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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/09/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 19.9.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del G.O.P. dr. Marino Pelosi, ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 226/2019 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni;
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corrada Parte_1 C.F._1
Andria e Daniela Andria come da procura in atti;
Attore
Contro
, C.F. , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvestro Amodio come da procura in atti;
Convenuto
Nonché
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Saverio Di Matteo come da procura in atti;
Chiamata in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno il chiedendone, previa declaratoria Controparte_3
di responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, da egli patiti in conseguenza dell'incidente verificatosi in data 16.10.2017, alle ore 16,00 nelle scale del medesimo fabbricato condominiale.
A sostegno della proposta domanda l'attore deduceva che, nelle indicate circostanze di luogo e di tempo, nello scendere le scale del condominio di , a causa della CP_1 presenza di liquido scivolo sul pianerottolo del primo piano, in corrispondenza dell'ultimo scalino della rampa percorsa, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo;
che a seguito della caduta si recava presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di dove CP_1
gli veniva riscontrata “frattura base 1 metacarpo mano sinistra;
trauma cranico non commotivo” con prognosi di 30 giorni;
che priva di riscontro rimaneva ogni invito alla composizione bonaria della vicenda, così come rimaneva privo di riscontro l'invito al alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 CP_1
del D. L. 132/2014.
Si costituiva il convenuto che, contestando la domanda, negando la CP_1
sussistenza del nesso causale tra il bene in custodia e il danno lamentato, affermando la propria totale estraneità nella produzione dell'evento dannoso;
chiedeva essere autorizzato a chiamare in causa la , istituto assicurato per la Responsabilità CP_2
Civile e che lo stesso venisse condannato a manlevarlo in caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata, in causa si costituiva la;
impugnava le avverse CP_2
domande eccependo la nullità, improponibilità e improcedibilità delle stesse e concludendo per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti avanzata.
Raccolto l'interrogatorio formale dell'amministratore condominiale, disposta ed espletata la prova testimoniale, veniva disposta la CTU medico legale sulla persona dell'attore e, all''esito del deposito dell'elaborato, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termini per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente va detto che nell'atto di citazione introduttivo sono ben precisati la causa petendi ed il petitum della domanda: il fatto che costituisce la ragione della domanda è costituito dalla dedotta presenza di una sostanza liquida scivolosa non visibile sulla rampa di scale condominiale, che avrebbe provocato la caduta dell'attore, gli elementi di diritto sono costituiti dagli artt. 2051 e 2043 cc, il petitum è costituito dal risarcimento dei danni derivati dalle lesioni riportate dall'attore nell'evento, danni peraltro dettagliatamente descritti in ogni singola voce in atto di citazione. Anche l'atto di chiamata in causa è sufficientemente dettagliato: il Condominio convenuto ha dichiarato di azionare una specifica polizza stipulata con CP_2
Sempre in via preliminare va ricordato che in capo al è sicuramente ravvisabile CP_1
un obbligo di custodia sulle cose comuni, ai sensi dell'art 2051 c.c. e, come è noto, grava sul custode il rischio dei danni derivanti dalla cosa, salvo che non si dimostri il caso fortuito. La prova del fortuito incombe in capo al custode ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art 2051 c.c., mentre è onere del danneggiato provare il rapporto di custodia con la cosa e il nesso di causalità esistente tra la cosa e l'evento dannoso che risulti riconducibile a una anomalia della stessa (Cass. n. 25243 del 29/11/2006; Cass. n. 1477 del 22/02/1999).
