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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/07/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.7.2025 , nella causa iscritta al n. 4358 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021
TRA
, nato il [...] ad [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Ariano Irpino (AV) alla Via Santo Stefano s.n.c. presso e nello studio dell'Avv. Luigi Gambacorta che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su separato foglio che si produce per via telematica in allegato al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Avellino, alla via S.T. Corrado n° 29, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Carbone dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce alla memoria;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: spettanze retributive.
1. Con ricorso depositato in data 3.11.2021 il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto;
- di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda dal 3/01/2020 Controparte_1 al 30/07/2021, senza soluzione di continuità con qualifica di addetto a lavori di manovalanza (livello di inquadramento A4 del C.C.N.L. “Alimentari e Panificazione Aziende Artigiane”) ;
- di avere osservato orario settimanale nel 2020 di 57 ore e mezza e nel 2021 di 50 ore
- di avere lavorato dal 3/01/2020 al 31/12/2020 dalle 00.30 alle 10.00 dal lunedì al giovedì e così la domenica, mentre il venerdì dalle 23.30 fino alle 09.30 del sabato mattina;
- di avere lavorato, dall'1/01/2021 al 30/07/2021 dalle 00.30 alle 08.30 dal lunedì al giovedì e così la domenica, mentre il venerdì dalle 23.30 fino alle 09.30 del sabato mattina;
- di avere sempre espletato mansioni diverse rispetto a quelle contrattualizzate, occupandosi sia di impastare che di infornare e sfornare il pane nonché gli altri prodotti dell'attività e partecipando attivamente alle fasi di produzione giornaliera del panificio, con la conseguenza che le stesse possono essere qualificate come quelle di un “operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o manifatturiera”, inquadrabile come tale quantomeno nel livello A3 del C.C.N.L. “Alimentari e Panificazione Aziende Artigiane”;
-di essere stati retribuito per un numero di giornate, e corrispondenti ore lavorative notevolmente inferiore rispetto al numero di quelle effettivamente lavorate;
Tanto premesso ha chiesto di: “ accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'intero periodo di durata del suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda
[...]
è stato retribuito in maniera e misura inferiore alle ore di fatto lavorate Controparte_1 ed in relazione alle mansioni effettivamente espletate, che sono invece superiori a quelle che risultano formalmente nelle buste paga;
di conseguenza, condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 a corrispondere in favore del ricorrente, ex artt. 2099, 2103 e 2108 c.c., nonché ex art. 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal C.C.N.L. di settore, la somma complessiva di € 15.845,89 (così come risultante nella relazione di consulenza tecnica di parte a firma del dott. , ritualmente prodotta agli atti di causa in quanto allegata al Per_1 presente ricorso e facente parte integrante e sostanziale dello stesso), a titolo di differenze retributive e maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né tuttavia percepiti, R.O.L. non goduti e T.F.R., ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa (anche a mezzo di idonea CTU contabile), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito di lavoro sino all'effettiva soddisfazione;
condannare, per l'effetto, la società convenuta alla regolarizzazione della posizione lavorativa del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a diretto vantaggio del sottoscritto procuratore resosene antistatario”. La società si è costituita eccependo preliminarmente la nullità del Controparte_1 ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato. Escussi i testi, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso. Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91). Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167). In particolare la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento ( Cass. lav. 29.1.99, n. 817).Nella specie il ricorso contiene una esposizione, dei fatti posti a fondamento della domanda, delle mansioni svolte, dei titoli per i quali si rivendicano ulteriori somme, e degli orari e di conseguenza lo stesso va esaminato nel merito. 3.
