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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/10/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1559/2019 RGAC vertente
TRA
, (C.F. e P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè il Sig. Parte_2
(C.F: , rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Canonaco (C.F. C.F._1 [...]
), che agisce quanto alla C.F._2 Controparte_1
in forza di procura alle liti congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Francesco Calvelli
(C.F. ) su foglio separato allegato all'atto di appello e quanto ad C.F._3
quale procuratore dello stesso giusta atto di procura generale a rogito Parte_2
del Notaio repertorio n. 1047 – raccolta n. 770 allegata, tutti elettivamente Persona_1
domiciliati presso in Catanzaro, Largo Pianicello n. 19 presso lo studio dell'Avvocato Elvira
Iaccino.
APPELLANTE
E
1 a socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, numero Controparte_2
di iscrizione al registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C.F.: , iscritta al n. P.IVA_2
35499.8 dell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia, nella qualità di cessionaria dei crediti, ai sensi della L. n. 130 del 30/04/1999 ed in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della citata L. 130/1999, concluso in data
20.04.2018, con efficacia economica 01.01.2018 ed efficacia giuridica 23.04.2018, con cui, tra le altre società del , il con sede in via Controparte_3 Controparte_4 CP_4
Toledo 177, codice fiscale n. e , con sede in Torino, piazza P.IVA_3 Controparte_5
San Carlo, 156, codice fiscale n. , hanno ceduto pro-soluto in suo favore, tutti i P.IVA_4
crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate, identificabili secondo i criteri indicati nel relativo Avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla G.U. della Repubblica
Italiana – Parte II n. 52 del 05/05/2018 (Avviso di cessione TX18AAB4889 del 02/05/2018),
corredato dall'informativa ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt.
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali quello di cui a presente atto,
rappresentata da con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n. 7, Controparte_6
capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza- Brianza- Lodi
10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D – Div.
P.A.S. n. 62/2018 di reg. il 13 novembre 2018, in persona della procuratrice Avv. CP_7
nata a [...] il 1° febbraio 1971, in virtù di procura conferita dal Consigliere
[...]
Delegato Knothe Marc Ulrich con atto Notaio di Milano il giorno 13 Persona_2
dicembre 2018 rep. 14784 racc. 7883 registrata a Milano il 14 dicembre 2018 al n° 42300 serie
1T, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Reda,
Cod. Fisc. , nel cui studio in Cosenza, Via XXIV Maggio n. 49/L CodiceFiscale_4
elegge domicilio
APPELLATA
2 All'esito dell'udienza del 22.04.2025, la causa era posta in decisione in data 23.05.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
51/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza, Sezione Seconda Civile, pubblicata in data
13.01.2019 e non notificata, all'esito del giudizio iscritto al n. 3471/2012 R.G., per i motivi di fatto e
di diritto esposti in narrativa, (i) in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 671/12 del
Tribunale di Cosenza e dichiarare non dovuti gli interessi richiesti;
(ii) in via subordinata: accertare
la nullità e/o inefficacia della fideiussione azionata, e per l'effetto dichiarare che nullo è dovuto dal
Sig. in favore del Parte_2 Controparte_4
C. -in ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”. >>.
Per l'appellata: << 1) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis
attesa la sua evidente infondatezza;
4) Rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dalla “ “, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e da confermando la validità Parte_2
della sentenza N. 51 emessa dal Tribunale di Cosenza il 12.01.19 e pubblicata in data 13.01.2019;
3) Condannare la “ “, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze della Parte_2
presente fase del giudizio in favore della >>. Controparte_2
I FATTI
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 671/12 del 4.5.2012 il ingiungeva alla Controparte_4
e al Sig. , Parte_3 Parte_2
ritenuto dalla Banca nella qualità di erede quale fideiussore della Parte_3
, il pagamento della somma di Euro 383.685,58, oltre interessi di
[...]
mora ai tassi contrattualmente stabiliti. A sostegno della propria pretesa, l'ingiungente deduceva che tale credito sarebbe stato conseguenza dei mutui ipotecari per Notar Per_3
con atti 18.11.198, 11.01.2002, 25.07.2003, concessi alla Società ingiunta e, parzialmente garantiti dal Sig. , quale erede di . Parte_2 Parte_1
3 Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Parte_3
sostenendo: la nullità del decreto ingiuntivo per duplicazione del
[...]
titolo, l'inammissibilità della certificazione ex art. 50 TUB e applicazione dell'anatocismo,
violazione del tasso soglia e indeterminatezza del tasso di interesse, nullità della fideiussione del Sig. , sospensione della provvisoria esecuzione;
Parte_2
chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione di non debenza degli interessi applicati e richiesti.
