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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/12/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3130/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 3.11.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7462/2025, pubblicata il 07/10/2025,
TRA
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VILLA FABRIZIO, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 10/10
GENOVA, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO uova denominazione di Controparte_2 [...]
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
-APPELLATA NON COSTITUITA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7462/2025, pubblicata il
07/10/2025, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per come da conclusioni rassegnate Controparte_1 nell'atto di rinunzia depositato il 27.11.2025, di seguito riportate):
pagina 1 di 3 come sopra rappresentata e difesa, Controparte_1
DICHIARA di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al giudizio di appello iscritto all'R.G. n. 3130/2025 di Codesta Ecc.ma Corte e al relativo subprocedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c. rubricato all'R.G. 3130-1/2025 della medesima Corte e, per l'effetto, INSTA affinché la S.V. Ill.ma voglia dichiarare l'estinzione del giudizio R.G. n. 3130/2025 e, per l'effetto, del subprocedimento R.G. n. 3130-1/2025.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione a comparire all'udienza del 24.2.2026, notificato in data 3.11.2025 alla
- nuova denominazione di Controparte_2 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 7462/2025 Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano, chiedendo alla Corte, previa sospensione (inaudita altera parte
e poi con conferma all'esito di udienza ex art. 351 c.p.c.) dell'esecutività del provvedimento impugnato (e, in quanto d'uopo, del decreto ingiuntivo n. 12417/2023 del 25/7/2023 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento sub R.G. n. 21355/2023), di riformare integralmente la sentenza impugnata e, conseguentemente, in accoglimento delle domande formulate in primo grado da di revocare o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 12417/2023 Controparte_1
del 25/7/2023 e comunque rigettare tutte le domande di Controparte_2
dichiarando che nulla è dovuto da all'appellata; Controparte_1
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il Consigliere Istruttore, con decreto del 15.11.2025, ha confermato l'udienza del 24.2.2026.
Con successivo atto di rinunzia depositato il 27.11.2025 (e notificato alla convenuta in pari data), la società appellante ha dichiarato di rinunziare al giudizio di appello e al sub- procedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c nel frattempo instaurato, insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio.
La società convenuta - risultata pienamente vittoriosa all'esito del giudizio di primo grado - non si è ad oggi costituita in giudizio.
Ciò premesso, va rilevato che la rinuncia all'impugnazione, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione non agli atti ma alla domanda (di rimozione del provvedimento impugnato), fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare e provoca, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, imponendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte
(Cass. n. 33761/2019; Cass. n. 23749/2011; 8387/1999), peraltro nel caso di specie neppure costituita in appello. pagina 2 di 3 Il Collegio deve pertanto, previa revoca del provvedimento di fissazione di udienza al
24.2.2026, dichiarare cessata la materia del contendere oggetto del gravame tra le parti.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano Controparte_1
n. 7462/2025, pubblicata il 07/10/2025, così provvede, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1) revoca il decreto di fissazione di udienza al 24.2.2026;
2) dichiara cessata la materia del contendere oggetto del gravame tra le parti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
3) nulla sulle spese.
Così deciso, in Milano il 02/12/2025
Il Consigliere rel. estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 3.11.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7462/2025, pubblicata il 07/10/2025,
TRA
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. VILLA FABRIZIO, elettivamente domiciliata in VIA ROMA 10/10
GENOVA, presso lo studio del predetto difensore, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO uova denominazione di Controparte_2 [...]
(C.F. ); Controparte_3 P.IVA_2
-APPELLATA NON COSTITUITA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 7462/2025, pubblicata il
07/10/2025, in materia di “Somministrazione”.
CONCLUSIONI:
Per come da conclusioni rassegnate Controparte_1 nell'atto di rinunzia depositato il 27.11.2025, di seguito riportate):
pagina 1 di 3 come sopra rappresentata e difesa, Controparte_1
DICHIARA di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al giudizio di appello iscritto all'R.G. n. 3130/2025 di Codesta Ecc.ma Corte e al relativo subprocedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c. rubricato all'R.G. 3130-1/2025 della medesima Corte e, per l'effetto, INSTA affinché la S.V. Ill.ma voglia dichiarare l'estinzione del giudizio R.G. n. 3130/2025 e, per l'effetto, del subprocedimento R.G. n. 3130-1/2025.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione a comparire all'udienza del 24.2.2026, notificato in data 3.11.2025 alla
- nuova denominazione di Controparte_2 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 7462/2025 Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano, chiedendo alla Corte, previa sospensione (inaudita altera parte
e poi con conferma all'esito di udienza ex art. 351 c.p.c.) dell'esecutività del provvedimento impugnato (e, in quanto d'uopo, del decreto ingiuntivo n. 12417/2023 del 25/7/2023 emesso dal Tribunale di Milano nel procedimento sub R.G. n. 21355/2023), di riformare integralmente la sentenza impugnata e, conseguentemente, in accoglimento delle domande formulate in primo grado da di revocare o comunque annullare il decreto ingiuntivo n. 12417/2023 Controparte_1
del 25/7/2023 e comunque rigettare tutte le domande di Controparte_2
dichiarando che nulla è dovuto da all'appellata; Controparte_1
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il Consigliere Istruttore, con decreto del 15.11.2025, ha confermato l'udienza del 24.2.2026.
Con successivo atto di rinunzia depositato il 27.11.2025 (e notificato alla convenuta in pari data), la società appellante ha dichiarato di rinunziare al giudizio di appello e al sub- procedimento ex artt. 283 e 351 c.p.c nel frattempo instaurato, insistendo per la declaratoria di estinzione del giudizio.
La società convenuta - risultata pienamente vittoriosa all'esito del giudizio di primo grado - non si è ad oggi costituita in giudizio.
Ciò premesso, va rilevato che la rinuncia all'impugnazione, risolvendosi in una manifestazione di abdicazione non agli atti ma alla domanda (di rimozione del provvedimento impugnato), fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare e provoca, pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, imponendo la pronuncia di cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte
(Cass. n. 33761/2019; Cass. n. 23749/2011; 8387/1999), peraltro nel caso di specie neppure costituita in appello. pagina 2 di 3 Il Collegio deve pertanto, previa revoca del provvedimento di fissazione di udienza al
24.2.2026, dichiarare cessata la materia del contendere oggetto del gravame tra le parti.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Milano Controparte_1
n. 7462/2025, pubblicata il 07/10/2025, così provvede, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1) revoca il decreto di fissazione di udienza al 24.2.2026;
2) dichiara cessata la materia del contendere oggetto del gravame tra le parti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
3) nulla sulle spese.
Così deciso, in Milano il 02/12/2025
Il Consigliere rel. estensore Il Presidente
Dott. Laura Cesira Stella Dott. Laura Sara Tragni
pagina 3 di 3