Sentenza 14 settembre 1999
Massime • 1
Nella determinazione della entità dell'assegno di divorzio possono legittimamente spiegare influenza le modificazioni delle condizioni economiche delle parti in corso di giudizio, con la conseguenza che, in sede di giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento da parte della S.C., il giudice di merito ha facoltà di acquisire la documentazione fiscale inerente ai redditi delle parti negli anni successivi alla sentenza annullata, nonché di dare ingresso, se del caso, alla richiesta di indagini tributarie sul mutamento di dette condizioni economiche avanzata da una delle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/09/1999, n. 9792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9792 |
| Data del deposito : | 14 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario DELLI PRISCOLI - Presidente -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GG NN, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CIVITELLA PAGANICO 12, presso giusta mandato in calce al ricorso;
l'avvocato MAURILIO PIACENTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABJ ADA VALERIA,
- ricorrente -
contro
DU RA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANT'AGATONE PAPA 50, presso l'avvocato CATERINA MELE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO CAPPELLO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 248/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 03/03/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/06/99 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Piacenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Mele, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
1 AD NC, con ricorso al Tribunale di Bologna in data 8 giugno 1989, chiedeva che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con PO VA, con la conferma delle condizioni convenute in sede di separazione consensuale. La PO si costituiva chiedendo l'attribuzione di un assegno divorzile di lire tre milioni mensili e un assegno di lire un milione mensile per i due figli.
Il Tribunale dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio e riconosceva alla PO un assegno divorzile di lire due milioni mensili rivalutabili, con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza, nonché un contributo alimentare di lire 500.000 per i due figli che, ancorché maggiorenni e mantenuti dal padre, avevano conservato una consuetudine alimentare, ed uno di essi anche di tetto, con la madre.
La PO ricorreva avverso tale decisione alla Corte di appello di Bologna, che con sentenza depositata il 18 febbraio 1993, confermava quella di primo grado. La PO ricorreva a questa Corte formulando cinque motivi di gravame. Questa Corte cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna, dinanzi alla quale la causa veniva riassunta dalla PO, la quale insisteva nel richiedere che l'assegno in suo favore fosse quantificato in lire tre milioni mensili, richiedendo ulteriori accertamenti in ordine alla migliorata situazione economica dell'ex coniuge. Il AD si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.
La Corte di appello, rigettate le istanze istruttorie della PO, con sentenza depositata il 3 marzo 1998, rigettava una seconda volta l'appello della PO. Quest'ultima, con atto notificato al AD il 29 maggio 1998, proponeva un nuovo ricorso a questa Corte, formulando tre motivi di gravame. Il AD resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1 Con il primo motivo si deduce che la Corte di cassazione, nell'annullare la precedente sentenza della Corte di appello di Bologna, aveva enunciato un principio di diritto - al quale il giudice di rinvio era tenuto ad uniformarsi - costituito dalla rilevanza, ai fini della liquidazione dell'assegno divorzile, della circostanza che essa ricorrente non aveva altro reddito che l'assegno di separazione. Aveva poi ritenuto insufficiente la valutazione del materiale probatorio e demandato alla Corte di rinvio le statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione. Secondo la ricorrente il giudice di rinvio avrebbe errato nel decidere nuovamente il merito della causa senza riesaminare il materiale probatorio già acquisito, limitandosi a ritenere ininfluente l'errore contenuto nella precedente sentenza, che aveva attribuito ad essa ricorrente un modesto reddito proprio. Avrebbe parimenti errato nel ritenere preclusi gli accertamenti richiesti sui redditi del AD, in quanto attinenti a fatti successivi alla sentenza cassata e influenti sulla misura dell'assegno da liquidare.
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987 in relazione a quanto stabilito dalla precedente sentenza di questa Corte, che imponeva al giudice di rinvio di tenere conto della mancanza di mezzi economici propri di essa ricorrente, del suo apporto alla formazione del patrimonio familiare, della sua rinuncia alla divisione di tale patrimonio, del suo lavoro domestico. In particolare si lamenta che non sia stato esaminato il doc. n. 9 della propria produzione in primo grado, dal quale risulterebbe che la società TR.EM., della quale essa si era spogliata in favore del marito in cambio dell'acquisto dell'appartamento dove abitava, aveva 69 dipendenti;
che non sia stato valutato che essa ricorrente poteva vantare diritti anche sulla ditta individuale AD NC, operante dal 1955 al 1979;
che non sia stato valutato che il AD era socio della FRA-LOR e della Friuli immobiliare, del valore di alcuni miliardi. La ricorrente con il motivo lamenta ancora che dalle prove in atti emergeva chiaramente che la situazione economica familiare durante il matrimonio era medio-alta, come risultava dalle dichiarazioni dei redditi del marito, ancorché inadeguate, tanto che lo stesso anno della separazione egli poteva comprare un appartamento per la moglie e una villa per sè e la nuova convivente. La Corte di appello, pertanto, avrebbe omesso di valutare tutti tali fatti in rapporto ai mezzi necessari ad essa ricorrente per mantenere un tenore di vita correlabile a quello goduto durante il matrimonio, omettendo tanto di esaminare gli accertamenti della polizia tributaria effettuati nel corso del precedente giudizio di appello, sia di disporre quelli ulteriori richiesti, nonché di considerare in particolare che il AD godeva nel 1989 di un reddito imponibile di 248.144.000 annui e nel 1990 dilire 447.722.000.
