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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 27/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 1587/2018
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.02.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'avv. Maurizio Parisi, per Controparte_1
– il quale ha concluso “riportandosi a tutto quanto esposto in atti e
[...]
verbali di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa” - letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1587/2018 R.G. avente per oggetto: azione di accertamento delle nullità del conto corrente bancario – usura, anatocismo e commissione di massimo scoperto promosso da
(P. iva elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_1
indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Ziino, giusta procura in atti.
attrice
CONTRO
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti.
- convenuta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
ha trascinato in giudizio la Controparte_2 Controparte_1
chiedendo l'accertamento dell'addebito illegittimo, sul conto
[...]
corrente n. 611102.50 (già n.239.54) aperto presso la Filiale di Lipari – dedotto come c/c ordinario ma con affidamento sub specie di scopertura – di poste a titolo di interessi usurani, interessi anatocistici, spese non preventivamente concordate, commissioni di massimo scoperto prove di causa/determinabilità, frutto di clausole nulle ovvero di prassi contra legem.
Ha, pertanto, concluso per l'accertamento del saldo del conto corrente, nella misura individuata tramite ricalcolo operato dal perito di parte incaricato, pari - alla data del IV trimestre 2016 - ad €. -36.765,34 a fronte del maggior importo del saldo debitore risultante in virtù degli addebiti operati dalla banca, ovvero pari ad €. – 103.576,32 con una differenza, quindi, a credito per la correntista, di €. 66.810,98.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della Controparte_1
la quale ha concluso per il rigetto della pretesa, rilevando
[...]
l'inammissibilità della azione di ripetizione, in quanto relativa ad un c/c aperto, contestando, tra le altre, l'inclusione della CMS nel computo degli interessi - in virtù delle istruzioni per la rilevazione dei tassi emanate dalla
AN d'IT - nonché rilevando l'adeguamento, a decorrere dall'1.7.2000, alla delibera CICR del 9.2.2000 - legittimante la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori a condizione di pari pag. 2/17 periodicità - a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, per il periodo successivo all'1.1.2014, di modifica dell'art. 120 T.U.B.,
l'operatività del divieto di anatocismo introdotto nel T.U.B., solo a seguito di adozione della delibera attuativa CICR entrata in vigore a partire dal
1.10.2016, infine eccependo la “prescrizione per le rimesse di natura solutoria, intervenute nel rapporto oggetto di causa, risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio”.
La causa – nel corso della quale sono state depositate le memorie istruttorie ed effettuata una istruttoria documentale e tramite CTU contabile - viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c., facultate le parti di termine per deposito di scritti conclusivi.
Va premessa - anche in funzione qualificatoria e meglio perimetrativa dell'oggetto del giudizio - a fronte di eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata chiusura del rapporto di conto corrente n.
611102.50 - reiterata dalla convenuta (cfr. note conclusive datate
11.3.2024) – la delimitazione del petitum ad una azione di accertamento con rettifica del saldo del conto corrente.
In tal senso, infatti, le conclusioni rassegnate dalla attrice con cui,
segnatamente, si chiede: i) accertare che l'attrice è creditrice della AN dell'importo di €.66.239,28” o della diversa somma accertata di giustizia;
ii) dichiarare l'invalidità della applicazione di interessi ultra-legali, anatocistici, delle CMS, di costi e remunerazioni “illegittimamente pretesi”; iii) “dichiarare l'eventuale sussistenza del reato di usura” (cfr.
note autorizzate depositate in data 12.12.2023).
pag. 3/17 Anche dalla lettura del libello introduttivo – ove è cristallizzata la pretesa,
mancando la prima memoria a precisazione – si evince l'allegazione – sia pure all'interno di un coacervo di richiami giurisprudenziali, di esiti delle indagini demandate al perito di parte – di riferimenti idonei a consentire la sussunzione della domanda nell'alveo delle azioni di accertamento con rettifica del saldo (senza, dunque, emissione di capo condannatorio diverso da quello relativo alle spese di lite).
Così, in particolare, i riferimenti alla richiesta di determinazione del saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e dell'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla ancora, sempre tra le CP_1
conclusioni istruttorie, la richiesta di ricalcolo dell' “esatto ammontare del
rapporto dare/avere tra le parti, espungendo (eliminando) gli interessi le
spese o commissioni a qualsiasi titolo addebitate se risulti che il tasso
effettivo globale (TEG) nel corso del rapporto abbia superato, per uno o
più periodi, il tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro e contenuto nel
DM trimestrale di riferimento”. Di pari tenore la richiesta diretta all'accertamento “che con la propria Controparte_1
condotta contra legem, ha commesso il reato di usura così come contemplato dall'art. 644 c.p. cagionando un danno a parte attrice per un importo indeterminabile” formulata senza richiedere la condanna al pagamento dell'indebito (in tesi, stando alla prospettata forma del finanziamento in c/c a mezzo scopertura, derivante dal superamento dei tassi di interesse legati alla tipologia di prestito effettuata).
pag. 4/17 A ciò si giustappone il riferimento, riportato in apertura, della finalità dell'azione esercitata: “conseguire una sentenza di accertamento che
acclari come avendo perpetrato il reato Controparte_1
di usura, sia, per gli effetti da esso conseguenti, debitrice dell'istante,
almeno nei limiti degli interessi contra-legem applicati alla sottesa relazione bancaria” (cfr. atto di citazione).
In ogni caso, diversamente opinando – ovvero escludendo che il risultato avuto di mira sia una mera sentenza di accertamento del saldo rettificato senza, quindi, condannatorio data la apertura del rapporto – la pretesa ulteriore a quella di accertamento sarebbe inammissibile.