Si costituiva in giudizio il (oggi ) contestando la domanda Controparte_4 Controparte_8
avversa e chiedendo che venissero dichiarate legittime la quantificazione del credito e la fideiussione prestata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Depositate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., il Giudice, giusta ordinanza del
02.08.2014, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare il tasso debitore applicato ai contratti, nonché l'addebito di interessi usurari, ultralegali e capitalizzati. Disposta
integrazione all'indagine peritale e ascoltati i chiarimenti del CTU, all'udienza del
09.10.2018 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Con sentenza n. 51/2019, pubblicata in data 13.01.2019, non notificata, il Tribunale di
Cosenza - Sezione Seconda Civile – G.U. Dott. Andrea Palma, ha ritenuto parzialmente fondata e meritevole di accoglimento l'opposizione proposta dagli odierni appellanti ed ha così deciso: “ – revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di Euro 315.886,82, oltre interessi Controparte_4
convenzionali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva, nonché Parte_2
sino a concorrenza di Euro 100.00,00 in solido con la snc, oltre interessi dalla messa in mora al
soddisfo; - compensa le spese processuali (…); -pone le spese di CTU definitivamente a carico degli
opponenti per 2/3 e di per 1/3”. Controparte_4
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1
, (C.F. e P.IVA ) in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, nonchè il Sig. interponevano Parte_2
appello avverso la suddetta sentenza deducendo:
4 - violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in tema di illegittima duplicazione dei titoli esecutivi avendo la banca medio tempore notificato atto di precetto in forza degli stessi titolo di cui al decreto ingiuntivo opposto, precetto questo che era stato dichiarato nullo con sentenza n. 387/2014 resa dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa
Viteritti, nella quale si dava atto che non vi era lacuna certezza in ordine alle esposizioni debitorie rappresentate dai contratti di mutuo azionati, con conseguente formazione di un giudicato “sostanziale”;
- difetto di prova del credito;
anche il CTU ha, in primo luogo, dato atto dell'assoluta impossibilità di verificare e quantificare l'asserito credito dell'istituto bancario, tanto da dover chiedere alle parti una integrazione documentale, a cui la Banca non ha dato seguito,
non assolvendo in tal modo al proprio onere probatorio;
- violazione e falsa applicazione delle norme in tema di fideiussione, non avendo il giudice di prime cure dichiarato la nullità della fideiussione.
Concludeva come indicato in epigrafe.
Si costituiva la (“Cessionaria”), contestando nel merito l'appello e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22.04.2025, svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello proposto sia infondato e debba essere, dunque,
rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo d'appello viene denunciata una presunta falsa applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali relativi ad una supposta illegittima duplicazione dei titoli esecutivi con una conseguente violazione dei principi di buona fede e correttezza processuale.
Ed invero, parte appellante deduce che il prima di richiedere ed Controparte_4
ottenere il provvedimento monitorio opposto, “ … aveva notificato atto di precetto in forza degli
5 stessi titolo di cui al decreto ingiuntivo opposto, precetto questo che era stato dichiarato nullo con
sentenza n. 387/2014 resa dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa Viteritti, nella quale si dava atto che
non vi era alcuna certezza in ordine alle esposizioni debitorie rappresentate dai contratti di mutuo
azionati e, conseguentemente, come non vi fosse certezza del credito (sentenza già prodotta nel
giudizio di primo grado e totalmente disattesa dal Giudice dell'opposizione)”.
Il motivo di appello è infondato.
Sul punto concorda questa Corte con le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure atteso che “Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria
a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, non solo perché l'ipoteca
giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori
beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed
acquisiti successivamente, ma anche perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura
alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile
opposizione da parte del debitore” (cfr. Cass. 23083/13).
