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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/07/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 866/2020 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente tra
, nella sua qualità di titolare dell'Azienda Agricola Parte_1 C.F._1 ET Giuseppe, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo ET e Vitantonio Caramia, presso il cui studio in Martina Franca (TA) alla via M. Santoro n. 1 è elettivamente domiciliato;
opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_1 e difesa dagli Avv.ti Giovanni Vinci e Angelo Antonio Rapanà, presso il cui studio in Fasano (BR) alla C.da Giardinelli è elettivamente domiciliata;
opposta
***** Motivi della decisone
La società ritenendo di essere creditrice nei confronti di Controparte_1 Parte_1
nell'assunta qualità di titolare dell'Azienda Agricola ET Giuseppe, della somma di
[...]
€. 13.000,00 per il mancato pagamento, quale importo residuale in virtù di permuta per l'acquisto, giusto contratto, di un sollevatore telescopio tipo “Manitou”, ha adito codesto Tribunale in sede monitoria chiedendo e ottenendo il decreto ingiuntivo n. 30/2020, provvisoriamente esecutivo, emesso ai fini dell'esazione della predetta somma, oltre interessi di mora sulla sorte capitale ex art. 5, comma 2, D. Lgs 9.10.2002, le spese processuali e le competenze di lite.
Avverso tale decreto ha proposto opposizione chiedendone la revoca Parte_1 e/o l'annullamento sulla base dei seguenti motivi di gravame;
“1) difetto di condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo"; “2) infondatezza e illegittimità del credito azionato”.
In ordine al primo profilo eccepisce l'opponente la carenza dei requisiti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642, 1° e 2° comma, c.p.c, “stante la mancanza di qualsiasi data certa”, in quanto “l'assegno postdatato e rilasciato in garanzia non può considerarsi titolo esecutivo”.
Quanto all'infondatezza del credito, il ET rileva che, circa il contratto di compravendita intervenuto tra esse parti, nessuna permuta è mai avvenuta, “bensì l'acquisto di un primo sollevatore risultato difettato e sostituito alla pari con uno nuovo”, per cui “nessuna differenza in relazione a tale intera operazione era tenuto a versare”.
Si è costituita precisando di aderire all'assunto dell'opponente limitatamente Controparte_1 all'accordo intervenuto tra le parti per la sostituzione del sollevatore, ha osservato che il macchinario dato in sostituzione era più costoso di quello prima conferito e che l'importo di €. 13.000,00, portato dal relativo assegno, ne costituiva il maggior valore, per cui concludeva per il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguenza di legge.
La causa, espletata l'attività istruttoria mediante l'acquisizione della documentazione prodotta in atti dalle parti e l'esame dei testimoni, all'udienza del 05.03.2025 è stata riservata per la decisione con concessione dei termini per il deposito di note difensive conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Tutto ciò precisato, l'opposizione ha giuridico fondamento, pertanto, deve trovare accoglimento nei limiti e sulla base delle motivazioni di seguito precisate.
In relazione al primo motivo, inerente la inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 642 c.p.c., non vi è nulla a provvedere, atteso che, con ordinanza del 16.02.2021, è stata sospesa l'efficacia esecutiva del decreto in base alla sussistenza del fumus di fondatezza in ordine al fatto che l'assegno sarebbe stato emesso a garanzia e, comunque, in forza delle ragioni di merito dedotte dall'opponente. In ogni caso, la questione è superata per effetto della presente decisione.
In relazione al secondo motivo, inerente l'infondatezza del credito chiesto dalla soc.
[...] in sede monitoria, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un CP_1 ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi a verificare se l'ingiunzione è stata emessa nel rispetto delle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto (art. 633 e seg, c.p.c.), ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore - per cui questi, seppure formalmente convenuto in giudizio, dal punto di vista sostanziale deve ritenersi parte attrice con tutti i relativi oneri probatori posti a suo carico -, mentre il debitore opponente – a sua volta, attore formale, ma convenuto sostanziale - deve dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Occorre, altresì, opportuno osservare - in via di applicazione di principio generale - che ai fini di una corretta decisione il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che, dopo averle adeguatamente vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella loro valutazione e per le proprie conclusioni, disattendendo, implicitamente, quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Ciò posto, sulla base degli esiti processuali risultano acquisiti al giudizio i seguenti elementi istruttori che formano oggetto di conferente valutazione probatoria, da utilizzare ai fini della decisione: a) in via documentale, le copie delle fatture n. 1857/2016 e n. 276/2017 con i corrispondenti bonifici, la fattura n. 472/2018 con relativa nota di variazione, della dichiarazione liberatoria del 19.04.2018; b) in via orale, le deposizioni testimoniali rese da , già Direttore Testimone_1 commerciale della Manitou s.r.l., società produttrice del sollevatore telescopico, testimone indicato dalla società opposta, e da figlio dell'opponente, da questi indicato. Testimone_2
Partendo dall'esame delle risultanze probatorie poste a sostegno delle ragioni introduttive di cui al ricorso per ingiunzione di pagamento, pone a fondamento della sua pretesa Controparte_1 creditoria: il contratto di compravendita e l'assegno di €. 13.000,00 n. 1069787924-10 tratto su Banco di Napoli. In relazione al contratto, - in disparte dalla verifica circa la sussistenza del credito, di cui si dirà dopo -, non vi è discussione, trattandosi di circostanza pacifica che tra esse parti è intervenuto un accordo con il quale la predetta società vendeva al ET il sollevatore telescopico modello MLT735-129ST3B (Matr. 9761113), a sua volta, sostituito dal modello MLT140CVTDST4 (Matr. 00992014) per difetto di funzionamento del primo, come confessoriamente attestato, in via documentale, dalla dichiarazione sottoscritta dalla società fornitrice in data 29.03.2018, preceduta dalle fatture di acquisto n. 1857/2016 e 276/2017 e rispettivi bonifici del 13.12.2016 e 03.03.2017 (cfr. fascicolo opponente).
