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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1668/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1668/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 134/22, emesso dal Tribunale di Salerno in data 18/01/22, depositato in pari data
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore D'Apice, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla Piazza della Libertà, ang. via B. Garofalo n. 9, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura generale alle liti per notaio
[...] dell'11/10/21, con i quali è elett.te dom.ta in La Spezia, alla via Paolo Emilio Persona_1
Taviani n. 170
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 24/02/22, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 134/22, notificato il 17/02/22, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 7.059,33, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitore del rapporto bancario di cui NDG 0000000040327555 intrattenuto con la Unicredit spa.
pagina 1 di 4 L'opponente, in particolare, deduceva: la mancata prova della pretesa creditoria di controparte, considerato che non risultava prodotta la documentazione contrattuale posta a fondamento della stessa, bensì il solo saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B., che non aveva valenza probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
la carenza di legittimazione attiva della società opposta in qualità di asserita cessionaria del credito;
la nullità del decreto ingiuntivo per genericità del ricorso monitorio, non essendo stata specificata né la causale del rapporto bancario ceduto né la composizione delle voci della pretesa creditoria;
l'omesso espletamento della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010; l'illegittima segnalazione a sofferenza del nominativo di esso opponente nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento delle sollevate eccezioni, ed, in via preliminare, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Unicredit s.p.a. quale originario contraente, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 09/02/23, si costituiva la quale Controparte_1 cessionaria del credito dell'originaria opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza dell'08/03/23 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c., nonché quella di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Risulta assorbente, ai fini della decisione, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria vantata da parte opposta, cessionaria del credito, in quanto non suffragata da adeguata documentazione.
E' pacifico in giurisprudenza che nei rapporti bancari in conto corrente, la banca opposta (o la cessionaria subentrata nel credito vantato), quale attrice in senso sostanziale, è tenuta a produrre, oltre al contratto, gli estratti conto integrali a partire dall'apertura del conto corrente, al fine di consentire la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (Cass. n. 1892/23, n. 15148/18, n.
14640/18, n. 21466/13).
In particolare, si è condivisibilmente rilevato che “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. n. 23313/18; Cass.
n. 9365/18), non potendo neppure “invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture
pagina 2 di 4 contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (Cass. n.
13258/17, n. 7972/16).
Nella specie tale onere probatorio è stato del tutto disatteso, in quanto la società opposta non ha prodotto né il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, né i relativi estratti conto, bensì solo due saldaconti della Unicredit s.p.a. aggiornati alla data del 30/06/21, da cui si evince unicamente un saldo passivo, a quella data, rispettivamente di € 6.433,65 e di € 625,68 in relazione al rapporto n. 80262558.
Tuttavia, di tale rapporto non è stata neppure indicata la natura, dovendosi in proposito rilevare l'assoluta carenza allegatoria, prima ancora che probatoria, dell'attività difensiva svolta dalla parte opposta, la quale né nel ricorso monitorio né nel presente giudizio di opposizione, nonostante le eccezioni all'uopo sollevate dal ha mai chiarito quale fosse esattamente il rapporto Pt_1 bancario intercorso tra l'opponente e la cedente Unicredit s.p.a. (conto corrente, finanziamento, apertura di credito, etc.).
La documentazione in atti risulta, quindi, del tutto inidonea a consentire l'accertamento della natura del rapporto, delle relative pattuizioni contrattuali e dell'avvenuto rispetto delle stesse, nonché la ricostruzione delle movimentazioni del medesimo rapporto, con conseguente impossibilità di comprendere come si sia pervenuti al saldo passivo riportato nei due saldaconti in atti.
Tale lacuna, allegatoria e probatoria, si ripercuote in danno della parte opposta sulla quale gravava l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del credito vantato.
In accoglimento dell'opposizione va, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata, in quanto non provata, la domanda di pagamento proposta in sede monitoria nei confronti dell'opponente.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1668/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 134/22, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 18/01/22, depositato in pari data;
2) rigetta la domanda proposta nei confronti dell'opponente;
3) condanna la al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che si liquidano in € 145,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Salvatore D'Apice.
