TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/12/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 978/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. CORIGLIANO GIANGIUSEPPE
ricorrente contro
• CP_1
con l'avv. MIGLIO SIMONA
resistente 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
IN PUNTO: Opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
• In via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che subirebbe la ricorrente da una eventuale esecuzione forzata;
• In via principale: accogliere il presente ricorso e conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39720230000984917000, emanato dall' Controparte_2
, sede di Civitavecchia;
[...]
• In via subordinata: accertare e dichiarare, con ogni miglior formula la non debenza, anche parziale, delle somme di cui al predetto avviso di addebito. Vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva.
PARTE RESISTENTE
1) rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma dell'avviso di addebito e condanna del ricorrente al pagamento delle somme quivi esposte, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
2) in via subordinata, condannare il ricorrente a pagare le somme, maggiori o minori di quelle esposte nell'avviso di addebito, che dovessero risultare dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive, all'esito dell'istruttoria, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si veda poi, con riferimento all'una e all'altra parte, il contenuto delle note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2023 (ma iscritto in data 11.5.'23), la società ricorrente ha convenuto in giudizio l per sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 397 2023 CP_1
00009849 17, notificatole il 21/04/2023, con cui l'Ente le ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 56.495,13= a titolo di contributi per dipendenti (DM 10 insoluti) per il periodo da 08/2022
a 12/2022.
A sostegno della domanda, la società ricorrente ha eccepito:
• il difetto di motivazione dell'atto;
• la nullità della sua notifica. CP_ L ritualmente costituitosi, ha resistito alle avverse doglianze, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, previo deposito sia di note conclusive autorizzate che di note di udienza ex art. 127 ter cp.c.
- 2 - Tribunale di Treviso
*
1. La nullità della notifica.
Deve essere respinta, innanzitutto, l'eccezione di nullità della notifica via PEC dall'indirizzo t, non risultante dai pubblici registri. Posto, infatti, che non è Email_1 controversa la corretta ricezione della PEC né la possibilità di prendere opportuna conoscenza del suo contenuto, è sufficiente osservare che, in ordine alla validità della notifica effettuata da un indirizzo istituzionale non ricompreso nei pubblici registri, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio, pienamente condiviso dal giudicante, secondo cui in caso di “notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (Cfr. Cass. n. 18684/2023; Cass. n. 982/2023; Cass. SS.UU. n. 15979/2022
e, più di recente, Cass. n. 1250/2024, nonché C. App. Brescia, 11 luglio 2024).
Alla luce dei principi appena richiamati, dunque, non v'è dubbio che l'eccezione di invalidità della notifica debba essere disattesa, non avendo la società ricorrente neppure dedotto, oltre che allegato e dimostrato, i pregiudizi che sarebbero derivati dal ricevimento della notifica da un indirizzo che, comunque, appare chiaramente riconducibile all Controparte_2
, né può dubitarsi che gli ordinari canoni della buona fede rendessero esigibile e opportuno,
[...] anche in caso di dubbio, un semplice accesso presso l'Ente, al fine di appurare la sicura provenienza dell'atto e della relativa pretesa.
Quanto, poi, alle ulteriori censure formali, si osserva da un lato che l'avviso di addebito n.
39720230000984917000 risulta nativo digitale e reca la firma digitale del direttore dell'Istituto (pag.
7/18), e dall'altro che il procedimento notificatorio appare essersi comunque perfezionato con la piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario2, di modo che rimangono inopponibili i vizi meramente Tribunale di Treviso
formali che non si siano tradotti in un impedimento al - pacifico - raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (Cass., sez. VI, 3 febbraio 2021, n. 2366).
Anche sotto tale profilo, pertanto, la doglianza è priva di fondamento.
2. Eccepito difetto di motivazione
Il giudizio di opposizione ad avviso di addebito ha per oggetto il rapporto previdenziale e la fondatezza del credito contributiva dell e, pertanto, rimane insensibile agli eventuali vizi formali CP_1 dell'atto ex art. 3 Legge n. 241/1990 (Cass. lav., ord. n. 32615/2024), invocati da parte ricorrente a pag. 11 del ricorso.
°*°
Rilevato che alcuna contestazione nel merito della pretesa contributiva è stata mossa dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, attesa l'estrema semplicità della controversia, possono essere liquidate – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria - in importi pari ai minimi dello scaglione.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
CP_ b) condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dell delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.257,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Civitavecchia, 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
Identificativo messaggio: A2DA80E3.7496C615.posta- CodiceFiscale_1
Email_3 Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente. La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio
Acceptance receipt On 21/04/2023 at 10:07:21 (+0200) the message, "Avviso di addebito n. 39720230000984917000
- Gestione Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di CIVITAVECCHIA - Nome cognome/ denominazione: Parte_2 Codice fiscale: ", sent by t" and addressed to: P.IVA_1 Email_1
("posta certificata") Email_2
was accepted by the certified email system. Message ID: CodiceFiscale_2 As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as a certificate of delivery of the message.
- 4 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ricevuta di accettazione Il giorno 21/04/2023 alle ore 10:07:21 (+0200) il messaggio "Avviso di addebito n. 39720230000984917000 - Gestione Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di CIVITAVECCHIA - Nome cognome/ denominazione: Parte_2 Codice fiscale: " proveniente da
[...] P.IVA_1 " t" ed indirizzato a: Email_1
("posta certificata") Email_2
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 978/2023 promossa da
• Parte_1
con l'avv. CORIGLIANO GIANGIUSEPPE
ricorrente contro
• CP_1
con l'avv. MIGLIO SIMONA
resistente 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Treviso
IN PUNTO: Opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Civitavecchia, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta,
• In via preliminare sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto stante la fondatezza dei motivi di opposizione e il pregiudizio che subirebbe la ricorrente da una eventuale esecuzione forzata;
• In via principale: accogliere il presente ricorso e conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39720230000984917000, emanato dall' Controparte_2
, sede di Civitavecchia;
[...]