In altri termini, grava sulla parte istante la dimostrazione dell'anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo e sul custode la prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, la teste , madre dell'attore, ha confermato che “ in Testimone_1
data 16.10.2017, alle ore 15,30 circa, nello scendere le scale del Parte_1
condominio di , giunto sul pianerottolo del primo piano, in corrispondenza CP_1
dell'ultimo scalino della rampa percorsa, scivolava su una chiazza di liquido viscido trasparente… perse l'equilibrio e cadde a terra;
cadde con il braccio disteso appoggiandosi sulla mano e urtò con la testa a terra vicino alla porta di una delle abitazioni….Dopo la caduta con la macchina di un amico di mio figlio lo abbiamo trasportato all'ospedale di
”. La testimone ha poi riferito “che il liquido cosparso a terra era un liquido grasso CP_1
dal quale rimase sporcato il braccio di mio figlio”, riconoscendo nelle foto allegate alla produzione attorea “ la sostanza che al momento era cosparsa a terra ed il pianerottolo dove terminò la caduta mio figlio”. La teste precisava altresì che nel salire nell'appartamento ove abita il figlio era salita con l'ascensore, mentre nello scendere aveva unitamente al figlio, usato le scale, chiarendo che nello scendere le scale non si era accorta della presenza della sostanza sul pianerottolo in quanto il figlio “scendeva le scale posizionato a me davanti ed io non ho visto nulla se non dopo la caduta del ragazzo quando ricercai le cause della caduta medesima”. Il teste ha poi riferito: “in data Tes_2
16.10.2017, alle ore 15,30 circa, io mi trovavo nello stesso stabile condominiale in casa a studiare;
ad un certo punto, richiamati da urla, siamo usciti nelle scale ed Parte_1
abbiamo visto per terra che lamentava dolori dicendo di esser caduto;
Parte_1
che è il fratello della mia ex fidanzata, lamentava dolori al braccio, non ricordo Pt_1
quale, ed alla testa. Dopodiché la mamma di lo portò in ospedale. Aggiungeva il Pt_1
teste “se ricordo bene era riverso a terra sul pianerottolo del 1° piano;
a terra Pt_1
v'era cosparso liquido organico”. Il teste ha poi aggiunto di non ricordare se quel giorno vi fosse stata la presenza di personale delle pulizie. Di fronte, quindi, alla prova fornita dall'attore ed in proposito esaustiva, circa il verificarsi dell'evento dannoso e del nesso causale tra evento e res, alcuna prova, invece, ha fornito il convenuto che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente a diverso fattore causale, quale la condotta imprudente del medesimo o il caso fortuito, deve ritenersi fondata nell'an come pure fondata e la chiamata in garanzia della il cui CP_2
rapporto assicurativo con il convenuto non è in contestazione. CP_1
Circa il quantum il CTU, con procedimento da ritenersi condivisibile, ha accertato che l'attore in seguito al sinistro per cui è causa ebbe a riportare la frattura della base del primo metacarpo della mano sinistra (dominante); precisa altresì lo stesso ausiliare che il trauma a carico del primo raggio della mano è pervenuto a guarigione con sfumati postumi permanenti.
L'inabilità temporanea, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, va indicata in un periodo complessivo di 50
(cinquanta) giorni così suddivisibili: 30 gg (trenta giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea
Parziale) valutabili al 75%; 20 gg (venti giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili al 25%.
Allo stato sussistono postumi permanenti i quali, integrano, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità psico-fisica” valutabile, sulla scorta di quanto indicato nei barèmes di usuale consultazione e secondo quanto previsto dal D.M. Salute 3 luglio 2003 (in Gazz. Uff., 11.9.2003 n.2011 e che prevede espressamente gli esiti di frattura del primo osso metacarpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale) nella misura del 3-4 % e che si ritiene equo quantificare, nel caso di specie, nella misura del 3 % (tre per cento) non aderendo, pertanto, alla quantificazione sullo specifico punto operata dal CTU che aveva indicato una percentuale nettamente inferiore (1%).
Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno fare qualche breve cenno sul nuovo indirizzo in materia di danno non patrimoniale, introdotto dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972. Con tale ultima sentenza, le SS.UU. riconducono il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice tra danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c., nella duplice voce di danno emergente e lucro cessante) e danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.); il danno non patrimoniale, che si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, va risarcito solo in tre distinte ipotesi: a) allorché si verta in ipotesi di reato, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
b) negli altri casi previsti dalla legge;
c) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione.
Va, pertanto, ricondotto nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), denominato danno biologico, del quale è data specifica definizione normativa dagli artt. 138 e 139 d.
l.vo 209/2005, e la cui prova richiede accertamento medico-legale; il danno da lesione del diritto inviolabile alla famiglia (art. 2, 29, 30 Cost.), c.d. danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o procurata grave invalidità del congiunto;
il danno da lesione del diritto all'immagine, alla reputazione, al nome, alla riservatezza (artt.
