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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10639/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.02.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 10639/2020 vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Di Lecce e Luigi
Mennella
RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
1 rappresentata e difeso dall'Avv. Barbara Daprile
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2020, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir CP_1
accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che resisteva alla domanda ex adverso proposta. In data CP_1
odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché, ancora, tutte quelle di natura urgente ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 provenienti dai ruoli di colleghi trasferiti ad altri Uffici – dott.ssa
, , , , Dott. Ariola, Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
, – e assegnate a questo Giudice, la causa, trattata ai Per_3 Per_4
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd., veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, la società ricorrente, azienda operante nel
2 settore dei servizi di pulizia e sanificazione che offre prestazioni specialistiche nel settore sanitario, civile e ferroviario, premette di aver stipulato una serie di contratti di solidarietà (con relativa procedura di autorizzazione ministeriale per la Cassa integrazione
Guadagni Straordinaria - CIGS), tanto a cagione dell'eccedenza di manodopera per vari cantieri, determinatasi dalla riduzione della durata delle commesse appaltate;
soggiunge di avere diritto a ricevere la restituzione delle somme per cui era stata autorizzata all'anticipo per conto dell;
sottolineava altresì che l' , CP_1 CP_1
dopo aver provveduto a controllare la posizione contributiva di relativamente al periodo 12/2016-09/2017 e 01/2019- Pt_1
02/2019, ritenendo indebite le compensazioni effettuate a titolo di conguaglio di CIGS, in data 28.10.2019 notificava due avvisi di addebito, uno (n. 31920190002437065000) per un importo di €
476.904,00, e l'altro (n. 31920190002437166000) di €
113.950,00.
In virtù di tanto, ha chiesto: “1. in via principale: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere la restituzione delle somme per cui è stata autorizzata all'anticipo per conto dell' ; CP_1
b) ovvero accertare e dichiarare il diritto di credito della ricorrente da portare in conguaglio nelle denunce contributive;
2. In subordine, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa da parte dell' per i motivi dedotti in fatto che in diritto e, CP_1
per l'effetto, condannare l' a restituire alla ricorrente la somma CP_1
di € 515.104,15; 3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore degli Avv.ti Andrea Di Lecce
e Luigi Mennella e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
In via preliminare, il Giudicante ritiene infondata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'istante, atteso che il
3 ricorso, depositato il 04.12.2020, risulta corredato dalla procura alle liti sottoscritta dal dott. , che all'epoca rivestiva la CP_5
qualifica di legale rappresentante della società . Invero, la Pt_1
nomina del liquidatore è intervenuta successivamente ovvero il
14.05.2021, come da visura allegata alla memoria di parte resistente.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n.
2183 del 25.01.2019, ha statuito:“La sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale” (cfr. Cass. civ., 05 aprile 2017, n. 8821).
Passando al merito, la controversia in esame ha ad oggetto la restituzione delle somme anticipate dalla società ricorrente per conto dell in virtù di autorizzazioni CIGS. CP_1
Orbene, il Giudicante ritiene opportuno rammentare che il d.lgs.
n. 148/2015 contiene le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e al Titolo I si occupa dei trattamenti di integrazione salariale. L'art. 7, applicabile ratione temporis, così recita: “
1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall' all'impresa o CP_1
conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il
4 conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione
o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell' CP_1
territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell' , con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove CP_1
spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa”.
Il termine di decadenza introdotto da tale disposizione riguarda il diritto del datore di lavoro di avvalersi delle speciali procedure di conguaglio o di rimborso appositamente approntate dall per CP_1
ottenere la restituzione delle somme anticipate ai lavoratori per conto dell . La disposizione è infatti inserita nell'ambito della CP_1
disciplina di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro adottata dal Governo su delega del Parlamento disposta con la L. n. 183 del 2014. Come si desume dalla legge delega (v. art. 1), il Governo
5 è stato delegato ad emanare norme di riordino "allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro".