Incontestata, infatti, è rimasta la circostanza della natura “aperta” del c/c n.
611102.50 (cfr. da ultimo, pure note conclusive depositate nell'interesse di
. Controparte_2
Con l'azione interposta, la società attrice eccepisce la presenza delle tipiche ipotesi di nullità del rapporto di conto corrente bancario.
Richiamando le conclusioni cui è pervenuto il consulente di parte incaricato (Dott. , presidente della società SDL Centro studi Persona_1
S.p.a.) si duole, in particolare, della applicazione di interessi anatocistici, di interessi usurani (usura originaria e sopravvenuta, nonché usura soggettiva)
di CMS applicata in virtù di clausola priva di sufficiente determinabilità nonché di commissioni difformi dal dettato di cui all'art. 117 bis TUB, nel periodo successivo alla data del 1° luglio 2012.
pag. 5/17 Dalla documentazione acquisita il rapporto di c/c risulta sorto il 5.11.1997
con il n. identificativo 239.54 – poi divenuto, come allegato dalla azienda di credito convenuta, n. 611102.50 - (cfr. doc. rubricato “contratto cc”
fascicolo convenuta).
A tale rapporto è appoggiata l'apertura di credito concessa sul predetto c/c con lettera contratto del 2.09.2015 (cfr. doc. rubricato “lettera contratto d credito 2.9.2015” fascicolo).
Ancora, sebbene non espressamente riproposta, infondata è l'eccezione di decadenza. «L'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita)
dell'estratto conto se precludono, ex art. 1832, comma 1, c.c., qualsiasi
contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai
rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti
nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e
duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della
medesima disposizione) non impediscono di sollevare contestazioni in
ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali
derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni
sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico,
dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente» (cfr. Cass.
civ. 19.03.2007 n. 6514 e Cass. civ. 18.05.2006 n. 11749).
In nessun caso, infatti, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (cfr. Cass. civ. 05.05.2006 n. 10376).
pag. 6/17 Passando in rassegna le eccezioni di nullità proposte, va premessa,
anzitutto, la infondatezza della domanda - pure richiamata tra le conclusioni rassegnate nelle note autorizzate depositate in data 12.12.2023
- tesa alla declaratoria della “eventuale sussistenza del reato di usura”.
Già dalla piana lettura della relazione di CTU – i cui risultati e le cui conclusioni, sotto tale profilo, possono porsi a base della decisione giacché
esaurienti ed esplicativi della corretta metodica di calcolo utilizzata
quale, per ciò che riguarda la concessione del fido in forza della lettera contratto datata 2.9.2015, successiva al varo della legge 2/09, quella
disciplinata dalle Istruzioni della AN d'IT del 2006 e successivamente modificate nel 2009 per il calcolo del TEG (cfr. pag. 10
relazione di CTU a firma Dott. ) oltreché basate sul vaglio Persona_2
della relativa scheda contrattuale, come richiesto nel mandato e, peraltro,
sotto tale profilo, in linea con i rilievi del CTP di parte convenuta allegati alla relazione depositata in atti (“Il CTU ha correttamente verificato il tasso
d'interesse entro e oltre fido, sulla base di quanto indicato nella scheda contrattuale del 02.09.2015, evidenziando l'assenza del superamento del tasso soglia vigente”) - si riscontra, in merito allo specifico quesito di
“Verifica della rispondenza del tasso d'interesse, entra e oltre fido, indicato nella scheda contrattuale del 02/09/2015, con il tasso soglia” -
che il T.A.E.G. degli estratti conto successivi alla scheda contrattuale del
02/09/2015, “non ha mai superato il tasso soglia, vigente per periodo” (cfr. pag. 11 relazione di CTU a firma Dott. ). Persona_2
pag. 7/17 A ciò si aggiunge, altresì, la valutazione separata del TAEG riferito al tasso extra fido – operata dal CTU - da cui è emersa – oltre la non applicazione,
in concreto, della Commissione di istruttoria veloce – che il TAEG oltre fido “è risultato sempre essere 14,700%, mai superiore al tasso soglia”(cfr.
pag. 11 relazione di CTU a firma Dott. ). Persona_2
A diverso esito non si perviene anche ponendo mente alle allegazioni tecnico difensive contenute nell'elaborato peritale di parte attrice.
Errata, infatti, è la premessa metodologica impiegata per la verifica del superamento del tasso soglia giacché avulsa dalla formula della AN
d'IT (cfr. pag. 11 doc. n. 4 fascicolo attrice).
Errata, inoltre, è l'impostazione basata sulla indiscriminata inclusione della
CMS allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia riscontrabile,
nella specie, data la mancanza di distinzione cronologica che tenga conto del varo della novella di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con legge di conversione n. 2 del 2009.
Né, del resto, ad esiti di accoglibilità si perviene con riguardo alla usura soggettiva.
Anche, infatti, ponendo mente all'elaborato del perito di parte, non trova sufficiente supporto probatorio – nemmeno in chiave di allegazione tecnica
– la circostanza della situazione di difficoltà economica del cliente.
Dalla lettura della perizia di parte, infatti, tale requisito perfezionativo della fattispecie prevista all'art. 644 co. III c.c. (usura soggettiva) viene indicato in termini dubitativi e, comunque, generici: “Competenze da espungere per
pag. 8/17 Usura Soggettiva: importo delle competenze (interessi + CMS + spese)
addebitate dalla banca nei trimestri afflitti da usura soggettiva, da
espungere (eliminare) in quanto il TEG è superiore al TEGM se sono
verificate le condizioni di difficoltà economica o finanziaria richieste dall'art. 644, comma 3, c.p.” (cfr. doc. n. 4 fascicolo attore).