Quanto all'efficacia probatoria dell'assegno, – in disparte dalla sua natura creditoria sostenuta dalla al contrario, dalla sua natura di garanzia assunta dall'opponente, di cui si dirà dopo CP_1
- va precisato che tale titolo è stato emesso senza alcuna indicazione di data. Ebbene, osserva sul tema questo decidente che – sotto il profilo formale - un assegno bancario, per essere valido, deve contenere degli elementi essenziali, tra cui la data di emissione: in mancanza, diventa nullo come titolo di credito, pertanto non può essere presentato in banca per il relativo incasso.
Tuttavia, - sotto il profilo sostanziale – l'assegno, nonostante la nullità e posto che costituisce un mezzo di pagamento, ma non già uno strumento di credito (come, invece, può essere la cambiale), per effetto ed in forza della firma di traenza ivi apposta, viene considerato, ai sensi dell'art. 1988 c.c., come promessa di pagamento nei rapporti interni tra l'emittente ed il prenditore e, per quest'ultimo, prova scritta idonea ad agire in sede legale per ottenere il relativo adempimento.
Né tale pregiudiziale subisce modifica a voler ragionare secondo l'assunto dell'opponente per il quale l'assegno bancario - postdatato - veniva emesso a titolo di garanzia del credito derivante dalla compravendita, in quanto, seppure nullo per illiceità della causa poichè contrarie a norme imperative (Cass. 26232/2013) con la conseguenza che il patto di garanzia concluso tra le parti sia ritenuto nullo, tuttavia detta nullità non priva totalmente di valore giuridico l'assegno. E invero, “il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ., o come titolo pagabile a vista, e possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto” (cfr. Cass. 1437 del 25.01.2021).
Consegue che il decreto ingiuntivo risulta legittimamente emesso poichè a favore del prenditore (società sussiste una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto CP_1 fondamentale e, quindi, della esistenza del credito come preteso con l'introduzione del procedimento per ingiunzione, fino a quando l'emittente (ET), attraverso l'azione di opposizione, non fornisca la prova della sua inesistenza, invalidità o estinzione di detto rapporto.
A questo punto, occorre verificare se l'assegno in questione veniva emesso a titolo di credito in favore della società riveniente dal maggior valore (€. 13.000,00) del sollevatore CP_1 telescopico reso a in sostituzione del primo (difettato), per cui ha titolo al relativo Parte_1 pagamento, ponendo, a dimostrazione del proprio assunto, le dichiarazioni testimoniali rese da
, oppure, così come assunto da parte opponente, avendo concluso un accordo di Testimone_1 sostituzione lla pari>, il predetto assegno, avendo natura di garanzia per l'adempimento pecuniario conseguente all'acquisto del primo, non determina alcuna obbligazione a proprio carico, per cui ha diritto alla sua sostituzione, ponendo, quale prova, sia le assunzioni testimoniali rese da
[...]
ma, soprattutto, la dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla società in data Testimone_2 09.04.2018.
Per quanto attiene la prova orale, occorre osservare che i testimoni indicati dalle rispettive parti, seppure capaci, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., a rendere il mezzo istruttorio non avendo un interesse tale da legittimare la loro partecipazione al giudizio, tuttavia è indubbio che gli stessi abbiano un interesse c.d. di ad un determinato, sebbene contrario, esito del giudizio, per cui occorre valutarne l'incidenza ai fini della decisione in concorso e a riscontro delle altre risultanze probatorie.
