dall'asilo alle ore
15.30, trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui, come già avviene in concreto;
Per_
• GIOVEDÌ: viene accompagnata all'asilo dal padre che la va a riprendere alle ore 15.30 e trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui, come già avviene in concreto;
Per_
• VENERDÌ: viene accompagnata all'asilo dal padre che la va a riprendere alle ore 15.30 e trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui. Richiesta di ampliamento formulata dal sig. rispetto al calendario stabilito nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc dell'1 CP_1 luglio 2024; Per_
• SABATO: a sabati alterni è presso il padre sino alle 20.30 quando la madre si reca a riprendere la figlia al termine del proprio orario di lavoro, come già avviene in concreto.
- durante i periodi di non frequenza scolastica: Per_
• DOMENICA: è presso la madre.
pagina 3 di 15 Per_
• LUNEDÌ: Il sig. andrà a prendere presso la madre e resteranno insieme fino a CP_1 martedì mattina alle ore 10.00 quando la riaccompagnerà presso la madre;
Per_
• MARTEDì: è presso la madre e pernotta con la medesima;
Per_
• MERCOLEDÌ: Il sig. andrà a prendere presso la madre alle ore 10.30 e rimarrà CP_1 presso il padre, oltre alla giornata del mercoledì anche il GIOVEDÌ e il VENERDÌ con pernotto presso il medesimo;
Per_
• SABATO: a sabati alterni è presso il padre sino alle 20.30 quando la madre si reca a riprendere la figlia al termine del proprio orario di lavoro. Nelle giornate di sabato di spettanza Per_ della madre, il sig. accompagnerà presso la madre il sabato mattina alle ore 10.30. CP_1
Salvo diversa e sempre possibile rimodulazione concorde tra le Parti dei tempi e modalità di visita.
Vacanze estive: il sig. trascorrerà 3 (tre) settimane con la figlia di cui una a giugno, una a luglio e una ad CP_1 agosto (con cadenza due settimane centrali di agosto).
La sig.ra parimenti, trascorrerà 3 (tre) settimane con la figlia non consecutive. Pt_1
Le ferie verranno definite entro il 31 maggio di ciascun anno. Chi non le definisce entro tale data perderà il diritto di scelta, adeguandosi alle decisioni dell'altro. Se entrambi hanno i medesimi giorni di ferie estive lavorative divideranno il periodo a metà. In caso di periodi sempre sovrapposti la priorità di scelta sarà ad anni alterni.
Vacanze natalizie e di fine anno: il sig. si associa alle modalità e tempi indicati nel ricorso introduttivo del presente CP_1 procedimento e, quindi, seguendo il calendario scolastico, ad anni alterni (indicativamente per la madre gli anni pari e per il padre gli anni dispari), la madre terrà la figlia dalla fine della scuola (23 dicembre) al 25 dicembre mattina ore 11.00 quando il padre andrà a prenderla presso l'abitazione Per_ materna. starà con il padre, quindi, dal 25 dicembre mattina sino al 31 dicembre alle ore 11.00 quando la madre andrà a prenderla presso l'abitazione paterna. La figlia starà con la madre dal 31 dicembre mattina sino al 7 mattina quando la riaccompagnerà al nido o, nel caso in cui non vi sia frequenza scolastica (perchè cade di sabato o domenica), il padre andrà a prenderla presso
l'abitazione materna alle ore 8.30. L'anno successivo si invertiranno i giorni tra i genitori, con ogni più ampia riserva di rimodulazione e disponibilità ad apportare le più opportune modifiche qualora il sig. lavori il 31 dicembre. CP_1
Per_ ll sig. si rende disponibile, con il supporto della sua rete familiare, ad accudire il 23 CP_1 dicembre e anche dal 2 al 5 gennaio qualora la sig.ra lavori. Pt_1
pagina 4 di 15 Vacanze pasquali: seguendo il calendario scolastico, ad anni alterni (indicativamente per la madre gli anni pari e per il padre gli anni dispari), gli anni dispari il padre terrà con con sé la figlia per tutta la durata delle vacanze, con le precisazioni di cui in appresso e gli anni pari la terrà la madre. Ad anni alterni, la figlia trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa e i rimanenti giorni di vacanza come sopra regolamentati. Per_ ll sig. si rende disponibile, con il supporto della sua rete familiare, ad accudire durante CP_1 le festività pasquali anche la mattina e il pomeriggio dei giorni di spettanza della sig.-ra Pt_1 qualora ella lavori.