A tal riguardo, la circolare n. 197/2015, al punto 1.7 CP_1
dedicato alle modalità di erogazione e termine per i conguagli e il rimborso delle prestazioni, precisa: “Come già in passato, di regola, viene stabilito che il pagamento delle integrazioni salariali venga effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L'impresa provvederà a porre a conguaglio l'importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l'azienda potrà richiedere il rimborso mediante l'invio di un flusso
UNIEMENS regolarizzatore riferito all'ultimo mese di attività.
Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione ) Pt_2
o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.
6 Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell' territorialmente competente per quanto riguarda CP_1
le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo, si sottolinea che ad ogni istanza di o ad ogni decreto di CP_6
concessione CIGS/contratto di solidarietà dovrà corrispondere, da parte delle sedi , un'unica autorizzazione relativa all'intero CP_1
periodo per ogni unità produttiva interessata […]
In sintesi, i sei mesi decorrono dalla data posteriore tra:
- data di entrata in vigore del decreto legislativo
- data del provvedimento di concessione (delibera o decreto CP_1
CIGS)
- fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.
Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio a credito dell'azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione”.
Da tanto discende che il termine decadenziale non decorrere dall'autorizzazioni CIGS rilasciate dall' poiché il già citato CP_1
articolo 7 menziona espressamente il provvedimento di concessione dell'integrazione salariale ovvero il decreto di concessione dell'integrazione e non anche all'autorizzazione CP_1
ad avvalersi della procedura di conguaglio (in tal senso anche
Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, 19/09/2022, n. 3382).
7 Ciò premesso, in primo luogo, occorre indagare se la società ricorrente abbia esperito nei termini le procedure di conguaglio.
Orbene, i primi sei decreti ministeriali per le integrazioni salariali straordinarie risultano emessi dal 26.09.2013 al 20.07.2015, ovvero prima dell'entrata in vigore del D.l.gs. n. 148/2015
(risalente al 24.09.2015), di conseguenza il termine decadenziale per il conguaglio scadeva il 24.03.2016, ovvero sei mesi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.
L'ultimo decreto ministeriale del 22.12.2015 (relativo all'autorizzazione CIGS n. 090020173044 con scadenza al
30.12.2016) risulta invece emesso successivamente all'entrata in vigore della citata disposizione, somme di cui a tale decreto sono state oggetto di modello F24 solo nel 2019.
Dalla documentazione versata in atti (docc. n 6 e 7) si evince che la società ricorrente ha messo a conguaglio le autorizzazioni CIGS
n. 030020380573, 090020172274 e 780020221263 nella denuncia mensile di 12/2016 e le autorizzazioni n.
090020173041 e 090020173042, con la denuncia di 09/2017.
Tuttavia, come correttamente rilevato dall' , tale conguaglio CP_1
risulta tardivo essendo stato compiuto oltre il termine consentito fissato al 24.03.2016, ovvero sei mesi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.
A seguito di tanto, è intervenuto dapprima l'avviso di addebito n.
31920190002437065000 per un importo di € 476.904,68, stante l'intervenuta decadenza del termine concesso per porre a conguaglio l'importo anticipato dalla ricorrente.
Successivamente, la società ha compensato tramite i modelli F24, rispettivamente in data 18.02.2019 e 18.03.2019, altri due importi a concorrenza delle somme totali anticipate ai lavoratori in virtù delle autorizzazioni CIGS (rispettivamente la n.
8 090020173044 del 25.10.2016 e la n. 090020172276 del
05.08.2016), compensazioni ritenute tardive dall e fatte CP_7
confluire nel secondo avviso di addebito n.
31920190002437166000, di € 113.950,50.
Appare opportuno precisare che la società ricorrente non ha proposto specifica opposizione avverso tali avvisi di addebito, chiedendo e ottenendo una dilazione di pagamento, ancora in corso di attuazione;
di talché tali avvisi devono considerarsi inoppugnabili.