Con il terzo motivo si denuncia una ulteriore violazione di legge in relazione alla mancata liquidazione delle spese del pregresso giudizio di cassazione.
2 I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente e sono fondati nei sensi appresso indicati.
La Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha affermato che, considerati i limiti del giudizio di rinvio, "non è consentito procedere alla ricerca ed acquisizione di nuovi elementi di giudizio sulla capacità patrimoniale delle parti" dovendosi "procedere solo ad una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito che tenga conto, escludendolo, dell'errore commesso dalla Corte di appello con la decisione cassata, consistente nell'avere attribuito alla PO una sia pur minima capacità reddituale autonoma in aggiunta la reddito da fabbricati". Ciò premesso, la Corte di appello ha ritenuto che l'errore commesso, stante la sua minima incidenza sulla valutazione complessiva delle contrapposte posizioni, era privo di rilevanza e pertanto rigettava l'appello proposto a suo tempo dalla PO e compensava le spese di entrambi i procedimenti di appello e di quello di cassazione. Va viceversa considerato che la sentenza resa da questa Corte, aveva cassato la precedente sentenza della Corte di appello, che aveva negato alla PO l'aumento dell'assegno di mantenimento di lire due milioni mensili, censurandone la motivazione in quanto: a) essa "si esauriva nella estremamente sintetica affermazione secondo cui la valutazione dei redditi delle parti (sastanzialmente confermata dalle indagini svolte in sede di appello) e la circostanza che la PO ha un proprio reddito, sia pure di minima entità e che è proprietaria della casa in cui vive, inducono la Corte a disattendere le richieste, rispettivamente, di aumento e di dimunuzione dell'assegno avanzate dalle parti"; b) tale motivazione era inadeguata, "non tanto sotto il profilo, prospettato dalla ricorrente, della sussistenza o meno di mezzi adeguati al suo mantenimento, essendo stata a tale quesito data risposta affermativa con l'attribuzione dell'assegno, quanto piuttosto alla rilevanza che, ai fini della determinazione quantitativa dell'assegno, avrebbe dovuto assumere il fatto, evidenziato dalla PO con l'atto di appello ma ignorato dalla Corte, che l'unico suo reddito era costituito dall'assegno attribuitole in sede di separazione". Su tali premesse questa Corte cassava la sentenza rimettendo la causa ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, affinché rimotivasse in ordine alla misura dell'assegno in questione, specificando che esso poteva anche essere rideterminato nella stessa misura, non risultando detta determinazione appagante, allo stato, "per la sommaria valutazione del materiale probatorio", decidendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Emerge da tale motivazione che la sentenza fu cassata non solo per avere erroneamente la Corte di appello ritenuto che la PO avesse redditi propri, ma anche per la sommaria valutazione dell'insieme del materiale probatorio, che se non aveva inciso sull'accertamento del diritto all'assegno divorzile, aveva inciso sulla sua misura.
La Corte di rinvio, pertanto, avrebbe dovuto riesaminare tutto il materiale probatorio acquisto nel processo e motivatamente, sulla base di esso, decidere sull'appello, precisando quali fossero i redditi del AD secondo le certificazioni in atti, ovvero presuntivamente deducibili dalle prove acquisite, e sulla base di essi determinare, nel contesto dei criteri stabiliti dall'art. 5 della legge n. 898 del 1980, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, l'assegno dovuto alla PO, tenendo altresì conto delle variazioni del reddito delle parti sopravvenute e provvedendo anche sulle prove al riguardo richieste.
Infatti, poiché sulla misura dell'assegno di divorzio possono influire le modificazioni della situazione economica delle parti nel corso del giudizio, cosicché esso può essere liquidato anche in maniera differenziata nel tempo, in relazione alla durata del processo ed ai su detti mutamenti eventualmente sopravvenuti, ha parimenti errato la Corte di merito nel ritenere implicitamente precluse le richieste istruttorie di acquisizione della ulteriore documentazione fiscale, ed eventualmente di indagini tributarie, formulate dalla PO nelle conclusioni, dovendosi invece ritenere ammissibile, nei giudizi di rinvio attinenti alla determinazione dell'assegno di divorzio, ai su detti fini, l'acquisizione della documentazione fiscale inerente ai redditi delle parti negli anni successivi alla sentenza annullata, nonché la richiesta, da valutarsi in relazione alla ricorrenza dei presupposti di ammissibilità stabiliti dall'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, di indagini tributarie sul mutamento di dette condizioni economiche successive alla sentenza annullata.
I primi due motivi, pertanto, vanno accolti, nei sensi sopra indicati, con assorbimento del terzo, e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, che statuirà anche sulle spese dei pregressi gradi del giudizio.
P. Q. M.
La Corte di cassazione Accoglie per quanto di ragione il primo e il secondo motivo.
Dichiara assorbito il terzo. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma il 2 giugno 1999, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositata in cancelleria il 14 settembre 1999.