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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 558 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabio Enzo Lo Presti Parte_1
in Palermo via N. Turrisi n.13 presso lo studio dell'Avv.to Giovanna Carla Milano appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Rizzo elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza del 6 marzo 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n. 28/2023, emessa in data 19.1.2023, il Tribunale GL di Marsala ha rigettato il ricorso proposto da volto ad ottenere il pagamento Parte_1 degli ANF per l'anno 2020, connes occupazione agricola. Ricondotta la fattispecie nell'alveo normativo di cui alla Convenzione Italo- Tunisina di Sicurezza Sociale, ratificata nel 1986, il Tribunale ha rilevato che il mancato invio da parte dell' del modello ITN6 non sollevava l'istante dal dimostrare di CP_1 essere in possesso uisiti prescritti dalla legge. Ha aggiunto che la domanda presentata dal ricorrente non conteneva alcuna indicazione dell'indirizzo dei familiari residenti all'estero e che, pertanto, l'impossibilità di una compiuta istruttoria in sede amministrativa era imputabile al ricorrente. In ogni caso, nel merito, ha ritenuto che il non aveva fornito la prova Pt_1 della sussistenza di tutti i requisiti di legge in relazione alla prestazione oggetto di causa in quanto la documentazione allegata era “inidonea a fornire le informazioni necessarie” atteso che
“i certificati rilasciati dal Console Tunisino in Italia” contenevano “esclusivamente il riferimento alle generalità dei figli del ricorrente ed alla circostanza che la moglie di questi non” svolgeva “alcuna attività né” percepiva “indennità sociale”; che nulla riferiva “invece sull'eventuale attività svolta dai figli (tenuto conto dell'età di almeno uno di questo nell'anno 2020) né se gli stessi” erano
“componenti del nucleo familiare”. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello il con ricorso Pt_1 depositato in Cancelleria il 13.6.2023 ribadendo gli argomenti posti a sostegno dell'azione incoata ed assumendo la valenza probatoria dell'attestazione del Console di IS a
Pag.1 Palermo il quale aveva certificato che la coniuge non svolgeva nessuna Persona_1 attività lavorativa. Sostiene, inoltre, che “tutti gli altri figli sono minorenni e non svolgono attività lavorativa”. L' si è costituito in giudizio rilevando che l'attestazione del CP_1 Per_2
o “prodotta da controparte concerne assenza di attività di lavorativa
[...] coniuge del ricorrente e assenza di percezione di indennità sociale. L'attestazione non specifica a quale anno si riferisce la circostanza attestata e indica come fonte di conoscenza dei fatti attestati in un certificato formato in IS ma che non viene allegato e del quale si ignora dunque contenuto, provenienza ed efficacia, e, soprattutto, non dice nulla circa i redditi dei familiari residenti in IS (infatti non sono rilevanti solo i redditi da lavoro dipendente ma al contrario tutti i redditi compreso quelli derivanti da immobili o da capitale, redditi che ben possono sussistere in capo ad un soggetto minore, ad un disoccupato od anche allo stesso ricorrente in patria. Redditi che indicono sotto il duplice aspetto da un lato del limite reddituale, dall'altro della necessità che il reddito familiare sia composto prevalentemente da redditi da lavoro dipendente …”. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello deve essere disatteso avendo il primo Giudice fatto buon governo delle risultanze processuali e della normativa vigente. È principio generale che qualsiasi lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e dare prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto. La tutela in campo previdenziale/assistenziale postula, infatti, l'accertamento dei presupposti socio-economici la cui allegazione e prova costituisce, invero, compito ed onere precipuo della parte che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. In particolare, è stato ribadito che “la sussistenza del requisito reddituale, utile per l'accesso alle provvidenze assistenziali, costituisce elemento costitutivo della domanda e, in quanto tale, esso deve risultare indefettibilmente da puntuale allegazione fin dall'atto introduttivo di causa” (Cass. n. 12554 del 18/05/2017; Cass. 10 novembre 2009 n. 23762). Orbene, nella vicenda che occupa, per come rilevato dall' appellato, l'onere CP_2 della prova gravante sul lavoratore si estende a tutte le circ che, in base alla Convenzione Italia – IS (artt.23 e 24 Legge n.735/86), siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo (ossia le generalità dei familiari residenti in [...]e dunque la consistenza del nucleo familiare, l'assenza di lavoro e /o i redditi dai medesimi posseduti e, quindi, la vivenza a carico del ricorrente residente in Italia, l'assenza di analoghe prestazioni percepite dal lavoratore stesso o dai familiari nel paese di origine oltre al possesso di un reddito personale non eccedente una soglia annualmente fissata dall' . CP_1 etta Convenzione ratificata con Legge n. 735/1986, prevede infatti: (Articolo 23) 1. I lavoratori o i titolari di una pensione o di una rendita che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di tali assegni per i familiari che risiedono con loro sul territorio di questo Stato, secondo le disposizioni di detta legislazione.