Sicché – ricordato che l'usura soggettiva richiede la prova di due presupposti: i) la sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, tale da alterare il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari); ii) la condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede) il cui onere incombe su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca" (cfr.
Cass civ., Sez. III, 12 settembre 2014, n. 19282) – poiché né dalla perizia di parte, né, a monte, dalla narrativa cristallizzata in citazione è dato evincere - già sul piano della allegazione probatoria costituente primario onere della parte - sufficiente descrizione dell'ubi consistam dei due requisiti – in particolare dello stato di difficoltà economica – va respinta pag. 9/17 ogni pretesa in ordine alla dedotta applicazione di interessi usurari (inclusa l'usura soggettiva).
Ciò posto, seppur fondata l'azione dichiarativa relativa alla nullità della clausola della CMS – limitatamente al profilo relativo alla sua insufficiente determinabilità, non potendo, invece, dirsi nulla per mancanza di causa,
giacché in funzione di remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. tra le corti di merito,
Tribunale Napoli sez. II, 13/02/2017, n.1924; conf. Trib. Milano Sez. VI,
04-08-2014; conf Trib. Genova Sez. VI, 21/01/2016) - e della capitalizzazione trimestrale – nullità, peraltro, postulata già in seno alla formulazione dei quesiti peritali (cfr. ordinanza 24.2.2022) – occorre,
tuttavia, procedere allo scrutinio congiuntamente alla eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, ribadita, da ultimo, negli scritti
Contro conclusivi della
Al riguardo, premesso che la nullità – sotto il profilo dell'accertamento dichiarativo - trova riscontro processuale tanto nella scheda contrattuale
Contro del 5.11.1997 prodotta in atti a cura della – da cui si evince: i) la indicazione della sola percentuale della CMS (aliquota 0,125%) senza ulteriori precisazioni, sfuggente ai requisiti di cui all'art. 1346 c.c., come pure confermato dalle indagini peritali svolte sul punto (cfr. pag. 8
relazione di CTU a firma Dott. ); ii) la pattuizione di clausola Persona_2
di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, a fronte di pag. 10/17 capitalizzazione annuale degli interessi creditori (comunque in un testo contrattuale ante delibera CICR 9.2.2000) in contrasto col divieto posto dalla norma imperativa ex art. 1283 c.c. e, altresì, in un contesto di mancato adeguamento, per il periodo successivo a 30.6.2000 in cui il rapporto è
proseguito, tramite stipulazione di nuova ed idonea scheda contrattuale
(come risulta già dalle difese della convenuta oltreché dalla mancanza, in atti, di nuova scheda contrattuale) non essendo sufficiente la mera pubblicazione in G.U. né in calce agli estratti conto inviati successivamente al 30.6.2000 - quanto dalle difese riferibili alla stessa azienda di credito
convenuta – avuto riguardo al tenore delle osservazioni alla bozza di CTU
Contro rassegnate da consulente di parte della Dott. , da Persona_3
cui si ricava la adesione ai risultati della CTU in punto di: i) ricalcolo basato sulla esclusione della capitalizzazione degli interessi (con saldo a debito della correntista ricalcolato pari a € -74.951,99); ii) ricalcolo basato escludendo la CMS “addebitata dall'istituto di credito fino al II trimestre
Contro 2009” (cfr. pagg.
3-4 osservazioni CTP allegate alla relazione di
CTU) – anche per la rettifica dei saldi occorre tenere in considerazione l'eventuale incidenza della prescrizione delle rimesse solutorie.
La prescrizione delle rimesse solutorie costituisce eccezione validamente proposta anche quando formulata in maniera “secca” dalla banca convenuta dal correntista in ripetizione - o, analogamente, in accertamento negativo con domanda di rettifica dei saldi, giacché azione produttiva di effetto analogo, perché attribuisce rilevanza, nella ricostruzione del dare-avere pag. 11/17 fino alla data del trimestre oggetto di accertamento ovvero fino alla data della notifica della citazione, ai versamenti/addebiti in corso di rapporto risultato di applicazione di clausole accertate come nulle/prassi illegittime –
non richiedendosi l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/11/2022, n.33334).
In linea generale, l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista richiedente il ricalcolo del saldo dei conti intrattenuti presso l'istituto di credito è – diversamente dalla azione di nullità, imprescrittibile
ex art. 1422 c.c. - soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre dalla data di pagamento, per i versamenti di natura solutoria e dalla data di estinzione del conto, per i versamenti di natura ripristinatoria.
Si configurano come pagamenti solutori quelli effettuati in sede di estinzione dei conti, recanti saldi negativi, i versamenti effettuati, durante lo svolgimento del rapporto su conti in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero i versamenti effettuati,
durante lo svolgimento del rapporto, quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento.