2 e 3 Cost.).
Le SS.UU. hanno precisato, quindi, che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è una categoria unitaria, non suscettibile di divisioni in sottocategorie.
Ed il riferimento a determinati tipi di danno in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Viene, quindi, definitivamente accantonata la figura autonoma del c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza morale, turbamento dell'animo, che, invece, devono rientrare nell'ampia e omnicomprensiva categoria di danno non patrimoniale, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato - che deve rientrare nella più ampia categoria del danno non patrimoniale - può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tener conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es. derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita un'autonoma liquidazione. Tanto premesso, si precisa che il danno non patrimoniale subito dall'attrice a causa del sinistro in cui rimaneva coinvolta viene liquidato utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Applicando dette Tabelle, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (19 anni), della durata dell'inabilità temporanea, della natura e dell'entità delle lesioni (da cui residuavano postumi permanenti in misura del 3%), il danno non patrimoniale subito dall'attore, nella sua accezione più ampia, all'attualità ammonta ad € 4.279,00 per invalidità permanente.
Il danno biologico da invalidità temporanea subito dall'attore va liquidato, all'attualità, sulla base delle su dette Tabelle, in complessivi € 3.450,00 (di cui € 86,25 al giorno x 30 gg. = €
2.587,50 per invalidità temporanea parziale valutabile al 75%; € 28,75 al giorno x 30 gg=
€ 862,50 per invalidità temporanea parziale valutabile al 25%).
Concludendo, all'attore spetta la complessiva somma di € 7.729,00 di cui € 4.279,00 per danno non patrimoniale permanente ed € 3.450,00 per danno non patrimoniale temporaneo.
Essendo state applicate le su dette Tabelle che, già tengono del risarcimento del cd. danno non patrimoniale (comprensivo anche del danno inteso nel suo aspetto dinamico, con le normali ripercussioni anche dal punto vista di sofferenza morale), alla luce di quanto già in precedenza sottolineato, ritiene questo giudicante che, nel caso in esame, la somma di €
7.729,00 sia idonea a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attore, senza la necessità di procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione, tenuto conto della circostanza che non sono stati né allegati né provati ulteriori elementi (come ad esempio condizioni di particolare sofferenza o altri rilevanti disagi), che impongano la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura liquidata.
Sull'importo di € 7.729,00 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (16.10.2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro (16.10.2017), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di € 7.729,00); non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato.
All'attore va altresì liquidato il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute per un importo di € 542,21.
Sulla somma di € 542,21 (spese mediche/danno patrimoniale) gli interessi decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Poiché il rapporto assicurativo è documentato e non contestato, e non risulta superato il massimale di polizza, va condannata a rivalere il convenuto di tutte CP_2 CP_1
le somme sopra specificate e che questi dovrà pagare all'attore.
E' infine fondata l'obiezione della compagnia assicuratrice in merito alle spese di lite del il cui rimborso a carico della compagnia medesima dovrebbe reputarsi non CP_1
contrattualmente previsto, stante il tenore dell'art.
7.13 del contratto di assicurazione.
Occorre osservare che tale clausola contrattuale sostanzialmente prevede la concentrazione della gestione del contenzioso in capo all'assicuratore, con riserva a quest'ultimo della designazione dei legali e dei tecnici. Trattasi di previsione riconducibile alle clausole di comunanza della difesa nella lite, inserite come condizione generale di contratto, che secondo la giurisprudenza di legittimità non hanno carattere di vessatorietà in quanto questo tipo di clausola “non limita i diritti di difesa dell'assicurato, ma consente alle parti contraenti di assumere il rischio unitario della lite, pur facendo valere tutte le ragioni sostanziali e processuali inerenti alla propria posizione” (cfr. Cass. n. 3663 del 2006,
n. 6367 del 1995).
