Sentenza 6 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 06/05/2022, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/05/2022
N. 00717/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01719/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1719 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Troso, Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria del diritto
del ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall'Inps nella liquidazione della pensione e l'importo della stessa alla decorrenza originaria,
nonché per la condanna
di INPS all'esibizione del modello UNICARPE (estratto conto analitico), del modello RETR. PENS. e del modello TE 08 di liquidazione e dell'ultima ricostituzione o altri documenti equivalenti in qualsiasi modo denominati relativi alla pensione -OMISSIS- cat VO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.ti U. Troso e F.sco Cannoletta per la parte ricorrente e avv. R. Gubello, in sostituzione degli avv.ti I. De Leonardis e M. Mattia, per l’Inps;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, titolare di pensione -OMISSIS- cat VO, con istanza inoltrata in data 8.10.2021 all'INPS, sede di Campi Salentina, per il tramite del proprio procuratore, ha chiesto il rilascio di copia dell’estratto contributivo analitico (c.d. “UNICARPE”), del modello “RETR PENS” e del modello TE08, relativi alla suddetta pensione.
La richiesta era motivata dalla necessità di verificare le retribuzioni utilizzate dall’Istituto per il calcolo della pensione e della retribuzione media settimanale.
Ad onta di tale istanza, l’INPS non ha provveduto all’ostensione della documentazione richiesta.
Con la proposizione dell’odierno ricorso la ricorrente ha chiesto, dunque, la declaratoria del diritto di accedere agli atti de quibus , con conseguente ordine all’INPS, sede di Campi Salentina, di esibizione della prefata documentazione. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da liquidare in favore dei procuratori, dichiaratosi antistatari.
Costituitosi in giudizio con memoria del 22.4.2022, l’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto la domanda avrebbe “ ad oggetto non l’esame e/o l’estrazione di copia di documenti precostituiti bensì l’attivazione di un processo complesso implicante l’esame e l’elaborazione contabile di diversi dati ” (cfr. memoria cit, p. 3).
Eccepisce ancora la difesa dell’INPS che la richiesta ostensiva si porrebbe in contrasto con la disciplina del diritto di accesso agli atti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, adottato con Determinazione Presidenziale n. 366 del 5 agosto 2011, in attuazione della legge n. 241/1990.
All’udienza camerale del 28.4.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
Il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se , indipendentemente, cioè, dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non costituendo il diritto di accesso una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, ma essendo, in realtà, diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita.
Pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente (cfr., ex plurimis : Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067; Sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5047; Sez. III, 13 gennaio 2012, n. 116; Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4566; Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683), dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegato alla documentazione cui si chiede di accedere.
Il diritto di accesso riveste, difatti, valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso.
Il punto è stato di recente ripreso dal Consiglio di Stato, il quale ha ribadito che: “ l'avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull'attualità dell'interesse all'accesso; non spetta all'amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell'interesse del richiedente e negare l'accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili; è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l'eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall'amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l'ostensione del documento ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 giugno 2018, n. 3953).
3. Orbene, nella specie, sembra riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica e, in particolare, alla verifica delle retribuzioni utilizzate dall’Istituto per il calcolo della pensione e della retribuzione media settimanale.
Né varrebbe, eventualmente, obiettare che la richiesta di accesso della ricorrente attiene non ad atti di provenienza dell’ente, ma a risultati di un procedimento di acquisizione di dati di varia natura da parte di soggetti terzi.
Infatti, al di là della terminologia utilizzata, l’istanza de qua è finalizzata ad acquisire dati che – a prescindere dalla formale provenienza da soggetti terzi – sono stati comunque utilizzati dall’INPS ai fini del calcolo della pensione. In altre parole, ciò che rileva, ai fini in esame, non è la fonte primigenia di provenienza dei suddetti dati, ma la circostanza che, a valle del relativo procedimento, essi siano stati comunque acquisiti dall’INPS, ricettore finale, e tenuti in conto ai fini del calcolo della pensione della ricorrente (cfr., fra le tante, sentenza della Sezione 27 marzo 2020, n. 415, nonché, da ultimo, sent. TAR Lecce n. 126/21).
Come affermato dalla Sezione in precedenti analoghi (cfr. sentenze n. 448 del 10 aprile 2020 e n. 181 del 7 febbraio 2020), “ gli atti richiesti all’Amministrazione […] abbiano essi formato cartaceo o digitale costituiscono dunque documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera d L. 241/90 in quanto rappresentazioni grafiche o informatiche detenute dalla Amministrazione, e agevolmente identificabili da parte della P.A. previdenziale ”.
Nel contempo, si deve rimarcare che la richiesta in questione, riguardando la documentazione necessaria alla liquidazione del trattamento pensionistico, ha un oggetto determinato e specifico; essa non può pertanto essere considerata come istanza preordinata al controllo generalizzato dell’attività dell’Istituto. Al contrario, la ricorrente intende palesemente controllare solo la correttezza del calcolo della propria pensione.
4. Per tali ragioni, in accoglimento del ricorso, si ordina all’INPS, sede di Campi Salentina, di mettere a disposizione del ricorrente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, copia dell’estratto contributivo analitico (c.d. “UNICARPE, ovvero modello equivalente”), del modello “RETR PENS” e del modello TE08, con facoltà per il ricorrente di estrarre copia di quelli ritenuti d’interesse.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPS - Sede di Campi Salentina, di mettere a disposizione del ricorrente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, la documentazione indicata al punto n. 4 della parte motivazionale.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti F. Cannoletta e U. Troso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO