Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n.R.G.2788/2023, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 5 febbraio
2025
TRA
nato il [...], cf. e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato il [...], cf. , entrambi residenti in [...]
[...] C.F._2
alla c.da Cupe n. 4/6, rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio Carbone
( ) C.F._3
APPELLANTI
RGn°2788/2023 -sentenza
- 1 -
CONTRO
- p.iva in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rapp.te p.t., con sede in San Salvatore Telesino (Bn) alla via Selva di Sotto Z.I., rapp.to e difeso dall'avv. in virtù di mandato in CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
atti
APPELLATA nonché
, quale Agente della Riscossione PA
Tributi, subentrata a titolo universale nei rapporti di , Controparte_4
incorporante di e ai sensi Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
dell'art. 1, D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, in
G.U. 282 del 2/12/2016, sedente in Roma alla via Giuseppe Grezar n. 14, P. Iva e Codice fiscale in persona del Procuratore P.IVA_2 [...]
( , in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, Rep. Per_1 C.F._6
175858 del 01/10/2021, Racc. 11458, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Caprio c.f.
C.F._7
APPELLATA nonché
e Controparte_8 ON
APPELLATI NON COSTITUITI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n.732/2023, pubblicata il 24 marzo 2023, il tribunale di Benevento ha rigettato l'opposizione di terzo all'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 619
c.p.c., da e avverso la procedura esecutiva Parte_1 Controparte_1
immobiliare RG n. 241/2013, promossa nei confronti del debitore , ON
eccependo la nullità del pignoramento ricaduto sulla quota di 1/3 del fabbricato sito
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda in San Lupo, alla c.da Cupe, n.4, identificato in catasto al foglio 13, p.lla 76, trattandosi di bene di loro proprietà esclusiva per intervenuta usucapione.
2. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello e , Parte_1 CP_1
deducendo a sostegno due motivi.
3. sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. Controparte_8
4. Deve essere, in via preliminare, dichiarata l'estinzione del giudizio.
5. Invero, questa Corte distrettuale, con ordinanza del 17 aprile 2024- dopo aver concesso un rinvio per produrre l'avviso di ricevimento relativo alla notificazione eseguita nei confronti di ha ordinato la rinnovazione della Controparte_10
notificazione dell'atto di impugnazione nei confronti del predetto appellato, risultato irreperibile, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., autorizzando, “previe aggiornate ricerche anagrafiche, la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, nel rispetto del termine libero di comparizione di cui all'art. 342, ultimo comma,
c.p.c., nei confronti di ”, e rinviando la causa a tal fine ON all'udienza del 23 ottobre 2024.
Tuttavia la parte appellante non ha tempestivamente provveduto a tale incombente, procedendo a notificare l'atto a mezzo pec solo in data 8 ottobre
2024, in evidente violazione del termine assegnato – previsto dall'art. 342, ultimo comma, c.p.c., in novanta giorni liberi tra il giorno della citazione e quello dell'udienza - assumendo la ritualità della prima notificazione, pur essendo risultato il destinatario irreperibile.
Né può essere accolta l'istanza del procuratore della parte appellante, proposta con le note di trattazione scritta depositate il 5 febbraio 2025, volta ad ottenere la concessione di un ulteriore termine, al fine di procedere alla rinnovazione della notificazione, non essendo neppure dedotta la non imputabilità della causa della decadenza, essendosi la parte attivata tardivamente, quando già era scaduto il termine per la rinnovazione della notificazione, pur potendo procedere a mezzo pec alla relativa notificazione.
Corre mente al riguardo considerare che il termine di cui all'art. 291, 1° comma,
c.p.c., assume per espressa previsione legislativa carattere perentorio, sicché dal mancato adempimento, da parte ricorrente, dell'ordine di rinnovazione della
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda notificazione non può discendere altra conseguenza che quella della inammissibilità della concessione di un nuovo termine (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
3837 del 2006); la caratteristica dei termini perentori è infatti proprio quella di non poter essere né rinnovati né prorogati.
Da ciò il pacifico insegnamento, riaffermato anche in tempi recenti dalla Corte di legittimità (Cass. sez. 2, ordinanza n. 9541 del 07/04/2023; Cass. 20 gennaio
2015, n. 857; 12 gennaio 2007, n. 436; 1 luglio 2005, n. 14042; Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 20255 del 31/07/2018), secondo cui, in tema di notificazione, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio ai sensi dell'art. 291 c.p.c., è preclusa al giudice la possibilità di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello già concesso, salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile, evenienze, come chiarito, nel caso di specie non ravvisabili. L'art. 153
c.p.c., vieta difatti la proroga dei termini perentori, nemmeno sull'accordo delle parti, salvo che si prospettino i presupposti per rimessione in termini contemplati dal 2° comma di questa norma.
Occorre a questo punto interrogarsi sulle conseguenze della mancata osservanza del termine di rinnovazione della notificazione – disposto nei confronti del debitore esecutato , pacificamente litisconsorte necessario (cfr. ON
Cass. sez. 3, ordinanza n. 29629 del 18/11/2024) - rinnovo che, nel caso di specie
è stato, come è pacifico, eseguito tardivamente.
Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimità ripetutamente occupatasi dell'argomento, l'inottemperanza all'ordine di rinnovazione della notifica dell'appello determina, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., l'inammissibilità del gravame, ove il rinnovo della notifica nulla sia stato del tutto omesso, diversamente dal caso, come quello in esame, di rinnovazione eseguita oltre il termine all'uopo fissato, che cagiona l'estinzione del processo. (Cass. sez. II, n. 13637 del
30.5.2017; Sez. 1, Sentenza n. 23587 del 03/11/2006 Rv. 594612; sez. L,
Sentenza n. 4637 del 23/05/1990 Rv. 46734; 4926/1990, 7360/2001).
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
In ragione di quanto precede, deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio di impugnazione.
6. In difetto di rituale instaurazione del contraddittorio e di svolgimento di attività difensiva ad opera di tale appellato, nulla deve statuirsi in ordine al governo delle spese di lite nei confronti di , come pure nei confronti di ON [...]
, rimasto contumace. CP_8
7. Gli appellanti andranno per converso condannati alla refusione delle spese di lite in favore delle appellate costituite, e CP_2 PA
, da liquidarsi, come da dispositivo che segue, in applicazione dei
[...]
parametri di cui al DM n.55 del 2014, come aggiornati dal DM n, 147/2022, e nella misura minima, tenuto conto del carattere esiguo dell'attività difensiva svolta, con attribuzione all'avv. Salvatore Nicola Verrillo, dichiaratosi anticipatario.
La declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in tema di raddoppio del contributo unificato, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del
30/09/2015; Cass. sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 2018).
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 732/2023, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio di impugnazione;
2) Nulla per le spese di lite nei confronti di e;
Controparte_8 ON
3) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore che Controparte_2
liquida in € 1.983,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Salvatore Nicola Verrillo, dichiaratosi anticipatario .
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell' PA
., che liquida in € 1.983,00 per compenso professionale,
[...]
oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott. ssa Alessandra Piscitiello
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