Inoltre, deve evidenziarsi che il vaglio del Tribunale, nella richiamata sentenza N. 387/14, si
è limitato soltanto a verificare un aspetto formale dell'atto di precetto avendo dichiarato “
la nullità dell'atto di precetto, in quanto il debitore non è stato messo nelle condizioni di individuare
con certezza, attraverso l'indicazione di tutti gli elementi presenti nel precetto, l'atto in forza del
quale l'istituto di credito intendeva procedere.” ritenendo “Assorbito ogni altro profilo di
censura…”.
Pertanto, alcuna duplicazione dei titoli è stata effettuata, così come alcun giudicato sostanziale sul punto si è formato.
In definitiva, il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Del pari infondato è il secondo motivo di appello.
6 Con il secondo motivo di impugnazione viene lamentata la violazione e falsa applicazione delle norme giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere delle prova nonché la falsa applicazione della norma di cui all'art. 116 cpc, sulla valutazione delle prove. In particolare,
viene censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui viene evidenziato,
preliminarmente, che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla scorta di documentazione che costituiva prova idonea del credito vantato, “.. anche secondo i canoni
dell'ordinario giudizio di cognizione”.
Orbene, ritiene questa Corte che la documentazione prodotta dall'odierna parte appellata,
sia in sede monitoria che nel giudizio di prime cure, sia idonea a dare dimostrazione del proprio credito avendo l'istituto bancario prodotto tutti i contratti di mutuo e la certificazione ex art 50 TUB.
Ed invero, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b.
La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista,
in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante,
quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa,
nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi,
per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
7 In realtà l'opponente odierno appellante non ha dato prova dei sopra indicati elementi essendosi limitato a generiche contestazioni sul valore dell'estratto certificato e non aveva mai contestato né l'erogazione delle somme, né di aver dato parziale esecuzione al contratto,
né, infine, la contabilizzazione delle voci analiticamente annotate e riportate nell'estratto, il giudice ha ritenuto validamente provato il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
Dunque, la certificazione ex articolo 50 del Testo Unico Bancario (TUB), che ha valore probatorio limitato al procedimento per decreto ingiuntivo, unitamente ai contratti di mutui e alla documentazione prodotta dalla banca è documentazione idonea a dimostrare il credito secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova.
A tanto consegue il rigetto del motivo di appello.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di legge in tema di fideiussione, non avendo il giudice di prime cure dichiarato la nullità della fideiussione, attesa la sua genericità e l'assoluta mancanza di oggetto.
Sul punto il motivo di appello si appalesa generico, limitandosi parte appellante a dolersi della decisione del giudice riproponendo le deduzioni già proposte in primo grado e rigettate dal giudice di prime cure con motivazione logica e completa.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di appello;
ferma la ritenuta correttezza della motivazione del giudice sul punto che questa Corte ritiene i fare propria.
Da quanto sopra esposto consegue la totale conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
8 Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellati dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , (C.F. e Parte_1
P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè il Sig. P.IVA_1
, nei confronti di avverso la sentenza Parte_2 Controparte_2
del Tribunale di Cosenza n. 51/2019, pubblicata il 13.01.2019, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , (C.F. e P.IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè il Sig. P.IVA_1 Parte_2
, al rimborso in favore di delle spese del grado, che
[...] Controparte_2
liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
9 10
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1559/2019 RGAC vertente
TRA
, (C.F. e P.IVA ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè il Sig. Parte_2
(C.F: , rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Canonaco (C.F. C.F._1 [...]
), che agisce quanto alla C.F._2 Controparte_1
in forza di procura alle liti congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Francesco Calvelli
(C.F. ) su foglio separato allegato all'atto di appello e quanto ad C.F._3
quale procuratore dello stesso giusta atto di procura generale a rogito Parte_2
del Notaio repertorio n. 1047 – raccolta n. 770 allegata, tutti elettivamente Persona_1
domiciliati presso in Catanzaro, Largo Pianicello n. 19 presso lo studio dell'Avvocato Elvira
Iaccino.
APPELLANTE
E
1 a socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, numero Controparte_2
di iscrizione al registro delle Imprese di Treviso-Belluno e C.F.: , iscritta al n. P.IVA_2
35499.8 dell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia, nella qualità di cessionaria dei crediti, ai sensi della L. n. 130 del 30/04/1999 ed in forza di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della citata L. 130/1999, concluso in data
20.04.2018, con efficacia economica 01.01.2018 ed efficacia giuridica 23.04.2018, con cui, tra le altre società del , il con sede in via Controparte_3 Controparte_4 CP_4
Toledo 177, codice fiscale n. e , con sede in Torino, piazza P.IVA_3 Controparte_5
San Carlo, 156, codice fiscale n. , hanno ceduto pro-soluto in suo favore, tutti i P.IVA_4
crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate, identificabili secondo i criteri indicati nel relativo Avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato sulla G.U. della Repubblica
Italiana – Parte II n. 52 del 05/05/2018 (Avviso di cessione TX18AAB4889 del 02/05/2018),
corredato dall'informativa ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5 D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt.
13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, tra i quali quello di cui a presente atto,
rappresentata da con sede legale in Milano, via Galileo Galilei n. 7, Controparte_6
capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano- Monza- Brianza- Lodi
10311000961, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2521466, società esercente l'attività di recupero crediti ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per licenza rilasciata al legale rappresentante pro tempore dalla Questura di Milano Ctg. 13/D – Div.
P.A.S. n. 62/2018 di reg. il 13 novembre 2018, in persona della procuratrice Avv. CP_7
nata a [...] il 1° febbraio 1971, in virtù di procura conferita dal Consigliere
[...]
Delegato Knothe Marc Ulrich con atto Notaio di Milano il giorno 13 Persona_2
dicembre 2018 rep. 14784 racc. 7883 registrata a Milano il 14 dicembre 2018 al n° 42300 serie
1T, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuseppe Reda,
Cod. Fisc. , nel cui studio in Cosenza, Via XXIV Maggio n. 49/L CodiceFiscale_4
elegge domicilio
APPELLATA
2 All'esito dell'udienza del 22.04.2025, la causa era posta in decisione in data 23.05.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante:
51/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza, Sezione Seconda Civile, pubblicata in data
13.01.2019 e non notificata, all'esito del giudizio iscritto al n. 3471/2012 R.G., per i motivi di fatto e
di diritto esposti in narrativa, (i) in via principale: revocare il decreto ingiuntivo n. 671/12 del
Tribunale di Cosenza e dichiarare non dovuti gli interessi richiesti;
(ii) in via subordinata: accertare
la nullità e/o inefficacia della fideiussione azionata, e per l'effetto dichiarare che nullo è dovuto dal
Sig. in favore del Parte_2 Controparte_4
C. -in ogni caso, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”. >>.
Per l'appellata: << 1) In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis
attesa la sua evidente infondatezza;
4) Rigettare, in ogni caso, l'appello proposto dalla “ “, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, e da confermando la validità Parte_2
della sentenza N. 51 emessa dal Tribunale di Cosenza il 12.01.19 e pubblicata in data 13.01.2019;
3) Condannare la “ “, in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, e in solido fra loro, al pagamento delle spese e competenze della Parte_2
presente fase del giudizio in favore della >>. Controparte_2
I FATTI
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 671/12 del 4.5.2012 il ingiungeva alla Controparte_4
e al Sig. , Parte_3 Parte_2
ritenuto dalla Banca nella qualità di erede quale fideiussore della Parte_3
, il pagamento della somma di Euro 383.685,58, oltre interessi di
[...]
mora ai tassi contrattualmente stabiliti. A sostegno della propria pretesa, l'ingiungente deduceva che tale credito sarebbe stato conseguenza dei mutui ipotecari per Notar Per_3
con atti 18.11.198, 11.01.2002, 25.07.2003, concessi alla Società ingiunta e, parzialmente garantiti dal Sig. , quale erede di . Parte_2 Parte_1
3 Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Parte_3
sostenendo: la nullità del decreto ingiuntivo per duplicazione del
[...]
titolo, l'inammissibilità della certificazione ex art. 50 TUB e applicazione dell'anatocismo,
violazione del tasso soglia e indeterminatezza del tasso di interesse, nullità della fideiussione del Sig. , sospensione della provvisoria esecuzione;
Parte_2
chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la dichiarazione di non debenza degli interessi applicati e richiesti.
Si costituiva in giudizio il (oggi ) contestando la domanda Controparte_4 Controparte_8
avversa e chiedendo che venissero dichiarate legittime la quantificazione del credito e la fideiussione prestata, con conferma del decreto ingiuntivo.