Ciò posto, il Giudicante ritiene che l'intervenuta decadenza della società ricorrente dal diritto di procedere al conguaglio per avervi provveduto oltre il termine di decadenza di legge, non fa venir meno il diritto di credito dell'istante per le anticipazioni effettuate a titolo di CIGS.
Invero, la giurisprudenza di merito ha statuito: “Con l'art. 7 del decreto delegato il Governo ha inteso disciplinare le procedure di erogazione e rimborso dei trattamenti di integrazione salariale, senza incidere sul diritto sostanziale del datore di lavoro a far valere nei confronti dell' il credito derivante dai pagamenti CP_1
effettuati nei confronti dei lavoratori per conto dell' , CP_7
questione peraltro estranea alla delega.
In altre parole: il termine di decadenza stabilito dall'art. 7, co. 3, riguarda il diritto di ottenere il rimborso mediante le procedure semplificate appositamente predisposte dall' , ma non anche il CP_1
diritto di far valere il proprio credito, quasi si trattasse di una speciale causa di estinzione del credito prevista dal Governo al di fuori della delega” (cfr. Corte d'Appello di Brescia, Sez. Lavoro, n.
73 del 28.03.2023; Corte d'Appello Brescia, Sez. Lavoro,
148/2022; Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 19/09/2022,
n. 3382).
9 Più di recente: “il datore di lavoro che legittimamente ha anticipato
i trattamenti di integrazione salariale autorizzati ha l'onere, se vuole esercitare il diritto di avvalersi delle procedure semplificate di rimborso disciplinate dal D.Lgs. 148/2015, di attivarsi entro il termine di decadenza. Ma se decade da tale diritto, ovviamente non perde il diritto alla restituzione delle somme anticipate e a far valere il proprio di diritto di credito nei confronti dell' ” (cfr. Corte d'Appello di Torino, CP_1
n. 314 del 26/09/2024).
Risulta pacifica la circostanza che la società ricorrente abbia anticipato somme per conto dell' previa autorizzazione CP_1
ministeriale, somme per le quali non ha ottenuto il conguaglio per inosservanza del termine decadenziale ex art. 7, com. 3, d.lgs. n.
148/2015, decadenza che tuttavia non estingue il diritto di credito dell'istante relativamente a quanto effettivamente anticipato.
Da tanto discende l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del diritto della società ricorrente a ricevere la restituzione delle somme anticipate, per le quali non è intervenuto il conguaglio, ammontanti ad € 515.104,15, come indicato in ricorso, importo che risulta privo di errori e di specifica ed adeguata contestazione da parte dell' resistente. CP_7
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
La spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
10 Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1
confronti dell con ricorso depositato in data 04.12.2020, CP_1
così provvede:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto dichiara il diritto della in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t ad ottenere dall' le somme CP_1
anticipate in virtù di CIGS munite di autorizzazione ministeriale, il tutto per un importo di € 515.104,15;
- condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1
spese di lite in complessivi € 6.873,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 18.02.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 18.02.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 10639/2020 vertente
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Di Lecce e Luigi
Mennella
RICORRENTE
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., CP_1
1 rappresentata e difeso dall'Avv. Barbara Daprile
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2020, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentir CP_1
accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese da distrarsi. Si costituiva in giudizio l' che resisteva alla domanda ex adverso proposta. In data CP_1
odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n.
151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, nonché, ancora, tutte quelle di natura urgente ex art. 1, commi 47 e ss. l. n. 92/2012 provenienti dai ruoli di colleghi trasferiti ad altri Uffici – dott.ssa
, , , , Dott. Ariola, Per_1 Per_2 CP_2 CP_3 CP_4
, – e assegnate a questo Giudice, la causa, trattata ai Per_3 Per_4
sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l.
n. 27/2020 e succ. modd., veniva decisa.