Carnevale: seguendo il calendario scolastico il genitore che non trascorrerà con la figlia le vacanze pasquali la terrà per le festività di carnevale. Fatta sempre salva la disponibilità del sig. e della sua rete CP_1
Per_ familiare ad accudire nei giorni di spettanza della sig.ra qualora ella lavori. Pt_1
Dopo le vacanze estive e di Natale, o altri lunghi periodi di interruzione, il calendario riprenderà con Per_ la settimana il cui week end spetta al genitore che non ha avuto con sé nell'ultimo periodo di vacanza.
3) Disporre, IN PRINCIPALITÀ, il mantenimento diretto da parte dei genitori, Sig.ri CP_1
e della figlia minore, ovvero che entrambi provvederanno
[...] Parte_1 Persona_2 direttamente a soddisfare le esigenze della figlia, per il tempo in cui l'hanno con sé revocando, con effetto retroattivo o, perlomeno, da gennaio 2025 il contributo al mantenimento disposto nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc e, IN SUBORDINE, a carico del sig. un Controparte_1 contributo al mantenimento della figlia minore, , da corrispondere alla sig.ra Persona_2 Pt_1 entro il giorno 30 di ogni mese, nella misura di Euro 150,00 mensili oltre rivalutazione
[...]
ISTAT, qualora egli riesca a reperire nuovamente un'attività lavorativa che gli garantisca una retribuzione mensile netta di almeno Euro 1.800,00, e fintantoché la sig.ra non percepirà Pt_1 una retribuzione mensile di Euro 1.400,00 mensili. Stabilire, quindi, sin d'ora, che al verificarsi di suddetta condizione, ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto della figlia, con eliminazione del contributo mensile a carico del sig. . CP_1
4) Disporre a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno le spese straordinarie inerenti la figlia minore , come da protocollo in uso presso l'Intestato Tribunale con la Persona_2 precisazione di cui in appresso.
pagina 5 di 15 5) Disporre la ripartizione dell'Assegno Unico e Universale al 50% tra le Parti, come da legge istitutiva.
6) In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale interamente rifuso.
In via istruttoria: parte resistente insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie tutte già formulate negli scritti difensivi in atti, da intendersi ivi espressamente richiamate, e non ammesse durante il corso del presente procedimento e che si riportano, letteralmente, in appresso:
- istanze istruttorie di cui alla comparsa di risposta:
a) ordinare alla ricorrente sig.ra la produzione, completa e integrale, delle proprie Parte_1 dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ovvero di tutte le certificazioni uniche sia da parte CP_ dell che da parte degli altri sostituti d'imposta;
b) ordinare alla ricorrente sig.ra la produzione, completa e integrale, del modello Parte_1
ISEE 2024, della domanda relativa al c.d. “bonus asilo nido” 2023 e 2024 nonché di tutte le contabili attestanti i pagamenti ricevuti, a tale titolo, dall CP_2
c) Ammettere l'escussione orale di testimoni sulle seguenti circostanze:
Per_ 1. “Vero che, da dicembre 2023 a oggi, i tempi e le modalità di frequentazione di con i genitori
Per_ e le rispettive famiglie sono i seguenti: DOMENICA: è presso la madre;
Per_ Per_ LUNEDÌ: viene accompagnata all'asilo dalla madre;
il padre ritira dall'asilo alle ore
Per_ 13.00, trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui;
MARTEDÌ: viene accompagnata all'asilo dal padre, che la riprende alle ore 13.00, trascorre con il medesimo le ore a
Per_ seguire e pernotta presso di lui;