L'onere della prova relativa alla natura ripristinatoria e non solutoria del versamento – al fine di farne discendere, nei rapporti di conto corrente bancario rispetto ai quali si formulino censure di illegittimità degli addebiti per CMS, interessi anatocistici ovvero privi di pattuizione scritta, lo spostamento in avanti del dies a quo della prescrizione (ovvero alla data di chiusura del conto) – ricade sul correntista attore.
pag. 12/17 In particolare, occorre dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che acceda al rapporto di c/c e che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
Nella specie, richiamando, anche in questa sede, i risultati dell'indagine peritale e, ad un tempo, prendendo posizione, respingendola unitamente alla eccezione di prescrizione sottesa alla istanza di richiamo, in merito alla richiesta di richiamo del CTU “perché rielabori il rapporto alla luce dell'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie”, avanzata dalla convenuta (cfr. note conclusive datate 11.3.2024) - la prova di affidamento del c/c n. 611102.50 anche anteriormente alla concessione della apertura di credito di cui alla lettera contratto del 2.9.2015 si desume tenuto conto del contesto processuale in cui si è collocato l'accertamento peritale.
In particolare, malgrado l'assenza di convenzione scritta, l'esistenza di versamenti di natura ripristinatoria della provvista derivante da apertura di credito (“fido di fatto”) si ricava anche ai sensi dell'art. 2729 c.c.: i) dalle previsioni contenute già nella originaria scheda contrattuale del 5.11.1997, il cui all'art. 6 contempla e disciplina le aperture di credito che “la banca ritenesse di concedere al correntista” e le cui condizioni contrattuali disciplinano la CMS, onere tradizionalmente legato alla apertura di credito in c/c (applicato, in concreto, come si evince dai risultai della rielaborazione peritale basata sulla rettifica a mezzo epurazione, dai saldi, della CMS nulla perché in violazione dell'art. 1346 c.c.); ii) dal rilievo fondato sulla nullità per mancanza di pattuizione/convenzione scritta (così
pag. 13/17 l'affermazione: “In assenza dei contratti, occorrerà procedere al ricalcalo
con tasso legale, senza condizioni e anatocismo, tenendo anche in considerazione la sentenza della Corte di cassazione S.U. n. 24418/2010”
(cfr. pag. 20 citazione); iii) dalla richiesta, nella istanza ex art. 119 T.U.B. del 29.5.2017, di rilascio anche di “copia contratto originario di apertura di credito”(cfr. doc. n 1 fascicolo attrice).
La mancanza di forma scritta dell'apertura di credito in c/c, del resto, in contesto temporale (1997) pure successivo alla entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (1992) e, poi, del T.U.B. (1993) non può
produrre effetti sfavorevoli al correntista.
A ciò, del resto, si giustappone l'ulteriore dato, ricavabile dalla scheda del
2.9.2015, prodotta in atti dalla stessa convenuta, di riconferma della apertura di credito “già concessa dell'importo di 100.000,00 euro fino a revoca” corroborativo della natura affidata del conto.
La natura affidata del conto, dunque, milita a favore della natura ripristinatoria dei versamenti/addebiti con conseguente spostamento in avanti della prescrizione.
Da ciò consegue, in definitiva, che va fatto riferimento, per il ricalcolo del conto, ai conteggi elaborati dal CTU (così prendendo posizione anche in
Contro merito ai rilievi mossi tramite CTP della ove richiede di lasciare “la
spese relativa al corrispettivo su accordato, in quanto collegata al fido accordato, e in assenza di usura deve essere mantenuta nel riconteggio”
tenuto conto che a fronte della mancanza dei trimestri (I, II 2012 e III 2014)
pag. 14/17 rilevata dal CTU quest'ultimo ha comunque proceduto “al fine di avere continuità nella progressione dei saldi” senza che avverso il relativo procedimento – esplicitato dal perito dell'ufficio - siano state mosse contestazioni specifiche in sede di rilievi).
Ribadita, al riguardo, la logicità e completezza dell'elaborato – valutato
Contro nella sua interezza, anche alla luce dei rilievi mossi dalla difesa della e della assenza di osservazioni provenienti dalla difesa di parte attrice,
limitandosi, le relative difese, ad un mero richiamo trascrittivo della consulenza di parte allegata alla citazione (cfr. note conclusive depositate il
12.12.2023) – il saldo del conto corrente n. 61110250 – ricalcolato al netto di interessi anatocistici – è a debito del correntista, pari a € -74.951,99 rispetto al saldo banca alla data del 31.12.2016 di € -103.576,32 mentre, al netto della CMS addebitata dall'istituto di credito fino al II trimestre
2009, il saldo è a debito ed è pari a € 28.325,27. “In definitiva, alla fine del
quarto trimestre 2016, il debito della parte attrice verso la convenuta assomma a € 64.003,34, anziché € 103.576,32” (cfr. pagg.
7-9 relazione di
CTU a firma Dott. ). Persona_2
Sicché, entro i limiti della azione di accertamento, va dichiarato che il saldo del conto rettificato risulta, alla data del 31.12.2016, debitore e in misura pari a € 64.003,34, anziché € 103.576,32.
Le spese processuali incluse quelle di CTU già separatamente liquidate in atti vanno compensate stante il rigetto della domanda di accertamento della usura soggettiva, oggettiva, originaria e sopravvenuta.
pag. 15/17
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1587/2018, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di accertamento proposta da nei limiti e per le causali di cui in motivazione e, Controparte_2
per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto del
5.11.1997 nonché la nullità della CMS pattuita nel medesimo contratto e, per l'effetto, dichiara che il saldo del conto rettificato risulta, alla data del
31.12.2016, debitore e in misura pari a € 64.003,34, anziché € 103.576,32;
COMPENSA le spese del giudizio incluse quelle di CTU.