ha lavorato alle dipendenze del dal 3/01/2020 al Parte_1 Controparte_1 30/07/2021. Il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro full time a tempo determinato prorogato nel tempo ed inquadrato nel livello A4 CCNL Panettieri artigiani (cfr. buste paga e Unilav). ha chiesto di accertare lo svolgimento di mansioni superiori Parte_1 rivendicando il livello A3 deducendo di aver svolto mansioni di operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o manifatturiera. In particolare ha dedotto di essersi occupato sia di impastare che di infornare e sfornare il pane nonché gli altri prodotti dell'attività e partecipando attivamente alle fasi di produzione giornaliera del panificio. Nel merito, occorre effettuare dei brevi rilievi in diritto. Prima di esaminare compiutamente le risultanze della prova orale e documentale, occorre premettere che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda. Ebbene ai sensi del CCNL appartengono al livello A4 , attribuito al ricorrente, i lavoratori addetti ad attività che non richiedono esperienza quali gli addetti a lavori di manovalanza. Appartengono invece al livello A3, rivendicato dal ricorrente, i lavoratori che eseguono mansioni per le quali è necessaria una esperienza pratica di intervento, subordinato ad altri lavoratori di livello superiore, nelle varie fasi di produzione che richiedono una capacità qualificata come aiuto formatore - addetto ad attività varie. È noto che in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, condivisibilmente i giudici di legittimità affermano che il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. 8025/03 che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto). Ciò premesso in diritto, ritiene il decidente che il ricorrente non abbia né allegato né provato di aver svolto compiti sussumibili nel profilo professionale superiore. Manca, invero, nell'atto introduttivo, la riproduzione della declaratoria contrattuale e soprattutto il ricorrente non individua le differenze in ordine alle mansioni per le quali è stato effettivamente inquadrato. Tali omissioni comportano non solo la difficoltà di effettuare un accertamento giudiziale delle mansioni prevalentemente espletate dal ricorrente, ma rendono pressoché impossibile procedere all'individuazione del reale profilo di inquadramento. Peraltro, sotto quest'ultimo aspetto, occorre anche rilevare che il ricorso manca di qualsiasi riferimento alle caratteristiche proprie del profilo professionale rivendicato (e non viene neppure affrontata, in negativo, l'assenza dello svolgimento di mansioni inerenti al profilo di appartenenza). È evidente che il livello A3 si caratterizza per il possesso di un' “esperienza pratica di intervento” nonché per “ una capacità qualificata” ma parte ricorrente nulla deduce nulla sul punto. Nulla, inoltre, è emerso dalla prova orale . I testi e hanno tutti riferito che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 il ricorrente non impastava, e che era il dipendente a fare il pane. Tes_1
Irrilevanti le dichiarazioni del teste che non è mai entrato nel panificio. Tes_4 4.
ha chiesto inoltre di accertare lo svolgimento di orario straordinario Parte_1 deducendo di avere lavorato dal 3/01/2020 al 31/12/2020 dalle 00.30 alle 10.00 dal lunedì al giovedì e così la domenica, mentre il venerdì dalle 23.30 fino alle 09.30 del sabato mattina;
dall'1/01/2021 al 30/07/2021 dalle 00.30 alle 08.30 dal lunedì al giovedì e così la domenica, mentre il venerdì dalle 23.30 fino alle 09.30 del sabato mattina;