MERCOLEDÌ: viene accompagnata all'asilo dal padre che la riprende alle ore 13.00, trascorre con il medesimo le ore a seguire e pernotta presso di lui;
GIOVEDÌ:
Per_
viene accompagnata all'asilo dal padre che la va a riprendere alle ore 15.30 e la accompagna presso il negozio di ottica ove lavora la sig.ra Pt_1
Per_ VENERDÌ: viene accompagnata all'asilo dalla madre;
il sig. la va a riprendere alle ore CP_1
15.30 e la accompagna presso il negozio di ottica ove lavora la sig.ra Pt_1
Per_ SABATO: a sabati alterni è presso il padre, in particolare presso i nonni paterni, considerato che il sig. inizia a lavorare verso le ore 11.00, e ivi rimane sino alle 20.30 quando la madre CP_1 si reca a riprendere la figlia al termine del proprio orario di lavoro?" Per_ 2. “Vero che prima che iniziasse l'asilo, quindi, nel corso del 2023, da gennaio a ottobre, la predetta stava insieme al papà, e con lei, presso la vostra abitazione sita a Dolo (VE), Via Marco
Polo n. 1 ogni martedì dal mattino (circa 8.15/9.00) quando Suo figlio la andava a prendere presso la sig.ra con pernotto a casa vostra;
ogni mercoledì fino alla sera alle ore 20.00 Parte_1
pagina 6 di 15 circa quando la sig.ra veniva a riprendere la figlia dopo che questo'ultima aveva già Pt_1 cenato presso di voi;
ogni venerdì dal mattino (circa 8.15/9.00), quando Suo figlio la andava a prendere presso la sig.ra fino alle ore 15.00 circa quando la madre veniva a Parte_1
Per_ riprenderla;
nonchè a fine settimana alterni, rimaneva da voi già dal venerdì, o dal sabato mattina, sino al mercoledì sera?”
Si indicano quali testimoni: il sig. e la sig.ra . Testimone_1 Testimone_2
- istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 473 bis 17, II comma cpc:
d) Ammettersi l'escussione orale di testimoni sulle seguenti ulteriori circostanze da aggiungersi a quelle già riportate nella “comparsa di costituzione”:
3. “Vero che il 1 gennaio 2024, nel tardo pomeriggio (verso le ore 17.00/17.30), Lei sig. Tes_1 ha accompagnato Suo figlio a riprendere la propria autovettura Giulietta che era rimasta
[...] bloccata e ferma in Via Stradona a Dolo (VE)?”
Si indica a testimone il sig. Testimone_1
4. “Vero che in data 30, giovedì, e 31, venerdì, maggio 2024, alle ore 15.30, la sig. ra Per_4
Per_
nonna materna, si recava a prendere , presso la Vostra Scuola dell'Infanzia Paritaria
[...]
"Santa Maria Goretti”, da sola a bordo della vettura Mini Cooper targata DK 890FY?” Per_ 5. “Vero che almeno da gennaio 2024 e sino al 30 e 31 maggio 2024, terminava la frequenza presso la Vostra Scuola dell'Infanzia Paritaria "Santa Maria Goretti” dopo il pranzo, ore 13.00 circa, il lunedì, il martedì e il mercoledì e veniva a prenderla il papà sig. o la nonna Controparte_1 paterna sig.ra ?” Testimone_2
Per_ 6. “Vero che almeno da gennaio 2024 e sino al 30 e 31 maggio 2024, nei giorni di giovedì e Per_ venerdì terminava la frequenza presso la Vostra Scuola dell'Infanzia Paritaria "Santa Maria
Goretti” alle ore 15.30 circa, il giovedì e il venerdì e veniva a prenderla il papà sig. Controparte_1
o la nonna paterna sig.ra ?” Testimone_2
Si indicano a testimoni: la sig.ra , la sig.ra e la sig.ra Tes_3 Testimone_4 [...]
. Controparte_3
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E
DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023 la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 sig. esponendo: - di avere intrattenuto con il predetto una relazione more Controparte_1
Per_ uxorio dalla quale è nata in [...]
