CASS
Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/04/2024, n. 16362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16362 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NDIAYE SINY nato a [...]( SENEGAL) il 30/01/1965 avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE di APPELLO di SALERNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.; udito il difensore avv.to Anelli Francesco in sostituzione dell'avv.to Vegliante che si associa alle conclusioni del P.G. ed insiste nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 22 dicembre 2023, confermava la pronuncia del 21-7-2023 del Tribunale di Salerno che aveva condannato YE SI alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione attenuata. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Vegliante, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione di legge e difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.pen., alla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria ed alla ritenuta sussistenza della fattispecie di ricettazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16362 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 09/04/2024 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi aventi ad oggetto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e la responsabilità per il reato di ricettazione sono infondati. Ed invero, non si ravvisa alcuna delle violazioni dedotte con l'impugnazione posto che, la natura illecita della merce posta in vendita, veniva correttamente ricavata dall'assenza di qualsiasi documento fiscale o di altro tipo che ne dimostrasse la legale provenienza (vedi p. 3) e che la negazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto veniva giustificata in ragione del danno arrecato all'economia legale da condotte come quella accertata, conclusione, questa, che appare priva del lamentato vizio solo che si abbia riferimento al numero di oggetti contraffatti posti in vendita, cui appunto faceva riferimento il giudice di secondo grado ed ai precedenti penali a carico dell'imputato. 2. Fondata è invece la doglianza in punto omessa valutazione della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria;
ed invero, pur a fronte di uno specifico motivo di appello, con il quale era stato segnalato che per la modesta entità dei fatti avrebbe potuto procedersi alla richiesta di conversione, circostanza questa confermata dalla entità della pena inflitta, il giudice di secondo grado ha omesso qualsiasi argomentazione sul punto, incorrendo in evidente difetto assoluto di motivazione su un punto della decisione di primo grado pure impugnato. Al proposito questa Corte di legittimità ha affermato come incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, Rv. 273932 - 01). Ne consegue pertanto che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente all'omessa valutazione del motivo sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria che sarà onere del giudizio di rinvio vagliare compiutamente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione del motivo di appello sulla conversione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità Roma, 9 aprile 2024 L CONSIGLIERE T. zi P rd IL PRESI NTE IO NI
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.; udito il difensore avv.to Anelli Francesco in sostituzione dell'avv.to Vegliante che si associa alle conclusioni del P.G. ed insiste nei motivi. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza in data 22 dicembre 2023, confermava la pronuncia del 21-7-2023 del Tribunale di Salerno che aveva condannato YE SI alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 600 di multa, in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione attenuata. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, avv.to Vegliante, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione di legge e difetto di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.pen., alla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria ed alla ritenuta sussistenza della fattispecie di ricettazione. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 16362 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 09/04/2024 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi aventi ad oggetto la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e la responsabilità per il reato di ricettazione sono infondati. Ed invero, non si ravvisa alcuna delle violazioni dedotte con l'impugnazione posto che, la natura illecita della merce posta in vendita, veniva correttamente ricavata dall'assenza di qualsiasi documento fiscale o di altro tipo che ne dimostrasse la legale provenienza (vedi p. 3) e che la negazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto veniva giustificata in ragione del danno arrecato all'economia legale da condotte come quella accertata, conclusione, questa, che appare priva del lamentato vizio solo che si abbia riferimento al numero di oggetti contraffatti posti in vendita, cui appunto faceva riferimento il giudice di secondo grado ed ai precedenti penali a carico dell'imputato. 2. Fondata è invece la doglianza in punto omessa valutazione della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria;
ed invero, pur a fronte di uno specifico motivo di appello, con il quale era stato segnalato che per la modesta entità dei fatti avrebbe potuto procedersi alla richiesta di conversione, circostanza questa confermata dalla entità della pena inflitta, il giudice di secondo grado ha omesso qualsiasi argomentazione sul punto, incorrendo in evidente difetto assoluto di motivazione su un punto della decisione di primo grado pure impugnato. Al proposito questa Corte di legittimità ha affermato come incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi d'appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, Rv. 273932 - 01). Ne consegue pertanto che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente all'omessa valutazione del motivo sulla richiesta di conversione della pena detentiva in pecuniaria che sarà onere del giudizio di rinvio vagliare compiutamente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa valutazione del motivo di appello sulla conversione della pena irrogata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto e dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità Roma, 9 aprile 2024 L CONSIGLIERE T. zi P rd IL PRESI NTE IO NI