Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9792
CASS
Sentenza 14 settembre 1999

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Nella determinazione della entità dell'assegno di divorzio possono legittimamente spiegare influenza le modificazioni delle condizioni economiche delle parti in corso di giudizio, con la conseguenza che, in sede di giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento da parte della S.C., il giudice di merito ha facoltà di acquisire la documentazione fiscale inerente ai redditi delle parti negli anni successivi alla sentenza annullata, nonché di dare ingresso, se del caso, alla richiesta di indagini tributarie sul mutamento di dette condizioni economiche avanzata da una delle parti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9792
    Data del deposito : 14 settembre 1999

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