Questo obbligo contrattuale per l'assicurato di condividere con l'assicuratore le azioni difensive non può che essere operante nei casi, come quello di specie, di convergenza delle posizioni dell'uno e dell'altro. Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione della suddetta clausola, in deroga all'obbligazione dell'assicuratore, ex art. 1917, terzo comma, c.c., di manlevare l'assicurato (anche) per le spese di resistenza in giudizio nei confronti del danneggiato, qualora l'assicurato abbia dato mandato ad un legale non designato dall'assicurazione (cfr. anche Cass. n. 4676 del 1976).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di lite tra il convenuto e la chiamata in causa vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del G.O.P. Marino Pelosi, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 226/19 così provvede:
1) Dichiara il convenuto responsabile ex art. 2051 cc dell'evento per cui CP_1
è causa e lo condanna a risarcire i danni subiti dall'attore, che liquida in € 7.729,00 per danni non patrimoniali ed in € 542,21 per danni patrimoniali oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicata;
2) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto in € 630,00 oltre oneri fiscali;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese del giudizio, CP_1
che liquida in 300,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali,
IV e Cpa, con attribuzione ai Difensori dell'attore dichiaratisi antistatari;
4) Condanna la in persona del legale rappte p.t. a rivalere il CP_2 CP_1
convenuto di ogni somma che questi dovrà pagare all'attore in forza della presente sentenza;
5) Compensa le spese di lite tra il convenuto Condominio e la chiamata . CP_2
Così deciso in Salerno il 19.9.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, nella persona del G.O.P. dr. Marino Pelosi, ha pronunziato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I° grado iscritta al n. 226/2019 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni;
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corrada Parte_1 C.F._1
Andria e Daniela Andria come da procura in atti;
Attore
Contro
, C.F. , in persona dell'amministratore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvestro Amodio come da procura in atti;
Convenuto
Nonché
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
rapp.ta e difesa dall'avv. Saverio Di Matteo come da procura in atti;
Chiamata in causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Salerno il chiedendone, previa declaratoria Controparte_3
di responsabilità, la condanna al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali, da egli patiti in conseguenza dell'incidente verificatosi in data 16.10.2017, alle ore 16,00 nelle scale del medesimo fabbricato condominiale.
A sostegno della proposta domanda l'attore deduceva che, nelle indicate circostanze di luogo e di tempo, nello scendere le scale del condominio di , a causa della CP_1 presenza di liquido scivolo sul pianerottolo del primo piano, in corrispondenza dell'ultimo scalino della rampa percorsa, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo;
che a seguito della caduta si recava presso l'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona di dove CP_1
gli veniva riscontrata “frattura base 1 metacarpo mano sinistra;
trauma cranico non commotivo” con prognosi di 30 giorni;
che priva di riscontro rimaneva ogni invito alla composizione bonaria della vicenda, così come rimaneva privo di riscontro l'invito al alla stipula di convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e 3 CP_1
del D. L. 132/2014.
Si costituiva il convenuto che, contestando la domanda, negando la CP_1
sussistenza del nesso causale tra il bene in custodia e il danno lamentato, affermando la propria totale estraneità nella produzione dell'evento dannoso;
chiedeva essere autorizzato a chiamare in causa la , istituto assicurato per la Responsabilità CP_2
Civile e che lo stesso venisse condannato a manlevarlo in caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata, in causa si costituiva la;
impugnava le avverse CP_2
domande eccependo la nullità, improponibilità e improcedibilità delle stesse e concludendo per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti avanzata.
Raccolto l'interrogatorio formale dell'amministratore condominiale, disposta ed espletata la prova testimoniale, veniva disposta la CTU medico legale sulla persona dell'attore e, all''esito del deposito dell'elaborato, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione di termini per il deposito di note conclusive.
Preliminarmente va detto che nell'atto di citazione introduttivo sono ben precisati la causa petendi ed il petitum della domanda: il fatto che costituisce la ragione della domanda è costituito dalla dedotta presenza di una sostanza liquida scivolosa non visibile sulla rampa di scale condominiale, che avrebbe provocato la caduta dell'attore, gli elementi di diritto sono costituiti dagli artt. 2051 e 2043 cc, il petitum è costituito dal risarcimento dei danni derivati dalle lesioni riportate dall'attore nell'evento, danni peraltro dettagliatamente descritti in ogni singola voce in atto di citazione. Anche l'atto di chiamata in causa è sufficientemente dettagliato: il Condominio convenuto ha dichiarato di azionare una specifica polizza stipulata con CP_2
Sempre in via preliminare va ricordato che in capo al è sicuramente ravvisabile CP_1
un obbligo di custodia sulle cose comuni, ai sensi dell'art 2051 c.c. e, come è noto, grava sul custode il rischio dei danni derivanti dalla cosa, salvo che non si dimostri il caso fortuito. La prova del fortuito incombe in capo al custode ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art 2051 c.c., mentre è onere del danneggiato provare il rapporto di custodia con la cosa e il nesso di causalità esistente tra la cosa e l'evento dannoso che risulti riconducibile a una anomalia della stessa (Cass. n. 25243 del 29/11/2006; Cass. n. 1477 del 22/02/1999).
