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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/08/2025, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Tribunale presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, dottoressa
Maria Mottese, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 20176/2016 R. G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo,
promossa da
, in persona del Commissario pro tempore, con sede Parte_1
in , via Centuripe, 1/A, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Nula e Giuseppe Pt_1
Gullotta, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente, in , via Centuripe, 1/A, Pt_1
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Belpasso (CT) Contrada Ferraria Sottana s.n., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Aurelio Noto, elettivamente domiciliato in , via Pt_1
Morosoli, 3, presso lo studio del suo procuratore;
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 25.11.2016, il proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n° 2521/2015 (R. G. 4903/2015), datato 03.07.2015, depositato il
15.07.2015, notificato il 30.09.2015, con il quale il Giudice presso il Tribunale di Catania aveva intimato ad esso opponente il pagamento, in favore dell'Istituto di vigilanza privata della CP_1
somma di euro 418.779,29, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, liquidate in euro
4.185,00 per onorari, euro 555,00 per esborsi, oltre spese genarli, IVA e C.P.A., a titolo di pagamento di fatture per l'espletato servizio di sorveglianza e pronto intervento del patrimonio immobiliare ed impianti, in forza del contratto di appalto del 04.11.2010.
Eccepiva la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta via PEC all'indirizzo di posta elettronica che non risultava estratto dall'elenco Email_1
registri PP.AA., nonostante l'attestazione in tal senso del procuratore dell'Istituto di vigilanza privata. Ciò in quanto il non risultava iscritto nell'elenco dei registri delle Parte_1
PP.AA; la detta nullità comportava l'ammissibilità dell'opposizione tardiva.
Deduceva la connessione del presente procedimento con altri, già pendenti, aventi lo stesso oggetto.
Nel merito, contestava la fondatezza del credito, deducendo l'esistenza di grave inadempimento dell'Istituto di vigilanza privata nell'esecuzione del contratto di appalto, inadempimento per il quale esso opposto aveva provveduto alla sospensione dei crediti maturati, all'avvio del procedimento di risoluzione del contratto di appalto e alla proposizione di procedimento per ATP volto all'accertamento dei danni causati dal negligente comportamento dell'Istituto di vigilanza nelle centrali di sollevamento interessate dagli atti vandalici e dai furti.
Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la riunione agli altri procedimenti pendenti, la declaratoria di nullità e/o di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, quindi, la sua revoca. Si costituiva l'Istituto di vigilanza privata chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_1
eccependo la tardività della sua proposizione, ritenendo correttamente notificato il decreto ingiuntivo sia in data 30.09.2015, all'indirizzo di posta elettronica certificata, che successivamente,
in data 16.06.2016, a mani.
Si opponeva alla riunione del presente procedimento agli altri indicati dall'opponente, posto che risultavano pendenti tra il e altri istituiti di vigilanza, facenti parte del medesimo Parte_1
raggruppamento tra imprese;
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine agli inadempimenti dedotti dall'opponente.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
Precisate le conclusioni come da apposito verbale, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre verificare se la notifica del decreto ingiuntivo effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata avvenuta in data 30.09.2015, Email_1
sia invalida o meno e determinare le conseguenze dell'eventuale invalidità.
Risulta accertato che, al momento della notifica effettuata il 30.09.2025, il , destinatario Parte_1
della detta notificazione, non risultava iscritto in alcun elenco pubblico.
Le ipotesi di nullità della notificazione di un atto processuale eseguita a mezzo PEC sono individuate dall'art. 11, comma 1, L. n. 53/1994, che, diversamente dall'art. 160 c.p.c., ne estende la rilevanza anche nei casi in cui “mancano i requisiti soggettivi e oggettivi” per eseguire la notifica e
“se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”, sulle modalità e il contenuto della notifica. Inoltre, la nullità della notifica a mezzo PEC, per espressa previsione, è rilevabile d'ufficio. La giurisprudenza di legittimità riconosce l'operatività, anche per le notifiche a mezzo PEC, della sanatoria della nullità per il raggiungimento dello scopo (Cass. SS. UU. n. 7665 del 18.04.2016).
La validità della notifica presuppone, in primo luogo, che notificante e destinatario siano muniti della PEC e che tale indirizzo sia inserito in un pubblico elenco.
La notifica effettuata ad un indirizzo non presente nei pubblici elenchi è nulla, ai sensi dell'art. 11
della L. n. 53/1994.
