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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1432/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Laura Battaglia;
RECLAMANTI
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Manlio Galeano e Pierluigi Tomaselli;
RECLAMATO
1 CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore;
Controparte_4
C.F. ), in persona dell'assessore in carica;
[...] P.IVA_4
(C.F. ), in persona del sindaco in carica;
Parte_3 P.IVA_5
(C.F. ), in persona del legale Controparte_5 P.IVA_6
rappresentante pro tempore;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_7
tempore;
RECLAMATI CONTUMACI
CON L'INTERVENTO DI
ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO I
DIRITTI DEL DEBITORE , in Controparte_7 Controparte_8
persona del gestore (C.F. ); Controparte_9 C.F._3
INTERVENIENTE
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/10/2024 e hanno Parte_1 Parte_2
proposto reclamo avverso il decreto reso in data 2 ottobre 2024 dal Tribunale di Ragusa con il quale il giudice designato ha dichiarato l'inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore da essi avanzata ai sensi dell'art. 67 CCII per l'esistenza di una delle condizioni soggettive ostative (segnatamente, l'avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave).
Integrato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l Controparte_1
, che ha resistito al reclamo proposto.
[...]
L'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento “I diritti del debitore
2 segretariato sociale ” è intervenuto in giudizio assumendo: “la presente Pt_3 CP_8 costituzione del gestore, da qualificarsi come meramente formale, è giustificata dall' opportunità di presenziare all'udienza nel caso in cui, all'esito della costituzione delle ulteriori parti (creditori) reclamate e per il tenore delle loro difese, si ravvisasse la necessità per la Corte di audire il gestore in merito alla relazione e agli adempimenti di propria competenza nella precedente fase di presentazione del ricorso”.
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 29 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto dichiarata la contumacia dei creditori reclamati, non costituitisi in giudizio nonostante siano stati ritualmente chiamati a parteciparvi.
Ancora in punto di rito, deve osservarsi che trova quivi applicazione l'art. 70 CCII siccome novellato dal d.lgs. n. 136/2024 (cd. terzo correttivo al CCII), entrato in vigore il 28 settembre 2024, che per espressa previsione dell'art. 56, “salva diversa disposizione, (…) si applica (…) agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, (…) nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 (…) pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”.
Inoltre, l'art. 8, comma 1, d.l. n. 178/2024, dispone che “L'articolo 56, comma 4, del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, si interpreta nel senso che l'applicabilità delle disposizioni introdotte dallo stesso decreto legislativo n. 136 del 2024 alle composizioni negoziate, ai procedimenti di cui all'articolo 40 del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, ai procedimenti di esdebitazione e alle procedure pendenti non richiede il rinnovo, la modifica o l'integrazione degli atti compiuti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 136 del 2024 e sono fatti salvi i provvedimenti adottati".
Ne consegue che è nella specie applicabile il disposto dell'art. 51 CCII, in forza del rinvio operato dall'art. 70, ottavo comma, CCII, il quale rinvia alla detta disposizione normativa per l'impugnazione della “sentenza che provvede sull'omologazione” (nella specie, del decreto, reso dal primo giudice nella vigenza della precedente formulazione normativa).
L'ammissibilità del reclamo, inoltre, non può essere messa in dubbio alla luce del
3 contenuto declaratorio dell'inammissibilità della proposta, dal momento che siffatta statuizione è stata emessa dal Tribunale all'esito dell'istruttoria espletata, e non nella fase prodromica del procedimento.
Nel merito, il reclamo sottoposto allo scrutinio della Corte si incentra sull'avere il primo giudice erroneamente ritenuto che la proposta avviata fosse inammissibile per la sussistenza di una delle condizioni soggettive ostative dell'omologa del piano di ristrutturazione del debitore, consistente nell'avere il debitore (nella specie, la ) Pt_1
determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave.
Il motivo è infondato.
Ed invero, è rimasto accertato che: a) alla data della stipula del primo mutuo con
CP_1 l' (10/11/2006), che prevedeva la restituzione in 60 rate semestrali di €. 792,00 mensili, il reddito netto dei debitori istanti era pari a €. 2.700,00 e l'importo necessario al mantenimento della famiglia era pari a €. 1.523,07, per cui il reddito disponibile, di €.