In altri termini, grava sulla parte istante la dimostrazione dell'anomalia nella struttura o nel funzionamento della cosa e del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo e sul custode la prova del caso fortuito.
Nel caso di specie, la teste , madre dell'attore, ha confermato che “ in Testimone_1
data 16.10.2017, alle ore 15,30 circa, nello scendere le scale del Parte_1
condominio di , giunto sul pianerottolo del primo piano, in corrispondenza CP_1
dell'ultimo scalino della rampa percorsa, scivolava su una chiazza di liquido viscido trasparente… perse l'equilibrio e cadde a terra;
cadde con il braccio disteso appoggiandosi sulla mano e urtò con la testa a terra vicino alla porta di una delle abitazioni….Dopo la caduta con la macchina di un amico di mio figlio lo abbiamo trasportato all'ospedale di
”. La testimone ha poi riferito “che il liquido cosparso a terra era un liquido grasso CP_1
dal quale rimase sporcato il braccio di mio figlio”, riconoscendo nelle foto allegate alla produzione attorea “ la sostanza che al momento era cosparsa a terra ed il pianerottolo dove terminò la caduta mio figlio”. La teste precisava altresì che nel salire nell'appartamento ove abita il figlio era salita con l'ascensore, mentre nello scendere aveva unitamente al figlio, usato le scale, chiarendo che nello scendere le scale non si era accorta della presenza della sostanza sul pianerottolo in quanto il figlio “scendeva le scale posizionato a me davanti ed io non ho visto nulla se non dopo la caduta del ragazzo quando ricercai le cause della caduta medesima”. Il teste ha poi riferito: “in data Tes_2
16.10.2017, alle ore 15,30 circa, io mi trovavo nello stesso stabile condominiale in casa a studiare;
ad un certo punto, richiamati da urla, siamo usciti nelle scale ed Parte_1
abbiamo visto per terra che lamentava dolori dicendo di esser caduto;
Parte_1
che è il fratello della mia ex fidanzata, lamentava dolori al braccio, non ricordo Pt_1
quale, ed alla testa. Dopodiché la mamma di lo portò in ospedale. Aggiungeva il Pt_1
teste “se ricordo bene era riverso a terra sul pianerottolo del 1° piano;
a terra Pt_1
v'era cosparso liquido organico”. Il teste ha poi aggiunto di non ricordare se quel giorno vi fosse stata la presenza di personale delle pulizie. Di fronte, quindi, alla prova fornita dall'attore ed in proposito esaustiva, circa il verificarsi dell'evento dannoso e del nesso causale tra evento e res, alcuna prova, invece, ha fornito il convenuto che l'evento sarebbe stato semmai da ricondurre esclusivamente a diverso fattore causale, quale la condotta imprudente del medesimo o il caso fortuito, deve ritenersi fondata nell'an come pure fondata e la chiamata in garanzia della il cui CP_2
rapporto assicurativo con il convenuto non è in contestazione. CP_1
Circa il quantum il CTU, con procedimento da ritenersi condivisibile, ha accertato che l'attore in seguito al sinistro per cui è causa ebbe a riportare la frattura della base del primo metacarpo della mano sinistra (dominante); precisa altresì lo stesso ausiliare che il trauma a carico del primo raggio della mano è pervenuto a guarigione con sfumati postumi permanenti.
L'inabilità temporanea, sulla scorta della documentazione sanitaria esibita e per l'esperienza clinica per casi analoghi, va indicata in un periodo complessivo di 50
(cinquanta) giorni così suddivisibili: 30 gg (trenta giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea
Parziale) valutabili al 75%; 20 gg (venti giorni) di I.T.P. (Inabilità Temporanea Parziale) valutabili al 25%.