In ordine alla prova dello svolgimento di lavoro straordinario, la giurisprudenza ha da sempre chiarito che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150; cfr. Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9791). La prova orale non ha confermato le circostanze dedotte in ricorso in merito all'orario di lavoro. Nulla hanno saputo riferire i testi e in ordine agli orari di lavoro in Tes_4 Tes_3 quanto il primo ha dichiarato di non essere mai entrato nel panificio, il secondo ha riferito di essere addetto alle consegne e di non sapere quanto ricorrente andava via. Analoghe considerazioni valgono per la teste la quale ha dichiarato di lavorare Tes_2 due giorni a settimana (martedì e giovedì) per 3 ore e di vedere, in tali occasioni, andare via il alle ore 8. Pt_1 In merito agli orari di lavoro il teste ha riferito: “Io inizio a lavorare Testimone_1 alle 23/23.30 per impastare … Io lavoro fino alle 9 circa. Io lavoro dal lunedì al sabato.ADR:Non lavoro nei giorni festivi.ADR:Il ricorrente veniva verso la mezza in settimana …. Il ricorrente lavorava fino alle 8 circa.ADR:Il venerdì sera il Pt_1 veniva alle 23.30 e andava via alle 7 di mattina.ADR:Come me dal sabato sera alla domenica non lavorava . Non lavorava nei giorni festivi…ADR: di venerdì il Pt_1 veniva prima perché il sabato la produzione è maggiore in quanto la domenica siamo chiusi e ci anticipavamo di un'ora. Anche io il venerdì sera inizio alle 22/22.15”. Ebbene dalla prova orale non è ,in definitiva, emerso che il ricorrente ha lavorato oltre le 40 ore settimanali.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in misura minima attesa la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1 2.695,00 oltre rimborso forfetario pari al 15 %, , IVA e CPA come per legge. Benevento, 18.7.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.7.2025 , nella causa iscritta al n. 4358 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2021
TRA
, nato il [...] ad [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Ariano Irpino (AV) alla Via Santo Stefano s.n.c. presso e nello studio dell'Avv. Luigi Gambacorta che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti rilasciata su separato foglio che si produce per via telematica in allegato al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
in persona dell'Amministratore e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Avellino, alla via S.T. Corrado n° 29, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Carbone dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce alla memoria;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: spettanze retributive.
1. Con ricorso depositato in data 3.11.2021 il ricorrente in epigrafe identificato ha esposto;
- di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda dal 3/01/2020 Controparte_1 al 30/07/2021, senza soluzione di continuità con qualifica di addetto a lavori di manovalanza (livello di inquadramento A4 del C.C.N.L. “Alimentari e Panificazione Aziende Artigiane”) ;
- di avere osservato orario settimanale nel 2020 di 57 ore e mezza e nel 2021 di 50 ore
- di avere lavorato dal 3/01/2020 al 31/12/2020 dalle 00.30 alle 10.00 dal lunedì al giovedì e così la domenica, mentre il venerdì dalle 23.30 fino alle 09.30 del sabato mattina;
- di avere lavorato, dall'1/01/2021 al 30/07/2021 dalle 00.30 alle 08.30 dal lunedì al giovedì e così la domenica, mentre il venerdì dalle 23.30 fino alle 09.30 del sabato mattina;
- di avere sempre espletato mansioni diverse rispetto a quelle contrattualizzate, occupandosi sia di impastare che di infornare e sfornare il pane nonché gli altri prodotti dell'attività e partecipando attivamente alle fasi di produzione giornaliera del panificio, con la conseguenza che le stesse possono essere qualificate come quelle di un “operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o manifatturiera”, inquadrabile come tale quantomeno nel livello A3 del C.C.N.L. “Alimentari e Panificazione Aziende Artigiane”;
-di essere stati retribuito per un numero di giornate, e corrispondenti ore lavorative notevolmente inferiore rispetto al numero di quelle effettivamente lavorate;
Tanto premesso ha chiesto di: “ accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'intero periodo di durata del suo rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda
[...]