Barcellona P.G. 27.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 16/17 pag. 17/17
N. R.G. 1587/2018
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 19.02.2025 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'avv. Maurizio Parisi, per Controparte_1
– il quale ha concluso “riportandosi a tutto quanto esposto in atti e
[...]
verbali di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa” - letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1587/2018 R.G. avente per oggetto: azione di accertamento delle nullità del conto corrente bancario – usura, anatocismo e commissione di massimo scoperto promosso da
(P. iva elettivamente domiciliata in Controparte_2 P.IVA_1
indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Ziino, giusta procura in atti.
attrice
CONTRO
(p. iva ) Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi, giusta procura in atti.
- convenuta –
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
ha trascinato in giudizio la Controparte_2 Controparte_1
chiedendo l'accertamento dell'addebito illegittimo, sul conto
[...]
corrente n. 611102.50 (già n.239.54) aperto presso la Filiale di Lipari – dedotto come c/c ordinario ma con affidamento sub specie di scopertura – di poste a titolo di interessi usurani, interessi anatocistici, spese non preventivamente concordate, commissioni di massimo scoperto prove di causa/determinabilità, frutto di clausole nulle ovvero di prassi contra legem.
Ha, pertanto, concluso per l'accertamento del saldo del conto corrente, nella misura individuata tramite ricalcolo operato dal perito di parte incaricato, pari - alla data del IV trimestre 2016 - ad €. -36.765,34 a fronte del maggior importo del saldo debitore risultante in virtù degli addebiti operati dalla banca, ovvero pari ad €. – 103.576,32 con una differenza, quindi, a credito per la correntista, di €. 66.810,98.
Il procedimento si è svolto nella resistenza della Controparte_1
la quale ha concluso per il rigetto della pretesa, rilevando
[...]
l'inammissibilità della azione di ripetizione, in quanto relativa ad un c/c aperto, contestando, tra le altre, l'inclusione della CMS nel computo degli interessi - in virtù delle istruzioni per la rilevazione dei tassi emanate dalla
AN d'IT - nonché rilevando l'adeguamento, a decorrere dall'1.7.2000, alla delibera CICR del 9.2.2000 - legittimante la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori a condizione di pari pag. 2/17 periodicità - a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e, per il periodo successivo all'1.1.2014, di modifica dell'art. 120 T.U.B.,
l'operatività del divieto di anatocismo introdotto nel T.U.B., solo a seguito di adozione della delibera attuativa CICR entrata in vigore a partire dal
1.10.2016, infine eccependo la “prescrizione per le rimesse di natura solutoria, intervenute nel rapporto oggetto di causa, risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio”.
La causa – nel corso della quale sono state depositate le memorie istruttorie ed effettuata una istruttoria documentale e tramite CTU contabile - viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c., facultate le parti di termine per deposito di scritti conclusivi.
Va premessa - anche in funzione qualificatoria e meglio perimetrativa dell'oggetto del giudizio - a fronte di eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata chiusura del rapporto di conto corrente n.
611102.50 - reiterata dalla convenuta (cfr. note conclusive datate
11.3.2024) – la delimitazione del petitum ad una azione di accertamento con rettifica del saldo del conto corrente.
In tal senso, infatti, le conclusioni rassegnate dalla attrice con cui,
segnatamente, si chiede: i) accertare che l'attrice è creditrice della AN dell'importo di €.66.239,28” o della diversa somma accertata di giustizia;
ii) dichiarare l'invalidità della applicazione di interessi ultra-legali, anatocistici, delle CMS, di costi e remunerazioni “illegittimamente pretesi”; iii) “dichiarare l'eventuale sussistenza del reato di usura” (cfr.
note autorizzate depositate in data 12.12.2023).
pag. 3/17 Anche dalla lettura del libello introduttivo – ove è cristallizzata la pretesa,
mancando la prima memoria a precisazione – si evince l'allegazione – sia pure all'interno di un coacervo di richiami giurisprudenziali, di esiti delle indagini demandate al perito di parte – di riferimenti idonei a consentire la sussunzione della domanda nell'alveo delle azioni di accertamento con rettifica del saldo (senza, dunque, emissione di capo condannatorio diverso da quello relativo alle spese di lite).
Così, in particolare, i riferimenti alla richiesta di determinazione del saldo finale del conto alla data di notifica dell'atto di citazione e dell'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla ancora, sempre tra le CP_1
conclusioni istruttorie, la richiesta di ricalcolo dell' “esatto ammontare del
rapporto dare/avere tra le parti, espungendo (eliminando) gli interessi le
spese o commissioni a qualsiasi titolo addebitate se risulti che il tasso
effettivo globale (TEG) nel corso del rapporto abbia superato, per uno o
più periodi, il tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro e contenuto nel
DM trimestrale di riferimento”. Di pari tenore la richiesta diretta all'accertamento “che con la propria Controparte_1
condotta contra legem, ha commesso il reato di usura così come contemplato dall'art. 644 c.p. cagionando un danno a parte attrice per un importo indeterminabile” formulata senza richiedere la condanna al pagamento dell'indebito (in tesi, stando alla prospettata forma del finanziamento in c/c a mezzo scopertura, derivante dal superamento dei tassi di interesse legati alla tipologia di prestito effettuata).
pag. 4/17 A ciò si giustappone il riferimento, riportato in apertura, della finalità dell'azione esercitata: “conseguire una sentenza di accertamento che
acclari come avendo perpetrato il reato Controparte_1
di usura, sia, per gli effetti da esso conseguenti, debitrice dell'istante,
almeno nei limiti degli interessi contra-legem applicati alla sottesa relazione bancaria” (cfr. atto di citazione).
In ogni caso, diversamente opinando – ovvero escludendo che il risultato avuto di mira sia una mera sentenza di accertamento del saldo rettificato senza, quindi, condannatorio data la apertura del rapporto – la pretesa ulteriore a quella di accertamento sarebbe inammissibile.
