TRIB
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/08/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1157 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOBBO LAURA
e
BA ZI, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato BONOTTO CECILIA ANGELA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_1
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Bassano del Grappa (VI), Via E. Montale n. 25, catastalmente censita al
N.C.E.U del comune di Bassano del Grappa (VI), foglio 25, mappale n. 760, sub. 3, categoria A/2, classe 3, vani 8 (abitazione ai piani seminterrato, terra e primo) e mappale n. 760 sub. 7, categoria
C/6, classe 3, mq. 15 (garage), in comproprietà al 50% tra i coniugi, resterà nella disponibilità SIa
BA ZI, che ivi vi abiterà;
3. si dà atto che la SIa BA ha già provveduto a volturare a suo nome tutte le utenze della casa coniugale, eccetto l'utenza relativa alla fornitura di metano che, per comune accordo tra i coniugi,
1 rimane intestata al sig. , e che il SI ha già provveduto a lasciare la casa Pt_1 Pt_1 coniugale, portando con sé i suoi effetti personali;
4. il SI verserà a favore della SIa BA ZI, a titolo di Parte_1 mantenimento, a partire dal mese di aprile 2025, un assegno mensile di Euro 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versare entro il giorno 10 (dieci) del mese a mezzo bonifico bancario;
per comune volontà della parti, qualora il SI – per Pt_1 comprovate ragioni di salute da documentare alla moglie - non riuscisse a continuare il rapporto di lavoro a chiamata attualmente in essere ovvero il datore di lavoro non avesse più necessità di farlo lavorare, l'importo dell'assegno di mantenimento verrà ridotto ad Euro 500,00 (cinquecento/00); tale assegno tiene conto anche del contributo da parte del SI , comproprietario al 50%, per Pt_1 la manutenzione ordinaria della casa coniugale;
5. le parti si impegnano e si obbligano reciprocamente a conferire incarico per la vendita della casa coniugale, ad una o più agenzie di zona, entro il 31.12.2029; il ricavato della vendita verrà diviso tra i coniugi al 50%, previa decurtazione di tutte le spese tecnico-urbanistico-amministrative propedeutiche alla vendita stessa;
entro il medesimo termine ciascuna parte avrà facoltà di acquistare la quota indivisa dell'altra, a fronte del pagamento del valore della quota. In ogni caso la SIa
BA potrà abitarvi, salvo diversi accordi, almeno sino al 31.12.2029.
Nell'eventualità la SIa BA dovesse reperire in tempi rapidi una nuova abitazione e non intendesse acquistare la quota di proprietà del SI , la casa coniugale verrà Pt_1 immediatamente posta in vendita ovvero il SI valuterà di acquistare la quota di Pt_1 proprietà della moglie;
6. i coniugi danno atto di aver già provveduto al trasferimento di proprietà dei veicoli di cui al punto
7 del ricorso per separazione, precisando che l'auto Opel Corsa, intestata al SI , è stata Pt_1
Pers rottamata;
la SIa ha acquistato, con soldi propri, l'autovettura Fiat Panda targata FH589ZT che rimane di proprietà esclusiva della medesima. Eventuali sanzioni per violazioni del codice della strada commesse sino alla data del trasferimento dei veicoli resteranno a carico del soggetto che aveva in uso il mezzo e che, in ogni caso, ha commesso l'infrazione;
7. i coniugi dichiarano altresì di avere definito separatamente ogni altro rapporto economico- patrimoniale tra loro intercorso (divisione dei risparmi presso RA e INTESA SAN
PAOLO);
8. a fronte dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, le parti dichiarano di non avere nulla più a pretendere, reciprocamente, a nessun titolo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Asiago (VI) in data 03/08/1985, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di Parte_1
600,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_2 matrimonio in Asiago (VI) in data 03/08/1985 con atto trascritto al n. 19, Parte II, Serie A, Anno
1985, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asiago (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est. dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1157 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato GIACOBBO LAURA