Osserva preliminarmente il Giudicante che, a sostegno della propria domanda, la società ricorrente, azienda operante nel
2 settore dei servizi di pulizia e sanificazione che offre prestazioni specialistiche nel settore sanitario, civile e ferroviario, premette di aver stipulato una serie di contratti di solidarietà (con relativa procedura di autorizzazione ministeriale per la Cassa integrazione
Guadagni Straordinaria - CIGS), tanto a cagione dell'eccedenza di manodopera per vari cantieri, determinatasi dalla riduzione della durata delle commesse appaltate;
soggiunge di avere diritto a ricevere la restituzione delle somme per cui era stata autorizzata all'anticipo per conto dell;
sottolineava altresì che l' , CP_1 CP_1
dopo aver provveduto a controllare la posizione contributiva di relativamente al periodo 12/2016-09/2017 e 01/2019- Pt_1
02/2019, ritenendo indebite le compensazioni effettuate a titolo di conguaglio di CIGS, in data 28.10.2019 notificava due avvisi di addebito, uno (n. 31920190002437065000) per un importo di €
476.904,00, e l'altro (n. 31920190002437166000) di €
113.950,00.
In virtù di tanto, ha chiesto: “1. in via principale: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere la restituzione delle somme per cui è stata autorizzata all'anticipo per conto dell' ; CP_1
b) ovvero accertare e dichiarare il diritto di credito della ricorrente da portare in conguaglio nelle denunce contributive;
2. In subordine, nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa da parte dell' per i motivi dedotti in fatto che in diritto e, CP_1
per l'effetto, condannare l' a restituire alla ricorrente la somma CP_1
di € 515.104,15; 3. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore degli Avv.ti Andrea Di Lecce
e Luigi Mennella e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
In via preliminare, il Giudicante ritiene infondata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire dell'istante, atteso che il
3 ricorso, depositato il 04.12.2020, risulta corredato dalla procura alle liti sottoscritta dal dott. , che all'epoca rivestiva la CP_5
qualifica di legale rappresentante della società . Invero, la Pt_1
nomina del liquidatore è intervenuta successivamente ovvero il
14.05.2021, come da visura allegata alla memoria di parte resistente.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia n.
2183 del 25.01.2019, ha statuito:“La sostituzione della persona titolare dell'organo avente il potere di rappresentare in giudizio la persona giuridica non è causa di estinzione dell'efficacia della procura alle liti, la quale continua ad operare a meno che non sia revocata dal nuovo rappresentante legale” (cfr. Cass. civ., 05 aprile 2017, n. 8821).
Passando al merito, la controversia in esame ha ad oggetto la restituzione delle somme anticipate dalla società ricorrente per conto dell in virtù di autorizzazioni CIGS. CP_1
Orbene, il Giudicante ritiene opportuno rammentare che il d.lgs.
n. 148/2015 contiene le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e al Titolo I si occupa dei trattamenti di integrazione salariale. L'art. 7, applicabile ratione temporis, così recita: “
1. Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall' all'impresa o CP_1
conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il
4 conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione
o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.
Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data.
4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell' CP_1
territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa.
5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell' , con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove CP_1
spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa”.
Il termine di decadenza introdotto da tale disposizione riguarda il diritto del datore di lavoro di avvalersi delle speciali procedure di conguaglio o di rimborso appositamente approntate dall per CP_1
ottenere la restituzione delle somme anticipate ai lavoratori per conto dell . La disposizione è infatti inserita nell'ambito della CP_1
disciplina di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro adottata dal Governo su delega del Parlamento disposta con la L. n. 183 del 2014. Come si desume dalla legge delega (v. art. 1), il Governo
5 è stato delegato ad emanare norme di riordino "allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro".