Incontestata, infatti, è rimasta la circostanza della natura “aperta” del c/c n.
611102.50 (cfr. da ultimo, pure note conclusive depositate nell'interesse di
. Controparte_2
Con l'azione interposta, la società attrice eccepisce la presenza delle tipiche ipotesi di nullità del rapporto di conto corrente bancario.
Richiamando le conclusioni cui è pervenuto il consulente di parte incaricato (Dott. , presidente della società SDL Centro studi Persona_1
S.p.a.) si duole, in particolare, della applicazione di interessi anatocistici, di interessi usurani (usura originaria e sopravvenuta, nonché usura soggettiva)
di CMS applicata in virtù di clausola priva di sufficiente determinabilità nonché di commissioni difformi dal dettato di cui all'art. 117 bis TUB, nel periodo successivo alla data del 1° luglio 2012.
pag. 5/17 Dalla documentazione acquisita il rapporto di c/c risulta sorto il 5.11.1997
con il n. identificativo 239.54 – poi divenuto, come allegato dalla azienda di credito convenuta, n. 611102.50 - (cfr. doc. rubricato “contratto cc”
fascicolo convenuta).
A tale rapporto è appoggiata l'apertura di credito concessa sul predetto c/c con lettera contratto del 2.09.2015 (cfr. doc. rubricato “lettera contratto d credito 2.9.2015” fascicolo).
Ancora, sebbene non espressamente riproposta, infondata è l'eccezione di decadenza. «L'omessa impugnazione o l'approvazione (anche tacita)
dell'estratto conto se precludono, ex art. 1832, comma 1, c.c., qualsiasi
contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai
rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti
nell'estratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e
duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della
medesima disposizione) non impediscono di sollevare contestazioni in
ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali
derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni
sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico,
dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente» (cfr. Cass.
civ. 19.03.2007 n. 6514 e Cass. civ. 18.05.2006 n. 11749).
In nessun caso, infatti, l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (cfr. Cass. civ. 05.05.2006 n. 10376).
pag. 6/17 Passando in rassegna le eccezioni di nullità proposte, va premessa,
anzitutto, la infondatezza della domanda - pure richiamata tra le conclusioni rassegnate nelle note autorizzate depositate in data 12.12.2023
- tesa alla declaratoria della “eventuale sussistenza del reato di usura”.
Già dalla piana lettura della relazione di CTU – i cui risultati e le cui conclusioni, sotto tale profilo, possono porsi a base della decisione giacché
esaurienti ed esplicativi della corretta metodica di calcolo utilizzata
quale, per ciò che riguarda la concessione del fido in forza della lettera contratto datata 2.9.2015, successiva al varo della legge 2/09, quella
disciplinata dalle Istruzioni della AN d'IT del 2006 e successivamente modificate nel 2009 per il calcolo del TEG (cfr. pag. 10
relazione di CTU a firma Dott. ) oltreché basate sul vaglio Persona_2
della relativa scheda contrattuale, come richiesto nel mandato e, peraltro,
sotto tale profilo, in linea con i rilievi del CTP di parte convenuta allegati alla relazione depositata in atti (“Il CTU ha correttamente verificato il tasso
d'interesse entro e oltre fido, sulla base di quanto indicato nella scheda contrattuale del 02.09.2015, evidenziando l'assenza del superamento del tasso soglia vigente”) - si riscontra, in merito allo specifico quesito di
“Verifica della rispondenza del tasso d'interesse, entra e oltre fido, indicato nella scheda contrattuale del 02/09/2015, con il tasso soglia” -
che il T.A.E.G. degli estratti conto successivi alla scheda contrattuale del
02/09/2015, “non ha mai superato il tasso soglia, vigente per periodo” (cfr. pag. 11 relazione di CTU a firma Dott. ). Persona_2
pag. 7/17 A ciò si aggiunge, altresì, la valutazione separata del TAEG riferito al tasso extra fido – operata dal CTU - da cui è emersa – oltre la non applicazione,
in concreto, della Commissione di istruttoria veloce – che il TAEG oltre fido “è risultato sempre essere 14,700%, mai superiore al tasso soglia”(cfr.
pag. 11 relazione di CTU a firma Dott. ). Persona_2
A diverso esito non si perviene anche ponendo mente alle allegazioni tecnico difensive contenute nell'elaborato peritale di parte attrice.
Errata, infatti, è la premessa metodologica impiegata per la verifica del superamento del tasso soglia giacché avulsa dalla formula della AN
d'IT (cfr. pag. 11 doc. n. 4 fascicolo attrice).
Errata, inoltre, è l'impostazione basata sulla indiscriminata inclusione della
CMS allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia riscontrabile,
nella specie, data la mancanza di distinzione cronologica che tenga conto del varo della novella di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con legge di conversione n. 2 del 2009.
Né, del resto, ad esiti di accoglibilità si perviene con riguardo alla usura soggettiva.
Anche, infatti, ponendo mente all'elaborato del perito di parte, non trova sufficiente supporto probatorio – nemmeno in chiave di allegazione tecnica
– la circostanza della situazione di difficoltà economica del cliente.
Dalla lettura della perizia di parte, infatti, tale requisito perfezionativo della fattispecie prevista all'art. 644 co. III c.c. (usura soggettiva) viene indicato in termini dubitativi e, comunque, generici: “Competenze da espungere per
pag. 8/17 Usura Soggettiva: importo delle competenze (interessi + CMS + spese)
addebitate dalla banca nei trimestri afflitti da usura soggettiva, da
espungere (eliminare) in quanto il TEG è superiore al TEGM se sono
verificate le condizioni di difficoltà economica o finanziaria richieste dall'art. 644, comma 3, c.p.” (cfr. doc. n. 4 fascicolo attore).
