Art. 29.
Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
1° la legge 7 luglio 1907, n. 489 , sul riposo settimanale e festivo;
2° il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489 , sul riposo settimanale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con R. decreto 7 novembre 1907, n. 807 ;
3° il regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599 , per l'applicazione delle legge 7 luglio 1907, n. 489 , sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;
4° il R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933 , convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 , concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;
5° il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393 , e modificato dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2236 ;
6° l' art. 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1607 , sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'« Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali;
7° l' art. 1 del R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13 , convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 , che stabilisce penalita' per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali;
8° gli articoli 1 e 2 lettera a) della legge 16 giugno 1932, n. 973 , sul riposo settimanale e festivo del commercio.
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.
Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
1° la legge 7 luglio 1907, n. 489 , sul riposo settimanale e festivo;
2° il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489 , sul riposo settimanale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con R. decreto 7 novembre 1907, n. 807 ;
3° il regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599 , per l'applicazione delle legge 7 luglio 1907, n. 489 , sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;
4° il R. decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933 , convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 , concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;
5° il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1393 , e modificato dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2236 ;
6° l' art. 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1607 , sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'« Agenzia Stefani » dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali;
7° l' art. 1 del R. decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13 , convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 , che stabilisce penalita' per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali;
8° gli articoli 1 e 2 lettera a) della legge 16 giugno 1932, n. 973 , sul riposo settimanale e festivo del commercio.
Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.