Ordinanza presidenziale 23 giugno 2020
Sentenza 11 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 11/05/2021, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/05/2021
N. 00617/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01644/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1644 del 2008, proposto da
EL OZ, RI OZ, AN FA, DI Siviero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Mazzucco, con domicilio eletto presso il suo studio in Adria, via Pegolini n. 2;
contro
Comune di Loreo - (Ro) non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione opere abusive n. 13/2008 emessa l'8.5.2008 dal responsabile V settore Servizi Tecnici del Comune di Loreo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti hanno realizzato, in forza di concessione edilizia n. 34 del 26 novembre 1983, lavori di ristrutturazione della falegnameria di loro proprietà sita nel Comune di Loreo, in Calle Moia. Oltre ai suddetti lavori, hanno ampliato, sine titulo, la falegnameria e realizzato taluni manufatti accessori.
A seguito dell’esposto di un confinante, il Comune ha avviato il procedimento per l’accertamento e la repressione degli abusi. I ricorrenti deducono di aver presentato nel 1987, per il tramite di un tecnico incaricato, un’istanza di condono per sanare gli abusi, ma che tale istanza non risulta agli atti del Comune.
Il procedimento sanzionatoria si è concluso con l’ordinanza di demolizione, n. 13/2008 del 14 maggio 2008, emessa ai sensi degli artt. 31 e 32 D.P.R. 380/2001 e 92 e 93 L.R. 61/1985, delle seguenti opere:
- un manufatto silos posto nell’area retrostante la falegnameria destinata ad alloggiare un impianto tecnologico delle dimensioni di m. 4,00 per 5,40 e altezza di m. 2,50 con sovrastante tubo in acciaio;
- un camino in acciaio con 2 tubi di diametro di circa 40 cm;
- box deposito in lamiera delle dimensioni di m. 6,00 per 4,00 con altezza massima di m. 3,00 e minima m. 2,50;
- chiusura con copertura del cortile interno posto tra l’entrata e falegnameria;
- ampliamento del fabbricato zona sud-est di 73 m.;
- cambio di destinazione d’uso di locali da residenza ad attività.
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento, articolando le seguenti censure:
1° motivo: difetto di motivazione, istruttoria insufficiente sull’interesse pubblico alla demolizione, violazione dell’art. 93 L.R. 61/1985 e artt. 3 e 7 D.P.R. 380/2001. Manca la motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione, ritenuta necessaria in ragione dell’affidamento ingenerato nei ricorrenti a causa del lungo tempo trascorso tra la loro realizzazione ed il provvedimento repressivo.
2° motivo: violazione artt. 31 e 34 D.P.R. 380/2001 e degli artt. 92 e 93 L.R. 61/1985. Le opere realizzate sarebbero da qualificare come ampliamenti dell’organismo oggetto della concessione edilizia n. 34 del 26 novembre 1983. Essi non hanno determinato la creazione di un organismo edilizio integralmente diverso da quello autorizzato, con conseguente applicazione dell’art. 34 D.P.R. 380/2001.
3° motivo: eccesso di potere per carenza di istruttoria e perplessità del provvedimento impugnato, mancata specifica individuazione degli interventi abusivi.
4° motivo: violazione art. 76, L.R. n. 61/1985. La norma prevede che siano sottoposti ad autorizzazione gratuita le opere costituenti impianti tecnologici di edifici esistenti. Tali sono il box ed il camino in acciaio.
Il Comune non si è costituito, ma, in ottemperanza all’ordinanza presidenziale del 23 giugno 2020, n. 569, ha depositato una relazione sui fatti di causa e la documentazione relativa all’istruttoria.
Con memoria del 10 febbraio 2021 i ricorrenti hanno chiesto disporsi prova testimoniale del tecnico incaricato di predisporre la pratica di condono, affinchè dichiari di aver predisposto e presentato la pratica presso il Comune.
All’udienza del 25 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo non è fondato. Costituisce acquisizione giurisprudenziale ormai consolidata - anche a seguito della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 17 ottobre 2017 - che “L'ordinanza di rimessione in pristino stato, previa demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza del necessario titolo autorizzatorio, non necessita di una valutazione da parte dell'autorità procedente della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata, essendo all'uopo sufficiente che nella motivazione si faccia espresso richiamo al comprovato carattere abusivo dell'intervento. Invero, l'ordinanza di demolizione, in quanto atto ad adozione e contenuti vincolati, non abbisogna di una comparazione dell'interesse pubblico al rispetto della disciplina urbanistico - edilizia con l'interesse privato sacrificato, e nemmeno della valutazione di un affidamento alla conservazione della situazione di fatto, che il decorso del tempo non potrebbe mai legittimare.” (così ex multis T.A.R. Campania (Napoli), sez. III, 04/01/2021, n. 12). Risulta, pertanto, irrilevante la richiesta di prova orale formulata dalla parte ricorrente, volta a dimostrare che “già prima dell’85, l’ampliamento era stato eseguito”.