4.4.2021 la figlia (C.F. ), riconosciuta da C.F._3 entrambi i genitori;
- che la coppia ha acquistato il 27.1.2021 un immobile in regime di pagina 7 di 15 comproprietà al 50% ciascuno in ES D'CO (VE) via Pampagnina n.31, adibito a residenza Per_ familiare, gravato da mutuo con rata mensile di circa € 570,00; - che dalla nascita vive presso il predetto immobile;
- che nei mesi di luglio/agosto 2022 sono sorti dissidi tali da rendere impossibile il protrarsi della convivenza ed in ragione dei quali il signor è tornato ad CP_1 abitare presso i propri genitori in Sanbruson-Dolo (VE); - che da allora il predetto corrisponde in maniera irregolare un contributo al mantenimento mensile della figlia pari ad € 150,00, oltre a contribuire al 50% delle spese straordinarie;
- che egli lavora come sommelier con uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 e percepisce il 50% (pari a circa € 110,00) dell'assegno unico universale oltre a sopportare la propria quota del 50% del mutuo contratto per la casa familiare;
- di essere stata assunta il 18.5.2023 con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento della qualifica di “commessa” e di percepire una retribuzione mensile di circa € Per_ 1.130,00 e di sostenere interamente le utenze della casa familiare, ove abita con la piccola Per_ nonché la tassa sui rifiuti e le spese condominiali ordinarie;
- che è iscritta alla scuola dell'infanzia paritaria, con una retta scolastica mensile pari ad € 370,00, e frequenta l'asilo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30/9 della mattina fino alle ore 16 del pomeriggio.
Tanto premesso ha chiesto disporsi l'affido congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore, con residenza e collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare ex art. 337 sexies cc.; regolarsi il diritto di visita come da calendario proposto;
a titolo Per_ di contributo al mantenimento della figlia , disporsi a carico del sig. il versamento CP_1 della somma di € 400,00 mensili, nonché il 50% delle spese straordinarie (comprensive della Per_ retta della scuola dell'infanzia di .
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.5.2024 si è costituito il sig. CP_1
, associandosi alla domanda di affido condiviso della figlia minore ed osservando, quanto
[...] al resto: Per_
- che ha sempre trascorso, dalla fine della relazione sentimentale, tempi paritetici presso la madre ed il padre, se non addirittura più tempo con il padre;
- di avere sempre provveduto a dotarsi “di tutto quanto necessario” alla cura della figlia, sopportando le relative spese, di talché è congruo che egli benefici dell'assegno unico e universale nella misura del 50%;
- che non sussistono i presupposti per un aumento del contributo al mantenimento della figlia, anche in considerazione del fatto che i redditi delle parti sono all'incirca equivalenti;
pagina 8 di 15 - di avere “sempre” corrisposto con regolarità alla sig.ra oltre al contributo al Pt_1 mantenimento e la quota parte pari al 50% delle spese straordinarie a favore della figlia, anche il
50% delle spese condominiali afferenti l'immobile in comproprietà;
- che la ricorrente beneficia del “bonus asilo nido”, con la conseguenza che la spesa effettivamente Per_ sostenuta relativamente alla retta mensile dell'asilo di non ammonta ad € 370,00, bensì è “di gran lunga” inferiore;
- di non essere un “sommelier” bensì un “aiuto cameriere”, con una retribuzione mensile base che ammonta ad € 1.400,00 (cui vanno aggiunte alcune componenti variabili, come tali non presenti ogni mese);
- di sostenere mensilmente ingenti spese di carburante per recarsi sul luogo di lavoro (non inferiori a € 150,00 mensili) e nel 2021 di avere contratto un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura con rate mensili di € 175,30 ed estinzione nel 2030;
- di avere versato, in occasione dell'acquisto della casa familiare nel gennaio 2021, nel conto cointestato con la sig.ra l'importo di € 32.200,00 e con l'aiuto dei suoi genitori di avere Pt_1 pagato numerosi componenti dell'arredo della nuova casa, acquisti ai quali la sig.ra non Pt_1 avendo disponibilità economiche proprie, ha partecipato solo con piccole somme di tanto in tanto.
A fronte di tali premesse, fermo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, ne ha chiesto disporsi il collocamento prevalente presso di sé con assegnazione della casa Per_ familiare o, in subordine, il collocamento alternato di presso la madre ed il padre, con fissazione a carico della ricorrente di un congruo termine per il rilascio della casa familiare;
disporsi un regime di visita come meglio articolato nell'atto di costituzione;
quanto alle statuizioni economiche, disporsi il mantenimento diretto della figlia da parte dei genitori per il tempo in cui l'hanno con sé e, in subordine, disporsi a proprio carico un contributo al mantenimento nella misura di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, ma solo fintantoché la sig.ra non percepirà una retribuzione mensile di € 1.400,00, oltre alla ripartizione al Pt_1
50% tra i genitori delle spese straordinarie e dell' “Assegno Unico e Universale”, nonché disporsi che dalle rette della scuola dell'infanzia frequentata dalla figlia, ai fini della ripartizione della spesa tra i genitori, venga detratto l'importo del bonus asilo nido.
