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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/05/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Foggia, III Sezione Civile, in persona dei Giudici: dott.ssa Caterina Lazzara Presidente dott. Michele Palagano Giudice Relatore dott. Antonio Lacatena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 630 ult. co. e 178, III, IV e V comma c.p.c., nel procedimento di cui al numero 1817 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e avente ad oggetto Altri procedimenti cautelari e vertente tra c.f. , rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Ciaccia, domiciliato come in atti;
Reclamante
e c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Roberto Caso, domiciliato come in atti
Reclamato
Controparte_2
CP_3
Controparte_4
Controparte_5
Reclamati contumaci
CONCLUSIONI con reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 ult. co. c.p.c. ha chiesto la revoca Parte_1
e/o la modifica dell'ordinanza del 22.1.2025 emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 504/2016 e, per l'effetto, l'estinzione del processo esecutivo con ogni conseguente provvedimento di legge e condanna alle spese di lite.
Con memoria di risposta depositata ai sensi dell'art. 178 ult. co. c.p.c., ha chiesto il CP_1 rigetto del reclamo e la condanna alle spese anche per lite temeraria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza è emessa sul reclamo con cui , debitore esecutato Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 504/2016, ha impugnato il provvedimento del
22.1.2025 con cui il GE ha dichiarato l'estinzione del processo espropriativo solo limitatamente al credito azionato da creditore pignorante che aveva depositato in data Controparte_6
3.1.2025 rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 629 c.p.c.
Parte reclamante, invero, ha dedotto l'illegittimità di tale provvedimento perché avrebbe dovuto estendere l'estinzione all'intero processo esecutivo e non solo alla linea di credito predetta, impedendo, pertanto, che il processo potesse proseguire per la soddisfazione del creditore intervenuto surrogatosi al creditore procedente. CP_1
Concessi i termini ai sensi dell'art. 178 III, IV e V co. c.p.c., con provvedimento del 22.4.2025, si è costituito che contestato le avverse deduzioni. CP_1
Tutto ciò premesso, in ossequio al principio della c.d. “ragione più liquida” in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vd. Cass.
3813/2019), occorre rilevare, quale questione preliminare di rito, che il reclamo è tardivo in quanto proposto oltre il termine preclusivo di venti giorni previsto dall'art. 630 ult. co. c.p.c.
Il provvedimento impugnato, infatti, è del 22.1.2025 mentre il reclamo è stato iscritto a ruolo il
15.4.2025.
Per tale ragione, il reclamo è da dichiararsi inammissibile.
La risoluzione della causa in rito giustifica una compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
Dichiara inammissibile il reclamo.
Compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per ogni adempimento relativo all'esazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Foggia, nella camera di consiglio del 28/05/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
MICHELE PALAGANO CATERINA LAZZARA
III SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Foggia, III Sezione Civile, in persona dei Giudici: dott.ssa Caterina Lazzara Presidente dott. Michele Palagano Giudice Relatore dott. Antonio Lacatena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 630 ult. co. e 178, III, IV e V comma c.p.c., nel procedimento di cui al numero 1817 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 e avente ad oggetto Altri procedimenti cautelari e vertente tra c.f. , rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Ciaccia, domiciliato come in atti;
Reclamante
e c.f. , in persona del l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Roberto Caso, domiciliato come in atti
Reclamato
Controparte_2
CP_3
Controparte_4
Controparte_5
Reclamati contumaci
CONCLUSIONI con reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 ult. co. c.p.c. ha chiesto la revoca Parte_1
e/o la modifica dell'ordinanza del 22.1.2025 emessa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 504/2016 e, per l'effetto, l'estinzione del processo esecutivo con ogni conseguente provvedimento di legge e condanna alle spese di lite.
Con memoria di risposta depositata ai sensi dell'art. 178 ult. co. c.p.c., ha chiesto il CP_1 rigetto del reclamo e la condanna alle spese anche per lite temeraria.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza è emessa sul reclamo con cui , debitore esecutato Parte_1 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 504/2016, ha impugnato il provvedimento del
22.1.2025 con cui il GE ha dichiarato l'estinzione del processo espropriativo solo limitatamente al credito azionato da creditore pignorante che aveva depositato in data Controparte_6
3.1.2025 rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 629 c.p.c.
Parte reclamante, invero, ha dedotto l'illegittimità di tale provvedimento perché avrebbe dovuto estendere l'estinzione all'intero processo esecutivo e non solo alla linea di credito predetta, impedendo, pertanto, che il processo potesse proseguire per la soddisfazione del creditore intervenuto surrogatosi al creditore procedente. CP_1
Concessi i termini ai sensi dell'art. 178 III, IV e V co. c.p.c., con provvedimento del 22.4.2025, si è costituito che contestato le avverse deduzioni. CP_1
Tutto ciò premesso, in ossequio al principio della c.d. “ragione più liquida” in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (vd. Cass.
3813/2019), occorre rilevare, quale questione preliminare di rito, che il reclamo è tardivo in quanto proposto oltre il termine preclusivo di venti giorni previsto dall'art. 630 ult. co. c.p.c.
Il provvedimento impugnato, infatti, è del 22.1.2025 mentre il reclamo è stato iscritto a ruolo il
15.4.2025.
Per tale ragione, il reclamo è da dichiararsi inammissibile.
La risoluzione della causa in rito giustifica una compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:
Dichiara inammissibile il reclamo.
Compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per ogni adempimento relativo all'esazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Foggia, nella camera di consiglio del 28/05/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
MICHELE PALAGANO CATERINA LAZZARA