Sentenza breve 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 26/02/2026, n. 3583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3583 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03583/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14843/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14843 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dall'avvocato FA ND, con domicilio eletto presso il suo studio in Mantova, via Fabio Filzi n. 15.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento - previa tutela cautelare -
1) del provvedimento dell’Ambasciata d’Italia a Nuova Delhi del 22/9/2025 con cui è stata rigettata la richiesta di visto per lavoro subordinato presentata il 5/8/2025 sulla base del nulla osta al lavoro subordinato n. P-MN/L/Q/2025/101205 rilasciato dal SUI di Mantova il 1/5/2025 su richiesta del 7/2/2025 del potenziale datore di lavoro nell’ambito del Decreto Flussi 2025;
2) di ogni altro atto ad esso preordinato, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 il dott. OB MA OR;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con il gravame in esame, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del visto per motivi di lavoro subordinato - motivato sostanzialmente dal cd. rischio migratorio -indicato in epigrafe;
– nelle more del giudizio, l’amministrazione convenuta ha rilasciato il 16/1/2026 al ricorrente il visto precedentemente negato.
Considerato che
- con il rilascio del visto, - il ricorrente abbia conseguito il bene della vita cui aspirava instaurando il presente giudizio, che coincide integralmente con il petitum del gravame e c quindi, ricorrono i presupposti necessari per applicare l’art. 34, comma 5 cpa;
- il pagamento delle spese di lite - che si liquidano nella misura indicata in dispositivo – vanno addossate al MAECI, in ragione del principio della soccombenza virtuale , atteso che la richiesta di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato dell’interessato è stata accolta dalla competente DE solo dopo la proposizione del gravame (Cfr. Tar Lazio - Sez. I Quater, n. 5698/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Liquida le spese di lite in € 1.000 (mille), a favore del ricorrente e a carico del MAECI - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CE AR, Presidente
OB MA OR, Referendario, Estensore
CE Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB MA OR | CE AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.