A tal riguardo, la circolare n. 197/2015, al punto 1.7 CP_1
dedicato alle modalità di erogazione e termine per i conguagli e il rimborso delle prestazioni, precisa: “Come già in passato, di regola, viene stabilito che il pagamento delle integrazioni salariali venga effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. L'impresa provvederà a porre a conguaglio l'importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. In caso di cessazione di attività l'azienda potrà richiedere il rimborso mediante l'invio di un flusso
UNIEMENS regolarizzatore riferito all'ultimo mese di attività.
Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, viene introdotto un termine di decadenza pari a 6 mesi, dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo, entro il quale sono ammessi il conguaglio (data presentazione ) Pt_2
o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori.
6 Per i trattamenti già autorizzati il cui periodo di integrazione salariale si conclude prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo, i sei mesi decorrono dalla data di entrata in vigore dello stesso.
Per “provvedimento di concessione” si intende la delibera dell' territorialmente competente per quanto riguarda CP_1
le integrazioni salariali ordinarie, e il decreto ministeriale per le integrazioni salariali straordinarie. A tal riguardo, si sottolinea che ad ogni istanza di o ad ogni decreto di CP_6
concessione CIGS/contratto di solidarietà dovrà corrispondere, da parte delle sedi , un'unica autorizzazione relativa all'intero CP_1
periodo per ogni unità produttiva interessata […]
In sintesi, i sei mesi decorrono dalla data posteriore tra:
- data di entrata in vigore del decreto legislativo
- data del provvedimento di concessione (delibera o decreto CP_1
CIGS)
- fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione.
Una volta intervenuto il termine decadenziale come sopra illustrato, il conguaglio a credito dell'azienda non sarà più operabile né su denunce ordinarie né su flussi di regolarizzazione”.
Da tanto discende che il termine decadenziale non decorrere dall'autorizzazioni CIGS rilasciate dall' poiché il già citato CP_1
articolo 7 menziona espressamente il provvedimento di concessione dell'integrazione salariale ovvero il decreto di concessione dell'integrazione e non anche all'autorizzazione CP_1
ad avvalersi della procedura di conguaglio (in tal senso anche
Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, 19/09/2022, n. 3382).
7 Ciò premesso, in primo luogo, occorre indagare se la società ricorrente abbia esperito nei termini le procedure di conguaglio.
Orbene, i primi sei decreti ministeriali per le integrazioni salariali straordinarie risultano emessi dal 26.09.2013 al 20.07.2015, ovvero prima dell'entrata in vigore del D.l.gs. n. 148/2015
(risalente al 24.09.2015), di conseguenza il termine decadenziale per il conguaglio scadeva il 24.03.2016, ovvero sei mesi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.
L'ultimo decreto ministeriale del 22.12.2015 (relativo all'autorizzazione CIGS n. 090020173044 con scadenza al
30.12.2016) risulta invece emesso successivamente all'entrata in vigore della citata disposizione, somme di cui a tale decreto sono state oggetto di modello F24 solo nel 2019.
Dalla documentazione versata in atti (docc. n 6 e 7) si evince che la società ricorrente ha messo a conguaglio le autorizzazioni CIGS
n. 030020380573, 090020172274 e 780020221263 nella denuncia mensile di 12/2016 e le autorizzazioni n.
090020173041 e 090020173042, con la denuncia di 09/2017.
Tuttavia, come correttamente rilevato dall' , tale conguaglio CP_1
risulta tardivo essendo stato compiuto oltre il termine consentito fissato al 24.03.2016, ovvero sei mesi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.
A seguito di tanto, è intervenuto dapprima l'avviso di addebito n.
31920190002437065000 per un importo di € 476.904,68, stante l'intervenuta decadenza del termine concesso per porre a conguaglio l'importo anticipato dalla ricorrente.
Successivamente, la società ha compensato tramite i modelli F24, rispettivamente in data 18.02.2019 e 18.03.2019, altri due importi a concorrenza delle somme totali anticipate ai lavoratori in virtù delle autorizzazioni CIGS (rispettivamente la n.
