Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 15601/2009 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15601/2009 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Nola alla Via Giuseppe Parte_1
Fonseca 136 presso l'avv. Antonio Esposito, dai quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
ATTORE
E
, in proprio e quale erede di , elettivamente domiciliato in Controparte_1 Persona_1
Napoli alla Via dei Mille 1 (c/o lo studio dell'avv. Carlo de Pascale) unitamente all'avv. Gerardo Villanacci, di Ancona, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
CONVENUTO
Oggetto: In via principale, esecuzione in forma specifica di preliminare di compravendita immobiliare;
in riconvenzionale, rilascio d'immobile e risarcimento danni da illegittima occupazione pagina 1 di 5
La domanda principale è fondata e va accolta, mentre la riconvenzionale è infondata e va rigettata.
ha convenuto nel presente giudizio e Parte_1 Controparte_1 Persona_1 chiedendo al Tribunale di emettere ex art. 2932 cc una sentenza che producesse gli effetti del contratto di compravendita che con preliminare del 20/12/2000 si erano obbligati a stipulare quale promittente alienante e Parte_2 Parte_1 quale promissario acquirente – e quindi trasferisse dai due convenuti, aventi causa dal promittente alienante, all'attore, l'unità immobiliare sita in Roma alla Via Agostino Valerio 12, e precisamente l'appartamento alla scala A piano 4° int. 13 nel NCEU di Roma partita 306158 fl 428 p.lla 195 sub 14, e la cantina al piano scantinato n. 13/A, nel NCEU di Roma partita 306158 fl. 428 p.lla 195 sub 33, con vittoria delle spese di lite;
si sono costituiti i convenuti, chiedendo di rigettare la domanda dell'attore perché infondata, ed in via riconvenzionale chiedendo di condannare l'attore a pagare la somma di euro 50.000 a titolo di risarcimento danni da lite temeraria, nonché a rilasciare l'immobile oggetto del preliminare e pagare euro 1000 per ogni mese di illegittima occupazione dell'immobile stesso dal 28/3/2009 al rilascio, con vittoria delle spese di lite;
successivamente è morta , e si è costituito anche quale Persona_1 Controparte_1 suo erede;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dalla dr.ssa ora la causa va decisa. Persona_2
L'attore ha prodotto il documento denominato “preliminare di vendita” datato 20/12/2000 in cui si legge che si impegnava a vendere, e Controparte_2 Pt_1 si impegnava ad acquistare, l'unità immobiliare sita in Roma alla Via
[...]
Agostino Valerio 12, sopra meglio specificata, con rogito da stipulare entro il 15/12/2008, per un prezzo di lire 235.000.000 (€ 121.367,37), di cui lire 50 milioni già versate alla stipula del preliminare, lire 85 milioni sarebbero state pagate alla stipula del rogito, e lire 100 milioni sarebbero state pagate a mezzo assegni entro il 20/7/2008.
I convenuti, costituendosi, hanno svolto un unico argomento difensivo: le firme a nome del loro dante causa, apposte sul predetto documento, sono false. Con sentenza 13929/2017 questo Tribunale, sezione penale, ha assolto perché il fatto non sussiste,
dall'accusa di falsità in scrittura privata e di tentata truffa, per avere Parte_1 compiuto atti “consistiti nel falsificare un contratto preliminare di compravendita datato 20.12.2000 relativo alla unità immobiliare in Roma alla Via Agostino Valerio n. 12 apponendovi anche la falsa sottoscrizione, nella qualità di promittente venditore di e nel depositare alla morte di quest'ultimo, al Tribunale di Napoli tale Parte_2 preliminare al fine di ottenere una sentenza ai sensi dell'art. 2932 cc compiva atti diretti in modo non equivoco, inducendo in errore le persone offese, e Controparte_1 [...]
prossimi congiunti ed eredi di , a procurarsi l'ingiusto profitto Per_1 Parte_2
pagina 2 di 5 consistente nelal proprietà dell'immobile senza corresponsione del reale prezzo dello stesso, con conseguente corrispondente danno per le persone offese.”; in quel processo era costituito parte civile;
nella sentenza si dava atto che il reato di Controparte_1 falsità in scrittura privata originariamente previsto dall'art. 485 cp era stato depenalizzato, e che la tentata truffa era prescritta, ma si riteneva che quanto alla tentata truffa vi fossero elementi sufficienti a pervenire alla sentenza più favorevole all'imputato, di proscioglimento perché il fatto non sussiste, e ciò sulla base di deposizioni testimoniali raccolte e di una perizia grafica collegiale, che aveva consentito di attribuire a le firme a suo nome apposte sul preliminare del Parte_2
20/12/2000. Con sentenza 2116/2022 la Corte d'Appello penale di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado, appellata agli effetti civili da;
e Controparte_1 con sentenza 46071/2023 la Cassazione penale ha rigettato il ricorso presentato da avverso la decisione di primo grado. L'art. 652.1 cpp stabilisce: “ La Controparte_1 sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2.” Questo non è un giudizio per il risarcimento o le restituzioni conseguenti al reato, e nemmeno la domanda riconvenzionale lo è, perché ha ad oggetto la pura e semplice dedotta occupazione abusiva di immobile (anche se la permanenza abusiva sarebbe stata facilitata dalla falsificazione delle firme del dante causa dei convenuti): quindi, il giudicato penale non fa stato in questa sede. Tuttavia, la parte qui convenuta non ha fornito alcun elemento che possa contrastarci l'articolata motivazione del Tribunale penale prima, e della Corte d'Appello penale poi;
e si rimanda pertanto a tutto quanto argomentato nella sentenza 2116/2022 della Corte d'Appello penale di Napoli, per dimostrare che le firme a nome di sul preliminare del 20/12/2000 sono autentiche. Del resto, è la stessa Parte_2 conclusione cui è pervenuta la CTU nominata nel presente giudizio, richiamata nella sentenza 2116/2022 della Corte d'Appello penale di Napoli – CTU che ha anche risposto punto per punto, in una relazione integrativa, a tutte le osservazioni critiche mosse dalle parti convenute. Nella propria comparsa conclusionale, parte convenuta deduce che il preliminare sia nullo per difetto della forma prescritta per legge;
ora, l'art. 1351 cc stabilisce che “Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.”, e l'art. 1350 cc che: “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili …”; il preliminare del 20/12/2020 è stato concluso per iscritto, dunque è valido. Parte convenuta richiama gli artt. 2652 e 2657 cc, i quali però riguardano la trascrizione degli atti, e sono irrilevanti in questa sede, in cui si discute se il preliminare per cui è causa sia valido o meno: e, come si è visto, si tratta di una scrittura privata perfettamente valida.