Depositate le memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., il Giudice, giusta ordinanza del
02.08.2014, sospendeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare il tasso debitore applicato ai contratti, nonché l'addebito di interessi usurari, ultralegali e capitalizzati. Disposta
integrazione all'indagine peritale e ascoltati i chiarimenti del CTU, all'udienza del
09.10.2018 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge.
Con sentenza n. 51/2019, pubblicata in data 13.01.2019, non notificata, il Tribunale di
Cosenza - Sezione Seconda Civile – G.U. Dott. Andrea Palma, ha ritenuto parzialmente fondata e meritevole di accoglimento l'opposizione proposta dagli odierni appellanti ed ha così deciso: “ – revoca il decreto ingiuntivo;
- condanna la Parte_1
al pagamento, in favore di della somma di Euro 315.886,82, oltre interessi Controparte_4
convenzionali da calcolarsi secondo i criteri indicati in parte motiva, nonché Parte_2
sino a concorrenza di Euro 100.00,00 in solido con la snc, oltre interessi dalla messa in mora al
soddisfo; - compensa le spese processuali (…); -pone le spese di CTU definitivamente a carico degli
opponenti per 2/3 e di per 1/3”. Controparte_4
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato Parte_1
, (C.F. e P.IVA ) in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, nonchè il Sig. interponevano Parte_2
appello avverso la suddetta sentenza deducendo:
4 - violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in tema di illegittima duplicazione dei titoli esecutivi avendo la banca medio tempore notificato atto di precetto in forza degli stessi titolo di cui al decreto ingiuntivo opposto, precetto questo che era stato dichiarato nullo con sentenza n. 387/2014 resa dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa
Viteritti, nella quale si dava atto che non vi era lacuna certezza in ordine alle esposizioni debitorie rappresentate dai contratti di mutuo azionati, con conseguente formazione di un giudicato “sostanziale”;
- difetto di prova del credito;
anche il CTU ha, in primo luogo, dato atto dell'assoluta impossibilità di verificare e quantificare l'asserito credito dell'istituto bancario, tanto da dover chiedere alle parti una integrazione documentale, a cui la Banca non ha dato seguito,
non assolvendo in tal modo al proprio onere probatorio;
- violazione e falsa applicazione delle norme in tema di fideiussione, non avendo il giudice di prime cure dichiarato la nullità della fideiussione.
Concludeva come indicato in epigrafe.
Si costituiva la (“Cessionaria”), contestando nel merito l'appello e Controparte_2
chiedendone il rigetto.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 22.04.2025, svolte nelle forme della trattazione scritta, la causa era trattenuta per la decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che l'appello proposto sia infondato e debba essere, dunque,
rigettato per i motivi di seguito esposti.
Con il primo motivo d'appello viene denunciata una presunta falsa applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali relativi ad una supposta illegittima duplicazione dei titoli esecutivi con una conseguente violazione dei principi di buona fede e correttezza processuale.
Ed invero, parte appellante deduce che il prima di richiedere ed Controparte_4
ottenere il provvedimento monitorio opposto, “ … aveva notificato atto di precetto in forza degli
5 stessi titolo di cui al decreto ingiuntivo opposto, precetto questo che era stato dichiarato nullo con
sentenza n. 387/2014 resa dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa Viteritti, nella quale si dava atto che
non vi era alcuna certezza in ordine alle esposizioni debitorie rappresentate dai contratti di mutuo
azionati e, conseguentemente, come non vi fosse certezza del credito (sentenza già prodotta nel
giudizio di primo grado e totalmente disattesa dal Giudice dell'opposizione)”.
Il motivo di appello è infondato.
Sul punto concorda questa Corte con le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure atteso che “Il creditore munito di titolo esecutivo stragiudiziale e che abbia iscritto ipoteca volontaria
a garanzia del proprio diritto non perde l'interesse ad agire in via monitoria, non solo perché l'ipoteca
giudiziale iscritta a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo potrebbe riguardare anche ulteriori
beni del debitore, diversi da quelli su cui è stata originariamente iscritta l'ipoteca volontaria ed
acquisiti successivamente, ma anche perché la stabilità tipica dell'accertamento giudiziale assicura
alla successiva esecuzione coattiva basi più solide, restringendo i margini di errore e di possibile
opposizione da parte del debitore” (cfr. Cass. 23083/13).
