Articolo 1722 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1722. Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro 1. Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro, la meta' dei posti resisi vacanti e devoluti all'avanzamento nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la meta' piu' uno), e' destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti. Tale trasferimento e' effettuato nel gennaio di ogni anno allorche' si procede a quanto dispone l'articolo 1684, comma 8. 2. La restante parte e' destinata agli avanzamenti normali.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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