1.200,00 circa, era superiore alla rata del finanziamento, che ben poteva essere sostenuta;
b) alla data della stipula del secondo mutuo con la Controparte_11
(14/6/2013), che prevedeva la restituzione in 84 rate mensili di €. 556,76
[...] ciascuna, il reddito netto dei debitori istanti era pari ad €. 1.500,00 mensili e l'importo necessario al mantenimento della famiglia di €. 1.523,07, per cui il reddito disponibile, pari CP_1 a zero, era inferiore alle rate dei due finanziamenti in essere ( €. 800,00 + CP_11
– €. 556,76), ammontante ad oltre €. 1.300,00; c) alla data della stipula
[...] CP_11
del terzo mutuo con la (6/7/2020), che prevedeva la restituzione in 120 rate CP_6 mensili di €. 369,00, il reddito netto dei debitori istanti era pari a €. 2.200,00 e l'importo necessario al mantenimento della famiglia era pari a €. 1.090,20, per cui il reddito disponibile, pari a €. 1.100,00 circa, era inferiore alle rate dei due finanziamenti in essere CP_1 ( €. 792,00 + €. 369,00), dovendosi considerare che il debito nei confronti CP_6
della non era stato estinto, per non essere state pagate Controparte_12
tutte le rate dovute;
d) alla data della stipula del quarto mutuo con la (9/5/2023), CP_6 che prevedeva la restituzione in 108 rate mensili di €. 386,00, il reddito netto dei debitori istanti era pari a €. 2.500,00 e l'importo necessario al mantenimento della famiglia era pari a €. 1.090,20, per cui il reddito disponibile, pari a €. 1.400,00 circa, era inferiore alle rate CP_1 dei tre finanziamenti in essere ( €. 792,00 + €. 369,00 + €. 386,00), CP_6 CP_6
dovendosi altresì considerare che il debito nei confronti della Controparte_12
non era stato estinto;
e) alla data della stipula del quinto mutuo con la
[...] CP_2
(11/9/2023), che prevedeva la restituzione in 96 rate mensili di €. 522,00, il reddito
[...]
4 netto dei debitori istanti era pari a €. 2.500,00 e l'importo necessario al mantenimento della famiglia era pari a €. 1.090,20, per cui il reddito disponibile, pari a €. 1.400,00 circa, era CP_1 inferiore alle rate dei quattro finanziamenti in essere ( €. 792,00 + €. 369,00 CP_6
+ €. 386,00 + €. 522,00) per oltre €. 600,00, dovendosi altresì CP_6 CP_2
considerare che il debito nei confronti della non era stato Controparte_12
estinto.
Sulla base dei descritti dati di fatto, il Tribunale ha ritenuto che “tale insistito ricorso al credito integra una condotta gravemente colposa (con conseguente fondatezza delle
CP_1 osservazioni dell sul punto), tenuto conto:
- del fatto che alla data di stipula di ciascun finanziamento successivo al primo il reddito mensile dei debitori istanti era inferiore alle somme che gli stessi dovevano versare mensilmente per il mantenimento del nucleo familiare e per il pagamento delle rate dei finanziamenti contratti;
- della notevole sproporzione, alla data del secondo e del quinto finanziamento, fra il reddito mensile dei debitori istanti, da un lato, e le somme che gli stessi dovevano mensilmente versare per il mantenimento del nucleo familiare e per il pagamento delle rate dei finanziamenti contratti, dall'altro lato;
- dell'elevato numero di volte (cinque) in cui i debitori istanti hanno fatto ricorso al credito;
- dell'ampio arco temporale di riferimento (diciassette anni)”.
Ha dunque concluso il Tribunale nel senso che “i debitori istanti hanno significativamente aggravato la propria esposizione debitoria con colpa grave, facendo frequente ricorso al credito in misura non proporzionata alla loro disponibilità economica”.
Ora, assumono i reclamanti che il primo giudice abbia sottovalutato il fatto che alla richiesta di accesso al credito aveva concorso sia la disoccupazione del Parte_2
(avvenuta nel novembre 2010), che aveva determinato lo squilibrio reddituale, sia la necessità di sostenere le spese del nucleo familiare, allora composto da 5 persone di cui 3 minori;
che il Tribunale ha di fatto applicato l'ormai desueto principio della meritevolezza;
che è altresì stato del tutto sottovalutato il comportamento dei finanziatori, i quali avrebbero dovuto effettuare la corretta valutazione del cd. merito creditizio;
che lo stato di sovraindebitamento non poteva ritenersi cristallizzato in un momento particolare, fotografato ai fini dell'accertamento del grado di colpa del debitore, ma andava letto nel suo sviluppo dinamico, in relazione ai molteplici fattori che ne avevano determinato la formazione così determinando l'ingresso del consumatore in detta condizione.
5 L'assenza di colpa grave, a parere dei reclamanti, poteva essere desunta anche dal comportamento dei soggetti finanziatori, potendo ragionevolmente “ritenersi che i debitori abbiano effettivamente agito in stato di necessità e bisogno, considerate le rinegoziazioni dei prestiti indotte dai soggetti eroganti, finalizzate all'estinzione di prestiti precedenti con tassi di interesse più elevati ed accompagnati da polizze assicurative”.
Ritiene la Corte che, se è pur vero che il legislatore con il CCII ha previsto un regime di maggiore favore nei confronti del debitore/consumatore sovraindebitato, ciò non toglie che sia richiesta da parte dello stesso una appropriata ponderazione della propria situazione reddituale ed una ragionevole valutazione della propria capacità restitutoria sulla base degli elementi esistenti.