Inoltre, deve evidenziarsi che il vaglio del Tribunale, nella richiamata sentenza N. 387/14, si
è limitato soltanto a verificare un aspetto formale dell'atto di precetto avendo dichiarato “
la nullità dell'atto di precetto, in quanto il debitore non è stato messo nelle condizioni di individuare
con certezza, attraverso l'indicazione di tutti gli elementi presenti nel precetto, l'atto in forza del
quale l'istituto di credito intendeva procedere.” ritenendo “Assorbito ogni altro profilo di
censura…”.
Pertanto, alcuna duplicazione dei titoli è stata effettuata, così come alcun giudicato sostanziale sul punto si è formato.
In definitiva, il motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Del pari infondato è il secondo motivo di appello.
6 Con il secondo motivo di impugnazione viene lamentata la violazione e falsa applicazione delle norme giurisprudenziali in tema di riparto dell'onere delle prova nonché la falsa applicazione della norma di cui all'art. 116 cpc, sulla valutazione delle prove. In particolare,
viene censurata la decisione del Tribunale nella parte in cui viene evidenziato,
preliminarmente, che il provvedimento monitorio era stato emesso sulla scorta di documentazione che costituiva prova idonea del credito vantato, “.. anche secondo i canoni
dell'ordinario giudizio di cognizione”.
Orbene, ritiene questa Corte che la documentazione prodotta dall'odierna parte appellata,
sia in sede monitoria che nel giudizio di prime cure, sia idonea a dare dimostrazione del proprio credito avendo l'istituto bancario prodotto tutti i contratti di mutuo e la certificazione ex art 50 TUB.
Ed invero, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b.
La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista,
in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante,
quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa,
nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi,
per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
7 In realtà l'opponente odierno appellante non ha dato prova dei sopra indicati elementi essendosi limitato a generiche contestazioni sul valore dell'estratto certificato e non aveva mai contestato né l'erogazione delle somme, né di aver dato parziale esecuzione al contratto,
né, infine, la contabilizzazione delle voci analiticamente annotate e riportate nell'estratto, il giudice ha ritenuto validamente provato il credito oggetto dell'ingiunzione di pagamento.
Dunque, la certificazione ex articolo 50 del Testo Unico Bancario (TUB), che ha valore probatorio limitato al procedimento per decreto ingiuntivo, unitamente ai contratti di mutui e alla documentazione prodotta dalla banca è documentazione idonea a dimostrare il credito secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova.
A tanto consegue il rigetto del motivo di appello.
Con il terzo ed ultimo motivo di appello viene dedotta la violazione e falsa applicazione delle norme di legge in tema di fideiussione, non avendo il giudice di prime cure dichiarato la nullità della fideiussione, attesa la sua genericità e l'assoluta mancanza di oggetto.
Sul punto il motivo di appello si appalesa generico, limitandosi parte appellante a dolersi della decisione del giudice riproponendo le deduzioni già proposte in primo grado e rigettate dal giudice di prime cure con motivazione logica e completa.
Trattasi, invero, dell'esposizione di doglianze generiche, non miranti a demolire il contenuto della prima decisione mancando una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice o a individuare un “percorso logico alternativo a quello del primo Giudice”.
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di appello;
ferma la ritenuta correttezza della motivazione del giudice sul punto che questa Corte ritiene i fare propria.
Da quanto sopra esposto consegue la totale conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
8 Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell'appellante e sono liquidate in favore della parte appellata come da dispositivo in base al valore della causa.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1,
comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellati dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , (C.F. e Parte_1
P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè il Sig. P.IVA_1
, nei confronti di avverso la sentenza Parte_2 Controparte_2
del Tribunale di Cosenza n. 51/2019, pubblicata il 13.01.2019, ogni contraria istanza,
eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , (C.F. e P.IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè il Sig. P.IVA_1 Parte_2
, al rimborso in favore di delle spese del grado, che
[...] Controparte_2
liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di parte appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 23.9.2025
L'Estensore
Dott.ssa Giovanna Gioia
Il Presidente
Dott. Alberto Nicola Filardo
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