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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 13/06/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - Sezione unica– composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice est.
Dott. Marco Ponsiglione Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 444/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti dall' avv. Parte_1 C.F._1
Floriana Bersani e Rosario Carmine Rossi, domiciliata elettivamente presso lo studio di entrambi, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo;
RICORRENTE
E
, (C.F. ) rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2
atti dall'avv. Zitti Attilio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
C O N
l'intervento del P.M in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.06.2024, [nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente in [...]] ha C.F._1
chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[nato a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]] in data 02/10/2016 (registrato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venafro, nella parte II Serie A n. 32), dalla cui unione è nato il minore (in data 29/07/2018), alle condizioni Persona_1
descritte nel ricorso introduttivo.
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del Persona_1
matrimonio, ma alle condizioni alle condizioni di cui alla memoria difensiva e di costituzione.
All'udienza del 20.11.2024, ambedue i procuratori delle parti chiedevano la remissione della causa al Collegio per la decisione sulla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio, rinunciando entrambi espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il giudice istruttore, riservava la decisione al Collegio, non concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. Cass., n. 20323, 26/07/2019).
In via preliminare va ricordato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione (cfr. sul punto Sez. 1, Sent. n. 9614 del 22/04/2010; Cass., n. 20666, del 31/08/2017), il Tribunale è tenuto a pronunciare anche d'ufficio la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni;
in tal modo, infatti, secondo le pronunce richiamate si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, sia per l' effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di divorzio. I giudici di legittimità hanno, inoltre, recentemente chiarito che, nel processo di divorzio, non trovano applicazione gli articoli 183 e 190 del codice di procedura civile, venendo in rilievo la disciplina speciale di cui all'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'articolo 8 della legge n. 74 del 1987) volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie e ostative del convenuto, e in virtù della quale è riservata al giudice istruttore la possibilità di rimettere la causa al Collegio per l'emissione della sentenza non definitiva relativa allo status quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno. Tali principi trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui siano contestati i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. VI, 26/07/2019, n. 20323).
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come
“omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 -
147 cod.civ. dall'art. 30 della Costituzione.
E' peraltro sussistente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge (cfr. sentenza Trib. Isernia n. 325/2018; sentenza Corte App.
Campobasso n. 325/2020, con acquiescenza delle parti in ordine allo status). Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti, e relativamente alle istanze provvisorie circa la gestione quotidiana del minore, la presente causa dovrà proseguire e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
Sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
-Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.10.2016 da
[nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (c.f. ), trascritto nei
[...] C.F._2
registri nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Venafro, nella parte II
Serie A n. 32;
-Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
-Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
-Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Isernia nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Elvira Puleio dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
Il Tribunale di Isernia - Sezione unica– composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice est.
Dott. Marco Ponsiglione Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 444/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti dall' avv. Parte_1 C.F._1
Floriana Bersani e Rosario Carmine Rossi, domiciliata elettivamente presso lo studio di entrambi, in virtù di procura in calce all'atto introduttivo;
RICORRENTE
E
, (C.F. ) rapp.to e difeso come in Controparte_1 C.F._2
atti dall'avv. Zitti Attilio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
C O N
l'intervento del P.M in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.06.2024, [nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e residente in [...]] ha C.F._1
chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[nato a [...] il [...] (c.f. ) e Controparte_1 C.F._2
residente in [...]] in data 02/10/2016 (registrato nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Venafro, nella parte II Serie A n. 32), dalla cui unione è nato il minore (in data 29/07/2018), alle condizioni Persona_1
descritte nel ricorso introduttivo.
si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del Persona_1
matrimonio, ma alle condizioni alle condizioni di cui alla memoria difensiva e di costituzione.
All'udienza del 20.11.2024, ambedue i procuratori delle parti chiedevano la remissione della causa al Collegio per la decisione sulla sola cessazione degli effetti civili del matrimonio con contestuale ordinanza per il prosieguo del giudizio, rinunciando entrambi espressamente ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il giudice istruttore, riservava la decisione al Collegio, non concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. Cass., n. 20323, 26/07/2019).
In via preliminare va ricordato che, secondo l'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione (cfr. sul punto Sez. 1, Sent. n. 9614 del 22/04/2010; Cass., n. 20666, del 31/08/2017), il Tribunale è tenuto a pronunciare anche d'ufficio la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, alla quale faccia seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni;
in tal modo, infatti, secondo le pronunce richiamate si ottiene un'accelerazione dello svolgimento del processo che non determina un'arbitraria discriminazione nei confronti del coniuge economicamente più debole, sia perché è sempre possibile richiedere provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 898 del 1970, sia per l' effetto retroattivo, fino al momento della domanda, che può essere attribuito in sentenza al riconoscimento dell'assegno di divorzio. I giudici di legittimità hanno, inoltre, recentemente chiarito che, nel processo di divorzio, non trovano applicazione gli articoli 183 e 190 del codice di procedura civile, venendo in rilievo la disciplina speciale di cui all'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'articolo 8 della legge n. 74 del 1987) volta ad accelerare la procedura di accertamento dei presupposti dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di impedire condotte defatigatorie e ostative del convenuto, e in virtù della quale è riservata al giudice istruttore la possibilità di rimettere la causa al Collegio per l'emissione della sentenza non definitiva relativa allo status quando la causa debba proseguire per la determinazione dell'assegno. Tali principi trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui siano contestati i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. VI, 26/07/2019, n. 20323).
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come
“omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 -
147 cod.civ. dall'art. 30 della Costituzione.
E' peraltro sussistente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L. 898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge (cfr. sentenza Trib. Isernia n. 325/2018; sentenza Corte App.
Campobasso n. 325/2020, con acquiescenza delle parti in ordine allo status). Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si era mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Per il necessario completamento dell'istruttoria relativamente alle ulteriori domande proposte dalle parti, e relativamente alle istanze provvisorie circa la gestione quotidiana del minore, la presente causa dovrà proseguire e, pertanto, va rimessa sul ruolo.
Sulle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, Sezione unica, definitivamente pronunciando con sentenza parziale, così provvede:
-Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 02.10.2016 da
[nata a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
[nato a [...] il [...] (c.f. ), trascritto nei
[...] C.F._2
registri nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Venafro, nella parte II
Serie A n. 32;
-Ordina l'annotazione della presente decisione nel registro degli atti di matrimonio;
-Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
-Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Isernia nella camera di consiglio del 10.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Elvira Puleio dott. Vittorio Cobianchi Bellisari