In particolare, l'individuazione del requisito della colpa grave può essere decodificato alla luce dei parametri e dei principi generali vagliandolo, quindi, con una valutazione prognostica ex ante che tenga conto de: a) la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi sulla base della comune diligenza e prudenza;
b) il quantum di prevedibilità ed evitabilità del rischio di inadempimento delle obbligazioni assunte;
c) il quantum di esigibilità, avendo riguardo all'agente concreto e alle sue conoscenze.
Ora, l'invocata lettura dinamica della situazione economico-finanziaria dei reclamanti conduce a ritenere sussistente una ostinata condotta di ricorso al credito nella piena consapevolezza di non potere fare fronte alle obbligazioni restitutorie.
Il invero, è stato licenziato nell'anno 2010, sicchè al momento in cui, tre Parte_2
anni dopo, venne contratto il secondo prestito, lo stato di disoccupazione non costituiva assolutamente fatto sopravvenuto ed imprevedibile, essendo gli odierni reclamanti pienamente consapevoli di non potere essere in grado di corrispondere la rata relativa;
ed ancora, nel 2020, nonostante si fosse registrato, negli anni, un lieve miglioramento della situazione finanziaria della famiglia (per l'aumento del reddito netto e la contestuale riduzione delle spese ordinarie), i debitori, che erano in grado di corrispondere la rata del primo prestito, residuando dopo il pagamento di siffatta rata un reddito di circa 300,00 euro, che avrebbero potuto impiegare per negoziare un piano di rientro con
[...]
(siccome avvenuto successivamente, ma solo nel 2023), fecero ricorso Controparte_12
ad un terzo finanziamento, e così al quarto ed al quinto, accrescendo sempre di più ed inspiegabilmente la condizione di sovraindebitamento.
Deve ritenersi, del resto, che la (la quale ha contratto tutti i prestiti in Pt_1
questione) fosse pienamente in grado di comprendere le conseguenze del ripetuto ricorso
6 al credito, avuto riguardo al suo grado di scolarizzazione e al suo inserimento nel contesto sociale e lavorativo (ella, infatti, svolge attività lavorativa quale infermiera presso una struttura ospedaliera pubblica).
La condizione soggettiva dei debitori è stata correttamente inquadrata dal Tribunale nell'ambito della colpa grave, proprio in ragione delle circostanze (il reddito disponibile, la notevole sproporzione fra il detto reddito e l'importo delle rate;
l'elevato numero di volte in cui venne fatto ricorso al credito;
l'ampio arco temporale di riferimento) poste alla base della dichiarata inammissibilità della proposta.
Inoltre, non è provata la circostanza dedotta in relazione al fatto che i finanziamenti servivano, di volta in volta, per ripianare i debiti precedenti (non risulta, infatti, che qualcuno dei prestiti stipulato sia stato estinto), dovendosi peraltro ritenere che il sistematico ricorso al credito non può essere giustificato da siffatta necessità, volontariamente determinata.
È noto, poi, che il comportamento del finanziatore che in violazione delle disposizioni tecniche e giuridiche sulla concessione del credito abbia concesso prestiti senza compiere le indagini di cui all'art. 124 bis TUB non costituisce un'esimente per il debitore, e non rileva ai fini della indagine che il giudice è comunque chiamato a svolgere in ordine alla imputazione soggettiva dell'indebitamento, giacché le conseguenze di un tale negligente contegno concorrente sono state espressamente circoscritte dal legislatore entro il piano delle sanzioni processuali indirizzate al solo incauto o spregiudicato finanziatore ai sensi dell'art. 69 co. 2 CCII, e non invece contemplate quali scusanti idonee ad escludere o a mitigare la colpa di cui all'art. 69, co. 1, CCII.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che fosse agli istanti precluso l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Quanto alle spese del grado, non deve provvedersi in relazione al rapporto con i reclamati contumaci, che non hanno svolto attività difensiva.
Deve escludersi, inoltre, che l'Organismo di composizione della crisi rivesta il ruolo di parte nel giudizio di reclamo. La notificazione del ricorso effettuata nei suoi confronti ha, infatti, al più, natura di denuntiatio litis.
Ne consegue che rimangono a carico del detto ente le spese del suo intervento.
Per il resto, le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
7
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1
e avverso il decreto reso in data 2/10/2024 dal giudice unico del Parte_2
Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese rigetta il reclamo e condanna i reclamanti a rifondere, in favore dell , Controparte_13 le spese del grado, che liquida in complessivi €. 3500,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA
e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Rimangono a carico dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento I
Diritti del Debitore Segretariato Sociale Comune di Vittoria le spese del giudizio da questi sostenute.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei reclamanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 6
febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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