è stato retribuito in maniera e misura inferiore alle ore di fatto lavorate Controparte_1 ed in relazione alle mansioni effettivamente espletate, che sono invece superiori a quelle che risultano formalmente nelle buste paga;
di conseguenza, condannare la società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 a corrispondere in favore del ricorrente, ex artt. 2099, 2103 e 2108 c.c., nonché ex art. 36 Cost., per l'intero rapporto di lavoro considerato e in base alla corretta applicazione dei minimi tabellari previsti dal C.C.N.L. di settore, la somma complessiva di € 15.845,89 (così come risultante nella relazione di consulenza tecnica di parte a firma del dott. , ritualmente prodotta agli atti di causa in quanto allegata al Per_1 presente ricorso e facente parte integrante e sostanziale dello stesso), a titolo di differenze retributive e maggiorazioni per lavoro straordinario e notturno, ratei tredicesima mensilità, festività, ferie, permessi non goduti né tuttavia percepiti, R.O.L. non goduti e T.F.R., ovvero la diversa somma che verrà accertata in corso di causa (anche a mezzo di idonea CTU contabile), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del credito di lavoro sino all'effettiva soddisfazione;
condannare, per l'effetto, la società convenuta alla regolarizzazione della posizione lavorativa del ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, da distrarsi a diretto vantaggio del sottoscritto procuratore resosene antistatario”. La società si è costituita eccependo preliminarmente la nullità del Controparte_1 ricorso e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato. Escussi i testi, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso. Il ricorso, al pari della citazione (art. 163, nn. 1, 2, 3, cpc), è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti dai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 414 cpc. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adito, della parte e dell'oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell'atto (art. 156 cpc). In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art. 414, n. 4, cpc), non operando in quest'ultimo caso l'analogia con la previsione dell'art. 164 cpc, perché nel rito del lavoro il difetto del ricorso sul punto dell'esposizione dei fatti pregiudica l'assolvimento dei rigorosi oneri posti a carico del convenuto ed il giudice non potrà mai disporre l'integrazione di un elemento essenziale se questo manca nel contesto dell'atto (cfr. Cass. lav. n. 5586 del 7.6.99). Sicchè, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91). Sotto il profilo dell'individuazione delle carenze sanzionabili è noto il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonchè delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167). In particolare la nullità deve essere esclusa ove con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessiva pretesa ed i titoli posti a fondamento ( Cass. lav. 29.1.99, n. 817).Nella specie il ricorso contiene una esposizione, dei fatti posti a fondamento della domanda, delle mansioni svolte, dei titoli per i quali si rivendicano ulteriori somme, e degli orari e di conseguenza lo stesso va esaminato nel merito. 3.
ha lavorato alle dipendenze del dal 3/01/2020 al Parte_1 Controparte_1 30/07/2021. Il ricorrente è stato assunto con contratto di lavoro full time a tempo determinato prorogato nel tempo ed inquadrato nel livello A4 CCNL Panettieri artigiani (cfr. buste paga e Unilav). ha chiesto di accertare lo svolgimento di mansioni superiori Parte_1 rivendicando il livello A3 deducendo di aver svolto mansioni di operaio addetto alla panificazione e ad altra attività comunque produttiva e/o manifatturiera. In particolare ha dedotto di essersi occupato sia di impastare che di infornare e sfornare il pane nonché gli altri prodotti dell'attività e partecipando attivamente alle fasi di produzione giornaliera del panificio. Nel merito, occorre effettuare dei brevi rilievi in diritto. Prima di esaminare compiutamente le risultanze della prova orale e documentale, occorre premettere che nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato occorre procedere per tre fasi successive: la prima attiene all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
la seconda riguarda l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