2. I lavoratori che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di detti assegni anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
3. I titolari di una pensione o di una rendita dovuta ai sensi della legislazione di un solo Stato contraente, beneficiano degli assegni familiari previsti da detta legislazione anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
4. I titolari di pensioni o rendite dovute ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti beneficiano degli assegni familiari ai sensi della legislazione dello Stato nel quale risiedono, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
Pag.2 (Articolo 24) 1. Le disposizioni del presente capitolo, relative al diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione italiana a beneficio dei familiari residenti in IS, comportano il versamento degli assegni familiari veri e propri, destinati alla moglie e ad un massimo di 4 figli, ad esclusione di qualsiasi maggiorazione. Le disposizioni del capoverso precedente, relative al versamento degli assegni familiari, saranno riesaminate allo scadere di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della convenzione.
2. Il diritto agli assegni familiari dovuti da uno Stato contraente a favore dei familiari residenti nell'altro Stato contraente è sospeso se, a motivo dello svolgimento di un'attività professionale, dipendente o indipendente, sussiste un diritto agli assegni familiari ai sensi della legislazione di quest'ultimo Stato. E' vero che, come rilevato dall' la fonte di conoscenza delle circostanze CP_1 decisive ai fini della erogazione dell'a o è costituita dal c.d. Modello 1/TN 6 denominato “Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari” attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi contraenti comunicano le informazioni utili – asseverative od ostative– ai fini dell'erogazione degli assegni familiari. Tuttavia, pur in assenza di tale modello TN6 reputa la Corte – come già ritenuto in numerosi precedenti di analogo tenore - che i dati rilevanti su indicati, possano essere documentati dalla parte che chiede la prestazione. Il però, nel presentare, unitamente alla domanda per ottenere l'indennità Pt_1 di disocc agricola, anche quella per l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2020 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale era stata richiesta la prestazione, non ha comprovato il requisito oggettivo della vivenza a suo carico dei familiari, avendo allegato esclusivamente un'attestazione – datata 26.02.2021 – proveniente dall'autorità consolare tunisina, in cui si dà atto, “visto il certificato rilasciato il 10/02/2021 a Menzel Bouzelfa”, che la signora nata il [...] a Persona_1
Menzel Temime “non svolge nessuna attività e non ha sociale” nel paese estero di residenza (cfr. doc. fascicoli di parte). Risulta, poi, allegata ulteriore documentazione rilasciata dalla preposta autorità consolare tunisina a Palermo, ossia: a) certificato di “vita collettiva” (contenente l'indicazione dei componenti il nucleo familiare); b) attestazione atto di matrimonio e data dell'evento). Non ha, invece, allegato la documentazione attestante che gli altri familiari (figli) residenti in [...]e per i quali pure risulta inoltrata la domanda di ANF (v. doc. n.2 fascicolo appellante) non abbiano redditi e non percepiscano prestazioni simili all'ANF nello Stato estero. Tanto più, come pure rilevato dal Giudice di primo grado (“… tenuto conto dell'età di almeno uno di questo nell'anno 2020 ..”), che uno dei figli ( ) risultando essere Persona_3 nato il [...] aveva raggiunto la maggiore età nel (ossia l'anno cui la prestazione oggetto di causa si riferisce). In altri termini è rimasta una mera asserzione quella dell'appellante secondo cui
“tutti gli altri figli sono minorenni e non svolgono attività lavorativa”. Pertanto, la valenza probatoria, in astratto riconoscibile alla suddetta attestazione del Console di IS a Palermo il quale, sulla base di quella che potrebbe apparire una autonoma valutazione di circostanze di fatto accertate, ha certificato che la coniuge dell'odierno appellante non svolge nessuna attività e non percepisce indennità sociali, non è esaustiva in carenza di notizie relative alla reale consistenza del complessivo reddito del nucleo familiare, non desumibile dalle certificazioni in atti. Non è dato comprendersi, pertanto, sulla scorta di quali concreti elementi possano ritenersi provati i requisiti ed accogliere la domanda spiegata dall'odierno appellante. Da ultimo, ma lo si aggiunge solo per scrupolo di completezza, deve rilevarsi, con la giurisprudenza di legittimità, che “la dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione
Pag.3 reddituale nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi è priva di valore, anche di contenuto indiziario, nell'ambito del giudizio civile, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore” (Cass. n.12131 del 26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167 - Cass. ord. n.5708/2018). In assenza di prova dei requisiti di legge utili ad ottenere la prestazione richiesta, pertanto, l'appello va respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Nulla è dovuto per le spese di questo grado dall'appellante avendo costui presentato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.152 dip att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.28/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala in data 19.1.2023. Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado in favore dell' CP_1
Palermo 6 marzo 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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