Ora, nel caso in esame, è pacifico che l'indirizzo PEC a cui è stata effettuata la notifica del decreto ingiuntivo non era, al momento della notifica stessa, inserito in un pubblico elenco.
La notifica effettuata a mezzo PEC in data 30.09.2015 è, pertanto, nulla.
La Corte di cassazione ha chiarito che la violazione della normativa e delle regole tecniche in materia di notificazioni degli atti processuali a mezzo PEC determina la nullità e non l'inesistenza della notifica (Cass. ord. n. 16189 del 2023).
Il suddetto principio è in linea con il regime delle nullità processuali, incluse quelle relative alla notifica, che sono di regola sanabili se l'atto raggiunge lo scopo o mediante altri rimedi come la rinnovazione.
L'atto inesistente, diversamente dall'atto nullo, non può essere corretto, sanando il vizio. Non è
pertanto idoneo a produrre effetti processuali.
In tema di notificazioni la giurisprudenza di legittimità ravvisa l'inesistenza “oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità (Cass. civ. SS.UU. del 20.07.2016, n. 14916 e 14917; Cass. civ. del 27.04.2017, n. 13090;
Cass. ord. del 15.02.2019 n. 4529). Nel caso in esame, posti che si tratta di notifica nulla, è possibile la sua rinnovazione in conformità alle norme.
La nullità, infatti, implica che l'atto notificato non produce gli effetti processuali previsti,
rendendo necessaria una nuova notifica corretta per garantire il diritto alla difesa e il rispetto delle regole procedurali.
La nullità di questa prima notificazione, comporta che la stessa non era idonea a far decorrere il termine per l'opposizione.
È da rilevare che il decreto ingiuntivo in questione è stato notificato una seconda volta, a mani, in data 16.06.2016.
Tale seconda notifica è valida.
Qualora la notifica iniziale di un decreto ingiuntivo sia nulla e sia seguita da una successiva notifica valida, il termine perentorio per proporre opposizione ex art. 641 c.p.c. decorre da quest'ultima notifica valida, da intendersi quale rinnovazione della precedente notifica nulla (Cass. civ. n. 19814
del 17 luglio 2025).
Invero, quando la prima notifica del decreto ingiuntivo risulta nulla, solo una successiva notifica valida può far decorrere il termine per proporre opposizione.
Tale nuova notifica non si limita a rinnovare l'intimazione esecutiva, ma sana il vizio della prima e produce effetti giuridici autonomi.
Solo la notifica perfezionata validamente segna l'inizio del termine previsto dall'art. 641 c.p.c.,
previsto per la proposizione dell'opposizione.
La nuova notifica effettuata il 16.06.2016 e correttamente perfezionata, assume valore di notifica in rinnovazione del titolo e segna il dies a quo per la proponibilità dell'opposizione. Il termine per la tempestiva proposizione dell'opposizione scadeva quindi in data 26.07.2016.
Senonché, l'atto di citazione in opposizione del 18.11.2016 è stato notificato soltanto in data
25.11.2016 e, dunque, tardivamente.
Pertanto, l'opposizione proposta dalla parte attrice opponente dev'essere dichiarata inammissibile,
perché tardivamente proposta, ossia proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto.
Per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto dev'essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.
Né può ritenersi invocabile la buona fede del nel ritenere regolare la notificazione del Parte_1
30.09.2015, facendo affidamento sulla veridicità dell'attestazione ivi contenuta, atteso che il ben sapeva di non avere PEC inserita in pubblichi elenchi. Parte_1
L'inammissibilità dell'opposizione ad un decreto ingiuntivo, per mancata osservanza del termine all'uopo fissato per la sua proposizione, nel caso che ci occupa, osta a che l'opposizione stessa produca gli effetti di un ordinario atto di citazione nel concorso dei requisiti previsti dagli articoli
163 e 163 bis c.p.c., posto che non contiene domande autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto (tardivamente opposto).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
il Giudice Onorario della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente decidendo,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 20176/2016 R.G. promossa dal , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, contro l' in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, così statuisce: 1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal opponente, in quanto proposta oltre Parte_1
il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto:
2) Conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di
Catania n. 2521/2015 (R. G. n. 4903/2015), datato 03.07.2015, depositato il 15/07/2015, ai sensi dell'art. 647 c.p.c.;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
alla rifusione, in favore dell' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi euro 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
del compenso, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Catania il 28.07.2025
Il G.O.T.