l'ultima attiene al raffronto tra i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella prima indagine e gli elementi desunti dalla seconda. Ebbene ai sensi del CCNL appartengono al livello A4 , attribuito al ricorrente, i lavoratori addetti ad attività che non richiedono esperienza quali gli addetti a lavori di manovalanza. Appartengono invece al livello A3, rivendicato dal ricorrente, i lavoratori che eseguono mansioni per le quali è necessaria una esperienza pratica di intervento, subordinato ad altri lavoratori di livello superiore, nelle varie fasi di produzione che richiedono una capacità qualificata come aiuto formatore - addetto ad attività varie. È noto che in ordine alla ripartizione degli oneri probatori, condivisibilmente i giudici di legittimità affermano che il lavoratore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica superiore, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cass. 8025/03 che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto). Ciò premesso in diritto, ritiene il decidente che il ricorrente non abbia né allegato né provato di aver svolto compiti sussumibili nel profilo professionale superiore. Manca, invero, nell'atto introduttivo, la riproduzione della declaratoria contrattuale e soprattutto il ricorrente non individua le differenze in ordine alle mansioni per le quali è stato effettivamente inquadrato. Tali omissioni comportano non solo la difficoltà di effettuare un accertamento giudiziale delle mansioni prevalentemente espletate dal ricorrente, ma rendono pressoché impossibile procedere all'individuazione del reale profilo di inquadramento. Peraltro, sotto quest'ultimo aspetto, occorre anche rilevare che il ricorso manca di qualsiasi riferimento alle caratteristiche proprie del profilo professionale rivendicato (e non viene neppure affrontata, in negativo, l'assenza dello svolgimento di mansioni inerenti al profilo di appartenenza). È evidente che il livello A3 si caratterizza per il possesso di un' “esperienza pratica di intervento” nonché per “ una capacità qualificata” ma parte ricorrente nulla deduce nulla sul punto. Nulla, inoltre, è emerso dalla prova orale . I testi e hanno tutti riferito che Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 il ricorrente non impastava, e che era il dipendente a fare il pane. Tes_1
Irrilevanti le dichiarazioni del teste che non è mai entrato nel panificio. Tes_4 4.
ha chiesto inoltre di accertare lo svolgimento di orario straordinario Parte_1 deducendo di avere lavorato dal 3/01/2020 al 31/12/2020 dalle 00.30 alle 10.00 dal lunedì al giovedì e così la domenica, mentre il venerdì dalle 23.30 fino alle 09.30 del sabato mattina;
dall'1/01/2021 al 30/07/2021 dalle 00.30 alle 08.30 dal lunedì al giovedì e così la domenica, mentre il venerdì dalle 23.30 fino alle 09.30 del sabato mattina;
In ordine alla prova dello svolgimento di lavoro straordinario, la giurisprudenza ha da sempre chiarito che “sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice” (Cassazione civile sez. lav., 19/06/2018, n.16150; cfr. Cassazione civile sez. lav., 26/05/2020, n.9791). La prova orale non ha confermato le circostanze dedotte in ricorso in merito all'orario di lavoro. Nulla hanno saputo riferire i testi e in ordine agli orari di lavoro in Tes_4 Tes_3 quanto il primo ha dichiarato di non essere mai entrato nel panificio, il secondo ha riferito di essere addetto alle consegne e di non sapere quanto ricorrente andava via. Analoghe considerazioni valgono per la teste la quale ha dichiarato di lavorare Tes_2 due giorni a settimana (martedì e giovedì) per 3 ore e di vedere, in tali occasioni, andare via il alle ore 8. Pt_1 In merito agli orari di lavoro il teste ha riferito: “Io inizio a lavorare Testimone_1 alle 23/23.30 per impastare … Io lavoro fino alle 9 circa. Io lavoro dal lunedì al sabato.ADR:Non lavoro nei giorni festivi.ADR:Il ricorrente veniva verso la mezza in settimana …. Il ricorrente lavorava fino alle 8 circa.ADR:Il venerdì sera il Pt_1 veniva alle 23.30 e andava via alle 7 di mattina.ADR:Come me dal sabato sera alla domenica non lavorava . Non lavorava nei giorni festivi…ADR: di venerdì il Pt_1 veniva prima perché il sabato la produzione è maggiore in quanto la domenica siamo chiusi e ci anticipavamo di un'ora. Anche io il venerdì sera inizio alle 22/22.15”. Ebbene dalla prova orale non è ,in definitiva, emerso che il ricorrente ha lavorato oltre le 40 ore settimanali.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo in misura minima attesa la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € Parte_1 2.695,00 oltre rimborso forfetario pari al 15 %, , IVA e CPA come per legge. Benevento, 18.7.2025
Il Giudice del lavoro d.ssa Adriana Mari