8 090020173044 del 25.10.2016 e la n. 090020172276 del
05.08.2016), compensazioni ritenute tardive dall e fatte CP_7
confluire nel secondo avviso di addebito n.
31920190002437166000, di € 113.950,50.
Appare opportuno precisare che la società ricorrente non ha proposto specifica opposizione avverso tali avvisi di addebito, chiedendo e ottenendo una dilazione di pagamento, ancora in corso di attuazione;
di talché tali avvisi devono considerarsi inoppugnabili.
Ciò posto, il Giudicante ritiene che l'intervenuta decadenza della società ricorrente dal diritto di procedere al conguaglio per avervi provveduto oltre il termine di decadenza di legge, non fa venir meno il diritto di credito dell'istante per le anticipazioni effettuate a titolo di CIGS.
Invero, la giurisprudenza di merito ha statuito: “Con l'art. 7 del decreto delegato il Governo ha inteso disciplinare le procedure di erogazione e rimborso dei trattamenti di integrazione salariale, senza incidere sul diritto sostanziale del datore di lavoro a far valere nei confronti dell' il credito derivante dai pagamenti CP_1
effettuati nei confronti dei lavoratori per conto dell' , CP_7
questione peraltro estranea alla delega.
In altre parole: il termine di decadenza stabilito dall'art. 7, co. 3, riguarda il diritto di ottenere il rimborso mediante le procedure semplificate appositamente predisposte dall' , ma non anche il CP_1
diritto di far valere il proprio credito, quasi si trattasse di una speciale causa di estinzione del credito prevista dal Governo al di fuori della delega” (cfr. Corte d'Appello di Brescia, Sez. Lavoro, n.
73 del 28.03.2023; Corte d'Appello Brescia, Sez. Lavoro,
148/2022; Corte d'Appello Roma, Sez. lavoro, Sent., 19/09/2022,
n. 3382).
9 Più di recente: “il datore di lavoro che legittimamente ha anticipato
i trattamenti di integrazione salariale autorizzati ha l'onere, se vuole esercitare il diritto di avvalersi delle procedure semplificate di rimborso disciplinate dal D.Lgs. 148/2015, di attivarsi entro il termine di decadenza. Ma se decade da tale diritto, ovviamente non perde il diritto alla restituzione delle somme anticipate e a far valere il proprio di diritto di credito nei confronti dell' ” (cfr. Corte d'Appello di Torino, CP_1
n. 314 del 26/09/2024).
Risulta pacifica la circostanza che la società ricorrente abbia anticipato somme per conto dell' previa autorizzazione CP_1
ministeriale, somme per le quali non ha ottenuto il conguaglio per inosservanza del termine decadenziale ex art. 7, com. 3, d.lgs. n.
148/2015, decadenza che tuttavia non estingue il diritto di credito dell'istante relativamente a quanto effettivamente anticipato.
Da tanto discende l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del diritto della società ricorrente a ricevere la restituzione delle somme anticipate, per le quali non è intervenuto il conguaglio, ammontanti ad € 515.104,15, come indicato in ricorso, importo che risulta privo di errori e di specifica ed adeguata contestazione da parte dell' resistente. CP_7
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
La spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell CP_1
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
10 Definitivamente pronunciando sulla domanda presentata da in persona del legale rappresentante p.t., nei Parte_1
confronti dell con ricorso depositato in data 04.12.2020, CP_1
così provvede:
- accoglie la domanda;
- per l'effetto dichiara il diritto della in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t ad ottenere dall' le somme CP_1
anticipate in virtù di CIGS munite di autorizzazione ministeriale, il tutto per un importo di € 515.104,15;
- condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, delle CP_1
spese di lite in complessivi € 6.873,00, oltre accessori di legge e di tariffa, e distrae in favore dei procuratori antistatari.
Bari, 18.02.2025
IL Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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