• In via subordinata: accertare e dichiarare, con ogni miglior formula la non debenza, anche parziale, delle somme di cui al predetto avviso di addebito. Vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva.
PARTE RESISTENTE
1) rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma dell'avviso di addebito e condanna del ricorrente al pagamento delle somme quivi esposte, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo;
2) in via subordinata, condannare il ricorrente a pagare le somme, maggiori o minori di quelle esposte nell'avviso di addebito, che dovessero risultare dovute a titolo di contributi e somme aggiuntive, all'esito dell'istruttoria, oltre alle somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si veda poi, con riferimento all'una e all'altra parte, il contenuto delle note ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2023 (ma iscritto in data 11.5.'23), la società ricorrente ha convenuto in giudizio l per sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 397 2023 CP_1
00009849 17, notificatole il 21/04/2023, con cui l'Ente le ha intimato il pagamento della complessiva somma di € 56.495,13= a titolo di contributi per dipendenti (DM 10 insoluti) per il periodo da 08/2022
a 12/2022.
A sostegno della domanda, la società ricorrente ha eccepito:
• il difetto di motivazione dell'atto;
• la nullità della sua notifica. CP_ L ritualmente costituitosi, ha resistito alle avverse doglianze, chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, previo deposito sia di note conclusive autorizzate che di note di udienza ex art. 127 ter cp.c.
- 2 - Tribunale di Treviso
*
1. La nullità della notifica.
Deve essere respinta, innanzitutto, l'eccezione di nullità della notifica via PEC dall'indirizzo t, non risultante dai pubblici registri. Posto, infatti, che non è Email_1 controversa la corretta ricezione della PEC né la possibilità di prendere opportuna conoscenza del suo contenuto, è sufficiente osservare che, in ordine alla validità della notifica effettuata da un indirizzo istituzionale non ricompreso nei pubblici registri, è ormai consolidato in giurisprudenza il principio, pienamente condiviso dal giudicante, secondo cui in caso di “notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (Cfr. Cass. n. 18684/2023; Cass. n. 982/2023; Cass. SS.UU. n. 15979/2022
e, più di recente, Cass. n. 1250/2024, nonché C. App. Brescia, 11 luglio 2024).
Alla luce dei principi appena richiamati, dunque, non v'è dubbio che l'eccezione di invalidità della notifica debba essere disattesa, non avendo la società ricorrente neppure dedotto, oltre che allegato e dimostrato, i pregiudizi che sarebbero derivati dal ricevimento della notifica da un indirizzo che, comunque, appare chiaramente riconducibile all Controparte_2
, né può dubitarsi che gli ordinari canoni della buona fede rendessero esigibile e opportuno,
[...] anche in caso di dubbio, un semplice accesso presso l'Ente, al fine di appurare la sicura provenienza dell'atto e della relativa pretesa.
Quanto, poi, alle ulteriori censure formali, si osserva da un lato che l'avviso di addebito n.
39720230000984917000 risulta nativo digitale e reca la firma digitale del direttore dell'Istituto (pag.
7/18), e dall'altro che il procedimento notificatorio appare essersi comunque perfezionato con la piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario2, di modo che rimangono inopponibili i vizi meramente Tribunale di Treviso
formali che non si siano tradotti in un impedimento al - pacifico - raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. (Cass., sez. VI, 3 febbraio 2021, n. 2366).
Anche sotto tale profilo, pertanto, la doglianza è priva di fondamento.
2. Eccepito difetto di motivazione
Il giudizio di opposizione ad avviso di addebito ha per oggetto il rapporto previdenziale e la fondatezza del credito contributiva dell e, pertanto, rimane insensibile agli eventuali vizi formali CP_1 dell'atto ex art. 3 Legge n. 241/1990 (Cass. lav., ord. n. 32615/2024), invocati da parte ricorrente a pag. 11 del ricorso.
°*°
Rilevato che alcuna contestazione nel merito della pretesa contributiva è stata mossa dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, attesa l'estrema semplicità della controversia, possono essere liquidate – per le fasi di studio, introduttiva e decisoria - in importi pari ai minimi dello scaglione.
p.q.m.
definitivamente pronunciando:
a) respinge il ricorso;
CP_ b) condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dell delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.257,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Civitavecchia, 12/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
Identificativo messaggio: A2DA80E3.7496C615.posta- CodiceFiscale_1
Email_3 Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente. La preghiamo di conservarla come attestato dell'invio del messaggio
Acceptance receipt On 21/04/2023 at 10:07:21 (+0200) the message, "Avviso di addebito n. 39720230000984917000
- Gestione Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di CIVITAVECCHIA - Nome cognome/ denominazione: Parte_2 Codice fiscale: ", sent by t" and addressed to: P.IVA_1 Email_1
("posta certificata") Email_2
was accepted by the certified email system. Message ID: CodiceFiscale_2 As a guarantee to you, this receipt is digitally signed. Please keep it as a certificate of delivery of the message.
- 4 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ricevuta di accettazione Il giorno 21/04/2023 alle ore 10:07:21 (+0200) il messaggio "Avviso di addebito n. 39720230000984917000 - Gestione Gestione Aziende con lavoratori dipendenti sede di CIVITAVECCHIA - Nome cognome/ denominazione: Parte_2 Codice fiscale: " proveniente da
[...] P.IVA_1 " t" ed indirizzato a: Email_1
("posta certificata") Email_2
è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
- 3 -