e
BA ZI, C.F. , nata a [...] il [...], C.F._2 rappresentata e difesa dall'avvocato BONOTTO CECILIA ANGELA
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di CP_1
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale sita in Bassano del Grappa (VI), Via E. Montale n. 25, catastalmente censita al
N.C.E.U del comune di Bassano del Grappa (VI), foglio 25, mappale n. 760, sub. 3, categoria A/2, classe 3, vani 8 (abitazione ai piani seminterrato, terra e primo) e mappale n. 760 sub. 7, categoria
C/6, classe 3, mq. 15 (garage), in comproprietà al 50% tra i coniugi, resterà nella disponibilità SIa
BA ZI, che ivi vi abiterà;
3. si dà atto che la SIa BA ha già provveduto a volturare a suo nome tutte le utenze della casa coniugale, eccetto l'utenza relativa alla fornitura di metano che, per comune accordo tra i coniugi,
1 rimane intestata al sig. , e che il SI ha già provveduto a lasciare la casa Pt_1 Pt_1 coniugale, portando con sé i suoi effetti personali;
4. il SI verserà a favore della SIa BA ZI, a titolo di Parte_1 mantenimento, a partire dal mese di aprile 2025, un assegno mensile di Euro 600,00 (seicento/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT e da versare entro il giorno 10 (dieci) del mese a mezzo bonifico bancario;
per comune volontà della parti, qualora il SI – per Pt_1 comprovate ragioni di salute da documentare alla moglie - non riuscisse a continuare il rapporto di lavoro a chiamata attualmente in essere ovvero il datore di lavoro non avesse più necessità di farlo lavorare, l'importo dell'assegno di mantenimento verrà ridotto ad Euro 500,00 (cinquecento/00); tale assegno tiene conto anche del contributo da parte del SI , comproprietario al 50%, per Pt_1 la manutenzione ordinaria della casa coniugale;
5. le parti si impegnano e si obbligano reciprocamente a conferire incarico per la vendita della casa coniugale, ad una o più agenzie di zona, entro il 31.12.2029; il ricavato della vendita verrà diviso tra i coniugi al 50%, previa decurtazione di tutte le spese tecnico-urbanistico-amministrative propedeutiche alla vendita stessa;
entro il medesimo termine ciascuna parte avrà facoltà di acquistare la quota indivisa dell'altra, a fronte del pagamento del valore della quota. In ogni caso la SIa
BA potrà abitarvi, salvo diversi accordi, almeno sino al 31.12.2029.
Nell'eventualità la SIa BA dovesse reperire in tempi rapidi una nuova abitazione e non intendesse acquistare la quota di proprietà del SI , la casa coniugale verrà Pt_1 immediatamente posta in vendita ovvero il SI valuterà di acquistare la quota di Pt_1 proprietà della moglie;
6. i coniugi danno atto di aver già provveduto al trasferimento di proprietà dei veicoli di cui al punto
7 del ricorso per separazione, precisando che l'auto Opel Corsa, intestata al SI , è stata Pt_1
Pers rottamata;
la SIa ha acquistato, con soldi propri, l'autovettura Fiat Panda targata FH589ZT che rimane di proprietà esclusiva della medesima. Eventuali sanzioni per violazioni del codice della strada commesse sino alla data del trasferimento dei veicoli resteranno a carico del soggetto che aveva in uso il mezzo e che, in ogni caso, ha commesso l'infrazione;
7. i coniugi dichiarano altresì di avere definito separatamente ogni altro rapporto economico- patrimoniale tra loro intercorso (divisione dei risparmi presso RA e INTESA SAN
PAOLO);
8. a fronte dell'esatto adempimento delle obbligazioni di cui sopra, le parti dichiarano di non avere nulla più a pretendere, reciprocamente, a nessun titolo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 26/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Asiago (VI) in data 03/08/1985, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 30/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di assegno di mantenimento, la somma di Parte_1
600,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 CP_2 matrimonio in Asiago (VI) in data 03/08/1985 con atto trascritto al n. 19, Parte II, Serie A, Anno
1985, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Asiago (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
3