Allo stato sussistono postumi permanenti i quali, integrano, alla luce dell'elaborazione del concetto di danno da parte della dottrina medico-legale e giurisprudenziale, un “danno biologico” o “menomazione dell'integrità psico-fisica” valutabile, sulla scorta di quanto indicato nei barèmes di usuale consultazione e secondo quanto previsto dal D.M. Salute 3 luglio 2003 (in Gazz. Uff., 11.9.2003 n.2011 e che prevede espressamente gli esiti di frattura del primo osso metacarpale, apprezzabili strumentalmente, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale) nella misura del 3-4 % e che si ritiene equo quantificare, nel caso di specie, nella misura del 3 % (tre per cento) non aderendo, pertanto, alla quantificazione sullo specifico punto operata dal CTU che aveva indicato una percentuale nettamente inferiore (1%).
Prima di procedere alla quantificazione dei danni, appare opportuno fare qualche breve cenno sul nuovo indirizzo in materia di danno non patrimoniale, introdotto dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sentenza dell'11.11.2008, n. 26972. Con tale ultima sentenza, le SS.UU. riconducono il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice tra danno patrimoniale (ex art. 2043 c.c., nella duplice voce di danno emergente e lucro cessante) e danno non patrimoniale (ex art. 2059 c.c.); il danno non patrimoniale, che si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, va risarcito solo in tre distinte ipotesi: a) allorché si verta in ipotesi di reato, ai sensi dell'art. 2059 c.c., anche se accertato presuntivamente secondo le regole civilistiche;
b) negli altri casi previsti dalla legge;
c) qualora sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione.
Va, pertanto, ricondotto nell'ambito della categoria del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), denominato danno biologico, del quale è data specifica definizione normativa dagli artt. 138 e 139 d.
l.vo 209/2005, e la cui prova richiede accertamento medico-legale; il danno da lesione del diritto inviolabile alla famiglia (art. 2, 29, 30 Cost.), c.d. danno da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o procurata grave invalidità del congiunto;
il danno da lesione del diritto all'immagine, alla reputazione, al nome, alla riservatezza (artt.
2 e 3 Cost.).
Le SS.UU. hanno precisato, quindi, che il danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, è una categoria unitaria, non suscettibile di divisioni in sottocategorie.
Ed il riferimento a determinati tipi di danno in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) risponde ad esigenze meramente descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Viene, quindi, definitivamente accantonata la figura autonoma del c.d. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza morale, turbamento dell'animo, che, invece, devono rientrare nell'ampia e omnicomprensiva categoria di danno non patrimoniale, nella cui liquidazione il giudice deve tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato - che deve rientrare nella più ampia categoria del danno non patrimoniale - può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tener conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es. derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita un'autonoma liquidazione. Tanto premesso, si precisa che il danno non patrimoniale subito dall'attrice a causa del sinistro in cui rimaneva coinvolta viene liquidato utilizzando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024.
Applicando dette Tabelle, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (19 anni), della durata dell'inabilità temporanea, della natura e dell'entità delle lesioni (da cui residuavano postumi permanenti in misura del 3%), il danno non patrimoniale subito dall'attore, nella sua accezione più ampia, all'attualità ammonta ad € 4.279,00 per invalidità permanente.
Il danno biologico da invalidità temporanea subito dall'attore va liquidato, all'attualità, sulla base delle su dette Tabelle, in complessivi € 3.450,00 (di cui € 86,25 al giorno x 30 gg. = €
2.587,50 per invalidità temporanea parziale valutabile al 75%; € 28,75 al giorno x 30 gg=
€ 862,50 per invalidità temporanea parziale valutabile al 25%).
Concludendo, all'attore spetta la complessiva somma di € 7.729,00 di cui € 4.279,00 per danno non patrimoniale permanente ed € 3.450,00 per danno non patrimoniale temporaneo.
Essendo state applicate le su dette Tabelle che, già tengono del risarcimento del cd. danno non patrimoniale (comprensivo anche del danno inteso nel suo aspetto dinamico, con le normali ripercussioni anche dal punto vista di sofferenza morale), alla luce di quanto già in precedenza sottolineato, ritiene questo giudicante che, nel caso in esame, la somma di €
7.729,00 sia idonea a risarcire il danno non patrimoniale subito dall'attore, senza la necessità di procedere ad alcuna ulteriore personalizzazione, tenuto conto della circostanza che non sono stati né allegati né provati ulteriori elementi (come ad esempio condizioni di particolare sofferenza o altri rilevanti disagi), che impongano la personalizzazione del danno non patrimoniale nella misura liquidata.
Sull'importo di € 7.729,00 trattandosi di debito di valore, sono dovuti gli interessi, i quali devono essere calcolati dal momento del sinistro (16.10.2017) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma che, previa devalutazione fino al momento del sinistro (16.10.2017), deve essere, poi, via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della sentenza sono dovuti gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo sulla somma già attualizzata in sentenza (ossia sull'importo di € 7.729,00); non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria, essendo l'importo già attualizzato.
All'attore va altresì liquidato il danno patrimoniale consistente nelle spese mediche sostenute per un importo di € 542,21.
Sulla somma di € 542,21 (spese mediche/danno patrimoniale) gli interessi decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Poiché il rapporto assicurativo è documentato e non contestato, e non risulta superato il massimale di polizza, va condannata a rivalere il convenuto di tutte CP_2 CP_1
le somme sopra specificate e che questi dovrà pagare all'attore.
E' infine fondata l'obiezione della compagnia assicuratrice in merito alle spese di lite del il cui rimborso a carico della compagnia medesima dovrebbe reputarsi non CP_1
contrattualmente previsto, stante il tenore dell'art.
7.13 del contratto di assicurazione.
Occorre osservare che tale clausola contrattuale sostanzialmente prevede la concentrazione della gestione del contenzioso in capo all'assicuratore, con riserva a quest'ultimo della designazione dei legali e dei tecnici. Trattasi di previsione riconducibile alle clausole di comunanza della difesa nella lite, inserite come condizione generale di contratto, che secondo la giurisprudenza di legittimità non hanno carattere di vessatorietà in quanto questo tipo di clausola “non limita i diritti di difesa dell'assicurato, ma consente alle parti contraenti di assumere il rischio unitario della lite, pur facendo valere tutte le ragioni sostanziali e processuali inerenti alla propria posizione” (cfr. Cass. n. 3663 del 2006,
n. 6367 del 1995).
Questo obbligo contrattuale per l'assicurato di condividere con l'assicuratore le azioni difensive non può che essere operante nei casi, come quello di specie, di convergenza delle posizioni dell'uno e dell'altro. Ricorrono, pertanto, i presupposti per l'applicazione della suddetta clausola, in deroga all'obbligazione dell'assicuratore, ex art. 1917, terzo comma, c.c., di manlevare l'assicurato (anche) per le spese di resistenza in giudizio nei confronti del danneggiato, qualora l'assicurato abbia dato mandato ad un legale non designato dall'assicurazione (cfr. anche Cass. n. 4676 del 1976).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di lite tra il convenuto e la chiamata in causa vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del G.O.P. Marino Pelosi, ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. R.G. 226/19 così provvede:
1) Dichiara il convenuto responsabile ex art. 2051 cc dell'evento per cui CP_1
è causa e lo condanna a risarcire i danni subiti dall'attore, che liquida in € 7.729,00 per danni non patrimoniali ed in € 542,21 per danni patrimoniali oltre interessi e rivalutazione monetaria come in parte motiva indicata;
2) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese della CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto in € 630,00 oltre oneri fiscali;
3) Condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese del giudizio, CP_1
che liquida in 300,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali,
IV e Cpa, con attribuzione ai Difensori dell'attore dichiaratisi antistatari;
4) Condanna la in persona del legale rappte p.t. a rivalere il CP_2 CP_1
convenuto di ogni somma che questi dovrà pagare all'attore in forza della presente sentenza;
5) Compensa le spese di lite tra il convenuto Condominio e la chiamata . CP_2
Così deciso in Salerno il 19.9.2025
Il g.o.p.
Dr. Marino Pelosi