Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 24/03/2025, n. 1341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1341 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dr. Marino Pelosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 6295/ 2019 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
tra in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Parte_1
Marra come da procura in atti;
Opponente
e in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'Avv. Clementina Tedesco come da procura in atti;
Opposta
Conclusioni come da verbale udienza del 13.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.4.2019 la chiedeva al Tribunale di Salerno di Controparte_1
ingiungere alla il pagamento della somma di € 8.640,00, oltre interessi legali maturati e Parte_1
spese di monitorio.
A sostegno della domanda la ricorrente deduceva di aver ricevuto incarico professionale a mezzo apposita lettera d'incarico ove veniva lo stesso veniva suddiviso in tre fasi: 1) Partecipazione al click day, 2) Invio progetto ammissibile, 3) ammissione al contributo;
che per ognuna delle predette fasi l'art. 3 della Lettera di Incarico Professionale stabiliva il compenso da corrispondere alla società
che la società provvedeva al pagamento Parte_1
del solo importo previsto per la fase 1; che relativamente alla seconda e alla terza fase, la lettera di incarico professionale prevedeva il seguente compenso: € 350,00 oltre IVA per la seconda fase;
mentre per la terza fase il compenso era da calcolarsi nella misura del 10% sull'importo assegnato a titolo di contributo dall' ed a seguito della notifica del provvedimento da parte dell'Ente; che Pt_2
l'importo finanziabile richiesto dalla società all' ammontava ad € 67.307,00, come da Parte_1 Pt_2
stralcio della perizia redatta dall'Ing. nell'interesse della medesima;
che con Persona_1 Parte_1
provvedimento del 3.8.2016, l' comunicava alla società che, sebbene la stessa fosse Pt_2 Parte_1
ammissibile al finanziamento richiesto, di fatto il finanziamento non era erogabile in quanto risultata inadempiente rispetto agli obblighi contributivi;
che la società ottemperava nei termini CP_2
di legge;
che l'art. 9 della Lettera di Incarico Professionale prevedeva espressamente la conservazione del diritto al pagamento del compenso professionale in favore della società Controparte_1
qualora il contributo non fosse stato erogato alla società richiedente ( per cause ascrivibili Parte_1
alla stessa, tra le quali debiti verso l'Erario o Pubbliche Amministrazioni;
che in virtù dei patti intercorsi l'odierna opposta ha maturato il diritto a vedersi corrispondere il compenso, pari ad € 350,00 oltre iva per la seconda fase del progetto ed € 6.730,70 oltre per la terza fase del progetto per un totale complessivo di € 8.640,00.
Con decreto n. 1500 emesso il 3.5.2019, il Tribunale di Salerno ingiungeva alla l pagamento Parte_1
della somma di € 8.640,00 oltre spese di monitorio.
Con atto di citazione regolarmente notificato l'ingiunta società proponeva opposizione avverso detto decreto chiedendone la revoca siccome nullo ed illegittimo;
eccepiva la prescrizione del diritto di credito della opposta società e l'inesistenza del credito avendo stabilito la maturazione del compenso solo e soltanto al buon fine dell'operazione e unicamente per effetto della concessione del finanziamento.
Si costituiva l'opposta società contestando la proposta opposizione e chiedendone il rigetto siccome del tutto infondata sia in fatto sia in diritto.
In assenza di richieste istruttorie, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e poi per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
13.9.2024, allorquando veniva assegnata a sentenza senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente va ricordato che, in via generale, nel giudizio di opposizione l'opposto conserva la sua posizione di attore in senso sostanziale laddove all'opponente va riconosciuta la qualità di convenuto con la conseguenza che in omaggio ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c. rimane a carico dell'attore/opposto l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo. Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito
è tenuto a fornire la prova del rapporto e del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche provare il mancato pagamento in quanto quest'ultimo integra fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che lo eccepisca;
soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento parziale o totale,
l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento debba imputarsi a diverso credito.
Ciò detto la proposta opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale del credito sollevata da parte opponente.
Tale eccezione va rigettata.
Sul punto va richiamato il consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale le prescrizioni presuntive trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazioni né rilascio di quietanza scritta, e, pertanto, non operano quando il credito, del quale si chiede il pagamento, deriva da contratto stipulato in forma scritta (Cass. Civ. n. 1304 del 1995, per cui "la presunzione di pagamento derivante dalle prescrizioni di cui agli artt. 2954, 2955 e 2956 c. c. va applicata limitatamente a quei rapporti tipici della vita quotidiana che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione e senza rilascio di quietanza scritta;
e questa Corte ha ripetutamente precisato che la prescrizione presuntiva non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto"; Cass. Civ. n. 820 del 2006; conf., più di recente, Cass. n. 11145 del
2012; Cass. n. 9930 del 2014; Cass. Civ. n. 10379 del 2018 che precisa che “Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale”; da ultimo Cass. Civ. n. 789 del 2022). Nel caso di specie è stato stipulato tra le parti un contratto nel 2015 ed opera, pertanto, la prescrizione ordinaria decennale;
il relativo decorso del termine, poi, è stato interrotto sia dalla richiesta di pagamento del 26.3.2019, sia dalla notificazione del decreto in data 6.5.2019.
Per quanto concerne l'ulteriore motivo di opposizione formalizzato da parte opponente l'art. 9 della
Lettera di Incarico Professionale prevedeva espressamente la conservazione del diritto al pagamento del compenso professionale in favore della società qualora il contributo non Controparte_1
fosse stato erogato alla società richiedente ( per cause ascrivibili alla stessa, tra i quali i Parte_1
debiti verso l'Erario o Pubbliche Amministrazioni.
Risulta in atti (doc. 5 all. comparsa di costituzione e risposta) che con provvedimento del 3.8.2016,
l' comunicava alla società che, sebbene la stessa fosse ammissibile al finanziamento Pt_2 Parte_1
richiesto, di fatto il finanziamento non era erogabile in quanto risultata inadempiente rispetto agli obblighi contributivi.
Essendo la mancata erogazione del finanziamento dipesa da cause ascrivibili all'opponente
(inadempimento rispetto agli obblighi contributivi), ritiene questo giudicante che la stessa opposta abbia maturato le competenze pattuite dalle parti e portate dall'opposto decreto oggetto di opposizione.
Quanto sopra comporta il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'opposto decreto che, ai sensi dell'art. 653 c.p.c., viene dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate ex dm. Giustizia 55/14 come da dispositivo.
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la chiesta applicazione dell'art. 96 c.p.c., che, rispondendo, nell'interpretazione avallata dalla pronuncia della Corte Cost. n. 152/2016, ad una funzione sanzionatoria dell'offesa arrecata alla giurisdizione, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente (Cass. Civ. 21570/2012).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del G.o.p. Marino Pelosi definitivamente pronunziando sulla controversia recante n. R.G. 6295/19 così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma l'opposto decreto ingiuntivo n. 1500 emesso il 3.5.2019 dal
Tribunale di Salerno;
2) Dà atto dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1500/19;
3) Condanna l'opponente in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento, in favore Parte_1
dell'opposta società, delle spese di lite che si liquidano in € 3.397,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed iva se dovuta e nella misura di legge e con attribuzione al Difensore dell'opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno il 24.3.2025
Il G.o.p.
Dr. Marino Pelosi