Sta di fatto che, da un lato, il testimone che rappresenta, nella sua qualità di Direttore Tes_1 commerciale, gli interessi della società “Manitou” venditrice del sollevatore telescopico in questione, conferma integralmente l'assunto della a sua difesa, in particolare nella parte in cui attesta: CP_1
“il secondo sollevatore acquistato dal ET era molto più costoso del primo … il ET non ha mai fatto riferimento a malfunzionamenti della prima machina … questi non furono mai ravvisati”; dall'altro, il teste figlio dell'opponente, sostiene con le proprie Testimone_2 dichiarazioni le ragioni del padre, in particolare allorquando - in senso nettamente contrario al primo
- afferma: “ho usato personalmente il primo dei sollevatori acquistato da mio padre, confermo che questa macchina non ha mai funzionato sin dalla sua consegna … consegnarono la seconda macchina senza dire mai che aveva un prezzo diverso perché aveva caratteristiche diverse: ci proposero loro questa seconda macchine in sostituzione essendo la prima in garanzia”. Ebbene, in applicazione del disposto di cui all'art. 116 c.p.c., in tema di valutazione delle prove, questo decidente, sussistendo un insanabile e oggettivo contrasto tra le citate dichiarazioni testimoniali in relazione a fatti essenziali e costitutivi delle contrarie ragioni delle rispettive parti, tanto da renderli, in difetto di specifici elementi di cognizione tali da poter operare una loro valutazione discriminante, inattendibili e non credibili, ritiene le loro narrazioni inutilizzabili ai fini della decisione.
Ciò posto, non resta che prendere in esame, ai fini probatori, le risultanze documentali prodotte dalle parti. Sta di fatto che, a tale fine, nulla ha dimostrato la società sulla quale CP_1 incombeva il relativo onere, a fondamento del proprio assunto in ordine all'accordo intercorso con la controparte sulla differenza di costo del macchinario offerto in sostituzione del primo, malfunzionante, da ritenere, in mancanza di elementi contrari di convincimento – in disparte dal riferimento al listino dei prezzi, che non determina, di per sè, alcuna conferente volontà contrattuale
-, certamente a titolo di garanzia, nulla rilevando, in senso contrario, la fattura n. 479/2018 in quanto atto di parte emessa dalla società.
A questo punto e sotto altro profilo, risulta evidente l'applicazione del disposto ex art. 2722 c,c, per cui “la prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea”.
Del che è la fattispecie in esame, sussistendovi il predetto limite poichè supportato dalla logica presunzione che le parti, qualora avessero voluto introdurre ulteriori e/o diversi elementi contrattuali, li avrebbero esplicitati con specifico accordo.
In punto di diritto, la giurisprudenza tende ad escludere le limitazioni di cui all'art. 2722 c.c., quando con la prova testimoniale si cerca di accertare quegli elementi di fatto del rapporto contrattuale utili a meglio interpretare la volontà negoziale delle parti. Al contrario, tutte le volte in cui tale mezzo di prova sia destinato ad accertare una modifica del vincolo contrattuale, ampliando o restringendo la portata dell'accordo, entrerà nell'alveo di operatività dell'art. 2722 c.c., portando all'inammissibilità della testimonianza, per cui, anche sotto tale profilo ed in relazione al caso in esame, deve concludersi per la inutilizzabilità ai fini della decisione della predetta prova.
A questo punto, deve tenersi conto, ai fini probatori, la dichiarazione liberatoria, sottoscritta in data 09.04.2018 da in rappresentanza della ditta De Carolis s.r.l., nella quale, Parte_2 in relazione alla fornitura di cui alla fattura n. 472 del 29.03.2018 portante la somma di €. 73.200,00, non solo riconosceva che il sollevatore sostituito era stato integralmente pagato con bonifico bancario, ma rivela espressamente “che non abbia nulla a pretendere in relazione alla relativa fattura o opera”, dovendosi, peraltro, osservare che tale dichiarazione risulta datata in epoca successiva alla nota di variazione indicata con il n. 479 ed emessa il 30.03.2018.
Ebbene, l'incisività di tale liberatoria ai fini probatori risulta evidente, atteso che il CP_1 ove all'epoca della sottoscrizione fosse risultato ancora creditore della residua somma di €. 13.000,00 come preteso in sede monitoria, avrebbe dovuto farne specifica annotazione nella stessa dichiarazione
– ubi voluit, dixit -, avente efficacia di quietanza liberatoria in quanto atto a forma vincolata mediante Con il quale il creditore ( Carolis), liberando il debitore (ET), non si è limitata a dichiarare di aver ricevuto una determinata somma di denaro a fronte dell'acquisto, ma esprime una volontà ben precisa volta a liberare il debitore dall'obbligazione contratta.
L'opposizione, pertanto, deve trovare accoglimento, cui segue la revoca del decreto ingiuntivo e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna della società al pagamento CP_1 delle spese processuali e di lite, liquidate nella misura indicata nel dispositivo di seguito trascritto in base ai parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/8/2022 applicabile ratione temporis, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ridotti della metà, in relazione allo scaglione di riferimento.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 866/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 30/2020;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore Controparte_1 dell'opponente delle spese e compensi che liquida in complessivi euro 2500,00 oltre spese generali al 15% IVA e CPA per legge.
Brindisi, 23 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Vittoria Uggenti