Sicché – ricordato che l'usura soggettiva richiede la prova di due presupposti: i) la sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, tale da alterare il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari); ii) la condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede) il cui onere incombe su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi "in re ipsa", dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca" (cfr.
Cass civ., Sez. III, 12 settembre 2014, n. 19282) – poiché né dalla perizia di parte, né, a monte, dalla narrativa cristallizzata in citazione è dato evincere - già sul piano della allegazione probatoria costituente primario onere della parte - sufficiente descrizione dell'ubi consistam dei due requisiti – in particolare dello stato di difficoltà economica – va respinta pag. 9/17 ogni pretesa in ordine alla dedotta applicazione di interessi usurari (inclusa l'usura soggettiva).
Ciò posto, seppur fondata l'azione dichiarativa relativa alla nullità della clausola della CMS – limitatamente al profilo relativo alla sua insufficiente determinabilità, non potendo, invece, dirsi nulla per mancanza di causa,
giacché in funzione di remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (cfr. tra le corti di merito,
Tribunale Napoli sez. II, 13/02/2017, n.1924; conf. Trib. Milano Sez. VI,
04-08-2014; conf Trib. Genova Sez. VI, 21/01/2016) - e della capitalizzazione trimestrale – nullità, peraltro, postulata già in seno alla formulazione dei quesiti peritali (cfr. ordinanza 24.2.2022) – occorre,
tuttavia, procedere allo scrutinio congiuntamente alla eccezione di prescrizione delle rimesse solutorie, ribadita, da ultimo, negli scritti
Contro conclusivi della
Al riguardo, premesso che la nullità – sotto il profilo dell'accertamento dichiarativo - trova riscontro processuale tanto nella scheda contrattuale
Contro del 5.11.1997 prodotta in atti a cura della – da cui si evince: i) la indicazione della sola percentuale della CMS (aliquota 0,125%) senza ulteriori precisazioni, sfuggente ai requisiti di cui all'art. 1346 c.c., come pure confermato dalle indagini peritali svolte sul punto (cfr. pag. 8
relazione di CTU a firma Dott. ); ii) la pattuizione di clausola Persona_2
di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, a fronte di pag. 10/17 capitalizzazione annuale degli interessi creditori (comunque in un testo contrattuale ante delibera CICR 9.2.2000) in contrasto col divieto posto dalla norma imperativa ex art. 1283 c.c. e, altresì, in un contesto di mancato adeguamento, per il periodo successivo a 30.6.2000 in cui il rapporto è
proseguito, tramite stipulazione di nuova ed idonea scheda contrattuale
(come risulta già dalle difese della convenuta oltreché dalla mancanza, in atti, di nuova scheda contrattuale) non essendo sufficiente la mera pubblicazione in G.U. né in calce agli estratti conto inviati successivamente al 30.6.2000 - quanto dalle difese riferibili alla stessa azienda di credito
convenuta – avuto riguardo al tenore delle osservazioni alla bozza di CTU
Contro rassegnate da consulente di parte della Dott. , da Persona_3
cui si ricava la adesione ai risultati della CTU in punto di: i) ricalcolo basato sulla esclusione della capitalizzazione degli interessi (con saldo a debito della correntista ricalcolato pari a € -74.951,99); ii) ricalcolo basato escludendo la CMS “addebitata dall'istituto di credito fino al II trimestre
Contro 2009” (cfr. pagg.
3-4 osservazioni CTP allegate alla relazione di
CTU) – anche per la rettifica dei saldi occorre tenere in considerazione l'eventuale incidenza della prescrizione delle rimesse solutorie.
La prescrizione delle rimesse solutorie costituisce eccezione validamente proposta anche quando formulata in maniera “secca” dalla banca convenuta dal correntista in ripetizione - o, analogamente, in accertamento negativo con domanda di rettifica dei saldi, giacché azione produttiva di effetto analogo, perché attribuisce rilevanza, nella ricostruzione del dare-avere pag. 11/17 fino alla data del trimestre oggetto di accertamento ovvero fino alla data della notifica della citazione, ai versamenti/addebiti in corso di rapporto risultato di applicazione di clausole accertate come nulle/prassi illegittime –
non richiedendosi l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cassazione civile sez. I, 11/11/2022, n.33334).
In linea generale, l'azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista richiedente il ricalcolo del saldo dei conti intrattenuti presso l'istituto di credito è – diversamente dalla azione di nullità, imprescrittibile
ex art. 1422 c.c. - soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre dalla data di pagamento, per i versamenti di natura solutoria e dalla data di estinzione del conto, per i versamenti di natura ripristinatoria.
Si configurano come pagamenti solutori quelli effettuati in sede di estinzione dei conti, recanti saldi negativi, i versamenti effettuati, durante lo svolgimento del rapporto su conti in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, ovvero i versamenti effettuati,
durante lo svolgimento del rapporto, quando siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento.
L'onere della prova relativa alla natura ripristinatoria e non solutoria del versamento – al fine di farne discendere, nei rapporti di conto corrente bancario rispetto ai quali si formulino censure di illegittimità degli addebiti per CMS, interessi anatocistici ovvero privi di pattuizione scritta, lo spostamento in avanti del dies a quo della prescrizione (ovvero alla data di chiusura del conto) – ricade sul correntista attore.
pag. 12/17 In particolare, occorre dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito che acceda al rapporto di c/c e che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata.