Le difese hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
pagina 9 di 15 All'esito della prima udienza di comparizione delle parti (tenutasi in data 13.6.2024) è stata pronunciata ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., nell'ambito della quale la figlia minore è stata affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre;
assegnata a quest'ultima la casa familiare sita in ES d'CO (Ve) via Pampagnina
n.31 per ivi dimorarvi unitamente alla figlia;
posto a carico del resistente il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, della somma di € 150,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della pronuncia;
oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità di cui al Protocollo in uso al Tribunale.
In ordine al diritto di visita paterno è stato stabilito che - salvo diversi accordi dalle parti – il padre possa trascorrere con la minore 3 pomeriggi a settimana con pernotto presso l'abitazione paterna e giornata del sabato (lavorativa per entrambi i genitori) alternata tra gli stessi;
3 settimane non consecutive durante il periodo estivo;
vacanze natalizie e di fine anno in via alternata, come concordato dalle parti (“il sig. si associa alle modalità e tempi indicati nel ricorso CP_1 introduttivo”), vacanze pasquali alternate tra i genitori, con la precisazione che l'anno in cui la minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua trascorrerà con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa”.
La causa è stata istruita documentalmente con rigetto delle istanze di prova testimoniale per superfluità.
E' stata quindi fissata udienza per rimessione della causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c. ed invito al deposito di documentazione reddituale aggiornata.
Il PM in sede ha spiegato rituale intervento.
***
pagina 10 di 15 Come da domanda congiuntamente presentata dalle parti, si dispone l' affidamento condiviso tra i genitori della figlia minore, non sussistendo ragioni per derogare all'ordinario regime di affidamento delineato dall'art. 337 quater c.c.
In carenza di elementi sopravvenuti, va confermato come da ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c. il collocamento prevalente della minore presso la madre, alla quale va assegnata la casa familiare in comproprietà tra le parti, sita in ES D'CO (Ve), via Pampagnina n. 31, per ivi dimorarvi con la figlia.
Va, infatti, disattesa la domanda formulata dal resistente di revoca - a proprio favore - dell' assegnazione della casa familiare alla ricorrente, non essendo condivisibili le argomentazioni dallo stesso prospettate a supporto della domanda - concernenti il “maggior tempo” trascorso da Per_ presso l'abitazione dei nonni paterni o materni o nel periodo estivo “in campeggio”, rispetto Per_ a quello trascorso nella casa familiare (“Da ottobre 2023 ha trascorso gran parte delle sue giornate all'asilo (2023/2024 sezione primavera, e da settembre 2024, anno scolastico 2024/2025 primo anno della scuola dell'infanzia), o nella casa dei nonni paterni o, nel periodo estivo, in campeggio coi nonni paterni e il papà” e “Solo residualmente la bimba è stata, ed è in concreto, nella casa familiare tenuto conto che spesso ella, nei tempi in cui è con la madre, è presso
l'abitazione dei nonni materni sita a Mira (VE))” - essendo conforme all'interesse della minore il mantenimento del medesimo habitat familiare condiviso con la madre, con la quale, dalla nascita, ella ha sempre convissuto.
Parimenti, la domanda dallo stesso formulata, in via subordinata, di disporre il collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori a supporto del quale egli ha evidenziato che, per le ragioni sopra dedotte, “l'eventuale trasloco non le comporterebbe traumi o effetti destabilizzanti”, non merita accoglimento perché non supportata da alcuno specifico elemento riferito all'interesse della figlia, mal conciliandosi, infatti, un continuo e periodico cambiamento della collocazione con l'interesse della minore a godere di stabilità abitativa e nella gestione del quotidiano.
