Accoglimento
Sentenza 25 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 06/10/2025, n. 7782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7782 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07782/2025REG.PROV.COLL.
N. 07490/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7490 del 2023, proposto da
GE - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale sono domiciliate, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore e -OMISSIS- e -OMISSIS-, in proprio e in qualità di titolari dell’Azienda, rappresentati e difesi dagli Avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Maddalena Aldegheri, in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 il Cons. Marco Poppi e uditi per le parti gli Avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 224 del 15 marzo 2023 il Tar per il Veneto accoglieva il ricorso proposto dall’Azienda Agricola -OMISSIS- avverso la cartella di pagamento n. 1132021 00087962 24 000, notificata il 28 settembre 2021, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 88.164,55 a titolo di prelievi latte relativi alle campagne lattiere 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00 e 2000/01 oltre interessi e oneri di riscossione.
L’accoglimento, con annullamento dell’intera cartella, si determinava sul solo rilievo che fosse « dirimente ed assorbente il rilievo per cui il Consiglio di Stato con sentenza 7 luglio 2022, n. 5684 e sentenza 7 luglio 2022, n. 5685, emesse nei confronti di parte ricorrente e di Agea, ha annullato i provvedimenti di prelievo per i periodi 1997/98, 1998/99 e 1999/00, emessi a carico di parte ricorrente ».
GE impugnava la sentenza con appello depositato il 15 settembre 2023 deducendo l’erroneità dell’annullamento dell’intera cartella e non nella sola parte riferita alle pretese interessate ai richiamati esiti processuali
L’appellata si costituiva in giudizio resistendo e riproponendo i motivi di ricorso non scrutinati dal Tar.
All’esito della pubblica udienza del 6 febbraio 2025, con sentenza non definitiva n. 2455 del 25 marzo 2025 (cui si rinvia per quanto non espressamente richiamato) la Sezione:
- accoglieva il primo motivo di appello riconoscendo l’erroneità dell’annullamento integrale dell’intera cartella nonostante la pretesa di GE fosse nelle more venuta meno a seguito di decisioni di questo Consiglio di Stato relativamente alle sole annualità 1996/97, 1997/98, 1998/99 e non anche alle campagne 1996/07 e 2000/01;
- non affrontava le questioni introdotte con il secondo e il terzo motivo di appello poiché attinenti a censure assorbite dal giudice di prime cure e quindi estranee alla sentenza impugnata.
- respingeva i motivi riproposti dall’azienda appellata rubricati ai capi I, II, IV e V;
- disponeva una integrazione istruttoria riservandosi la decisione in ordine alle questioni riproposte ex art. 101 c.p.a. con i capi III, VI e VII.
All’esito della pubblica udienza del 18 settembre 2025, in assenza di ulteriori depositi delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
Come già rilevato costituiscono oggetto di scrutinio in questa sede i motivi III, VI e VII del ricorso di primo grado, non scrutinati dal Tar e riproposti dall’Azienda appellata.
Quanto al motivo III, la sentenza non definitiva n. 2455/2025 ha già chiarito che non trovano applicazione al caso di specie tanto il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 3, comma 1, del Regolamento CE n. 2948/95 quanto il termine quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c., disattendendo sul punto la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia della questione relativa al termine applicabile.
Tuttavia l’amministrazione in relazione alle campagne 1996/97 e 2000/01 non documenta, benché richiesto in sede di integrazione istruttoria, alcun atto interruttivo nell’arco decennale limitandosi, come anticipato, ad allegare una non meglio precisata impugnazione di atti presupposti alla cartella di pagamento.
In relazione alle richiamate annualità non può quindi che riconoscersi la tardività della notifica intervenuta nel 2021 in relazione a prelievi determinati nel 1997 e 2001, con conseguente prescrizione della pretesa di GE portata dalla cartella impugnata.
Ciò priva di interesse lo scrutinio del VI e VII motivo con i quali l’appellata deduce, rispettivamente, la mancata indicazione e comunque la mancata notifica e/o nullità della notifica degli atti presupposti, nonché la nullità della cartella per mancanza dei requisiti essenziali.
Detto esito determina la caducazione della cartella impugnata in relazione a tutti i prelievi ivi considerati.
Per quanto precede, fermo restando l’accoglimento dell’appello in relazione alla dedotta erroneità dell’annullamento dell’intera cartella già statuito con la sopra illustrata sentenza non definitiva, deve accogliersi il ricorso di primo grado con annullamento integrale della cartella impugnata con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo e trasmissione della presente decisione alla competente Procura della Corte dei Conti per le eventuali valutazioni di competenza in relazione alla illustrata condotta di GE.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, richiamata la sentenza non definitiva n. 2455 del 2025, decidendo sui residui motivi riproposti da parte appellata li accoglie e, per l’effetto finale, in parziale riforma della sentenza impugnata accoglie il ricorso di primo grado dichiarando il credito di Agea prescritto e annullando con diversa motivazione la cartella impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in € 6.000,00.
Dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti territorialmente competente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Poppi | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.