Nella specie, richiamando, anche in questa sede, i risultati dell'indagine peritale e, ad un tempo, prendendo posizione, respingendola unitamente alla eccezione di prescrizione sottesa alla istanza di richiamo, in merito alla richiesta di richiamo del CTU “perché rielabori il rapporto alla luce dell'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie”, avanzata dalla convenuta (cfr. note conclusive datate 11.3.2024) - la prova di affidamento del c/c n. 611102.50 anche anteriormente alla concessione della apertura di credito di cui alla lettera contratto del 2.9.2015 si desume tenuto conto del contesto processuale in cui si è collocato l'accertamento peritale.
In particolare, malgrado l'assenza di convenzione scritta, l'esistenza di versamenti di natura ripristinatoria della provvista derivante da apertura di credito (“fido di fatto”) si ricava anche ai sensi dell'art. 2729 c.c.: i) dalle previsioni contenute già nella originaria scheda contrattuale del 5.11.1997, il cui all'art. 6 contempla e disciplina le aperture di credito che “la banca ritenesse di concedere al correntista” e le cui condizioni contrattuali disciplinano la CMS, onere tradizionalmente legato alla apertura di credito in c/c (applicato, in concreto, come si evince dai risultai della rielaborazione peritale basata sulla rettifica a mezzo epurazione, dai saldi, della CMS nulla perché in violazione dell'art. 1346 c.c.); ii) dal rilievo fondato sulla nullità per mancanza di pattuizione/convenzione scritta (così
pag. 13/17 l'affermazione: “In assenza dei contratti, occorrerà procedere al ricalcalo
con tasso legale, senza condizioni e anatocismo, tenendo anche in considerazione la sentenza della Corte di cassazione S.U. n. 24418/2010”
(cfr. pag. 20 citazione); iii) dalla richiesta, nella istanza ex art. 119 T.U.B. del 29.5.2017, di rilascio anche di “copia contratto originario di apertura di credito”(cfr. doc. n 1 fascicolo attrice).
La mancanza di forma scritta dell'apertura di credito in c/c, del resto, in contesto temporale (1997) pure successivo alla entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (1992) e, poi, del T.U.B. (1993) non può
produrre effetti sfavorevoli al correntista.
A ciò, del resto, si giustappone l'ulteriore dato, ricavabile dalla scheda del
2.9.2015, prodotta in atti dalla stessa convenuta, di riconferma della apertura di credito “già concessa dell'importo di 100.000,00 euro fino a revoca” corroborativo della natura affidata del conto.
La natura affidata del conto, dunque, milita a favore della natura ripristinatoria dei versamenti/addebiti con conseguente spostamento in avanti della prescrizione.
Da ciò consegue, in definitiva, che va fatto riferimento, per il ricalcolo del conto, ai conteggi elaborati dal CTU (così prendendo posizione anche in
Contro merito ai rilievi mossi tramite CTP della ove richiede di lasciare “la
spese relativa al corrispettivo su accordato, in quanto collegata al fido accordato, e in assenza di usura deve essere mantenuta nel riconteggio”
tenuto conto che a fronte della mancanza dei trimestri (I, II 2012 e III 2014)
pag. 14/17 rilevata dal CTU quest'ultimo ha comunque proceduto “al fine di avere continuità nella progressione dei saldi” senza che avverso il relativo procedimento – esplicitato dal perito dell'ufficio - siano state mosse contestazioni specifiche in sede di rilievi).
Ribadita, al riguardo, la logicità e completezza dell'elaborato – valutato
Contro nella sua interezza, anche alla luce dei rilievi mossi dalla difesa della e della assenza di osservazioni provenienti dalla difesa di parte attrice,
limitandosi, le relative difese, ad un mero richiamo trascrittivo della consulenza di parte allegata alla citazione (cfr. note conclusive depositate il
12.12.2023) – il saldo del conto corrente n. 61110250 – ricalcolato al netto di interessi anatocistici – è a debito del correntista, pari a € -74.951,99 rispetto al saldo banca alla data del 31.12.2016 di € -103.576,32 mentre, al netto della CMS addebitata dall'istituto di credito fino al II trimestre
2009, il saldo è a debito ed è pari a € 28.325,27. “In definitiva, alla fine del
quarto trimestre 2016, il debito della parte attrice verso la convenuta assomma a € 64.003,34, anziché € 103.576,32” (cfr. pagg.
7-9 relazione di
CTU a firma Dott. ). Persona_2
Sicché, entro i limiti della azione di accertamento, va dichiarato che il saldo del conto rettificato risulta, alla data del 31.12.2016, debitore e in misura pari a € 64.003,34, anziché € 103.576,32.
Le spese processuali incluse quelle di CTU già separatamente liquidate in atti vanno compensate stante il rigetto della domanda di accertamento della usura soggettiva, oggettiva, originaria e sopravvenuta.
pag. 15/17
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1587/2018, così provvede:
ACCOGLIE la domanda di accertamento proposta da nei limiti e per le causali di cui in motivazione e, Controparte_2
per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi contenuta nel contratto del
5.11.1997 nonché la nullità della CMS pattuita nel medesimo contratto e, per l'effetto, dichiara che il saldo del conto rettificato risulta, alla data del
31.12.2016, debitore e in misura pari a € 64.003,34, anziché € 103.576,32;
COMPENSA le spese del giudizio incluse quelle di CTU.
Barcellona P.G. 27.3.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 16/17 pag. 17/17