2. Neppure il secondo motivo è fondato. Dalla concessione edilizia del 26 novembre 1983 depositata in atti – che autorizzava la ristrutturazione di talune limitate porzioni dei locali adibiti a falegnameria - emerge lo stato legittimato dell’edificio. Le modifiche apportate rispetto al progetto autorizzato, per come risultano dai verbali di sopralluogo - non specificatamente contestati dalla parte ricorrente – e dal confronto tra le planimetrie in essi riportate e lo stato autorizzato, consistono: nella modifica di destinazione d’uso del locale destinato ad abitazione, che è stato trasformato in ufficio e sala esposizione a servizio della falegnameria, l’ampliamento di 73 mq nella parte sud-est della falegnameria, la realizzazione di manufatti all’interno dell’area scoperta (camino “E”, camino “G” e deposito “F” della planimetria depositata dal Comune come doc. n. 6), la copertura della corte interna.
Si tratta di modifiche che, complessivamente considerate, hanno condotto ad una rilevante trasformazione edilizia dell’edificio originariamente assentito:
- mediante l’ampliamento della superficie coperta, attraverso la chiusura del cortile interno, divenuto locale autonomamente utilizzabile;
- la realizzazione nella parte sud-est di un ulteriore locale autonomo di mq 75, con conseguente modifica della sagoma;
- la creazione ex novo, nell’area cortilizia, di strutture separate di non irrilevante consistenza (silos di m. 4,00 per 5,40 e altezza di m. 2,50 con sovrastante tubo in acciaio e box deposito in lamiera delle dimensioni di m. 6,00 per 4,00 con altezza massima di m. 3,00 e minima m. 2,50) e di impianti di emissione mai autorizzati sotto il profilo edilizio.
Gli abusi, pertanto, appaiono riconducibili alla fattispecie prevista dall’art. 92, comma 2, L.R. 61/1985 (“si considerano in totale difformità dalla concessione edilizia o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, le opere che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di destinazione d'uso da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente utilizzabile), essendo stati realizzati ampliamenti volumetrici autonomamente utilizzabili, con modifica di sagoma dell’edificio originario, e corpi di fabbrica autonomi di consistente entità in difformità rispetto allo stato autorizzato.
3. Il terzo motivo non è fondato, risultando le opere oggetto di sanzione chiaramente individuate negli atti dell’istruttoria.
4. Neppure è fondato il quarto motivo. L’art. 76 L.R. 61/1985, infatti, prevede che “l'esecuzione degli interventi di trasformazione urbanistica e/o edilizia degli immobili è soggetta al rilascio di: 1) un'autorizzazione gratuita per: a) le opere, costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili o impianti tecnologici per edifici già esistenti, la cui cubatura non superi comunque un terzo di quella dell'edificio principale”. Il requisito dimensionale previsto dalla disposizione non risulta in alcun modo provato dalla parte ricorrente. In ogni caso, si tratta di opere funzionali al complessivo ampliamento abusivo dell’attività artigianale, da fare, pertanto, oggetto di unitaria considerazione, ai fini della qualificazione dell’abuso, con le altre opere abusive realizzate.
Secondo condivisibile insegnamento, infatti, "Il provvedimento che ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi presuppone, da un punto di vista giuridico, l'esistenza di opere di nuova costruzione eseguite in difetto del necessario permesso di costruire (o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire ottenuto); va, poi, aggiunto sul piano dei presupposti di fatto che, da un lato, l'abusività e/o difformità va valutata ponendo a confronto lo stato attuale dei luoghi con lo stato autorizzato (cioè con quanto dovrebbe di fatto esistere sulla base del o dei titoli edilizi che nel corso del tempo siano stati rilasciati dall'autorità) e, dall'altro, che la valutazione della portata delle opere va fatta considerandole non atomisticamente ma nel loro complesso" (T. A. R. Lazio - Roma, Sez. II, 14/11/2019, n. 13055).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 25 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO