Ordinanza cautelare 26 luglio 2023
Sentenza breve 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 04/12/2023, n. 2938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2938 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 02938/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2023, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Mariarosa Suma ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Padova n. 133;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;
- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;
per l’annullamento
- del decreto di revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-e di contestuale rigetto dell’istanza di rinnovo trasmessa il 16 novembre 2022 con kit postale n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano e notificato al ricorrente in data 26 aprile 2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Vista l’ordinanza n. 696/2023 con cui è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 30 novembre 2023, il consigliere Antonio De Vita e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione e accertata la completezza del contraddittorio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 24 giugno 2023 e depositato il 5 luglio successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del suo permesso di soggiorno n. -OMISSIS-e di contestuale rigetto dell’istanza di rinnovo trasmessa il 16 novembre 2022 con kit postale n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Milano e notificato in data 26 aprile 2023.
Il ricorrente ha chiesto, in data 16 novembre 2022, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, allegando la documentazione relativa all’attività lavorativa svolta e la pertinente documentazione contabile e fiscale. Tuttavia in sede di verifica dell’effettività del domicilio lavorativo e fiscale del ricorrente (svolgente attività di “servizi alla persona”) è emersa la sua non veridicità e ciò ha determinato l’adozione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno n. -OMISSIS-e di contestuale rigetto dell’istanza di rinnovo dello stesso, inoltrata il 16 novembre 2022.
Assumendo l’illegittimità del richiamato provvedimento di revoca del permesso di soggiorno e di diniego di rinnovo dello stesso, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e per eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 696/2023 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato ed è stata fissata la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione della fase cautelare del giudizio.
La difesa erariale, in data 24 novembre 2023, ha depositato in giudizio il provvedimento datato 20 novembre 2023, attraverso il quale il Questore di Milano, previa rivalutazione della posizione del ricorrente, ha proceduto alla revoca dell’atto impugnato. Con successiva nota, depositata in giudizio, la difesa della parte ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse alla decisione del merito della controversia, essendo stato revocato il provvedimento impugnato, e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio.
Alla camera di consiglio del 30 novembre 2023, fissata per la prosecuzione della trattazione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, udito il difensore dell’Amministrazione resistente, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. In seguito al deposito in giudizio del provvedimento del Questore di Milano, datato 20 novembre 2023, con cui è stata disposta la revoca dell’atto impugnato – e di cui ha preso atto anche la difesa della parte ricorrente –, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione nel merito del giudizio oggetto di scrutinio; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
Va precisato che nella specie non si può procedere alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla difesa della parte ricorrente – con conseguente liquidazione in suo favore della spese di giudizio –, in quanto una tale tipologia di pronuncia presuppone la piena soddisfazione della pretesa attorea attraverso il riconoscimento del bene della vita anelato, a seguito dell’adozione di un provvedimento che deve necessariamente rinvenire il proprio fondamento nello ius poenitendi dell’Amministrazione; in realtà, con riguardo alla fattispecie scrutinata, non risulta affatto che il rinnovato assetto di interessi sia riconducibile con certezza alla riconosciuta illegittimità, da parte della medesima Questura di Milano, dell’atto impugnato nella sua originaria impostazione, piuttosto risultando tale situazione conseguenza dell’ordine giudiziale di riesame, che ha indotto la predetta Amministrazione a integrare e implementare l’attività istruttoria svolta in precedenza al fine di verificare la possibilità di emendare quanto disposto attraverso il provvedimento impugnato; si è pertanto al cospetto di una improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso oggetto del presente giudizio (cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 8 luglio 2022, n. 1637).
2. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio De Vita | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.