Salerno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1668/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 134/22, emesso dal Tribunale di Salerno in data 18/01/22, depositato in pari data
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore D'Apice, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliato in Salerno, alla Piazza della Libertà, ang. via B. Garofalo n. 9, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati, giusta procura generale alle liti per notaio
[...] dell'11/10/21, con i quali è elett.te dom.ta in La Spezia, alla via Paolo Emilio Persona_1
Taviani n. 170
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 24/02/22, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 134/22, notificato il 17/02/22, con cui il Tribunale di Salerno gli aveva intimato il pagamento, in favore della quale cessionaria del credito, della Controparte_1 somma di € 7.059,33, oltre interessi moratori e spese processuali, a titolo di saldo debitore del rapporto bancario di cui NDG 0000000040327555 intrattenuto con la Unicredit spa.
pagina 1 di 4 L'opponente, in particolare, deduceva: la mancata prova della pretesa creditoria di controparte, considerato che non risultava prodotta la documentazione contrattuale posta a fondamento della stessa, bensì il solo saldaconto certificato ex art. 50 T.U.B., che non aveva valenza probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
la carenza di legittimazione attiva della società opposta in qualità di asserita cessionaria del credito;
la nullità del decreto ingiuntivo per genericità del ricorso monitorio, non essendo stata specificata né la causale del rapporto bancario ceduto né la composizione delle voci della pretesa creditoria;
l'omesso espletamento della procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010; l'illegittima segnalazione a sofferenza del nominativo di esso opponente nelle banche dati di rilevamento del merito creditizio, con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo, in accoglimento delle sollevate eccezioni, ed, in via preliminare, chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa della Unicredit s.p.a. quale originario contraente, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa di risposta, depositata il 09/02/23, si costituiva la quale Controparte_1 cessionaria del credito dell'originaria opposta, la quale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con ordinanza dell'08/03/23 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c., nonché quella di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Risulta assorbente, ai fini della decisione, l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria vantata da parte opposta, cessionaria del credito, in quanto non suffragata da adeguata documentazione.
E' pacifico in giurisprudenza che nei rapporti bancari in conto corrente, la banca opposta (o la cessionaria subentrata nel credito vantato), quale attrice in senso sostanziale, è tenuta a produrre, oltre al contratto, gli estratti conto integrali a partire dall'apertura del conto corrente, al fine di consentire la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto (Cass. n. 1892/23, n. 15148/18, n.
14640/18, n. 21466/13).
In particolare, si è condivisibilmente rilevato che “La banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni” (Cass. n. 23313/18; Cass.
n. 9365/18), non potendo neppure “invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture
pagina 2 di 4 contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto tale obbligo, volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività imprenditoriale, non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore” (Cass. n.
13258/17, n. 7972/16).
Nella specie tale onere probatorio è stato del tutto disatteso, in quanto la società opposta non ha prodotto né il contratto posto a fondamento della pretesa creditoria, né i relativi estratti conto, bensì solo due saldaconti della Unicredit s.p.a. aggiornati alla data del 30/06/21, da cui si evince unicamente un saldo passivo, a quella data, rispettivamente di € 6.433,65 e di € 625,68 in relazione al rapporto n. 80262558.
Tuttavia, di tale rapporto non è stata neppure indicata la natura, dovendosi in proposito rilevare l'assoluta carenza allegatoria, prima ancora che probatoria, dell'attività difensiva svolta dalla parte opposta, la quale né nel ricorso monitorio né nel presente giudizio di opposizione, nonostante le eccezioni all'uopo sollevate dal ha mai chiarito quale fosse esattamente il rapporto Pt_1 bancario intercorso tra l'opponente e la cedente Unicredit s.p.a. (conto corrente, finanziamento, apertura di credito, etc.).
La documentazione in atti risulta, quindi, del tutto inidonea a consentire l'accertamento della natura del rapporto, delle relative pattuizioni contrattuali e dell'avvenuto rispetto delle stesse, nonché la ricostruzione delle movimentazioni del medesimo rapporto, con conseguente impossibilità di comprendere come si sia pervenuti al saldo passivo riportato nei due saldaconti in atti.
Tale lacuna, allegatoria e probatoria, si ripercuote in danno della parte opposta sulla quale gravava l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi del credito vantato.
In accoglimento dell'opposizione va, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto e rigettata, in quanto non provata, la domanda di pagamento proposta in sede monitoria nei confronti dell'opponente.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), attesa la semplicità della lite, con attribuzione al difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 1668/22 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 134/22, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 18/01/22, depositato in pari data;
2) rigetta la domanda proposta nei confronti dell'opponente;
3) condanna la al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali, che si liquidano in € 145,00 per spese vive ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Salvatore D'Apice.
Salerno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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