pagina 3 di 5 Pertanto, poiché il preliminare è valido e il convenuto si rifiuta di eseguirlo, va accolta la domanda dell'attore di emettere sentenza in luogo di contratto ex art. 2932 cc. Naturalmente, però, l'acquirente deve corrispondere il prezzo, al cui pagamento va subordinata l'efficacia del trasferimento della proprietà. Come si è visto, per lire 50 milioni fu rilasciata quietanza dal promittente alienante contestualmente alla stipula del preliminare. Si è visto che lire 100.000.000 milioni avrebbero dovuto essere versati dal promissario acquirente a mezzo assegni entro il 20/7/2008; ora, nel momento in cui chiedeva, nel 2009, di adempiere il preliminare (adducendo peraltro in citazione Pt_1 espressamente “il puntuale adempimento delle proprie obbligazioni”), i convenuti costituendosi avrebbero dovuto tempestivamente ed altrettanto espressamente sollevare eccezione di inadempimento relativamente all'obbligazione del promissario acquirente, scaduta, di pagare lire 100.000.000 entro il 20/7/2008 - ma non lo hanno fatto, limitandosi a rilevare che l'attore pretendeva di avere già pagato lire 50 milioni alla stipula del preliminare, e senza considerare che, essendo scaduto il termine per versare gli altri 100 milioni, avrebbero dovuto eccepire l'inadempimento di tale obbligazione. Il mancato sollevamento della eccezione di inadempimento assorbe la circostanza che l'attore ha prodotto assegni emessi in favore di ed incassati a partire Parte_2 dal 7/4/2005 per complessivi euro 30.593,42 (lire 59.237.121), oltre ai tre ultimi assegni che non possono essere conteggiati perché del tutto illeggibili. Restano da pagare lire 85.000.000 pari ad euro 43.898,83: l'efficacia traslativa della sentenza va subordinata al pagamento di tale somma, da effettuarsi entro 180 giorni dal passaggio in giudicato. Sulla predetta somma non sono dovuti interessi, perché il convenuto non li ha mai richiesti.
L'accoglimento della domanda dell'attore implica il rigetto della domanda di parte convenuta di risarcimento ex art. 96 cpc, perché la lite non era temeraria essendo invece fondata la domanda. La domanda riconvenzionale di rilascio dell'immobile oggetto del preliminare e di risarcimento del danno da illegittima occupazione va rigettata, perché all'art. 3 del preliminare si legge che “La consegna dell'immobile verrà alla sottoscrizione della presente e da quel momento decorreranno gli effetti utili ed onerosi, senza eccezioni di sorta”; quindi detiene l'immobile legittimamente. Pt_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15601/2009 RGAC tra:
attore; , in proprio e quale erede di , Parte_1 Controparte_1 Persona_1 convenuto;
così provvede:
pagina 4 di 5 1) Dichiara trasferita ex art. 2932 cc da , nato a [...] il [...], Controparte_1 quale attuale unico erede del promittente alienante , nato a [...] Parte_2
l'8/8/1949, a nato a [...] il [...], l'unità Parte_1 immobiliare sita in Roma alla Via Agostino Valerio 12, e precisamente l'appartamento alla scala A piano 4° int. 13 nel NCEU di Roma partita 306158 fl 428 p.lla 195 sub 14, e la cantina al piano scantinato n. 13/A, nel NCEU di Roma partita 306158 fl. 428 p.lla 195 sub 33;
2) Dichiara obbligato a versare a titolo di prezzo a Parte_1 Controparte_1 la residua somma di euro 43.898,83;
3) Subordina il trasferimento di proprietà di cui al punto 1 al pagamento da parte dell'attore in favore del convenuto della somma di cui al punto 2 entro 180 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
4) Ordina al competente Conservatore dei RR.II, di trascrivere la presente sentenza nel momento in cui si sarà verificato l'effetto traslativo;
5) Rigetta le domande riconvenzionali di parte convenuta;
6) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore ogni somma che questi dimostri di aver pagato alla CTU in base di decreti di liquidazione in atti;
7) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese del giudizio, che liquida in
€ 543,19 per esborsi ed euro 14.200 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 17/4/2025 Il giudice unico
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