Il mero (temporaneo) stato di disoccupazione del resistente - e la pretesa e correlata maggiore
“flessibilità” e “disponibilità di tempo” - non sono elementi idonei a deporre in senso contrario.
Con riguardo al diritto di visita paterno, si conferma il regime di cui all'ordinanza ex art. 473- Per_ bis.22 c.p.c., sopra riportato, del tutto coerente con l'interesse superiore della piccola nonché rispettosa del fondamentale principio della bigenitorialità, da interpretare quale pagina 11 di 15 presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi (cfr. Cass. civ. 26697/2023).
Si precisa a tal proposito che, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, il principio della bigenitorialità non comporta l'applicazione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione dei minori, ma deve essere interpretato piuttosto come il diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse
(cfr. Cass. civ. 31902/2018).
Per l'effetto, si dispone che al sig. sia garantito il diritto di visita della minore per 3 CP_1 pomeriggi a settimana con pernotto presso l'abitazione paterna e giornata del sabato alternata tra i genitori;
3 settimane non consecutive durante il periodo estivo;
vacanze natalizie e di fine anno e vacanze pasquali in via alternata tra i genitori. Per_ Parimenti, ogni ulteriore festività dovrà venire trascorsa da in via alternata tra i genitori.
Resta ferma la facoltà per le parti di adottare un diverso e maggiormente ampliativo regime di visita padre-figlia, secondo i rispettivi impegni, personali e professionali, e sempre nell'interesse Per_ primario della minore atteso che tanto dalle allegazioni quanto dalle risultanze documentali
(cfr. conversazioni whatsapp tra le parti) pare emergere una piena disponibilità delle parti in tal senso.
In ordine al mantenimento della prole, occorre ricordare che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non convivente per il mantenimento del figlio si deve osservare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.
Detto principio impone che i genitori adempiano i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, tenuto conto, altresì, dei tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (cfr. ex plurimis Cass. civ. 14371/2024).
L'assegno periodico corrisposto dal genitore non collocatario, peraltro, deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (cfr. Cass. civ. 34382/2023).
pagina 12 di 15 Ciò premesso, va osservato che il resistente – il quale risulta, a decorrere dal gennaio 2025, avere perduto la propria occupazione - in base alle due C.U. 2024 dimesse (periodo di imposta 2023) ha potuto contare su redditi per poco piu' di complessivi € 20.000 (€ 19.853,28 + € 753,63); ha inoltre prodotto il proprio contratto di lavoro (scadenza al 7.1.2025) dal quale emerge una retribuzione “omnicomprensiva” pari a € 2.000 mensili (inquadramento come “operaio” – V livello del C.C.N.L. aziende turismo – Confcommercio – pubblici esercizi, con mansioni di “cameriere”).
Successivamente risulta disoccupato (a partire dall' 8.1.2025) percependo indennità “NASPI” per
€ 1.000,00 mensili circa, seppur intenzionato a rinvenire al più presto una nuova occupazione lavorativa, sempre nel settore della ristorazione.
Non vi è motivo di ritenere che egli non possa riuscirvi agevolmente, atteso il contesto produttivo, il settore di appartenenza e soprattutto la capacità professionale, peraltro già proficuamente spesa dal resistente, certamente idonea a consentirgli di reperire in tempi brevi una nuova occupazione. Depone in questo senso anche la giovane età del sig. , di soli 31 CP_1 anni.
A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316-bis c.c., non solo dalle rispettive sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. Civ. 25531/2016).
La ricorrente, invece, ha dimostrato di avere percepito, per il periodo di imposta 2023 (Modello
730/2024) una retribuzione pari a € 14.109, 00 e prodotto buste paga attestanti uno stipendio medio mensile di circa € 1.150,00 derivanti dalla propria attività lavorativa di commessa part time in un negozio di ottica.
Va evidenziato che allo stato il resistente non deve corrispondere alcun canone di locazione, abitando presso i propri genitori, ma sopporta mensilmente spese pari ad € 284,00, corrispondenti al 50% della rata del mutuo mensile che grava sulla casa familiare, € 90,00 pari al
50% della retta mensile della scuola dell'infanzia frequentata dalla figlia, € 194,00 a titolo di rata del finanziamento contratto con IC Banca S.p.A. (“rata base”), € 470, 00 circa a titolo di rata del finanziamento contratto con Compass Banca S.p.A. ad agosto 2024 per l'acquisto di un'automobile ed € 147, 00 circa a titolo di rata di prestito contratto con Younited s.a. nell'aprile
2024.
pagina 13 di 15 La ricorrente, da parte sua, sopporta mensilmente spese pari ad € 284,00, corrispondenti al 50% della rata del mutuo mensile che grava sulla casa familiare, nonché le spese relative alle utenze della medesima abitazione.
L'Assegno unico e universale viene goduto (allo stato) dalle parti nella misura del 50% ciascuno, così come il bonus asilo nido.
È infatti circostanza non contestata che la ricorrente, in occasione dell'erogazione di tale bonus, ne versi una somma corrispondente alla metà, mediante bonifico bancario, sul conto corrente personale del resistente.
Sulla base degli elementi raccolti ed in considerazione dei criteri di parametrazione sopra indicati, si ritiene congruo confermare l'importo di cui all'ordinanza del 1.7.2024 ponendo a carico del padre sig. ed in favore della figlia minore la somma Controparte_1 Persona_2 complessiva di € 150,00 mensili, rivalutata secondo indici ISTAT, da corrispondere in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_1
Le spese straordinarie, come dettagliate nel protocollo in uso al Tribunale di Venezia, si pongono in carico alle parti nella misura del 50% ciascuna.
Il suddetto importo - peraltro piuttosto contenuto nel suo importo e rasente il minimo contenuto alimentare - viene ritenuto congruo in ragione – oltre che degli elementi sopra indicati anche del Per_ tempo di permanenza di presso il padre e dunque la sussistenza di forme di contribuzione diretta al mantenimento da parte del genitore non collocatario, nonché della sopportazione, da parte del sig. , di esborsi mensili per il pagamento della propria quota parte (50%) delle CP_1 rate del mutuo gravante sull'abitazione in comproprietà assegnata alla sig.ra Pt_1
Per_ Atteso che il contributo al mantenimento della figlia è, come detto, del tutto contenuto nel suo importo, e atteso che il , come già osservato, ha una capacità professionale (e quindi CP_1 reddituale) potenziale assolutamente considerevole, essendo egli provvisto di competenze professionali utilmente spendibili nell'odierno mercato del lavoro, si ritiene congruo che l'assegno unico e universale sia percepito dalla sig.ra nella sua totalità (100%). Pt_1
In ultimo, si osserva che, non essendo contestata la circostanza che ad oggi il bonus asilo nido sia percepito al 50% dalle parti, detto assetto non ha impatto alcuno sull'equilibrio dei rapporti economici tra la sig.ra e il sig. . Pt_1 CP_1
pagina 14 di 15 Le spese di lite si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014 tenuto conto delle fasi svolte e del valore indeterminabile della controversia assestandosi su valori medi per quanto concerne la fase di studio, introduttiva e decisionale, sui valori minimi per la fase di trattazione alla luce della istruzione meramente documentale della causa.
Si compensano per il 50% e vengono poste a carico del resistente per il rimanente 50%, stante la soccombenza di quest'ultimo quanto alle domande di collocamento della minore e di assegnazione della casa familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Venezia definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) Dispone l'affido condiviso tra le parti della figlia minore con collocazione Persona_2 prevalente presso l'abitazione materna;
2) Assegna la casa familiare sita in ES d'CO (Ve), via Pampagnina n. 31, con i relativi arredi e corredi alla ricorrente sig.ra Parte_1
3) Regola il diritto di visita paterna come da parte motiva;
4) Determina il contributo al mantenimento della figlia minore a carico di parte Persona_2 resistente in € 150, 00 mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore della figlia;
5) Dispone che l'assegno unico universale venga percepito interamente dalla sig.ra Pt_1
[...]
6) Liquida le spese di lite per onorari complessivamente in € 6.713, 00 oltre accessori, compensate tra le parti per il 50%, ed a carico del resistente, in favore della ricorrente, per il rimanente 50%.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio svoltasi in data 5.6.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Federica Benvenuti dott.ssa Silvia Barison
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Carlotta Gobbi – Magistrato Ordinario in tirocinio
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